Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/06/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2852/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2852/2025 promossa con ricorso congiunto in data 19.4.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Silvia Oltramari che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
21.12.1992 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Silvia Oltramari che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Parte_1 ordinare al Comune di Cinisello Balsamo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno sui figli la responsabilità genitoriale congiuntamente.
2. I genitori hanno l'obbligo di decidere di comune accordo le questioni relative alla straordinaria amministrazione quali istruzione, educazione e salute, nonché, in generale, tutte le questioni di maggiore importanza per la vita dei figli. Al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso, i genitori si obbligano
3. La casa coniugale sita in Cinisello Balsamo, Via Torquato Tasso 39, di proprietà esclusiva della
SI.ra , viene alla stessa assegnata con tutti gli arredi ivi esistenti. Parte_1
4. Il SI. ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferito presso l'abitazione della Parte_2 madre in Cinisello Balsamo Via San Carlo 13;
5. I figli minori vivranno prevalentemente con la madre nell'attuale casa coniugale sita in Cinisello Balsamo, Via Torquato Tasso 39, mantenendo in essa la propria residenza.
6. I coniugi si accordano affinchè i figli minori pernottino sempre presso la madre sino al compimento del 5 anno di età della figlia più piccola, ovvero sino alla fine dell'anno 2027.
7. Salvo diverso e miglior accordo fra i genitori, il padre terrà con sé i figli minori Per_1 Per_2
e presso la residenza materna con i seguenti tempi e con le seguenti modalità: Per_3
- dal lunedì al giovedì di ogni settimana dalle ore 16.00 alle ore 21.30 in attesa del rientro della
SI.ra dal lavoro dopodichè il SI. lascerà la casa coniugale;
Pt_1 Parte_2
- il venerdì e il sabato notte il padre dormirà con i bambini presso la residenza della madre;
i primi mesi la SI.ra resterà nella casa coniugale nel caso i figli chiedessero di lei durante la notte, Pt_1 poi si recherà a dormire presso il domicilio della propria madre;
- la domenica, alternativamente con la madre, con impegno a riaccompagnare i figli presso la residenza della madre entro le ore 19.30;
- durante le festività natalizie i minori staranno con i genitori alternativamente di anno in anno, o il giorno della Vigilia di Natale o il giorno di Natale, nonché, sempre con il criterio dell'alternanza, dal 26 dicembre al 1 gennaio e dal 1 gennaio al giorno precedente il rientro a scuola, secondo accordi presi di volta in volta e sempre pernottamenti esclusi;
- durante le festività pasquali i minori – seguendo il criterio dell'alternanza staranno o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore secondo accordi presi di volta in volta e sempre pernottamenti esclusi;
- durante le vacanze scolastiche estive i minori trascorreranno le vacanze -almeno 10 giorni - con entrambi i genitori (pernottamento in camere separate) onde consentire il rispetto di quanto previsto al punto 6 - in un periodo e in una località da concordarsi fra i genitori entro e non oltre il 15 Aprile di ogni anno;
- i minori trascorreranno i giorni festivi e religiosi (25 Aprile, 1' Maggio, 2 Giugno, 1' Novembre, 7/8 Dicembre) alternativamente con ciascun genitore;
8. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali impegni sopravvenuti che possano comportare modifiche ai tempi di permanenza con i figli minori;
in occasione di eventuali trasferte di lavoro, ciascun coniuge si impegna a darne immediata comunicazione all'altro affinché possa essere concordato il recupero dei giorni non trascorsi con i minori.
9. Entrambi i genitori potranno sempre partecipare a tutte le manifestazioni sportive, sociali e scolastiche o cerimonie religiose in cui i figli saranno coinvolti;
qualora sia consentito l'accesso ad un solo genitore, i genitori si alterneranno.
10. I coniugi assumeranno di comune accordo ogni decisione riguardante i minori, avendo come primario intento quello della loro crescita serena e tranquilla;
qualora alcune situazioni, soprattutto quelle relative alla salute, richiedessero una decisione immediata, il genitore che avrà in cura il minore in quel momento potrà decidere autonomamente, salvo poi darne immediata comunicazione all'altro; entrambi si impegnano, in ogni caso, a comunicarsi reciprocamente e direttamente ogni informazione concernente i figli.
