Art. 24. (Diritto di prelazione sulle concessioni idroelettriche). 1. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel, ai sensi dell' articolo 4, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n.1643 , possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni per le quali l'Enel abbia manifestato la volonta' di non avvalersi della facolta' di subingresso di cui al combinato disposto del terzo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 , a condizione che abbiano eseguito le variazioni di cui al secondo comma dell'articolo 49 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 . 2. Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dal testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e dalle relative norme di attuazione. 3. E' abrogato l' articolo 17 della legge 29 maggio 1982, n. 308 . 4. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel, ai sensi dell' articolo 2, commi primo , secondo e terzo, della legge 7 agosto 1982, n. 529 , ad avvalersi della facolta' di cui all'articolo 1, comma primo, della legge stessa, e di conseguente prolungamento delle concessioni, le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori delle acque, le condotte forzate e di scarico restano in proprieta' delle imprese elettriche degli enti locali e delle imprese autoproduttrici di energia elettrica titolari delle relative concessioni di derivazione idroelettrica sino al nuovo termine che sara' assegnato all'utenza. 5. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n. 529 , si applica, oltre ai soggetti indicati nel primo comma del medesimo articolo, anche alle imprese autoproduttrici. (( 6. Nei casi di rinuncia dell'ENEL ai sensi dell' articolo 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102 , il prolungamento della durata della concessione e' disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'ENEL, per un periodo massimo di sessanta anni. Nei casi di rinuncia da parte dell'ENEL a norma dell' articolo 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 529 , il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche e' disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'ENEL, sempreche' non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'articolo 3 della suddetta legge )) (( 7. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'ENEL, ai sensi dell' articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , modificato dall' articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308 , possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua per impianti idroelettrici di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni ed integrazioni ))
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31 gennaio 1991
31 gennaio 1991
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14 settembre 1991
14 settembre 1991
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3876 del 18https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. un., 18/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 18/02/2010), n.3876 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente – Dott. PREDEN Roberto – Consigliere – Dott. VIDIRI Guido – Consigliere – Dott. ODDO Massimo – Consigliere – Dott. D'ALONZO Michele – rel. Consigliere – Dott. MERONE Antonio – Consigliere – Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere – Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere – Dott. D'ALESSANDRO Paolo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza 1. sul ricorso (iscritto al n. 14233/06 di RG) proposto da: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente pro tempore della …
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Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2016, n. 22235Provvedimento: […] Sostenne che, ricadendo l'impianto nel territorio ove era applicabile la legge n. 102 del 1990 (la c.d. legge Valtellina), il cui articolo 8 obbligava l'Enel a rinunciare al subentro, la previsione di cui al comma 6 dell'art. 24 della legge n. 9 del 1991 in base al quale, nella fattispecie, il prolungamento - della durata della concessione era disposto con decreto del Ministro dell'industria, […] superando, in quanto legge posteriore di pari grado, il disposto dell'art. 24 legge n. 9 del 1991. […] La previsione venne integrata dalla successiva legge 25 agosto 1991, n. 282 il cui art. 24, novellando il testo del sesto comma dell'art. 24 della legge 9 5 gennaio 1991, n. 9, stabilì che, […]Leggi di più...
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