Decreto cautelare 15 luglio 2013
Ordinanza cautelare 20 settembre 2013
Sentenza 13 novembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 13/11/2018, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/11/2018
N. 01617/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01255/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2013, proposto dal signor IA IE, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco IE, con domicilio eletto presso il suo studio in SA, via Zara, 20;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato in SA, corso Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione dell'anno 2012, pubblicato in data 10/06/2013 dalla commissione per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte d'appello di SA, nella parte in cui è disposta la non ammissione del ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2018 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone il ricorrente di avere partecipato agli esami per l’abilitazione alla professione di avvocato nella sessione 2012 presso la Corte d’Appello di SA.
A seguito della pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, egli ha appreso di non essere incluso tra essi, avendo ottenuto una votazione non sufficiente.
Dal verbale allegato dal ricorrente, si evinceva come la Quarta Sottocommissione per gli esami di avvocato, riunita nella sede della Corte d’Appello di Lecce il 15 febbraio 2013, effettuata la lettura di tutti e tre gli elaborati, assegnava alle prove il seguente punteggio: “parere di diritto civile: 20; parere di diritto penale 30; atto giudiziario 25”.
Il ricorrente assume che il provvedimento di non ammissione alla prova orale sia viziato per vizi di violazione di legge ed eccesso di potere riferibili alla assegnazione del punteggio meramente numerico; alla violazione dei criteri di valutazione fissati dalla Commissione; alla erronea valutazione del contenuto degli elaborati stessi.
L’amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle domande invocando la reiezione dell’impugnativa.
2. Con memoria depositata agli atti in data 28 agosto 2018 la difesa dell’amministrazione ha depositato certificazione della Corte d’ Appello di SA dalla quale risulta che il ricorrente ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense in data 22 luglio 2015.
Il ricorrente non ha a tanto controdedotto rappresentando specifiche ragioni a sostegno del suo interesse alla prosecuzione del giudizio.
Di tanto preso atto, ritiene il Collegio che il contegno processuale del ricorrente induca ad una declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse sussistendo, peraltro, giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1255 del 2013, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Primo Referendario
Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO