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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Ancona SECONDA SEZIONE CIVILE Il Presidente
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 896 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa DA AVV. (C.F. ), con studio ad Ancona, Parte_1 C.F._1
Corso Mazzini n° 170, in qualità di amministratrice di sostegno della Sig.ra rappresentata e difesa, dall'Avv Vergari Massimo Maria Parte_2
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Ancona
-contumace-
IN FATTO E DIRITTO
L'avv. in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2
propone opposizione avverso il provvedimento emesso il
[...]
9.09.2024 e comunicato il 10.09.2024 con cui la I sezione civile di questa Corte ne ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed ha conseguentemente rigettato l'istanza di liquidazione del compenso in relazione all'attività difensiva presentata, in grado di appello, nell'ambito del procedimento RG n.811.2022 CA, dall'avv. Massimo Maria Vergari.
La revoca è fondata: a) sul fatto che “la domanda di ammissione al patrocinio è sottoscritta dall'avv. quale amministratore di sostegno, in assenza di Pt_1 autorizzazione del giudice tutelare, ancor più necessaria in considerazione dell'avvenuta costituzione in giudizio innanzi al
1 Tribunale della stessa in proprio assistita da altro e Parte_2 diverso difensore , senza ammissione al patrocinio;
b) dal provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno non risultano poteri sostitutivi del beneficiato attribuiti all'amministratore di sostegno designato, la cui iniziativa di costituirsi in giudizio e di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve considerarsi ultronea rispetto ai limiti dei poteri conferitigli, limitati alla sola assistenza e non alla rappresentanza ed alla sostituzione del beneficiato”; c) sulla “insussistenza dei presupposti di legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, valutate le ragioni del rigetto dell'originaria domanda proposta dall'amministratrice di sostegno.
L'opponente censura il provvedimento deducendo l' omessa o errata valutazione della documentazione in atti e la violazione dell'art.136 DPR 115/02. L'opposizione appare infondata. Ed invero, a parte il rilievo che la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte dell'avv. risulta priva dell'autorizzazione Pt_1 del G.T., si osserva che ai sensi dell'art. 136 dPR 115 del 2002, nella sommaria delibazione propria del presente giudizio, dall'esame degli atti del procedimento (RG n.811/22 CA )e dalla motivazione della sentenza di questa Corte n. 1140 del 2024 risulta confermata la valutazione di manifesta infondatezza delle domande svolte dall'opponente nel giudizio presupposto: vale a dire la domanda di annullamento del contratto di compravendita stipulato dalla il 19.12.2016, con conseguente Pt_2 restituzione dell'immobile alla medesima, nonché di quella subordinata di condanna dei convenuti al pagamento della differenza tra il corrispettivo versato dalla ed il valore commerciale del bene in forza dell' Pt_2
”illogicità del valore economico del negozio”. Conviene premettere che il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno è fondato sulla necessità di “una misura di tutela che, in considerazione delle residue risorse dell'interessata, può essere individuata nell'amministrazione di sostegno nelle blande forme di una mera assistenza”, tanto che, come rilevato nella sentenza della Corte d'appello, all'amministratore non erano stati affidati poteri sostitutivi dell'interessato ma solo poteri di “mera assistenza”. Si osserva inoltre che seppure il G.T., integrando l'originario provvedimento di nomina, ha autorizzato l'amministratore di sostegno ad esperire l'azione giudiziale, la stessa beneficiaria è intervenuta
2 volontariamente nel giudizio di primo grado, rassegnando conclusioni opposte a quelle dell'amministratore, ribadendo “la libertà della sua scelta di vendere l'appartamento.” Si osserva al riguardo che, come rilevato con argomentazione completa ed esaustiva dalla Corte d'appello nella sentenza che ha riformato la sentenza di primo grado e rigettato le domande proposte dall'amministratore di sostegno, non appaiono con evidenza ravvisabili né i presupposti per l'annullamento del negozio per incapacità ex art.1425 c.c E ciò, considerato che:
la compravendita è successiva al provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno;
il contenuto del provvedimento di nomina è strutturato nelle blande forme di una mera assistenza;
non risulta raggiunta la prova dell'incapacità naturale della Pt_2
Del pari priva di fondamento la ratio della statuizione di condanna( in accoglimento della domanda subordinata) di primo grado, fondata sulla illogicità del valore economico della vendita, ritenuta in contrasto con i valori di mercato. Singolare appare inoltre la circostanza che la stessa si sia costituita Pt_2 personalmente nel giudizio di primo grado, (dal quale fu successivamente estromessa) con diverso difensore e senza richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, concludendo in modo difforme dall'amministratrice, ribadendo la libertà della propria scelta di vendere l'appartamento. Da ciò il rigetto dell' opposizione. La consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che «la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce conseguenza automatica, prevista per legge, della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda, trattandosi di misura evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande manifestamente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave, ricadano sulla collettività…….. E' stato altresì precisato che, dato che l'ammissione al beneficio viene sempre disposta in via provvisoria, «appare ulteriormente ragionevole che, in sede di verifica finale, si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione, alternativamente o cumulativamente, dell'atteggiamento soggettivo dell'interessato ovvero dell'oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta (così Cass. 7869/2020)».
3 Considerato infine che il non ha svolto difese, non Controparte_1 deve provvedersi sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Presidente rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Si comunichi. Così deciso il 12 marzo 2025 Il Presidente Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Ancona SECONDA SEZIONE CIVILE Il Presidente
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 896 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa DA (C.F. ), con studio ad Ancona, Parte_3 C.F._1
Corso Mazzini n° 170, in qualità di amministratrice di sostegno della Sig.ra rappresentata e difesa, dall'Avv Vergari Massimo Maria Parte_2
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Ancona
-contumace-
4 IN FATTO E DIRITTO
L'avv. in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2
propone opposizione avverso il provvedimento emesso il
[...]
9.09.2024 e comunicato il 10.09.2024 con cui la I sezione civile di questa Corte ne ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed ha conseguentemente rigettato l'istanza di liquidazione del compenso in relazione all'attività difensiva presentata, in grado di appello, nell'ambito del procedimento RG n.811.2022 CA, dall'avv. Massimo Maria Vergari.
La revoca è fondata: d) sul fatto che “la domanda di ammissione al patrocinio è sottoscritta dall'avv. quale amministratore di sostegno, in assenza di Pt_1 autorizzazione del giudice tutelare, ancor più necessaria in considerazione dell'avvenuta costituzione in giudizio innanzi al Tribunale della stessa in proprio assistita da altro e Parte_2 diverso difensore , senza ammissione al patrocinio;
e) dal provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno non risultano poteri sostitutivi del beneficiato attribuiti all'amministratore di sostegno designato, la cui iniziativa di costituirsi in giudizio e di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve considerarsi ultronea rispetto ai limiti dei poteri conferitigli, limitati alla sola assistenza e non alla rappresentanza ed alla sostituzione del beneficiato”; f) sulla “insussistenza dei presupposti di legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, valutate le ragioni del rigetto dell'originaria domanda proposta dall'amministratrice di sostegno.
L'opponente censura il provvedimento deducendo l' omessa o errata valutazione della documentazione in atti e la violazione dell'art.136 DPR 115/02. L'opposizione appare infondata. Ed invero, a parte il rilievo che la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte dell'avv. risulta priva dell'autorizzazione Pt_1 del G.T., si osserva che ai sensi dell'art. 136 dPR 115 del 2002, nella sommaria delibazione propria del presente giudizio, dall'esame degli atti del procedimento (RG n.811/22 CA )e dalla motivazione della sentenza di questa Corte n. 1140 del 2024 risulta confermata la valutazione di manifesta infondatezza delle domande svolte dall'opponente nel giudizio
5 presupposto: vale a dire la domanda di annullamento del contratto di compravendita stipulato dalla il 19.12.2016, con conseguente Pt_2 restituzione dell'immobile alla medesima, nonché di quella subordinata di condanna dei convenuti al pagamento della differenza tra il corrispettivo versato dalla ed il valore commerciale del bene in forza dell' Pt_2
”illogicità del valore economico del negozio”. Conviene premettere che il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno è fondato sulla necessità di “una misura di tutela che, in considerazione delle residue risorse dell'interessata, può essere individuata nell'amministrazione di sostegno nelle blande forme di una mera assistenza”, tanto che, come rilevato nella sentenza della Corte d'appello, all'amministratore non erano stati affidati poteri sostitutivi dell'interessato ma solo poteri di “mera assistenza”. Si osserva inoltre che seppure il G.T., integrando l'originario provvedimento di nomina, ha autorizzato l'amministratore di sostegno ad esperire l'azione giudiziale, la stessa beneficiaria è intervenuta volontariamente nel giudizio di primo grado, rassegnando conclusioni opposte a quelle dell'amministratore, ribadendo “la libertà della sua scelta di vendere l'appartamento.” Si osserva al riguardo che, come rilevato con argomentazione completa ed esaustiva dalla Corte d'appello nella sentenza che ha riformato la sentenza di primo grado e rigettato le domande proposte dall'amministratore di sostegno, non appaiono con evidenza ravvisabili né i presupposti per l'annullamento del negozio per incapacità ex art.1425 c.c E ciò, considerato che:
la compravendita è successiva al provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno;
il contenuto del provvedimento di nomina è strutturato nelle blande forme di una mera assistenza;
non risulta raggiunta la prova dell'incapacità naturale della Pt_2
Del pari priva di fondamento la ratio della statuizione di condanna( in accoglimento della domanda subordinata) di primo grado, fondata sulla illogicità del valore economico della vendita, ritenuta in contrasto con i valori di mercato. Singolare appare inoltre la circostanza che la stessa si sia costituita Pt_2 personalmente nel giudizio di primo grado, (dal quale fu successivamente estromessa) con diverso difensore e senza richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, concludendo in modo difforme dall'amministratrice, ribadendo la libertà della propria scelta di vendere l'appartamento.
6 Da ciò il rigetto dell' opposizione. La consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che «la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce conseguenza automatica, prevista per legge, della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda, trattandosi di misura evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande manifestamente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave, ricadano sulla collettività…….. E' stato altresì precisato che, dato che l'ammissione al beneficio viene sempre disposta in via provvisoria, «appare ulteriormente ragionevole che, in sede di verifica finale, si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione, alternativamente o cumulativamente, dell'atteggiamento soggettivo dell'interessato ovvero dell'oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta (così Cass. 7869/2020)». Considerato infine che il non ha svolto difese, non Controparte_1 deve provvedersi sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Presidente rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Si comunichi. Così deciso il 12 marzo 2025 Il Presidente Dott. Guido Federico
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