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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/12/2024, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1521/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 30/07/2024 da
, rappresentato e difeso dall'Avv. MASTROPIERRO MARIA, giusta procura in Parte_1 atti presso il cui studio, sito in Molfetta alla via del Salvatore n.6, è elettivamente domiciliato;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. PALMA MAURO, giusta procura Controparte_1 in atti presso il cui studio, sito in Molfetta alla via Cap. Magrone n.71, è elettivamente domiciliata;
Ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
FATTO
I coniugi hanno contratto matrimonio in Molfetta il 12.12.2012 con rito concordatario (atto n. 217, parte
II, serie A, anno 2012) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 30.8.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori (nata il [...]) e (nato il [...]), non sono in Persona_1 Per_2 contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Molfetta il 12.12.2012, alle
[...] condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Molfetta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 3.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 30/07/2024 da
, rappresentato e difeso dall'Avv. MASTROPIERRO MARIA, giusta procura in Parte_1 atti presso il cui studio, sito in Molfetta alla via del Salvatore n.6, è elettivamente domiciliato;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. PALMA MAURO, giusta procura Controparte_1 in atti presso il cui studio, sito in Molfetta alla via Cap. Magrone n.71, è elettivamente domiciliata;
Ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
FATTO
I coniugi hanno contratto matrimonio in Molfetta il 12.12.2012 con rito concordatario (atto n. 217, parte
II, serie A, anno 2012) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 30.8.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori (nata il [...]) e (nato il [...]), non sono in Persona_1 Per_2 contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Molfetta il 12.12.2012, alle
[...] condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Molfetta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 3.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana