CA
Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/07/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
- Dr. Nicoletta Orlandi Presidente rel.
- Dr. Carla Ciofani Consigliera
- Dr. Andrea Dell'Orso Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 272 del ruolo generale dell'anno 2023 cui è riunita la causa n. 286/2023
R.N.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valentina Parte_1
Picchioni e Francesca Lucia Laurenzi, come da procura in calce all'atto di appello
-appellante-
E
con sede a Capitignano (AQ), in persona del Controparte_1 legale rappresentante rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Claudio Verini, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
-altra appellante-
1 E
in persona Controparte_3 dell'amministratore , rappresentato e difeso dagli Avv. CP_4
Stefano Recchioni e come da procura Controparte_5 allegata alla comparsa di costituzione in appello
-appellato-
E
in persona del procuratore speciale TR
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bassi, CP_7 come da procura allegata alla comparsa di costituzione
-appellata-
E
rappresentato e difeso dagli Avv. Francesco CP_8
Giammaria e Simona Chiricotto, come da procura allegata alla comparsa di costituzione dei nuovi procuratori depositata in data 26/09/2024
-appellato-
E
rappresentata e Controparte_9 difesa in primo grado dall'Avv. Ugo Frasca
-appellata contumace-
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 80 del
Tribunale Ordinario dell'Aquila, pubblicata in data 01/02/2023 in materia di appalto
2 Conclusioni di Parte_1
“In via cautelare si reitera l'istanza di sospensione della sentenza n. 80/2023 R.G. Tribunale L'Aquila oggetto dei presenti giudizi, così come richiesto in sede di appello principale nel giudizio n. 272/2023 R.G. App. e in sede di costituzione nel giudizio n. 286/2023 R.G. App. per tutte le ragioni ivi dettagliatamente spiegate;
In via istruttoria stante l'assoluta necessità di procedere alla rinnovazione della CTU con specifico riferimento alla realizzazione del cappotto e circa i supposti vizi rilevati dal
CTU in primo grado, smentiti dai rilievi termografici, si chiede il rinnovo della CTU con riferimento ai supposti vizi del cappotto riscontrati dal CTU in primo grado e all'eventuale attività effettivamente necessaria per il ripristino dello stesso;
- NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, previo rigetto delle eccezioni di inammissibilità dell'appello spiegate dal e da CP_3
si insiste per l'accoglimento dell'appello TR proposto dall'Ing. in Via Principale, con riforma della Pt_1 sentenza impugnata, voglia l'Ecc. ma Corte i) accertare e dichiarare la piena operatività della Polizza n. TVV – 00109 –
000 – 12- D e per l'effetto condannare la TR
, in persona del Procuratore Speciale Dott.
[...] CP_7 già (già Controparte_10 Controparte_11
) a mantenere indenne l'Ing. da tutte le
[...] Parte_1 conseguenze pregiudizievoli del presente giudizio, e per
l'effetto rigettare la domanda di passaggio in giudicato del capo di sentenza che ha condannato l'Ing. al pagamento Pt_1 delle spese processuali in favore di per TR
3 le motivazioni ampiamente già spiegate al paragrafo 5) delle note di trattazione scritta (pagg. 8 e 9) per l'udienza del
20.06.2023 proc. n. 272/2023 R.G. App.; ii) accertare e dichiarare l'assoluta assenza di responsabilità dell'appellante per quanto attiene al vizio riscontrato sul cappotto dell'edificio di proprietà del alla luce delle CP_3 deduzioni e osservazioni di cui alle premesse nonché delle risultanze della CTU resa in primo grado e per tutto quanto esposto in narrativa;
nonché iii) dichiarare il passaggio in giudicato dei capi di sentenza n. 3.6, 4.1 e 7.1 per mancata proposizione di appello incidentale da parte del
[...]
; Controparte_3
- IN SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga confermata la corresponsabilità del per il vizio Pt_1 riscontrato sul cappotto dell'edificio di proprietà del
, procedere comunque ad una riduzione in termini CP_3 percentuali del grado di responsabilità, riconducendoli nei parametri più equi e corrispondenti alle rispettive competenze in cantiere, nonché alla logica ripartizione dell'alea contrattuale in virtù dei reciproci guadagni derivanti dall'appalto.
