Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 29/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3711/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Trieste
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott. Carmela Giuffrida Presidente
dott. Francesca Ajello Giudice
dott. Filomena Piccirillo Giudice Relatore/estensore nella causa ex art. 19 ter del d.lvo 150/2011
promossa da
, con l'Avv. MARINA RIZZI Parte_1
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, C.F. presso cui è P.IVA_1
per legge domiciliato in Piazza Dalmazia, n. 3;
Avente ad oggetto: ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998;
pronuncia la seguente
Con ricorso tempestivamente depositato in data 13/09/2023 e contestuale istanza di sospensiva, ha impugnato il provvedimento, notificato Parte_1
al ricorrente in data 15 agosto 2023, con il quale gli è stato negato il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998.
A fondamento della domanda il ricorrente ha rappresentato di essere in Italia
da giugno del 2022, allorquando aveva l'età di 31 anni;
di aver presentato domanda di protezione internazionale perché la sua vita in Kosovo era minacciata dai creditori;
di avere in Italia anche un fratello, che da sette anni vive a Firenze con la sua famiglia e lavora con un contratto a tempo indeterminato;
di essersi fin da subito adoperato per trovare un impiego e di lavorare presso la LI Srls con contratto a tempo determinato;
di aiutare economicamente la famiglia rimasta in Kosovo, composta da moglie e tre figli;
di aver frequentato un corso di lingua italiana per il conseguimento del livello A1 e un corso di formazione professionale e di sicurezza sul lavoro;
di essere ospitato presso un suo connazionale.
Evidenziando, quindi, di essersi ben integrato in Italia, , ha Parte_1
insistito per il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 co. 1 e 1.1.
del d.lgs. 286/1998.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Accolta l'istanza di sospensiva con decreto dd. 22/09/2023, all'udienza del 16 aprile
2024, il ricorrente, sentito personalmente, ha dichiarato quanto segue:
“Capisce l'italiano?”
“Poco”
“Da quanto tempo è in Italia?”
“Due anni”
“Dove abita?”
“A Trieste, via San Giacomo in Monte n. 20. Vivo con un amico che mi dà l'ospitalità” “Lavora?”
“Faccio il muratore presso la ditta di un amico”
“Il contratto è stato prorogato?”
“No, perché la ditta del mio amico dovrà dichiarare fallimento”
“Al momento quindi lei non lavora?”
“No. Però ho intenzione di aprire una mia ditta come artigiano, ho portato tutti i documenti
dal commercialista e sono in attesa di una risposta”
“In Italia ha amici o parenti?”
“Amici. Ho un fratello a Firenze, sono in contatto con lui. Ci telefoniamo.”
“In Kosovo ha dei familiari?”
“Padre, madre, moglie e tre figli, due maschi e una femmina”
“Li sente? È in contatto con loro?”
“Sì”
“Cosa fa nel tempo libero, quando non lavora?”
“Gioco a calcetto e a scacchi con gli amici”
“Fino a quando ha lavorato presso la ditta precedente?”
“Fino a circa 5 mesi fa, a ottobre”
Il Tribunale, assegnato termine al ricorrente fino al 16 maggio 2024 per il deposito di documentazione e a controparte termine fino al 30 maggio 2024 per un'eventuale nota di replica, stante la rinuncia delle parti all'udienza di discussione orale, ha riservato all'esito la decisione.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso è da ritenersi infondato e deve quindi essere
rigettato.
Preliminarmente si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione,
ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32,
comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale)
anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs.
286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7
del testo normativo, la novella non si applica alle domande presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Peraltro, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, “resta ferma la facoltà di
conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne
ricorrono i presupposti”. Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o
degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu,
“a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso di specie, il richiedente, in Italia dal 2022, allorquando aveva 31 anni, non risulta aver intrapreso un concreto ed effettivo percorso di integrazione sul territorio nazionale.
In effetti, se è vero che egli ha cercato, con iniziale profitto, di inserirsi nel mondo del lavoro in ambito edile, trovando impiego con contratto a tempo determinato presso la LI Srls, non è poi stato in grado di dimostrare la continuità di tale impiego,
sostenendo che la ditta in questione starebbe fallendo, che non lavora più lì dall'ottobre del 2023 e che sarebbe intenzionato ad aprire un'attività propria;
tuttavia, tale ultima affermazione non risulta suffragata da alcun tipo di riscontro esterno, non avendo il richiedente depositato documentazione integrativa nel termine assegnatogli all'udienza.
Si deve dunque evidenziare che, allo stato dei fatti, il ricorrente non sta svolgendo alcun tipo di attività lavorativa da diversi mesi.
Quanto alla conoscenza della lingua italiana, il ricorrente in udienza, liberamente interrogato, non ha dimostrato di comprendere e di parlare l'italiano, essendosi avvalso dell'ausilio di un interprete per tutta la durata del colloquio. Né è stata documentata la partecipazione a corsi di lingua o di formazione.
Da ultimo, non si può prescindere dal considerare che in Kosovo vivono la maggior parte degli affetti familiari del ricorrente, compresi la moglie e i figli dello stesso.
Alla luce di quanto esposto, non è possibile ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.
Per quanto esposto, la domanda va dunque rigettata.
Quanto alle spese, sussistono gravi motivi per dichiararne la compensazione, in considerazione della natura della controversia e dei diritti fatti valere in giudizio.
P.Q.M.
- RIGETTA il ricorso
- Spese COMPENSATE.
SI COMUNICHI.
Trieste, 24.01.2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Filomena Piccirillo Carmela Giuffrida