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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/06/2025, n. 3468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3468 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Marina Tafuri Consigliere dott. Silvana Sica Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 4649/2023 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
, nato a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SAURO VINCENZO ), studio in VIA E. C.F._2
NICOLARDI N. 52 80131 NAPOLI, come da procura in atti,
Email_1 appellante
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. CAPOZZI ROSARIA ), studio in VIA PONTE C.F._4
DI TAPPIA, 47 80133 NAPOLI, come da mandato in atti, Email_2 appellato
Con l'intervento del P.G. sede
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellata: Si è riportato alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 3 ottobre 2019 ricorse al Tribunale di Napoli per ottenere la pronuncia della Controparte_1 separazione personale dal coniuge Parte_1
Il ricorrente premise a) che dal matrimonio, celebrato il 21 maggio 2012, erano nati due figli, e, cioè,
, il 4 giugno 2013, e il 16.1.2016; b) che la causa determinante dell'affievolimento Per_1 Per_2 dell'affectio coniugalis era da rinvenire nell'atteggiamento aggressivo del marito, improntato a perenne conflittualità ed aduso ad atti di violenza nei suoi confronti, anche economica;
c) che il resistente, dipendente dell'azienda familiare di cui era socio di fatto, con un reddito mensile di circa € 2.000,00, percepiva il canone locativo di € 250,00. Egli era, altresì, nudo proprietario dell'abitazione coniugale, e proprietario di un altro appartamento, nel medesimo stabile, alla via Nicolardi in Napoli, dove dimoravano i suoi genitori, nonché di due locali commerciali;
d) che l'elevato tenore di vita del nucleo familiare era garantito proprio dalle cospicue entrate del coniuge;
e) che ella, invece, era inoccupata e proprietaria di un cespite sito nel comune di Piano di Sorrento, gravato dal mutuo mensile di € 960,00, comunque corrisposto dai suoi familiari, locato per il canone mensile di € 400,00.
Concluse, infine, chiedendo la pronuncia della separazione con addebito di responsabilità al coniuge,
l'assegnazione a lei della casa familiare sita in Napoli, alla via Nicolardi 145, l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori con regolamentazione del diritto di visita, l'imposizione a carico del di un Parte_1 assegno, per il mantenimento della moglie, pari a € 500,00, e della prole, di euro 1.000,00, oltre alla corresponsione dell'integrale costo delle spese straordinarie.
Si costituì con comparsa il il quale non si oppose alla pronuncia della separazione, Parte_1 sostenendo però che la responsabilità non era a lui attribuibile, bensì alla moglie, che aveva mostrato, sin dall'inizio del matrimonio di essere affetta da una <>. Quanto agli aspetti economici, il resistente dedusse che percepiva entrate mensili pari a euro 1.500,00, era nudo proprietario di immobili ricevuti in donazione dal genitore, non suscettibili di rendite, e l'azienda dove era impiegato era amministrata dal padre e da un congiunto, con ingenti perdite da circa un triennio.
Il resistente chiese, quindi, che venisse rigettata la domanda di addebito proposta dal coniuge e che la responsabilità della separazione fosse, invece, attribuita a questi;
che venisse disposto l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, previa divisione della casa coniugale in due unità, e regolamentazione del diritto di visita, e che fosse posto a suo carico l'assegno mensile di euro 600,00, quale contributo al mantenimento dei minori, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese.
Ammessa ed espletata prova testimoniale, delegate indagini patrimoniali alla Guardia di Finanza e precisate le conclusioni, la causa fu decisa con sentenza del 22 settembre 2023.
Il Tribunale così provvide: a) pronunciò la separazione dei coniugi;
b) rigettò le reciproche domande di addebito;
c) assegnò la casa coniugale alla d) dispose l'affido condiviso dei figli, con CP_1 collocazione prevalente presso l'abitazione della cui assegno la casa coniugale;
e) disciplinò il CP_1 diritto di visita paterno;
f) pose a carico del resistente, con decorrenza dalla domanda, un assegno di contribuzione al mantenimento dei figli di euro 800,00 importo da adeguarsi annualmente secondo indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre alla corresponsione delle spese straordinarie occorrenti per la prole nella misura del 50%; f) revocò l'assegno di mantenimento stabilito all'udienza presidenza in favore della moglie, con decorrenza ex nunc;
g)rigettò le ulteriori domande,
h)compensò le spese processuali, comprese quelle inerenti la consulenza tecnica d'ufficio. Nel motivare la sua decisione, per quel che interessa la presente impugnazione, il Tribunale così rilevò:
1.La casa coniugale era assegnata alla genitore collocatario dei figli. Quanto alla istanza del CP_1 marito di procedere alla divisione dell'ampia abitazione familiare, non ne ricorrevano i presupposti, in considerazione della conflittualità esistente tra le parti, che avrebbe comportato il rischio di esposizione delle minori ai continui contrasti tra i genitori, né poteva essere formulato al collegio un giudizio in ordine alla agevole divisibilità del bene, pur sulla scorta della relazione tecnica in atti.