11. In caso di malattia di un figlio, il genitore che non l'avesse con sé potrà andare a trovarlo presso l'abitazione dell'altro, previ accordi sul giorno e sull'orario, nonché osservando il massimo rispetto della vita privata dell'altro genitore.
12. Ciascun genitore, quando avrà con sé i figli minori, si occuperà personalmente dei loro impegni scolastici, sportivi e ludici. I genitori si impegnano affinché i minori mantengano consolidati i rapporti con le rispettive famiglie di origine.
13. I coniugi si accordano affinchè la nonna materna abbia la delega al ritiro dei nipoti Per_1
e da scuola/asilo. Per_2 Per_3
14. I coniugi si impegnano a non far frequentare ai minori l'abitazione della nonna paterna atteso che la stessa è proprietaria di un cane LL FF potenzialmente pericoloso.
15. Qualora i minori dovessero essere affidati a terze persone, tale decisione sarà previamente concordata tra i genitori che si forniranno reciproche informazioni in merito.
16. La SI.ra si impegna a porre in vendita la casa coniugale sita a Cinisello Balsamo, in via Pt_1
Torquato Tasso 39 a partire da Dicembre 2027.
17. I coniugi si accordano affinchè tutte le spese (ovvero: mutuo per l'acquisto della casa coniugale Bper Banca n. 034-717-005248821 di €591,81, spese condominiali ordinarie e straordinarie relative alla casa coniugale, utenze relative alla casa coniugale, finanziamento Findomestic n. 20221453744175 di €287,62 per acquisto mobili, finanziamento Findomestic n. 10090770919848 di
€ 232,26 per l'acquisto delle tende da sole, finanziamento Findomestic n. 20221453734493 di € 90,17 per acquisto di ulteriori mobili ,finanziamento n. 10019214 di € 205 per l'acquisto Parte_3 della macchina Bmw di cui è il proprietario e ogni altra ed eventuale spesa relativa alla Parte_2 casa coniugale) siano divise al 50%.
18. I coniugi si accollano, in ragione del 50% ciascuno, tutti i costi rientranti nel contributo ordinario dei figli minori così come precisati nelle Linee guida approvate dal Tribunale di Monza nonché le spese straordinarie indicate nel medesimo Protocollo;
le parti dichiarano di avere letto e ben compreso il predetto Protocollo.
19. L'assegno unico spetterà al 100% alla SI.ra ; le detrazioni fiscali spetteranno al 50% a Pt_1 ciascun coniuge.
20. L'autovettura Clio Renault, di proprietà esclusiva del SI. resta allo stesso assegnata;
Parte_2 l'autovettura BMW di proprietà esclusiva del SI. resta in uso alla SI.ra ; Parte_2 Parte_1 qualora i coniugi decideranno di vendere una delle due autovetture o entrambe, si impegnano a dividerne il ricavato al 50%.
21. I coniugi si impegnano a non far frequentare ai figli eventuali nuovi compagni prima che siano decorsi due anni dal deposito della sentenza di separazione e, in ogni caso, dopo un anno dall'avvio della frequentazione e dopo avere presentato i rispettivi compagni alla moglie e al marito.
22. I coniugi si impegnano, qualora i figli minori dovessero manifestare disagi a causa della separazione, a rivolgersi ad un professionista (psicologo o altro) scelto di comune accordo.
23. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti per sé e per i minori o di altro documento valido per l'espatrio.
24. In ogni caso le parti si impegnano a rispettare le condizioni relative al collocamento dei minori, ai tempi di permanenza dei minori con il padre, nonché le condizioni relative alla suddivisione di tutte le spese ordinarie e straordinarie così come precisate ai punti 17 e 18 sino alla vendita della casa coniugale. 25. I coniugi si accordano affinchè, alienata la casa coniugale, il SI. corrisponda a titolo Parte_2 di contributo al mantenimento dei tre figli minori la somma complessiva di € 600 (euro seicento) da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese (assegno soggetto ad adeguamento ISTAT) oltre al 50% del costo della mensa e dell'abbigliamento per i figli e delle spese straordinarie approvate dal Tribunale di Monza;
alienata la casa coniugale, i coniugi si accorderanno altresì per regolamentare i tempi di permanenza dei minori presso il padre.
26. I coniugi dichiarano altresì concordemente di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Nova
Milanese (MB) in data 10.10.2020 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 17.5.2025 per l'udienza del 4.6.2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse dei figli minori e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nova Milanese (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi