Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/05/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n. 566/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 25/03/2022 al numero 566/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 149/2022 emessa dal Tribunale di
PISTOIA il 10.2.2022, pubblicata il 14.2.2022 pendente fra
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SOCCIO ANGELO ( ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
), ( , CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4
e ), tutte rappresentate e difese Controparte_3 C.F._5 dall'Avv. POLI CARLO ( ) e dall'Avv. CAPPELLINI FRANCESCA C.F._6 ed elettivamente domiciliate presso lo studio dei difensori, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, in riforma della Sentenza del Tribunale di Pistoia – Dott.ssa Elena
1
€ 41.680,84 oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, condanna al pagamento in favore di della somma complessiva Parte_1 CP_2 di € 11.658,10 oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, condanna al pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_4 complessiva di € 10.787,82 oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo effettivo e nella parte che compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
di conseguenza e in ogni caso: - rigettare la domanda riconvenzionale formulata della convenute perché infondata in fatto e diritto e comunque sfornita di prova e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal Sig, a titolo di pagamento Parte_1 pro quota, ovvero, in denegata ipotesi, condannare alle (minori) Persona_1 somme che saranno eventualmente accertate in corso di causa;
- condannare le controparti alla refusione integrale delle spese e dei compensi di causa, incluse IVA
e CPA, per entrambi i gradi di giudizio, comprese anche quelle relative alla mediazione ed alle spese di trascrizione della domanda giudiziale con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria.”
Parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta e disattesa, così decidere: - rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto infondato in fatto ed Parte_1 in diritto, e confermare integralmente la sentenza impugnata. Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande e/o eccezioni nuove, e quindi inammissibili in quanto tardive, eventualmente introdotte dalla controparte. Con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso forfettario del 15%”
2 *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pistoia le sorelle Parte_1
e affinché venisse accertata a CP_1 CP_2 Controparte_4 dichiarata la sua qualità di erede legittimario della madre Persona_2 deceduta in data 15.6.2013, e, conseguentemente, affinché le convenute fossero condannate alla restituzione in suo favore della quota di legittima pari ad un sesto della proprietà dei beni immobili ereditari, come individuati nell'atto di citazione, ovvero al pagamento dell'equivalente in caso di vendita degli stessi nelle more del giudizio.
Allegava il che la de cuius aveva disposto della propria successione, Pt_1 il cui patrimonio relitto attivo era costituito da tre immobili siti in Quarrata (PT), con tre distinti testamenti olografi, registrati in Pistoia in data 25.7.2013 dal notaio un primo testamento redatto in data 11.11.2015, con cui la de Persona_3 cuius aveva dichiarato il figlio indegno a succedere per una serie di Pt_1 circostanze ivi indicate, con la precisazione che nell'ipotesi in cui tali circostanze fossero state ritenute insufficienti, gli avrebbe lasciato unicamente la quota di legittima;
un secondo testamento redatto in data 12.7.2010, a conferma delle volontà precedentemente espresse e con cui la de cuius aveva istituito tre legati di somme di denaro in favore delle figlie;
un terzo testamento redatto in data
25.1.2012, con cui la de cuius aveva riconosciuto una serie di debiti in favore delle figlie e dei nipoti per varie cause;
con un codicillo del 15.1.2013, infine, la de cuius aveva dichiarato di prelegare le somme di denaro derivanti dalla causa allora pendente innanzi il Tribunale di Pistoia n. 429/2009 R.G.
Lamentava l'attore che le convenute, in occasione della denuncia di successione, si erano dichiarate uniche eredi di nella Persona_2 misura di un terzo ciascuna, con ciò realizzando una illegittima estromissione dell'attore dalla successione ereditaria.
Sosteneva, infine, che i riconoscimenti di debito contenuti nella scheda testamentaria del 2012 avrebbero dovuto intendersi simulati, allo scopo di ledere la sua quota di legittima.
e si costituivano CP_1 CP_2 Controparte_4 aderendo alla domanda di di reintegra nella quota di riserva a lui Parte_1 spettante, pari ad un sesto dell'asse ereditario, e formulando domanda
3 riconvenzionale di condanna dell'attore, nella sua qualità di erede, al pagamento pro quota di tutti i debiti riconosciuti dalla de cuius nonché dei debiti ereditari e delle spese a carico dell'eredità sostenute dalle convenute dopo l'apertura della successione.
Con sentenza n. 140/2022, il Tribunale di Pistoia dava anzitutto atto che le convenute si erano dichiarate remissive alla domanda di reintegra avanzata da legittimario pretermesso per la quota di 1/6, dovendo il giudice, Parte_1 rispetto a tale domanda, limitarsi a dichiarare quali fossero i beni ereditari e quale fosse la quota di proprietà spettante al legittimario. Quanto alle domande riconvenzionali delle convenute, rilevava anzitutto come non potessero gravare sulla quota di riserva del legittimario i legati in favore di Parte_1 [...]
e disposti con la seconda scheda CP_1 Controparte_4 CP_2 testamentaria del 12.7.2010 per l'importo complessivo di € 85.931,35, stante il disposto dell'art. 549 c.c. che riconosce il principio di intangibilità della legittima.
Riteneva, invece, che fosse tenuto al pagamento pro quota sia Parte_1 delle spese sostenute dalle altre tre eredi dopo l'apertura della successione sia dei debiti contratti dalla de cuius oggetto di riconoscimento espresso contenuto nella scheda testamentaria del 25.1.2012, in particolare, quanto al riconoscimento di debito in favore della figlie, “dovendosi preliminarmente rilevare l'infondatezza della eccepita simulazione del riconoscimento di debito de quo nonché della allegata natura di obbligazione naturale, come tale irripetibile, del debito maturato dalla de cuius nei confronti delle figlie per spese di mantenimento e cure, in entrambi i casi per difetto assoluto di prova, e comunque pronunciare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in applicazione del principio di diritto in virtù del quale la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere (art. 2944 c.c.)”. In applicazione del principio di non contestazione specifica, riteneva dunque comprovata la seguente esposizione debitoria:
“a) nei confronti della sig.ra - debito di € 178.000,00 per assistenza, CP_1 cura e mantenimento della de cuius, posto a carico dell'attore nella misura di 1/6
e dunque per € 29.666,66; - debito di € 17.305,26 per prestiti personali (docc. 4
e 4 bis di parte convenuta), estinzione conto corrente BC (doc. 5 di parte convenuta), pagamento imposte (docc. 6, 7, 8 e 9 di parte convenuta), posto a carico dell'attore nella misura di 1/6 e dunque per € 2.884,21; - debito di €
54.779,87 per spese di pubblicazione testamento (doc. 22 di parte convenuta),
4 imposte di successione (doc. 23 di parte convenuta), Imu (docc. 24, 56, 67, 86 di parte convenuta), assicurazione (docc. 25, 65 e 88 di parte convenuta), consorzio di bonifica (doc. 26, 64, 87 di parte convenuta), posto a carico dell'attore nella misura di 1/6 e dunque per € 9.129,97. (…);
b) nei confronti della sig.ra - debito di € 16.981,37 per CP_2 riconoscimento di debito per € 877,98, tasse (doc. 17 di parte convenuta), Ici (doc.
18 di parte convenuta), Imu (doc. 19 di parte convenuta), estinzione conto corrente BC (doc. 20 di parte convenuta), conto sig. (doc. 18 di parte CP_5 convenuta), posto a carico dell'attore nella misura di 1/6 e dunque per € 2.830,22;
- debito di € 52.962,28 per imposte di successione (doc. 33 di parte convenuta), pubblicazione testamenti (doc. 34 di parte convenuta), spese presentazione successione (doc. 35 di parte convenuta), spese funerarie (doc. 36 di parte convenuta), Imu (docc. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83 di parte convenuta), consorzio di bonifica (docc. 43, 74, 85 di parte convenuta), assicurazione (docc. 44, 75, 84 di parte convenuta) posto a carico dell'attore nella misura di 1/6 e dunque per € 8.827,88.(…);
c) nei confronti della sig.ra - debito di € 13.824,79 per Controparte_4 prestiti personali (docc. 4, 4 ter, 10, 11 di parte convenuta), estinzione conto corrente BC (doc. 12 di parte convenuta), Imu (doc. 13 di parte convenuta), imposte (doc. 14 di parte convenuta), posto a carico dell'attore nella misura di 1/6
e dunque per € 2.304,13; - debito di € 50.902,19 per spese di pubblicazione del testamento (doc. 27 di parte convenuta), imposte di successione, Imu (docc. 29,
49, 50 e 51, 80 di parte convenuta) e Cosap (docc. 30 e 78 di parte convenuta), assicurazione (docc. 31, 53, 79 di parte convenuta), consorzio di bonifica (docc.
32, 76, 87 di parte convenuta), ritiro cartello passo carrabile (doc. 77 di parte convenuta), posto a carico dell'attore nella misura di 1/6 e dunque per € 8.483,69.”
Statuiva, dunque, nel modo che segue:
- “dichiara ex art. 456 c.c., aperta la successione di Persona_2 nata a [...] e deceduta in Quarrata in data 15/06/2013;
- accerta e dichiara che è erede legittimario della de cuius Parte_1
e che gli spetta la quota di legittima pari ad un Persona_2 sesto (1/6) del patrimonio ereditario costituito dai seguenti beni immobili:
a) Immobile di proprietà per un valore di € 907.893,00, fabbricato per attività commerciale, sito in Quarrata (PT), Via Montalbano, identificato catastalmente al foglio n. 24, particella 251 sub. 9; b) Immobile di proprietà
5 per un valore di € 117.946,08, abitazione di tipo economico, sito in Quarrata
(PT), Via Montalbano, identificato catastalmente al foglio n. 24, particella
251 sub. 10; c) Immobile di proprietà per un valore di € 113.878,00, abitazione di tipo economico, sito in Quarrata (PT), Via Montalbano, identificato catastalmente al foglio n. 24, particella 251 sub. 11;
- in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali delle convenute: condanna al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 somma complessiva di € 41.680,84 oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
condanna al pagamento in favore di della Parte_1 CP_2 somma complessiva di € 11.658,10 oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_4 della somma complessiva di € 10.787,82 oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.”
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza n. 149/2022 del Tribunale di Parte_1
Pistoia, chiedendo, previa istanza di inibitoria, l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Ha dedotto i seguenti motivi:
I) “Il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto come riconoscimento di debito le disposizioni di cui alla terza scheda testamentaria del
25/01/2012 ritenendo al contempo erroneamente proposta una domanda di simulazione da parte dell'attore”
Sostiene la parte appellante di non aver mai proposto azione di simulazione del riconoscimento di debito, ma che, utilizzando il termine “simulazione”, aveva voluto solo rappresentare che quanto indicato dalla de cuius nel testamento non poteva considerarsi un riconoscimento di debito (tale da gravare anche sulla quota di legittima) integrando piuttosto un legato di debito (mascherato dietro la dicitura
“riconoscimento di debito”) per il quale vale il principio di intangibilità della legittima ex art. 549 c.p.c. Dunque, su e CP_1 CP_2 CP_4 gravava l'onere di dimostrare la sussistenza di quei debiti nei loro confronti.
L'intento “simulatorio” sarebbe confermato dal fatto che gli importi dei debiti riconosciuti erano del tutto generici e non specificati taluni nell'ammontare
6 (rimettendoli alla piena discrezionalità dei presunti creditori) e tutti nelle date in cui sarebbero maturati, anche al fine del conteggio degli interessi e della rivalutazione monetaria;
inoltre, mentre la nella scheda testamentaria Per_2 precedente istituiva dei legati in favore delle tre figlie al fine di saldare il proprio debito originato dal conguaglio che la stessa avrebbe dovuto versare in seguito alla divisione ereditaria del defunto marito, , invece per i debiti riconosciuti Pt_2 successivamente non istituiva formalmente alcun legato, facendo sì che gli stessi incidessero sull'intero asse ereditario.
In ogni caso, i presunti debiti riconosciuti in favore delle figlie che avrebbero corrisposto le somme indicate per far fronte al mantenimento, alle cure ed alle imposte della madre, costituirebbero eventualmente adempimento di obbligazioni naturali e morali, che le figlie avevano deciso di assumere nei confronti della madre, senza che vi fosse alcun obbligo giuridico, essendo le stesse gravate al più degli obblighi alimentari ex artt. 433 c.c., per quantificare i quali si sarebbe dovuto considerare anche il fatto che la pacificamente, percepiva una pensione Per_2 mensile di € 500,00 e, peraltro, nulla aveva mai chiesto al figlio , dovendo Pt_1 dunque escludersi il diritto alla ripetizione ex art. 2034 c.c.
A prescindere poi dalla qualificazione giuridica data dall'attore, sarebbe spettato al giudice attribuire quella corretta e dunque il Tribunale di Pistoia non avrebbe dovuto soffermarsi sull'uso, da parte del del termine Pt_1
“simulazione”.
Per quanto riguarda le disposizioni in favore di Parte_3 CP_6
e avrebbe dovuto essere accolta l'eccezione di
[...] Controparte_7 prescrizione, non avendo i medesimi, peraltro neppure parti del presente giudizio, mai richiesto alcunché ad Parte_1
Infine, per quanto riguarda il presunto credito di la stessa CP_1
nella scheda testamentaria del 25.1.2012, anche se prima dichiarava Per_2 di riconoscere espressamente i debiti poi elencati, affermava di disporre nei confronti della medesima per gli anni di assistenza, cura e mantenimento “...una giusta ricompensa, che mi sento di dire...”: dall'uso delle parole doveva dunque risultare evidente che non si trattava di un debito ma di un legato disposto a titolo di liberalità nei confronti della figlia per “remunerarla” dell'assistenza prestata, senza pertanto poter gravare sulla quota legittima.
Se il Tribunale di Pistoia avesse dato la giusta qualificazione giuridica a tali disposizioni testamentarie, inquadrandole nei legati anziché nei riconoscimenti di
7 debito, non avrebbe quindi potuto riconoscere tali somme in favore delle e Pt_1 quindi non avrebbe potuto condannare la parte appellante al pagamento di quanto indicato in sentenza (€ 29.666,66 pari ad 1/6 dell'ammontare complessivo).
II) “Erroneità del capo di Sentenza che ha riconosciuto come dovute le spese successive all'apertura della successione e relative alla conservazione dell'immobile nonché contraddittorietà in ordine alla presunta mancata contestazione specifica delle stesse da parte dell'attore – omessa, apparente e/o contraddittoria motivazione”
Il Tribunale di Pistoia avrebbe omesso la motivazione nel capo in esame. A fronte delle argomentazioni svolte da il primo giudice si era Parte_1 limitato a ritenerle inconferenti, senza null'altro aggiungere o spiegare. La motivazione sarebbe anche contraddittoria, poiché, pur avendo rilevato l'inconferenza delle argomentazioni del sul punto, il Tribunale aveva poi Pt_1 applicato il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Invero, aveva espressamente contestato le spese allegate Parte_1 dalle controparti, fin dalla prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., deducendo quanto segue: “...con riferimento alle asserite spese sostenute per le spese di successione, funerarie nonché per l'immobile, e di cui le convenute chiedono il rimborso spiegando domanda riconvenzionale, (...) tali spese non sono dovute. Infatti, avendo ad oggetto un bene in comproprietà, le spese devono essere ripartite in base alle quote, in quanto ciascun contitolare deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento dell'immobile e alle spese deliberate dalla maggioranza. Il singolo proprietario può anticipare le spese necessarie per la conservazione dell'immobile, chiedendo poi il rimborso agli altri.
Per le spese non necessarie è invece sempre obbligatoria una delibera dell'assemblea. Se quindi il singolo comproprietario decide di sostenere, di propria iniziativa, le spese per la manutenzione dell'immobile e tali spese non sono necessarie, egli non può ottenere il rimborso dagli altri comproprietari. Sono poi da considerarsi necessarie solo le spese di conservazione, ossia per il mantenimento della sua integrità, in modo che duri a lungo senza deteriorarsi. In ogni caso la Corte di Cassazione ha rilevato che il diritto al rimborso spetta a condizione che il comproprietario, prima di sostenere la spesa, abbia avvertito gli altri partecipanti della necessità della stessa e vi proceda a seguito dell'inerzia di questi ultimi, potendo poi pretenderne il rimborso. Non sono infine da considerarsi necessarie alla conservazione dell'immobile gli oneri occorrenti per una sua
8 migliore fruizione, come l'illuminazione, o per l'adempimento di obblighi fiscali.
(Cass. n. 10738/2001, n. 253/2013, n. 20652/2013 e n. 21392/2013). Per questo motivo non si ritengono dovute le spese relative all'assicurazione dell'immobile in questione. Le stesse, infatti, non sono tra le spese previste obbligatoriamente per la manutenzione e la gestione di un immobile ma le convenute hanno scelto autonomamente (e senza in alcun modo consultare l'attore, legittimo comproprietario illegittimamente pretermesso dalla successione) di stipulare la suddetta polizza. Né sono dovute tutte le altre spese che le convenute hanno sostenuto in seguito al decesso della madre, in quanto il Sig. non Parte_1
è mai stato interpellato sul punto dalle sorelle, sia con riferimento all'Imu (in particolare interessi e sanzioni per il ritardo del pagamento) sia con riferimento alle spese di successione che a quelle funerarie.”
Se il Tribunale di Pistoia avesse correttamente valutato le argomentazioni dell'appellante, anziché rilevarne l'inconferenza ex se ovvero la mancata contestazione, avrebbe dovuto rigettare la richiesta delle appellanti di condanna al pagamento delle suddette spese
III) “Erroneità del capo di Sentenza che ha integralmente compensato le spese di lite”.
Il primo giudice aveva motivato la compensazione delle spese applicando il principio della soccombenza reciproca. Invero, avrebbe dovuto in primo luogo darsi rilievo alla differenza di valore tra le domande, essendo quella principale spiegata da di valore pari a 1/6 del valore complessivo degli immobili facenti Parte_1 parte del compendio ereditario, superiore al valore della domanda riconvenzionale formulata dalla controparte. Peraltro, il Tribunale aveva accolto integralmente la domanda di e solo parzialmente quella riconvenzionale delle Parte_1
Quindi, si sarebbe dovuto tenere conto della soccombenza reciproca solo Pt_1 in modo parziale. Inoltre doveva riconoscersi il diritto del al rimborso delle Pt_1 spese di mediazione, stante la trasgressione al dovere di cui all'art. 88 c.p.c. da parte delle Pt_1
2.2 Si sono costituite E CP_1 CP_2 Controparte_4 chiedendo il rigetto dell'impugnazione, perché infondata, e opponendosi
[...] alla istanza di inibitoria. In particolare, hanno dedotto, quanto ai singoli motivi di appello:
I) In primo grado era stata eccepita, fin dalla costituzione in giudizio, l'assenza di domanda specifica di simulazione per cui, in assenza di specifica domanda sul
9 punto, i riconoscimenti di debito contenuti nella terza scheda testamentaria dovevano considerarsi perfettamente validi ed efficaci. D'altra parte, il Tribunale aveva comunque rilevato che non era stata in alcun modo provata l'asserita simulazione. In ogni caso, la scheda testamentaria del 25.1.2012 conteneva una serie di riconoscimenti di quelli che la stessa testatrice definiva “debiti” nei confronti di tre eredi e di alcuni soggetti terzi e, dovendo il testamento essere interpretato secondo l'effettiva volontà del testatore, nel caso specifico era evidente che la de cuius intendeva adempiere obbligazioni contratte con le proprie figlie e altri soggetti. Con l'espressa menzione di rapporti obbligatori sottostanti i singoli riconoscimenti, la testatrice aveva escluso espressamente la natura liberale tipica del legato. Si trattava di dichiarazioni aventi natura confessoria (confessione stragiudiziale), che, essendo contenute in un testamento, avevano valenza probatoria nei confronti degli eredi, che subentrano in tutti i rapporti obbligatori del de cuius. Era infondata l'eccezione di prescrizione, interrotta dai riconoscimenti dei debiti di cui al testamento del 25.1.2012, pubblicato il 15.7.2013. Debiti non generici, ma determinati sia nell'an che nel quantum, in quanto, qualora non indicati nel loro preciso ammontare, facilmente quantificabili avendo la testatrice indicato la causa e i criteri di quantificazione, e inoltre comprovati dalla documentazione versata in atti, dettagliatamente richiamata per ciascuno dei debiti in oggetto. Quanto al debito verso la figlia esso non era affatto CP_1 riconducibile a un'obbligazione naturale, dal momento che la aveva Per_2 un'entrata di soli € 500 mensili, non aveva la disponibilità di una casa di abitazione e non poteva dunque provvedere al proprio mantenimento.
II) Successivamente al decesso della madre, le sorelle avevano Pt_1 sostenuto ingenti spese, per complessivi € 158.648,34, per tasse, tributi, spese funerarie, costi di pubblicazione del testamento e di dichiarazione di successione nonché spese di manutenzione ordinaria degli immobili caduti in successione, tra cui il pagamento dei premi dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per gli incendi. Come rilevato dal primo giudice, la controparte non aveva adempiuto all'onere di contestazione specifica di tali spese, obbligatoriamente dovute per effetto della successione o attinenti alla manutenzione e conservazione degli immobili facenti parte del compendio ereditario. Quanto all'Imu relativa agli anni 2012-2013, si trattava di un'imposta maturata quanto la era Per_2 ancora in vita e al cui pagamento avevano adempiuto le figlie, previa richiesta di rateizzazione. Le polizze assicurative relative agli immobili erano state stipulate
10 dalla stessa e le figlie avevano ritenuto opportuno rinnovarle a scopo Per_2 cautelativo. Tutte le spese erano state documentate (come dettagliatamente riportato) e dunque correttamente il era stato condannato a rimborsare il Pt_1 sesto di tali spese, per € 26.441,55.
III) Il Tribunale aveva correttamente applicato il principio della soccombenza reciproca poiché le sorelle avevano aderito, fin dalla loro costituzione nel Pt_1 giudizio di primo grado, alla richiesta del fratello di reintegra nella quota di riserva a lui spettante, mentre il medesimo si era opposto integralmente al rimborso delle spese documentate dalla controparte. La mediazione si era svolta con la partecipazione di tutte le parti e il fatto che non fosse stato raggiunto un accordo non poteva rilevare ai fini delle spese di causa, anche perché non era stata formalizzata alcuna proposta cui le parti non avessero aderito.
2.3 Dopo aver dichiarato la carenza di interesse di alla Parte_1 richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, avendo la controparte documentato che l'appellante aveva versato le somme ivi indicate, la Corte, all'udienza del 17.12.2024, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. L'appello va rigettato.
3.1 Il primo motivo è infondato.
Va premesso che nella scheda testamentaria datata 25.1.2012, la testatrice dava atto di voler “elencare i (suoi) debiti onde possano essere estinti qualora non
(fosse riuscita) a farlo prima della (sua) morte”: “1) restituire alle mie figlie
[...]
e quanto esse mi hanno anticipato per mio conto e quanto Pt_4 CP_4 avranno dato da qui in avanti e sostenere per mie necessità personali, tasse, Ici, spese avvocati e quanto esse diranno di aver pagato, più interessi e rivalutazione monetaria (già da molti anni); 2) restituire E 3000,00 (tremila) + interessi e rivalutazioni a mio Nipote che mi ha prestato per pagare spese Parte_3 cause e Avvocati;
3) restituire a mio genero E 1500,00 Controparte_6 millecinque + interessi e rivalutazione che mi ha prestato per spese che non riuscivo a fare fronte;
4) riconoscere a mia figlia per tutti gli anni di CP_1 assistenza e cura e mantenimento, avendomi presa nella sua casa fin da l'anno
2006. Dispongo che a Lei venga riconosciuta una giusta ricompensa, che mi sento
11 di dire in E 2000,00 Mensili (duemila) fin da quando essa mi darà assistenza;
5) riconfermo la fiducia in mia Nipote Architetto, che ha seguito Controparte_7 pratiche e progetti riguardante la mia proprietà dispongo il pagamento della Pt_5 che le spetta per il lavoro che io gli ho richiesto e le Notule degli altri tecnici incaricati”.
Non vi è dubbio che, nella specie, si verta in tema di riconoscimento di debito e non di legato di debito, poiché trattasi di un atto dichiarativo a contenuto patrimoniale, non attributivo della qualità di erede o legatario.
La parte appellante sostiene, invero, che i riconoscimenti di debito in questione sarebbero generici nell'an e nel quantum, e che ciò costituirebbe chiara manifestazione del «loro intento “simulatorio” di mascherare in realtà un legato in favore dei soggetti indicati quali creditori».
In proposito, si osserva anzitutto come le sorelle abbiano precisato Pt_1
e documentato i debiti in questione, fin dalla comparsa di costituzione in primo grado, nei seguenti termini:
“a) a favore di totale credito Euro 3.388,25. Riconoscimento di Parte_3 debito a titolo di restituzione delle somme che quest'ultimo aveva prestato alla testatrice per pagare le spese legali delle cause contro il figlio di Euro 3.000,00, oltre interessi Pt_1
e rivalutazione dal 25.01.2012 ad oggi: totale Euro 3.388,25 (v. doc. 1). Quota di 1/6 a carico di Euro 564,70. Parte_1
b) a favore di totale credito Euro 1.694,13. Riconoscimento debito Controparte_6
a titolo di rimborso di un prestito dal medesimo alla testatrice di Euro 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione dal 25.01.2012 ad oggi per spese anticipate: totale Euro 1.694,13
(v. doc. 1). Quota di 1/6 a carico di Euro 282,35. Parte_1
c) a favore di Riconoscimento di debito Euro 2.000 mensili a titolo di CP_1 rimborso per l'assistenza, cura e mantenimento della testatrice in casa di dal CP_1
01.01.2006 al decesso avvenuto in data 15.06.2013. Moltiplicato per 89 mensilità si ottiene totale Euro 178.000,00 (v. doc.1). Quota di 1/6 a carico di Euro 29.666,66 Parte_1
(…)
d) a favore dell'architetto dispone il pagamento della sua notula Controparte_8 relativa al lavoro tecnico di progettazione commissionato a suo tempo dalla testatrice. Si tratta della che è stata emessa dall'architetto in data 9.9.2009 Pt_5 Pt_3 per “progettazione di ristrutturazione di edificio mista commerciale- direzionale- residenziale posto in Quarrata, Via Montalbano 208-2016”: Euro 162.589,19 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto ad oggi: Euro 200.371,38 (v. docc. 1 e notula 9.9.09 doc. 21). Quota di 1/6 a carico di euro 33.395,23. Parte_1
12 La testatrice ha disposto, poi, che venissero rimborsati, a carico dell'eredità, i debiti a suo tempo contratti dalla medesima nei confronti delle figlie dal 25.01.2012 (data della seconda scheda testamentaria) alla sua morte (15.6.2013), per le varie necessità personali, tasse, Ici, spese legali, ed estinzione del conto corrente della testatrice che presentava dopo la morte un saldo negativo di euro 6.303,30), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si tratta dei seguenti debiti:
e) a favore di (totale euro 17.305,26). Quota di 1/6 a carico CP_1 di Euro 2.884,21. Parte_1
- Prestito personale 12.12.2011: Euro 3.500,00 (v. estratto conto, doc.4).
- Prestito personale 4.6.2011: Euro 1.000,00 (doc. 4).
- Prestito personale 06.08.2012: Euro 500,00 (doc. 4 e 4 bis).
- Prestito personale 6.8.2012: Euro 400,00 (doc. 4 e 4 bis).
- Estinzione conto corrente BC in passivo 8.10.2013 - quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 2.101,10 (doc. 5).
- Pagamento imposte anno 2007 – quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta:
Euro 1.284,00 (doc.6).
- Pagamento imposte anno 2008 – quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta:
Euro 1.913,36 (doc.7).
- Pagamento accertamento IMU n. 1941/2012 – quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 4.344,89 (doc.8).
- Pagamento accertamento IMU n. 1060/2013 – quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 2.261,91 (doc.9).
f) A favore di (totale euro 13.824,79).Quota di 1/6 Controparte_4
a carico di Euro 2.304,13. Parte_1
- Prestito personale 12.12.2011: Euro 3.502,60 (v. estratto conto – doc. 4 e 10).
- Prestito personale 06.06.2012: Euro 600,00 (doc.
4 -4ter e 11).
- Estinzione conto corrente BC in passivo 8.10.2013 – quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta : Euro 2.164,41 (doc.12).
- Pagamento accertamento IMU n. 1941/2012 – quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta : Euro 4.345,66 (doc. 13).
- Pagamento imposte 2007-2008 – quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta:
Euro 3.212,12 (doc.14).
g) a favore di ( totale euro 16.981,37) Quota di 1/6 a carico di CP_2 Pt_1
Euro 2.830,22.
[...]
- Riconoscimento di debito del 29.10.2012: Lire 600.000 anno 1998, Lire 600.000 anno 1999, Lire 500.000 anno 2000, per un totale di Lire 1.700.000, ovvero Euro 877,98 oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto ad oggi (doc.16).
13 - Rimborsi effettuati per tasse arretrate anni 2007-2008 – quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 3.567,96 (doc. 17).
- ICI 2006– quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 2.657,33 (doc.18).
- ICI 2010– quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 1.166,00 (doc.18).
- ICI 2011– quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 2.216,00 (doc.18).
- Pagamento accertamento IMU n. 1941/2012: – quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 4.345,00 (doc.19).
- Estinzione conto corrente BC in passivo 22.07.2013 – quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 2.101,10 (doc.20).
- Conto Sig. – quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 50,00 CP_5
(doc.18)”
I documenti prodotti dalle convenute/odierne appellanti consentono di determinare il preciso ammontare dei debiti oggetto dei riconoscimenti di debito contenuti nella scheda testamentaria del 25.1.2012, né del resto la parte appellante ha sollevato specifiche contestazioni al riguardo.
Quanto all'asserito intento simulatorio, delle due l'una: o il ha inteso Pt_1 esercitare un'azione simulatoria, come peraltro sembra emergere dagli atti introduttivi del giudizio di primo grado (dove si fa chiaro e reiterato riferimento proprio all'istituto della simulazione), da respingere “per difetto assoluto di prova”, come correttamente ritenuto dal primo giudice;
o una tale azione non è stata esercitata, come sostiene la stessa parte appellante, ed allora non si comprende sulla base di quale ricostruzione giuridica i riconoscimenti di debito in esame dovrebbero essere qualificati come legato.
È del resto condivisibile la valutazione negativa del primo giudice con riguardo alla pretesa del di attribuire natura di obbligazione naturale ai debiti Pt_1 riconosciuti della de cuius nei confronti delle figlie e, in particolare, della figlia CP_1
Infatti, il non ha in alcun modo comprovato che l'assistenza e le cure Pt_1 prestate in favore della madre dalle sorelle, e dalla sorella in particolare, CP_1 fossero qualificabili quale adempimento di un'obbligazione naturale, implicando una tale qualificazione la prova che esse non fossero eccedenti i limiti dell'adempimento dei normali doveri di solidarietà familiare, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza della prestazione, in relazione, ad esempio, all'entità del sacrificio personale subito da chi abbia prestato l'assistenza e all'ampiezza delle prestazioni di cura garantite. È stato invero più volte affermato dalla Suprema
Corte che "la presenza di un debito di riconoscenza nei confronti di un terzo non è di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie di cui all'articolo 2034 c.c., essendo
14 al tal fine necessario anche il requisito della proporzionalità” (Cfr. Cass. Civ. Sez.
2, Sentenza n. 19578 del 30/09/2016).
Neppure la disposizione in esame può essere qualificata, come pure sembra adombrare la parte appellante, come donazione remuneratoria, in quanto come ha più volte affermato la giurisprudenza di legittimità, affinché si possa parlare di donazione rimuneratoria, occorre che l'attribuzione patrimoniale venga effettuata come segno di speciale apprezzamento dei servizi in precedenza ricevuti, che ad essa non venga riconnessa una funzione di corrispettivo, e che il donante proceda spontaneamente, sapendo di non esservi tenuto né per legge, né in adempimento di un'obbligazione naturale o di un uso del costume (cfr., per tutte, Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 10262 del 18.5.2016; in quest'ottica non è stata ritenuta donazione remuneratoria quella disposta da un soggetto che aveva riconosciuto di essere debitrice di una somma pecuniaria nei confronti della nipote a titolo di gratitudine e compenso per l'assistenza, la cura e l'amministrazione ricevute per un considerevole periodo - Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 5119 del 03/03/2009).
Quanto infine, all'eccezione di prescrizione, basta osservare come la parte appellante non si sia confrontata in alcun modo con la motivazione resa al riguardo dal primo giudice, con riferimento all'effetto interruttivo della prescrizione correlato al riconoscimento di debito, per cui sul punto l'impugnazione risulta, prima ancora che infondata, inammissibile.
3.2 Anche il secondo motivo motivo è infondato.
Le sorelle hanno ribadito di aver documentato le seguenti spese afferenti Pt_1 la successione della madre che il è stato condannato a Per_2 Pt_1 rimborsare nella quota di un sesto (per complessivi € 26.441,55):
“a) (totale credito Euro 54.779,87). Quota di 1/6 a carico di CP_1 Parte_1
Euro 9.129,97.
- Pubblicazione testamenti olografi Notaio 30.07.2013 quota parte 1/3 per Per_3 ciascuna coerede convenuta: Euro 333,34 (doc. 22).
- Imposte di successione 28.05.2015 – quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta:
Euro 11.962,69 (doc. 23).
- IMU 2019 quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 4.239,00 (doc. 24).
- IMU 2018 quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 4.239,00 (doc. 24).
- IMU 2017 quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 4.239,00 (doc. 24).
- IMU 2016 quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 4.239,00 (doc. 24).
- IMU 2015 quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 4.239,00 (doc. 24).
- IMU 2014 quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 4.239,00 (doc. 24).
15 - IMU 2013 quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 2.041,00 (doc. 24).
- Rimborso polizze incendio e responsabilità civile immobili anni 2014-2019 quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 2.436,40 (doc. 25).
- Consorzio Bonifica 3 - (anni dal 2013 al 2018) quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 744,83 (doc. 26).
- Consorzio Bonifica 3 – (anno 2019) quota parte 1/3 Euro 103,14 (doc. 64); CP_1
- Polizza AXA pagata il 01.06.2020 – quota parte 1/3 Euro 271,65 (doc. 65); CP_1
- IMU 2013 pagato da (n. 8 modelli F24): Euro 2.261,82 (doc. 56); CP_1
- IMU 2019 pagato da (n. 2 modelli F24 quietanzati): Euro 4.597,00 (doc. 67); CP_1
- IMU 2020 pagato da (n. 2 modelli F24 quietanzati): Euro 4.370,00 (doc. 86); CP_1
- Consorzio Bonifica 3 (anno 2020): quota parte 1/3 Euro 103,00 (doc. 87); CP_1
- Polizza assicurazione responsabilità civile 2020: quota parte 1/3 Meri: Euro 121,00 (doc.
88)
b) (totale credito Euro 50.902,19). Quota di 1/6 a carico di Controparte_4 Pt_1
Euro 8.483,69.
[...]
- Pubblicazione testamenti olografi Notaio 30.07.2013 quota parte 1/3 per Per_3 ciascuna coerede convenuta: Euro 333,34 (doc. 27).
- Imposte di successione 28.05.2015 – quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta:
Euro 11.962,69 (doc. 28).
- IMU 2018 quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 4.329,00 (doc. 29).
- IMU 2017 quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 4.324,00 (doc. 29).
- IMU 2016 quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 4.324,00 (doc. 29).
- IMU 2015 quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 4.355,00 (doc. 29).
- IMU 2014 quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 4.239,00 (doc. 29).
- IMU 2013 quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 2.041,00 (doc. 29).
- COSAP (Passo Carrabile anni 2014-2019) - quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 78,97 (doc. 30).
- Assicurazione resp. civile n. 504314 (anni 2013/2018) - quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 1.572,82 (doc. 31).
- Incendio Polizza 504322 - (anni 2017-2018-2019) - quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: euro 720,00 (doc. 31 cit.).
- Consorzio Bonifica 3 – (anni 2013/2018) - quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 744,82 (doc. 32).
- IMU 2019 pagato da il 16.12.2019 ed il 11.06.2020 (n. 2 modelli CP_4
F24): Euro 4.331,00 (doc. 49-50);
- IMU 2013 pagato da il 11.06.2020 (n. 8 modelli F24): Euro 2.262,95 CP_4
(doc. 51);
16 - Polizza multigaranzia e multirischio (anno 2020) pagata da il 30.05.2020: CP_4
Euro 271,50 (doc. 52);
- Polizza multi garanzia (anno 2019) pagata il 18.11.2019: Euro 120,00 (quota parte di
1/3 a carico di (doc. 53); CP_4
- Consorzio Bonifica 3 (anno 2019) pagato da : Euro 103,14 (doc. 76); CP_4
- Ritiro Cartello Passo Carrabile (anno 2020) pagato da il 28.02.2020: Euro CP_4
15,84 (doc. 77);
- Cosap 2020 (passo carrabile) pagato da il 29.06.2020: Euro 29,62 (doc. CP_4
78);
- Polizza assicurazione responsabilità civile pagata da il 20.11.2020: Euro CP_4
241,50 (doc. 79);
- IMU 2020 pagata da il 15.3.2021: Euro 4.399,00 (doc. 80); CP_4
- Consorzio Bonifica 3 (anno 2020): quota parte 1/3 : Euro 103,00 CP_4
(doc. 87).
c) (totale credito Euro 52.967,28). Quota a carico di Euro CP_2 Parte_1
8.827,88.
- Imposte di successione 28.05.2015 - quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta:
Euro 11.962,69 (doc. 33).
- Pubblicazione testamenti olografi Notaio 30.07.2013 quota parte 1/3 per Per_3 ciascuna coerede convenuta: Euro 333,34 (doc. 34).
- Spese presentazione successione 30.06.2015 quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 327,00 (doc. 35).
- Spese funerarie 28.05.2014 quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro
463,33 (doc. 36).
- IMU 2013 -2014 quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 8.138,35 (doc.
37).
- IMU 2015 quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 3.645,00 (doc. 38).
- IMU 2016 quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 3.814,00 (doc. 39).
- IMU 2017 quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 3.913,00 (doc. 40).
- IMU 2018 quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 3.912,00 (doc. 41).
- IMU 2019 quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 2.577,21(doc. 42).
- Consorzio Bonifica 3 - (anni dal 2013 al 2018) quota parte 1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 868,77 (doc. 43).
- Rimborso polizze incendio e responsabilità civile immobili (anni 2014-2019) quota parte
1/3 per ciascuna coerede convenuta: Euro 2.436,40 (doc.44);
- IMU 2013 pagato da (n. 6 modelli F24): Euro 1.698,05 (doc. 68); CP_2
- IMU 2018 pagato da in data 16.12.2019: Euro 171,00 (doc. 69); CP_2
- IMU 2019 pagato da in data 16.12.2019: Euro 2.455,00 (doc. 70); CP_2
17 - IMU 2015 pagato da in data 28.1.2020: Euro 438,00 (doc. 71); CP_2
- IMU 2014 pagato da in data 28.1.2020: Euro 172,00 (doc. 72); CP_2
- IMU 2020 pagato da in data 16.6.2020: Euro 2.120,00 (doc. 73); CP_2
- Consorzio Bonifica 3 (anno 2019) quota 1/3 pagata da : Euro 103,14 (doc. 74); CP_2
- Polizza assicurazione fabbricato AXA pagata da : Euro 271,50 (doc. 75); CP_2
- IMU 2020 pagato da il 16.12.2020: Euro 2.119,00 (doc. 81); CP_2
- IMU 2017 pagato da il 14.12.2020: Euro 347,00 (doc. 82); CP_2
- IMU 2016 pagato da il 14.12.2020: Euro 457,00 (doc. 83); CP_2
- Polizza assicurazione resp. civile pagata da il 20.11.2020: Euro 121,50 (doc. 84); CP_2
- Consorzio Bonifica 3 (anno 2020) quota 1/3 pagata da : Euro 103,00 (doc. 85).” CP_2
Anche in questo caso, alcuna specifica contestazione è stata sollevata dal in relazione a tale ampia e puntuale documentazione relativa ai pesi Pt_1 ereditari sorti in conseguenza dell'apertura della successione, come tali gravanti sugli eredi ex art. 752 c.c., con conseguente diritto del coerede che abbia anticipato tali spese di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purché non si tratti di spese incongrue o eccessive (cfr. Cass., sez. 2, Sentenza n. 17938 del
27.8.2020), circostanza da escludersi nel caso in esame,
Invero, l'unica doglianza della parte appellante cui può attribuirsi un qualche elemento di specificità è quella relativa ai costi dei premi delle assicurazioni relative agli immobili compresi nel patrimonio ereditario, costi che tuttavia deve ritenersi il sia tenuto a rimborsare pro quota, trattandosi di spese certamente utili Pt_1 alla conservazione del patrimonio ereditario.
3.3 E' infine infondato il terzo motivo.
La compensazione integrale delle spese di lite si giustifica, infatti, per l'immediata adesione delle convenute alla domanda di parte attrice, oltre che per il fatto che la domanda riconvenzionale dalle medesime avanzate è stata accolta, sia pure non integralmente. Né si comprende la pretesa della parte appellante di rimborso delle spese del procedimento di mediazione, cui le sorelle hanno partecipato, Pt_1 senza che poi siano rimaste totalmente soccombenti nel giudizio di merito.
4. Le spese del presente grado - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif. (scaglione di valore tra
€ 52.001 ed € 260.000), ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
18 1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
149/2022 del Tribunale di PISTOIA;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge,
3. dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 12/05/2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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