2. In merito al contributo al mantenimento per la prole, doveva tenersi conto della crescita delle minori rispetto alla data dei provvedimenti provvisori adottati, degli ampi tempi di permanenza con il padre, delle spese locative del del consistente valore economico della casa coniugale assegnato alla Parte_1 ricorrente, ma di proprietà del marito, degli esiti degli accertamenti effettuati dalla polizia tributaria, attestanti una disponibilità finanziaria non compatibile con le entrate dichiarate. Invero, dalle relazioni della guardia di finanza emergeva che la posizione lavorativa del resistente non poteva equipararsi a quella di un mero dipendente a tempo parziale all'interno dell'azienda gestita dai suoi familiari, per cui era titolare di redditi ben più consistenti che gli consentivano di sostenere l'elevato tenore di vita goduto dal nucleo.
Sulla base di tali risultanze l'assegno in favore dei figli doveva essere determinato in complessivi €
800,00. Tale statuizione produceva i suoi effetti a decorrere dalla domanda atteso che in tale momento già erano ricorrenti le condizioni per l'emanazione del relativo provvedimento ed un diritto non poteva essere pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.
3.Le spese straordinarie dovevano essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
4.In considerazione della reciproca soccombenza e della natura della controversia, le spese processuali, comprese quelle relative al reclamo ed alla C.T.U., dovevano essere interamente compensate tra le parti.
Avverso la sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il 26 ottobre 2023 Parte_1
e, per i motivi che di seguito si illustreranno, ha chiesto che la Corte, in riforma dell'impugnata decisione, voglia determinare il contributo al mantenimento dei figli nella minor somma di euro 600,00, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, revocare l'assegno di mantenimento in favore della moglie a decorrere dalla domanda, disporre la divisione della casa coniugale, adottare nei confronti dell'appellato ogni provvedimento ritenuto opportuno e previsto dall'art. 709 ter cod. proc. civ., con vittoria di spese.
Si è costituita l' con comparsa dell'8 marzo 2024 e ha resistito, chiedendo il rigetto nel merito, CP_1 con vittoria di spese.
Depositate le note di trattazione scritta, con ordinanza del 25 giugno 2025 la Corte ha riservato la decisione.
A)Sul mantenimento dei figli Con il primo motivo di appello Il contesta la pronuncia del Tribunale nella parte in cui lo ha Parte_1 obbligato al mantenimento dei figli nel rilevante importo di € 800,00, nonostante egli fosse percettore della retribuzione di € 1.200,00 e nudo proprietario di immobili donati dal padre, dai quali, tuttavia, non riceveva rendite. Peraltro, essendo l'azienda di cui era dipendente amministrata dal padre e da un congiunto, non godeva di ulteriori proventi.
In particolare:
a)le esigenze di crescita delle minori giustificavano l'aumento dell'assegno periodico con decorrenza ex nunc, poiché non potevano ritenersi sussistenti al momento della domanda;
b)nel corso del giudizio i tempi di permanenza delle figlie con il padre erano stati progressivamente aumentati, per cui non si giustificava un aumento del contributo;
c)le spese per la locazione dell'immobile ove dimorava erano pari a € 550,00, corrispondente alla metà del suo stipendio mensile;
d)il consistente valore economico della casa coniugale non giustificava l'importo dell'assegno come determinato;
e)la sua disponibilità finanziaria era frutto dei risparmi accumulati sin dal 2004, allorché avendo conseguito il titolo accademico, aveva rinvenuto un'attività lavorativa;
d)egli lavorava, a tempo parziale, per sei ore giornaliere presso l'azienda di cui erano titolari il padre ed un congiunto. In sostanza, la sua presenza sul posto di lavoro, sia di mattina, sia di pomeriggio, era determinata dalla tipologia di rapporto lavorativo, e, cioè, a tempo parziario al 75%.
Il motivo è infondato.
Dagli accertamenti eseguiti dalla polizia tributaria, in giorni differenti ed in maniera improvvisa, nonché dalle dichiarazioni di un dipendente, è emerso in maniera incontrovertibile che l'appellante è impegnato nell'azienda “F.lli Di Candia Cis s.r.l.” per l'intera giornata, contrariamente a quanto sarebbe da lui dovuto sulla base del contratto di lavoro a tempo parziale, e, cioè, con un obbligo di presenza, a suo dire, di sei ore giornaliere.
I primi giudici hanno, pertanto, correttamente fatto discendere da tali verifiche come, al di là del formale rapporto di dipendenza, il svolga nella società un ruolo ben più pregnante, con Parte_1 evidenza connesso anche al legame di parentela con i soci, atteso che sia lui, sia il germano, si occupano degli acquisti e della vendita dei prodotti e talora anche della consegna ai clienti (v. relazione guardia di finanza, gruppo Nola, del 28 gennaio 2023).
D'altro canto, appare evidente che se fosse veritiera la posizione lavorativa a tempo parziario, peraltro ormai da lunghi anni, l'appellante, in considerazione della consolidata esperienza maturata nel settore, anche in virtù del conseguito titolo accademico, avrebbe potuto rinvenire un impiego di maggiore responsabilità e più remunerato, a tempo pieno. Ed è appena il caso di rilevare gli immobili dei quali ha acquistato la proprietà o la nuda proprietà, ben cinque, rilevano, ai fini della individuazione della complessiva situazione economica, pur se non producono direttamente reddito, in quanto il coniuge potrebbe alienare una parte del suo patrimonio per adempiere l'obbligo da cui è gravato (ex plurimis, Cass. 16730/2004).
Orbene, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore o maggiorenne non economicamente autosufficiente e del tenore di vita da lui goduto, nonché dei tempi di permanenza presso il genitore medesimo. (ex plurimis, Cass. 5242/2024).
Osserva, quindi, la Corte che, tenuto conto che le esigenze e finalità pubblicistiche di tutela degli interessi morali e materiali della prole sono sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti, per cui è fatto sempre salvo il potere del giudice di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, anche con riferimento all'attribuzione e determinazione del quantum del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non collocatario (Cass. 21178/2018), l'importo come determinato dal tribunale appare del tutto adeguato e proporzionato sia alla situazione patrimoniale dei coniugi, sia all'età delle minori, allo stato di dodici e nove anni, sia ai tempi di permanenza con il se solo si consideri che, comunque, il maggior Parte_1 carico grava sulla madre, sia alla circostanza che la casa familiare assegnata alla costituisce pur CP_1 sempre un'utilità economica. Inoltre, il tenore di vita del nucleo familiare non è stato indubbiamente modesto, come testimoniato dalla circostanza che i coniugi dimoravano in un immobile di pregio e dai plurimi periodi di vacanza in famose località di cui hanno goduto.
Va, infine, rilevato che, secondo il costante orientamento della S.C., l'assegno in oggetto ha comunque natura para-alimentare, rispondendo il contributo al mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente, al pari degli alimenti, alla necessità di sopperire, in rapporto alle esigenze anche presunte in relazione all'età, agli studi, ai bisogni di vita della persona, sia pure in un'accezione più ampia e pur non essendo necessario uno stato di indigenza, come negli alimenti (Cass.
32676/2023), per cui il genitore obbligato è, comunque, tenuto a rimettere al coniuge l'assegno di mantenimento dal giorno in cui è stato avviato il relativo procedimento e non dal giorno della sentenza o del decreto di omologa della separazione.
B)Sulla decorrenza della revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie
Con altro motivo di censura, l'appellante contesta la disposta decorrenza della revoca del contributo al mantenimento del coniuge dalla data della sentenza e non, invece, dalla domanda, atteso che sin dall'inizio del giudizio erano insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno periodico.
Il motivo è infondato. Osserva la Corte che, sulla base della recente pronuncia delle Sezioni Unite della S.C. (Cass. Sez. Un.
32914/2022), <ove con la sentenza venga escluso in radice e "ab origine" (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno "stato di bisogno" del soggetto richiedente
(inteso, nell'accezione più propria dell'assegno di mantenimento o di divorzio, come mancanza di redditi adeguati), ovvero si addebiti la separazione al coniuge che, nelle more, abbia goduto di un assegno con funzione non meramente alimentare, non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
(con conseguente piena ripetibilità)>>.
Tale principio è, tuttavia, applicabile allorché l'assegno in questione non superi la misura che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita della persona media, tale che la somma di denaro possa ragionevolmente e verosimilmente ritenersi pressoché tutta consumata, nel periodo per il quale è stata prevista la sua corresponsione, proprio in considerazione della tutela di quella solidarietà post-familiare, sottesa in tutta la disciplina relativa alla crisi della famiglia, e del fatto che non è in discussione, in tali ipotesi, l'esistenza e la permanenza, in giudizio, di un soggetto in condizioni di debolezza economica. Si deve infatti ragionevolmente presumere, in rapporto all'entità della somma di denaro litigiosa, che le maggiori somme (attribuite in via provvisoria o in via definitiva con la sentenza di primo grado), versate medio tempore dal richiesto al richiedente, siano state comunque (in atto o in potenza) consumate, proprio per fini di sostentamento, dal coniuge debole.
Come rileva la S.C., trattasi di una regola anche di esperienza pratica, in quanto il denaro, nell'ambito di cifre di modesta entità, percepito in funzione del necessario sostentamento del coniuge, è da presumere che sia stato speso a quel fine, con conseguente esclusione di ogni, inutile, azione di ripetizione.
Orbene, nella specie, in sede di udienza presidenziale è stata posta a carico del la somma di € Parte_1
150,00 in favore del coniuge, da ritenersi, sulla base delle suesposte considerazioni, talmente esigua che
è stata indubbiamente consumata per le minime necessità della e, quindi, non ripetibile. CP_1
C)Sulla divisione della casa coniugale
Con ulteriore motivo di gravame il si duole del rigetto della richiesta da lui formulata di Parte_1 consentire la divisione della casa familiare, di ampie dimensioni, sì da lasciare nella disponibilità della moglie e delle figlie un appartamento della consistenza di mq 130, mentre non si determinerebbe una ulteriore condizione di conflittualità con il coniuge, atteso che la porzione di immobile sarebbe da lui destinata alla locazione per conseguire un'ulteriore rendita.
Il motivo è infondato.
La decisione è coerente alla giurisprudenza della S.C. (ex plurimis, Cass. 8580/2014; Cass. 11783/2016) secondo cui l'assegnazione dell'abitazione coniugale tutela l'interesse prioritario della prole a permanere nell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. 14553/2011). Il giudice può limitare l'assegnazione della casa familiare ad una porzione dell'immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell'ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell'intero bene, ove tale soluzione, esperibile in relazione del lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità
e la conservazione dell'habitat domestico dei figli minori.
Appare, quindi, evidente che nella specie, anche a voler ritenere che l'intento dell'appellante sia quello di locare la parte dell'immobile da separarsi, tale soluzione non appare rispondente all'interesse delle minori, abituate a dimorare nell'intero appartamento ove hanno consolidato le loro abitudini di vita, in quanto non sarebbe finalizzato a consentirle una più ampia e proficua frequentazione con l'altro genitore, ma unicamente a far conseguire a questi un'utilità economica.
D)Sull'ammonimento alla CP_1
Con l'ultimo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di ammonimento della moglie, ai sensi dell'art. 709 ter cod. proc. civ. per aver ostacolato il diritto di visita paterno, istanza giustificata dal comportamento assunto dalla nel giudizio di primo grado e tuttora perdurante. CP_1
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che quel che emerge dalla complessiva istruttoria svolta in primo grado, e, in particolare, dagli esiti dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, è la situazione di elevata conflittualità esistente tra i coniugi che impedisce loro di dialogare nell'interesse delle minori, pur essendo dotati di sufficienti capacità genitoriali. Ne discende che i contrasti in ordine alla modalità delle visite, talvolta giorni ed orari, sono dovuti proprio a tale complessiva situazione, tanto che il tribunale ha ritenuto di investire gli operatori sociali territorialmente competenti per <accompagnare i genitori in un percorso di comprensione delle proprie difficoltà e di individuazione delle proprie risorse e li aiuti ad impegnarsi in un processo finalizzato alla costruzione di una genitorialità realmente condivisa>>.
Ne discende che non può attribuirsi alla l'esclusiva responsabilità per il perdurante conflitto, CP_1 ma ad entrambi i coniugi e che, all'esito dei percorsi suggeriti, saranno i servizi sociali competenti, nell'ipotesi di mancata risoluzione delle problematiche riscontrate, a segnalare le disfunzionalità alla procura minorile per i provvedimenti di competenza.
L'appello deve essere, quindi, rigettato.
Le spese processuali devono essere poste a carico del soccombente Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza depositata il 22 settembre 2023, così provvede: Controparte_1
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna il al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.500,00 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, se dovuto.
Napoli, 25 giugno 2025
Il consigliere est. Il presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Marina Tafuri Consigliere dott. Silvana Sica Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 4649/2023 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
, nato a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SAURO VINCENZO ), studio in VIA E. C.F._2
NICOLARDI N. 52 80131 NAPOLI, come da procura in atti,
Email_1 appellante
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. CAPOZZI ROSARIA ), studio in VIA PONTE C.F._4
DI TAPPIA, 47 80133 NAPOLI, come da mandato in atti, Email_2 appellato
Con l'intervento del P.G. sede
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellata: Si è riportato alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 3 ottobre 2019 ricorse al Tribunale di Napoli per ottenere la pronuncia della Controparte_1 separazione personale dal coniuge Parte_1
Il ricorrente premise a) che dal matrimonio, celebrato il 21 maggio 2012, erano nati due figli, e, cioè,
, il 4 giugno 2013, e il 16.1.2016; b) che la causa determinante dell'affievolimento Per_1 Per_2 dell'affectio coniugalis era da rinvenire nell'atteggiamento aggressivo del marito, improntato a perenne conflittualità ed aduso ad atti di violenza nei suoi confronti, anche economica;
c) che il resistente, dipendente dell'azienda familiare di cui era socio di fatto, con un reddito mensile di circa € 2.000,00, percepiva il canone locativo di € 250,00. Egli era, altresì, nudo proprietario dell'abitazione coniugale, e proprietario di un altro appartamento, nel medesimo stabile, alla via Nicolardi in Napoli, dove dimoravano i suoi genitori, nonché di due locali commerciali;
d) che l'elevato tenore di vita del nucleo familiare era garantito proprio dalle cospicue entrate del coniuge;
e) che ella, invece, era inoccupata e proprietaria di un cespite sito nel comune di Piano di Sorrento, gravato dal mutuo mensile di € 960,00, comunque corrisposto dai suoi familiari, locato per il canone mensile di € 400,00.
Concluse, infine, chiedendo la pronuncia della separazione con addebito di responsabilità al coniuge,
l'assegnazione a lei della casa familiare sita in Napoli, alla via Nicolardi 145, l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori con regolamentazione del diritto di visita, l'imposizione a carico del di un Parte_1 assegno, per il mantenimento della moglie, pari a € 500,00, e della prole, di euro 1.000,00, oltre alla corresponsione dell'integrale costo delle spese straordinarie.
Si costituì con comparsa il il quale non si oppose alla pronuncia della separazione, Parte_1 sostenendo però che la responsabilità non era a lui attribuibile, bensì alla moglie, che aveva mostrato, sin dall'inizio del matrimonio di essere affetta da una <>. Quanto agli aspetti economici, il resistente dedusse che percepiva entrate mensili pari a euro 1.500,00, era nudo proprietario di immobili ricevuti in donazione dal genitore, non suscettibili di rendite, e l'azienda dove era impiegato era amministrata dal padre e da un congiunto, con ingenti perdite da circa un triennio.
Il resistente chiese, quindi, che venisse rigettata la domanda di addebito proposta dal coniuge e che la responsabilità della separazione fosse, invece, attribuita a questi;
che venisse disposto l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, previa divisione della casa coniugale in due unità, e regolamentazione del diritto di visita, e che fosse posto a suo carico l'assegno mensile di euro 600,00, quale contributo al mantenimento dei minori, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese.
Ammessa ed espletata prova testimoniale, delegate indagini patrimoniali alla Guardia di Finanza e precisate le conclusioni, la causa fu decisa con sentenza del 22 settembre 2023.
Il Tribunale così provvide: a) pronunciò la separazione dei coniugi;
b) rigettò le reciproche domande di addebito;
c) assegnò la casa coniugale alla d) dispose l'affido condiviso dei figli, con CP_1 collocazione prevalente presso l'abitazione della cui assegno la casa coniugale;
e) disciplinò il CP_1 diritto di visita paterno;
f) pose a carico del resistente, con decorrenza dalla domanda, un assegno di contribuzione al mantenimento dei figli di euro 800,00 importo da adeguarsi annualmente secondo indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre alla corresponsione delle spese straordinarie occorrenti per la prole nella misura del 50%; f) revocò l'assegno di mantenimento stabilito all'udienza presidenza in favore della moglie, con decorrenza ex nunc;
g)rigettò le ulteriori domande,
h)compensò le spese processuali, comprese quelle inerenti la consulenza tecnica d'ufficio. Nel motivare la sua decisione, per quel che interessa la presente impugnazione, il Tribunale così rilevò:
1.La casa coniugale era assegnata alla genitore collocatario dei figli. Quanto alla istanza del CP_1 marito di procedere alla divisione dell'ampia abitazione familiare, non ne ricorrevano i presupposti, in considerazione della conflittualità esistente tra le parti, che avrebbe comportato il rischio di esposizione delle minori ai continui contrasti tra i genitori, né poteva essere formulato al collegio un giudizio in ordine alla agevole divisibilità del bene, pur sulla scorta della relazione tecnica in atti.
2. In merito al contributo al mantenimento per la prole, doveva tenersi conto della crescita delle minori rispetto alla data dei provvedimenti provvisori adottati, degli ampi tempi di permanenza con il padre, delle spese locative del del consistente valore economico della casa coniugale assegnato alla Parte_1 ricorrente, ma di proprietà del marito, degli esiti degli accertamenti effettuati dalla polizia tributaria, attestanti una disponibilità finanziaria non compatibile con le entrate dichiarate. Invero, dalle relazioni della guardia di finanza emergeva che la posizione lavorativa del resistente non poteva equipararsi a quella di un mero dipendente a tempo parziale all'interno dell'azienda gestita dai suoi familiari, per cui era titolare di redditi ben più consistenti che gli consentivano di sostenere l'elevato tenore di vita goduto dal nucleo.
Sulla base di tali risultanze l'assegno in favore dei figli doveva essere determinato in complessivi €
800,00. Tale statuizione produceva i suoi effetti a decorrere dalla domanda atteso che in tale momento già erano ricorrenti le condizioni per l'emanazione del relativo provvedimento ed un diritto non poteva essere pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.
3.Le spese straordinarie dovevano essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
4.In considerazione della reciproca soccombenza e della natura della controversia, le spese processuali, comprese quelle relative al reclamo ed alla C.T.U., dovevano essere interamente compensate tra le parti.
Avverso la sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il 26 ottobre 2023 Parte_1
e, per i motivi che di seguito si illustreranno, ha chiesto che la Corte, in riforma dell'impugnata decisione, voglia determinare il contributo al mantenimento dei figli nella minor somma di euro 600,00, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, revocare l'assegno di mantenimento in favore della moglie a decorrere dalla domanda, disporre la divisione della casa coniugale, adottare nei confronti dell'appellato ogni provvedimento ritenuto opportuno e previsto dall'art. 709 ter cod. proc. civ., con vittoria di spese.
Si è costituita l' con comparsa dell'8 marzo 2024 e ha resistito, chiedendo il rigetto nel merito, CP_1 con vittoria di spese.
Depositate le note di trattazione scritta, con ordinanza del 25 giugno 2025 la Corte ha riservato la decisione.
A)Sul mantenimento dei figli Con il primo motivo di appello Il contesta la pronuncia del Tribunale nella parte in cui lo ha Parte_1 obbligato al mantenimento dei figli nel rilevante importo di € 800,00, nonostante egli fosse percettore della retribuzione di € 1.200,00 e nudo proprietario di immobili donati dal padre, dai quali, tuttavia, non riceveva rendite. Peraltro, essendo l'azienda di cui era dipendente amministrata dal padre e da un congiunto, non godeva di ulteriori proventi.
In particolare:
a)le esigenze di crescita delle minori giustificavano l'aumento dell'assegno periodico con decorrenza ex nunc, poiché non potevano ritenersi sussistenti al momento della domanda;
b)nel corso del giudizio i tempi di permanenza delle figlie con il padre erano stati progressivamente aumentati, per cui non si giustificava un aumento del contributo;
c)le spese per la locazione dell'immobile ove dimorava erano pari a € 550,00, corrispondente alla metà del suo stipendio mensile;
d)il consistente valore economico della casa coniugale non giustificava l'importo dell'assegno come determinato;
e)la sua disponibilità finanziaria era frutto dei risparmi accumulati sin dal 2004, allorché avendo conseguito il titolo accademico, aveva rinvenuto un'attività lavorativa;
d)egli lavorava, a tempo parziale, per sei ore giornaliere presso l'azienda di cui erano titolari il padre ed un congiunto. In sostanza, la sua presenza sul posto di lavoro, sia di mattina, sia di pomeriggio, era determinata dalla tipologia di rapporto lavorativo, e, cioè, a tempo parziario al 75%.
Il motivo è infondato.
Dagli accertamenti eseguiti dalla polizia tributaria, in giorni differenti ed in maniera improvvisa, nonché dalle dichiarazioni di un dipendente, è emerso in maniera incontrovertibile che l'appellante è impegnato nell'azienda “F.lli Di Candia Cis s.r.l.” per l'intera giornata, contrariamente a quanto sarebbe da lui dovuto sulla base del contratto di lavoro a tempo parziale, e, cioè, con un obbligo di presenza, a suo dire, di sei ore giornaliere.
I primi giudici hanno, pertanto, correttamente fatto discendere da tali verifiche come, al di là del formale rapporto di dipendenza, il svolga nella società un ruolo ben più pregnante, con Parte_1 evidenza connesso anche al legame di parentela con i soci, atteso che sia lui, sia il germano, si occupano degli acquisti e della vendita dei prodotti e talora anche della consegna ai clienti (v. relazione guardia di finanza, gruppo Nola, del 28 gennaio 2023).
D'altro canto, appare evidente che se fosse veritiera la posizione lavorativa a tempo parziario, peraltro ormai da lunghi anni, l'appellante, in considerazione della consolidata esperienza maturata nel settore, anche in virtù del conseguito titolo accademico, avrebbe potuto rinvenire un impiego di maggiore responsabilità e più remunerato, a tempo pieno. Ed è appena il caso di rilevare gli immobili dei quali ha acquistato la proprietà o la nuda proprietà, ben cinque, rilevano, ai fini della individuazione della complessiva situazione economica, pur se non producono direttamente reddito, in quanto il coniuge potrebbe alienare una parte del suo patrimonio per adempiere l'obbligo da cui è gravato (ex plurimis, Cass. 16730/2004).
Orbene, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore o maggiorenne non economicamente autosufficiente e del tenore di vita da lui goduto, nonché dei tempi di permanenza presso il genitore medesimo. (ex plurimis, Cass. 5242/2024).
Osserva, quindi, la Corte che, tenuto conto che le esigenze e finalità pubblicistiche di tutela degli interessi morali e materiali della prole sono sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti, per cui è fatto sempre salvo il potere del giudice di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, anche con riferimento all'attribuzione e determinazione del quantum del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non collocatario (Cass. 21178/2018), l'importo come determinato dal tribunale appare del tutto adeguato e proporzionato sia alla situazione patrimoniale dei coniugi, sia all'età delle minori, allo stato di dodici e nove anni, sia ai tempi di permanenza con il se solo si consideri che, comunque, il maggior Parte_1 carico grava sulla madre, sia alla circostanza che la casa familiare assegnata alla costituisce pur CP_1 sempre un'utilità economica. Inoltre, il tenore di vita del nucleo familiare non è stato indubbiamente modesto, come testimoniato dalla circostanza che i coniugi dimoravano in un immobile di pregio e dai plurimi periodi di vacanza in famose località di cui hanno goduto.
Va, infine, rilevato che, secondo il costante orientamento della S.C., l'assegno in oggetto ha comunque natura para-alimentare, rispondendo il contributo al mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente, al pari degli alimenti, alla necessità di sopperire, in rapporto alle esigenze anche presunte in relazione all'età, agli studi, ai bisogni di vita della persona, sia pure in un'accezione più ampia e pur non essendo necessario uno stato di indigenza, come negli alimenti (Cass.
32676/2023), per cui il genitore obbligato è, comunque, tenuto a rimettere al coniuge l'assegno di mantenimento dal giorno in cui è stato avviato il relativo procedimento e non dal giorno della sentenza o del decreto di omologa della separazione.
B)Sulla decorrenza della revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie
Con altro motivo di censura, l'appellante contesta la disposta decorrenza della revoca del contributo al mantenimento del coniuge dalla data della sentenza e non, invece, dalla domanda, atteso che sin dall'inizio del giudizio erano insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno periodico.
Il motivo è infondato. Osserva la Corte che, sulla base della recente pronuncia delle Sezioni Unite della S.C. (Cass. Sez. Un.
32914/2022), <ove con la sentenza venga escluso in radice e "ab origine" (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno "stato di bisogno" del soggetto richiedente
(inteso, nell'accezione più propria dell'assegno di mantenimento o di divorzio, come mancanza di redditi adeguati), ovvero si addebiti la separazione al coniuge che, nelle more, abbia goduto di un assegno con funzione non meramente alimentare, non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
(con conseguente piena ripetibilità)>>.
Tale principio è, tuttavia, applicabile allorché l'assegno in questione non superi la misura che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita della persona media, tale che la somma di denaro possa ragionevolmente e verosimilmente ritenersi pressoché tutta consumata, nel periodo per il quale è stata prevista la sua corresponsione, proprio in considerazione della tutela di quella solidarietà post-familiare, sottesa in tutta la disciplina relativa alla crisi della famiglia, e del fatto che non è in discussione, in tali ipotesi, l'esistenza e la permanenza, in giudizio, di un soggetto in condizioni di debolezza economica. Si deve infatti ragionevolmente presumere, in rapporto all'entità della somma di denaro litigiosa, che le maggiori somme (attribuite in via provvisoria o in via definitiva con la sentenza di primo grado), versate medio tempore dal richiesto al richiedente, siano state comunque (in atto o in potenza) consumate, proprio per fini di sostentamento, dal coniuge debole.
Come rileva la S.C., trattasi di una regola anche di esperienza pratica, in quanto il denaro, nell'ambito di cifre di modesta entità, percepito in funzione del necessario sostentamento del coniuge, è da presumere che sia stato speso a quel fine, con conseguente esclusione di ogni, inutile, azione di ripetizione.
Orbene, nella specie, in sede di udienza presidenziale è stata posta a carico del la somma di € Parte_1
150,00 in favore del coniuge, da ritenersi, sulla base delle suesposte considerazioni, talmente esigua che
è stata indubbiamente consumata per le minime necessità della e, quindi, non ripetibile. CP_1
C)Sulla divisione della casa coniugale
Con ulteriore motivo di gravame il si duole del rigetto della richiesta da lui formulata di Parte_1 consentire la divisione della casa familiare, di ampie dimensioni, sì da lasciare nella disponibilità della moglie e delle figlie un appartamento della consistenza di mq 130, mentre non si determinerebbe una ulteriore condizione di conflittualità con il coniuge, atteso che la porzione di immobile sarebbe da lui destinata alla locazione per conseguire un'ulteriore rendita.
Il motivo è infondato.
La decisione è coerente alla giurisprudenza della S.C. (ex plurimis, Cass. 8580/2014; Cass. 11783/2016) secondo cui l'assegnazione dell'abitazione coniugale tutela l'interesse prioritario della prole a permanere nell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. 14553/2011). Il giudice può limitare l'assegnazione della casa familiare ad una porzione dell'immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell'ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell'intero bene, ove tale soluzione, esperibile in relazione del lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità
e la conservazione dell'habitat domestico dei figli minori.
Appare, quindi, evidente che nella specie, anche a voler ritenere che l'intento dell'appellante sia quello di locare la parte dell'immobile da separarsi, tale soluzione non appare rispondente all'interesse delle minori, abituate a dimorare nell'intero appartamento ove hanno consolidato le loro abitudini di vita, in quanto non sarebbe finalizzato a consentirle una più ampia e proficua frequentazione con l'altro genitore, ma unicamente a far conseguire a questi un'utilità economica.
D)Sull'ammonimento alla CP_1
Con l'ultimo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di ammonimento della moglie, ai sensi dell'art. 709 ter cod. proc. civ. per aver ostacolato il diritto di visita paterno, istanza giustificata dal comportamento assunto dalla nel giudizio di primo grado e tuttora perdurante. CP_1
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che quel che emerge dalla complessiva istruttoria svolta in primo grado, e, in particolare, dagli esiti dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, è la situazione di elevata conflittualità esistente tra i coniugi che impedisce loro di dialogare nell'interesse delle minori, pur essendo dotati di sufficienti capacità genitoriali. Ne discende che i contrasti in ordine alla modalità delle visite, talvolta giorni ed orari, sono dovuti proprio a tale complessiva situazione, tanto che il tribunale ha ritenuto di investire gli operatori sociali territorialmente competenti per <accompagnare i genitori in un percorso di comprensione delle proprie difficoltà e di individuazione delle proprie risorse e li aiuti ad impegnarsi in un processo finalizzato alla costruzione di una genitorialità realmente condivisa>>.
Ne discende che non può attribuirsi alla l'esclusiva responsabilità per il perdurante conflitto, CP_1 ma ad entrambi i coniugi e che, all'esito dei percorsi suggeriti, saranno i servizi sociali competenti, nell'ipotesi di mancata risoluzione delle problematiche riscontrate, a segnalare le disfunzionalità alla procura minorile per i provvedimenti di competenza.
L'appello deve essere, quindi, rigettato.
Le spese processuali devono essere poste a carico del soccombente Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza depositata il 22 settembre 2023, così provvede: Controparte_1
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna il al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.500,00 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, se dovuto.
Napoli, 25 giugno 2025
Il consigliere est. Il presidente