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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Napoli Nord, dott. Marco
Bottino, lette le note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 10.1.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. RG 11416/2024 tra rappresentato e difeso dall'avv. Fusco Teresa e Parte_1
Ponticiello Debora
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
convenuto contumace
Motivi della decisione il ricorrente, con ricorso depositato in data 20.9.24, chiedeva la condanna dell'istituto al pagamento delle somme dovute a titolo indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data del 1.9.23:
a) avendo ottenuto il positivo riconoscimento del requisito sanitario b) avendo notificato all' il possesso dei requisiti CP_1 socio economici per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta;
d) essendo trascorsi i 120 gg. previsti dall'art. 445 bis comma 5 c.p.c..
L' , sebbene regolarmente citata non si costituiva in giudizio, CP_1 pertanto se ne dichiara la contumacia.
Superflua ogni attività istruttoria, essendo gli atri requisiti documentati in atti, la causa veniva discussa e decisa all'esito della camera di consiglio mediante lettura della sentenza.
Deve dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento dei ratei dovuti per il periodo indicato in ricorso sussistendo, come da certificazione reddituale allegata in atti, altresì il requisito economico sin dalla data di cui al decreto di omologa.
Le spese seguono la soccombenza
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna l' al pagamento delle somme dovute a titolo di CP_1 ratei per pensione per indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.9.23 oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che si CP_1 liquidano in €. 1200,00 oltre IVA CPA e S.G. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Aversa 14.1.25
Il Giudice Marco Bottino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Napoli Nord, dott. Marco
Bottino, lette le note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 10.1.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. RG 11416/2024 tra rappresentato e difeso dall'avv. Fusco Teresa e Parte_1
Ponticiello Debora
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
convenuto contumace
Motivi della decisione il ricorrente, con ricorso depositato in data 20.9.24, chiedeva la condanna dell'istituto al pagamento delle somme dovute a titolo indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data del 1.9.23:
a) avendo ottenuto il positivo riconoscimento del requisito sanitario b) avendo notificato all' il possesso dei requisiti CP_1 socio economici per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta;
d) essendo trascorsi i 120 gg. previsti dall'art. 445 bis comma 5 c.p.c..
L' , sebbene regolarmente citata non si costituiva in giudizio, CP_1 pertanto se ne dichiara la contumacia.
Superflua ogni attività istruttoria, essendo gli atri requisiti documentati in atti, la causa veniva discussa e decisa all'esito della camera di consiglio mediante lettura della sentenza.
Deve dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento dei ratei dovuti per il periodo indicato in ricorso sussistendo, come da certificazione reddituale allegata in atti, altresì il requisito economico sin dalla data di cui al decreto di omologa.
Le spese seguono la soccombenza
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna l' al pagamento delle somme dovute a titolo di CP_1 ratei per pensione per indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.9.23 oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che si CP_1 liquidano in €. 1200,00 oltre IVA CPA e S.G. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Aversa 14.1.25
Il Giudice Marco Bottino