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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1417/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2851/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 65/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 12
e pubblicata il 09/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03M900907 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03M900907 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03M900907 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03M900907 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03M900907 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina, in persona del Direttore pro tempore, impugnava la sentenza n. 65/12/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, che aveva annullato l'avviso di accertamento n. TYX03M900907/2021 relativo all'anno d'imposta 2016, emesso nei confronti di Resistente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, ritenendo inattendibile il metodo di ricostruzione presuntiva dei ricavi fondato sul raffronto corrispettivi/versamenti bancari e insufficiente la motivazione dell'Ufficio quanto alla presunta distribuzione ai soci di utili extracontabili della società "Società_1 S.r.l.".
Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza.
La causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato.
La sentenza di primo grado ha ritenuto invalido l'avviso di accertamento per asserita equivocità del criterio di ricostruzione induttiva dei ricavi dell'impresa individuale e per inconsistenza della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili della società partecipata.
Tali conclusioni non possono essere condivise per le seguenti ragioni.
Ricostruzione induttiva del reddito d'impresa individuale. L'Agenzia delle Entrate ha proceduto, ai sensi degli artt. 32 D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.R. 633/1972, al confronto analitico tra i corrispettivi dichiarati dall'impresa individuale e i versamenti bancari periodici effettuati sul c/c n. Con._Cor_1. La normativa attribuisce valore presuntivo legale alle movimentazioni non giustificate, imponendo al contribuente “una prova non generica ma analitica per ogni versamento”(Cass. n. 15857/2016; Cass. n. 6890/2016). In buona sostanza, il principio di diritto da applicare è quello secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, attraverso i dati e gli clementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (così Cass. n. 18081/10).
Nel caso di specie, l'appellato non ha fornito idonea prova contraria analitica per ciascun movimento, limitandosi a deduzioni di carattere generale. La contestazione dell'arco temporale di riferimento (due o tre giorni) non è sufficiente a superare la presunzione legale, né sono emerse giustificazioni contabili o documentali idonee.
Ne consegue la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo dei ricavi non dichiarati pari ad € 17.994,00.
Circa la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili della società partecipata - quota di maggior reddito derivante dalla società “Società_1 S.r.l.”- la giurisprudenza consolidata ha più volte affermato che nelle società a ristretta base gli utili extracontabili accertati in capo alla società si presumono distribuiti ai soci, salvo prova contraria.
L'appellato non ha fornito prova:
- dell'assenza di distribuzione;
- dell'eventuale accantonamento degli utili;
- dell'eventuale reinvestimento.
Pertanto, l'Agenzia ha correttamente imputato al socio Resistente_1 il 50% del maggior reddito extracontabile, come previsto dall'art. 47 TUIR.
Alla luce di quanto precede, l'avviso di accertamento risulta legittimamente motivato, correttamente fondato su presunzioni legali e semplici gravi, precise e concordanti e non superato dalla prova contraria del contribuente.
Ne consegue che la sentenza di primo grado deve essere riformata integralmente, con conferma dell'atto impositivo.
SPESE DI GIUDIZIO
Alla soccombenza dell'appellato consegue la condanna alle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Messina e, in riforma della sentenza impugnata, conferma l'avviso di accertamento n.TYX03M900907 e condanna la parte soccombente alle spese del doppio grado di giudizio liquidate, in favore dll'Ufficio impositore, in complessivi € 4.000,00
(quattromila00). Così deciso nella camera di consiglio in Palermo il 20 gennaio 2026 IL PRESIDENTE
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2851/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 65/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 12
e pubblicata il 09/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03M900907 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03M900907 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03M900907 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03M900907 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03M900907 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina, in persona del Direttore pro tempore, impugnava la sentenza n. 65/12/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, che aveva annullato l'avviso di accertamento n. TYX03M900907/2021 relativo all'anno d'imposta 2016, emesso nei confronti di Resistente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, ritenendo inattendibile il metodo di ricostruzione presuntiva dei ricavi fondato sul raffronto corrispettivi/versamenti bancari e insufficiente la motivazione dell'Ufficio quanto alla presunta distribuzione ai soci di utili extracontabili della società "Società_1 S.r.l.".
Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza.
La causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato.
La sentenza di primo grado ha ritenuto invalido l'avviso di accertamento per asserita equivocità del criterio di ricostruzione induttiva dei ricavi dell'impresa individuale e per inconsistenza della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili della società partecipata.
Tali conclusioni non possono essere condivise per le seguenti ragioni.
Ricostruzione induttiva del reddito d'impresa individuale. L'Agenzia delle Entrate ha proceduto, ai sensi degli artt. 32 D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.R. 633/1972, al confronto analitico tra i corrispettivi dichiarati dall'impresa individuale e i versamenti bancari periodici effettuati sul c/c n. Con._Cor_1. La normativa attribuisce valore presuntivo legale alle movimentazioni non giustificate, imponendo al contribuente “una prova non generica ma analitica per ogni versamento”(Cass. n. 15857/2016; Cass. n. 6890/2016). In buona sostanza, il principio di diritto da applicare è quello secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, attraverso i dati e gli clementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (così Cass. n. 18081/10).
Nel caso di specie, l'appellato non ha fornito idonea prova contraria analitica per ciascun movimento, limitandosi a deduzioni di carattere generale. La contestazione dell'arco temporale di riferimento (due o tre giorni) non è sufficiente a superare la presunzione legale, né sono emerse giustificazioni contabili o documentali idonee.
Ne consegue la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo dei ricavi non dichiarati pari ad € 17.994,00.
Circa la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili della società partecipata - quota di maggior reddito derivante dalla società “Società_1 S.r.l.”- la giurisprudenza consolidata ha più volte affermato che nelle società a ristretta base gli utili extracontabili accertati in capo alla società si presumono distribuiti ai soci, salvo prova contraria.
L'appellato non ha fornito prova:
- dell'assenza di distribuzione;
- dell'eventuale accantonamento degli utili;
- dell'eventuale reinvestimento.
Pertanto, l'Agenzia ha correttamente imputato al socio Resistente_1 il 50% del maggior reddito extracontabile, come previsto dall'art. 47 TUIR.
Alla luce di quanto precede, l'avviso di accertamento risulta legittimamente motivato, correttamente fondato su presunzioni legali e semplici gravi, precise e concordanti e non superato dalla prova contraria del contribuente.
Ne consegue che la sentenza di primo grado deve essere riformata integralmente, con conferma dell'atto impositivo.
SPESE DI GIUDIZIO
Alla soccombenza dell'appellato consegue la condanna alle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Messina e, in riforma della sentenza impugnata, conferma l'avviso di accertamento n.TYX03M900907 e condanna la parte soccombente alle spese del doppio grado di giudizio liquidate, in favore dll'Ufficio impositore, in complessivi € 4.000,00
(quattromila00). Così deciso nella camera di consiglio in Palermo il 20 gennaio 2026 IL PRESIDENTE