- Con ogni salvezza e le spese vinte”.
Conclusioni di Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza gravata, condannare il convenuto a pagare CP_3 all'esponente l'importo di euro 156.803,21, pari alla differenza tra l'importo di cui al d.i. opposto di euro 361.367,70 e gli
4 importi di euro 126.208,18 (per decurtazione contributo), di euro 71.074,15 (per vizi del cappotto termico) e di euro 7.282,16
(oggetto di pignoramento di terzi) imputati dal primo Giudice alla responsabilità dell'esponente, oltre interessi al tasso moratorio dalla data di ultimazione dei lavori fino al soddisfo
o altrimenti interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di lite, IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario del 15,00% sulle competenze”.
Conclusioni di NT
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di ogni contraria CP_3 istanza, eccezione e difesa, disattesa e reietta, previa ogni necessaria declaratoria rigettare gli appelli – riuniti - dell'Ing. e della e tutte le domande ivi Pt_1 P_ contenute, anche in via istruttoria, perché nulli, inammissibili
e comunque totalmente infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di Appello”.
Conclusioni di Dac TR
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, premessa ogni opportuna pronuncia del caso e di legge e con ogni più ampia motivazione, così giudicare:
In via principale
- Accertare e dichiarare l'avvenuto passaggio in giudicato della statuizione della Sentenza n. 80/2023, pubblicata in data
01/02/2023, resa nel procedimento R.G.N. 1660/2015 dal Tribunale
5 Ordinario dell'Aquila, con cui l'Ing. è stato Pt_1 condannato al pagamento delle spese processuali in favore di
non oggetto dell'odierno giudizio di TR impugnazione e
- respingere, con ogni e qualsiasi statuizione, l'impugnazione proposta dall'Ing. nella parte in cui chiede la Parte_1 riforma della Sentenza in ordine all'inoperatività della polizza assicurativa azionata, perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi illustrati in atti, con conferma integrale della Sentenza impugnata in punto di rigetto della domanda di manleva svolta dall'Ing. nei confronti di Pt_1 [...]
e condanna dell'Ing. alla rifusione CP_6 Parte_1 delle spese processuali in favore della stessa, liquidate in €
14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge..
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di
Appello dovesse ritenere ammissibile e fondato l'appello proposto dall'Ing. , con accoglimento, anche parziale, Pt_1 delle domande formulate da parte appellante nei confronti di
nonché dovesse dichiarare operativa, TR nella fattispecie, la polizza TVV-00109-000-12-D, previa decurtazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1915, comma 2,
c.c., condannare a manlevare e tenere TR indenne l'Ing. unicamente degli importi da questo Pt_1 dovuti per la sua quota di pertinenza, nel limite del massimale assicurativo e dedotta in ogni caso la franchigia di € 2.500,00
a carico dell' , così come previsto nel contratto Parte_2 assicurativo.
6 - In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Conclusioni di CP_8
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita nell'emananda sentenza dare atto del passaggio in giudicato dei capi della sentenza impugnata che riguardano l'Ing. e comunque, per CP_8 quanto possa occorrere, rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta nei suoi confronti.
Con attribuzione delle spese legali nella misura ritenuta di giustizia”.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 80, pubblicata il giorno 01/02/2023, il
Tribunale Ordinario dell'Aquila, in accoglimento dell'opposizione proposta dal NT
, revocava il decreto ingiuntivo n. 491/2015,
[...] con il quale era stato ingiunto al IO di pagare ad la somma di euro 361.637,70, oltre ad interessi Controparte_1
e spese, a titolo di saldo del corrispettivo spettante alla società opposta per i lavori di risanamento post sisma eseguiti nell'edificio condominiale, avendo il Tribunale accertato crediti del verso la società opposta superiori al CP_3 saldo spettante ad;
il Tribunale revocava inoltre il P_ decreto ingiuntivo n. 109/2016, oggetto di opposizione da parte del e di alcuni condomini in separato giudizio poi CP_3 riunito al precedente, emesso a favore dell'ing. Pt_1
per l'importo di euro 45.161,57, oltre ad interessi e
[...]
7 spese, a titolo di saldo del compenso per l'attività svolta dall'opposto quale progettista e direttore dei lavori eseguiti
Co da nel IO;
compensava Controparte_1 P_2 il residuo credito dell'ing. con il maggior credito Pt_1 risarcitorio del e condannava il direttore dei lavori CP_3 al pagamento al della somma di euro 55.596,89, oltre CP_3 ad interessi e spese;
rigettava la domanda di manleva proposta dall'ing. nei confronti della compagnia assicurativa Pt_1
e dell'ing. a lui TR CP_8 subentrato in qualità di direttore dei lavori;
rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'ing. nei CP_8 confronti dell'ing. ; compensava nella misura del 30% le Pt_1 spese del giudizio fra e l'ing. da una parte, P_ Pt_1 ed il IO, dall'altra, e condannava e l'ing. P_
, in solido fra loro, a rifondere la residua quota del Pt_1
70% al IO ed ai condomini costituiti;
condannava l'ing.
a rifondere le spese del giudizio all'ing. ad Pt_1 CP_8 ed alla TR [...]
chiamata in causa dall'ing. Controparte_13
per esserne garantito;
poneva, infine, le spese della CP_8 consulenza tecnica espletata a carico di e dell'ing. P_
, in solido tra loro. Pt_1
1.1. Il Tribunale, per quanto ancora di rilievo in questa sede, esponeva: - che la società aveva ottenuto il P_ decreto ingiuntivo n. 491/2015, per l'importo di Euro
361.367,70, oltre ad I.V.A ed interessi, a titolo di saldo del corrispettivo relativo ai lavori eseguiti presso l'immobile condominiale, sito in , CP_3 NT calcolato dalla ricorrente sulla base dello stato di consistenza
8 del cantiere redatto dal direttore dei lavori, ing.
[...]
, in data 16/12/2014, pari ad euro 1.082.388,86, CP_8 detratti gli acconti ricevuti;
- che il aveva eccepito CP_3
l'inutilizzabilità della relazione redatta dall'ing. , CP_8 tenuto conto del mancato completamento delle opere da parte della società appaltatrice, dell'esistenza di gravi vizi delle opere realizzate, delle decurtazioni del contributo pubblico disposte dal di in considerazione del ritardo accumulato Pt_3 CP_3 nell'esecuzione dei lavori, dei danni subiti dai condomini a causa della mancata custodia del cantiere sino alla effettiva restituzione al committente nonché del pignoramento subito su istanza di creditori della società appaltatrice;
- che il
IO opponente aveva, inoltre, chiesto la condanna di al pagamento della penale per il ritardo nella P_ conclusione dell'opera, prevista nell'art. 9 del contratto di appalto;
- che nel giudizio si era costituita la società opposta, chiamando in causa il progettista e direttore dei lavori, ing.
, il quale, a sua volta, aveva chiamato in causa Parte_1 il direttore dei lavori subentratogli, ing. - CP_8 che entrambi i professionisti avevano chiamato in causa le rispettive compagnie di assicurazione per esserne garantiti.
1.2. Il Tribunale osservava che aveva calcolato P_ il credito ingiunto basandosi sul computo metrico compilato dall'ing. in data 16/12/2014, dopo circa un anno dalla CP_8 risoluzione del contratto di appalto con il IO;
che il predetto computo metrico non rispecchiava però la reale contabilità in quanto, come spiegato dallo stesso ing. CP_8 nelle premesse del conteggio, rappresentava un mero stato di consistenza del cantiere e non era stato approvato dalle parti;
9 che analogamente non poteva essere preso come riferimento per la quantificazione delle opere il computo metrico redatto dal precedente direttore dei lavori, ing. poiché tale Pt_1 documento rappresentava una bozza da sottoporre all'appaltatrice per eventuali osservazioni;
che allo scopo di quantificare le opere effettivamente realizzate da era stata disposta P_ consulenza tecnica d'ufficio; che il consulente aveva evidenziato l'assenza in atti del computo estimativo, del progetto e della contabilità dei lavori ed aveva concluso che non era possibile accertare l'importo dei lavori eseguiti da
, tenuto anche conto che le opere erano state completate P_ da un'altra società e che il IO risultava da anni abitato;
che le conseguenze di tale carenza probatoria ricadevano sulla società appaltatrice che aveva chiesto il pagamento del saldo;
che l'unico dato certo era quello risultante dal S.A.L. finale, redatto dall'ing. e depositato CP_8 presso il Comune dell'Aquila al fine di ottenere il saldo del contributo pubblico, da cui risultava che i lavori complessivamente eseguiti da ammontavano ad euro P_
962.189,45, sicché, detratti gli acconti pacificamente indicati in euro 720.751,15, il corrispettivo residuo spettante all'appaltatrice andava quantificato in euro 241.438,30; che la stessa aveva riconosciuto di non aver eseguito una P_ quota di lavori, pari a circa il 2% del totale, quantificato dal consulente in euro 56.502,95; che tale importo andava detratto dal corrispettivo spettante all'appaltatrice; che il corrispettivo andava inoltre decurtato delle penali comminate al
IO dal sul contributo pubblico con il Parte_4 provvedimento del 21/11/2017 per complessivi euro 126.208,18 a
10 causa del ritardo di nell'esecuzione dei lavori;
che P_ il consulente aveva riscontrato vizi nel cappotto dell'edificio, consistenti nella proliferazione di alghe e muffe, ed aveva quantificato in euro 142.148,31 la spesa necessaria per ricondurre l'opera a regola d'arte mediante il rifacimento della rasatura armata e del rivestimento;
che la responsabilità di tali vizi doveva essere attribuita in pari misura all'appaltatrice ed al direttore dei lavori per l'omessa vigilanza;
che, pertanto, dalla somma dovuta ad a saldo P_ dai lavori doveva essere decurtato anche l'importo di euro
71.074,15, pari alla metà di euro 142.148,31; che dal corrispettivo andava detratta infine la somma di euro 7.282,16, oggetto di pignoramento ai danni del IO da parte di un creditore di;
che non potevano essere riconosciuti gli P_ ulteriori crediti vantati dal che infatti CP_3
l'appaltatrice aveva già provveduto ai ripristini dipendenti dalla mancata custodia del cantiere;
che la penale richiesta dal era stata pattuita nel contratto in caso di ritardo CP_3 nell'ultimazione delle opere, cosicché non poteva essere applicata nell'ipotesi in esame, dato che il contratto era stato risolto anticipatamente;
che andava pertanto rigettata la domanda riconvenzionale del IO di condanna di P_ al pagamento della somma di euro 107.518,12 a titolo di penale;
che le somme da decurtare ammontavano ad euro 261.067,44 ed erano di importo maggiore del saldo dovuto ad , pari ad euro P_
241.438,30; che non poteva essere tuttavia disposta la condanna dell'appaltatrice al pagamento della differenza, poiché il
IO in via riconvenzionale aveva chiesto unicamente la penale da ritardo.
11 1.3. Per quanto riguardava il diverso giudizio iscritto al n. R.G. 1472/2016, riunito per connessione, il Tribunale osservava che esso aveva ad oggetto l'opposizione proposta dal e dai condomini CP_3 Parte_5 Parte_6
e Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
avverso il decreto ingiuntivo n. 109/2016, ottenuto
[...] dall'ing. per il pagamento dell'importo di € Parte_1
45.161,57, a titolo di saldo del compenso per le prestazioni di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, svolte nell'ambito dei lavori di riparazione dello stesso P_2
; che non era fondata l'eccezione di legittimazione
[...] passiva sollevata dai condòmini, i quali avevano conferito l'incarico all'ing. , non essendo all'epoca il Pt_1
IO ancora costituito;
che il consulente aveva quantificato in euro 116.510,57 il compenso complessivamente spettante all'ing. per l'opera prestata;
che da tale Pt_1 importo andavano detratti gli acconti ricevuti, pari ad euro
101.033,31, e pertanto il saldo del compenso dovuto al direttore dei lavori ammontava ad euro 15.477,26; che, all'esito dell'istruttoria, non erano emersi elementi a sostegno della tesi del in ordine alla responsabilità dell'ing. CP_3
per il ritardo nell'esecuzione delle opere;
che non era Pt_1 possibile attribuire ad errori del progettista i vizi del cappotto, come dedotto da , non avendo nessuna delle P_ parti prodotto il progetto;
che l'ing. doveva Pt_1 rispondere di tali vizi, in pari misura con , per P_
l'omessa vigilanza in ordine all'esecuzione delle opere a regola d'arte da parte dell'appaltatrice; che pertanto, in parziale
12 accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'opponente,
l'ing. doveva essere condannato al pagamento al Pt_1
IO della somma di euro 55.596,89 (71.074,15 -
15.477,26).
1.4. Il Tribunale riteneva infondata la domanda di manleva proposta dall'ing. nei confronti dell'ing. Pt_1 CP_8 verso il quale l'opposto si era limitato a contestare in via generica una responsabilità contabile per avere redatto lo stato di consistenza del 16/12/2014; rigettava anche la domanda di manleva proposta dall'ing. nei confronti della sua Pt_1 compagnia assicurativa, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza dal diritto all'indennizzo sollevata da TR per avere l'ing. denunciato tardivamente il
[...] Pt_1 sinistro all'assicurazione; rigettava infine la domanda proposta dall'ing. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nei confronti CP_8 dell'ing. , ritenendo che non ne ricorressero i Pt_1 presupposti.
2. Con atto di citazione notificato il 27/2/2023 l'ing. proponeva appello avverso la sentenza sopra Parte_1 indicata sulla base di due motivi, articolati in varie censure, contestando il capo della sentenza che lo aveva dichiarato decaduto dal diritto di ottenere l'indennizzo ed il capo che lo aveva ritenuto corresponsabile dei vizi del cappotto dell'edificio, e concludeva come riportato in rubrica. Il giudizio veniva iscritto al n. R.G.C. 272/2023.
2.1. Con atto di citazione notificato il 7/3/2023 anche proponeva appello avverso la sentenza indicata Controparte_1 in epigrafe sulla base di tre motivi, deducendo che i lavori da lei complessivamente eseguiti ammontavano ad euro 1.082.338,86,
13 come indicato nel computo metrico redatto dall'ing. e CP_8 non ad euro 962.189,45; osservando inoltre che da tale somma, relativa ai soli lavori effettivamente realizzati, era stato erroneamente detratto l'importo delle lavorazioni mancanti, per euro 56.502,95; contestando infine la sua condanna, in solido con l'ing. , alla refusione del 70% delle spese di lite Pt_1
a favore del ed al pagamento dell'intero importo delle CP_3 spese della consulenza tecnica espletata. Il giudizio veniva iscritto al n. R.G.C. n. 286/2023.
2.2. Il NT ed si costituivano in entrambi i giudizi, TR chiedendo il rigetto degli appelli, con vittoria di spese.
2.3. L'ing. evidenziava che nei suoi CP_8 confronti non erano state proposte domande dagli appellanti e doveva pertanto ritenersi passata in giudicato la sentenza pronunciata dal Tribunale dell'Aquila che aveva rigettato la domanda di manleva proposta dall'ing. . Pt_1
2.4. che in Controparte_13 primo grado era stata chiamata in garanzia dall'ing. , CP_8 non si costituiva in giudizio.
2.5. Le due cause venivano riunite.
2.6. Con ordinanza in data 24/05/2024 il giudizio veniva dichiarato interrotto a seguito del decesso del procuratore dell'ing. . CP_8
2.7. Con ricorsi depositati rispettivamente il 7/6/2024 ed il 5/7/2024 e l'ing. chiedevano la Controparte_1 Pt_1 fissazione di udienza per la riassunzione del giudizio e provvedevano alla notificazione alle parti costituite.
2.8. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
14 1°/10/2024 veniva svolta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e le parti nelle memorie depositate reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi atti introduttivi.
2.8.1. Con ordinanza in data 4/10/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Deve essere in primo luogo respinta l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dal sull'assunto CP_3 della tardiva riassunzione di esso da parte di e P_ dell'ing. rispetto alla data del 14/12/2023 in cui il Pt_1 decesso dell'Avv. procuratore dell'ing. Persona_1
, era stato comunicato a tutte le parti del giudizio con CP_8 messaggio pec dall'Avv. Francesco Giammaria, fratello del defunto.
3.1. Sul punto si sono pronunciate le Sezioni Unite della
Corte di cassazione, rilevando che in caso di interruzione automatica del giudizio il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte e quindi dalla pronuncia in udienza o dalla notificazione del relativo provvedimento alle parti, restando irrilevanti a tal fine altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell'evento interruttivo (vedi Cass. S.U. n.
12154 del 2021, Cass. n. 18285 del 2024).
4. Deve essere poi rigettata l'eccezione di inammissibilità degli appelli sollevata dal e dalla compagnia CP_3 assicurativa ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che dalla
15 lettura degli atti di citazione risultano evincibili le censure mosse dagli appellanti alla sentenza di primo grado.
4.1. Allo stesso modo infondata è l'eccezione di inammissibilità degli appelli ex art. 348 bis c.p.c., avendo i gravami superato la fase del filtro.
5. Va poi osservato che la notificazione degli atti di appello all'ing. ed a CP_8 Controparte_13 risulta una mera denuntiatio litis, non avendo
[...] nessuno degli appellanti proposto domande nei confronti delle parti sopra indicate e risultando pertanto passati in giudicati i capi della sentenza di primo grado con i quali è stata rigettata la domanda di garanzia proposta dall'ing. nei Pt_1 confronti del direttore dei lavori subentratogli ed il predetto ing. è stato condannato a rifondere le spese del Pt_1 giudizio all'ing. ed a CP_8 Controparte_13
6. Venendo all'esame dell'appello proposto dall'ing.
, con il primo motivo l'appellante lamenta che il primo Pt_1 giudice aveva errato nel ritenerlo decaduto dalla garanzia assicurativa per avere denunciato il sinistro alla compagnia in data 24/02/2014, decorso il termine di trenta giorni dalla conoscenza delle pretese risarcitorie che il vantava CP_3 nei suoi confronti, conoscenza che il giudice aveva ritenuto da lui acquisita sin dal ricevimento della lettera del 23/10/2013, come poteva desumersi dalla sua risposta del successivo
24/10/2013.
6.1. L'appellante evidenzia che la lettera del 23/10/2013 non era stata prodotta da nessuna delle parti, che quindi mancava la prova della tardività della denuncia;
che in una lettera inviata in data 7/5/2014 da al broker che curava CP_6
16 i rapporti con l'odierno appellante la compagnia appellata aveva affermato che la polizza non era ancora operativa in quanto, a tale data, nessuna richiesta di risarcimento dei danni era stata ancora indirizzata all'ing. , in contraddizione con Pt_1 quanto dedotto in giudizio.
6.2. L'ing. lamenta, inoltre, che il Tribunale Pt_1 aveva ritenuto tempestiva l'eccezione di decadenza sollevata da in primo grado, non avvedendosi che nella prima CP_6 comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da , che lo aveva chiamato in causa P_ quale responsabile esclusivo o in concorso dei danni lamentati dal IO, la compagnia assicurativa si era costituita riconoscendo l'operatività della polizza e non aveva sollevato nessuna contestazione in ordine ai tempi di denuncia del sinistro. L'appellante evidenzia che solo nel secondo giudizio, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo da lui richiesto per il pagamento del saldo del suo compenso,
[...]
, chiamata da lui in causa per essere garantito dalla CP_6 domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale nei suoi confronti dal IO, aveva eccepito la decadenza dalla garanzia per la tardività della denuncia del sinistro.
6.2.1. L'appellante richiama la giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui le preclusioni processuali verificatesi nel giudizio non possono essere aggirate dalla parte mediante l'introduzione di un secondo giudizio che sia volto a superare le decadenze maturate, con la conseguenza che, operata la riunione delle due cause, ai sensi degli artt. 273 e
274 c.p.c., il giudice deve trattare soltanto la causa iniziata per prima.
17 7. Il motivo è fondato.
7.1. Nel giudizio iscritto dinanzi al Tribunale dell'Aquila al n. 1660/2015 R.G., avente ad oggetto l'opposizione del
IO avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da P_ quest'ultima società chiamò in causa l'ing. Pt_1 indicandolo come obbligato in via esclusiva o in concorso per i danni lamentati dal IO per vizi del progetto e carenze nella direzione dei lavori. L'ing. chiamò a sua volta Pt_1 in causa poi denominata Controparte_11
per esserne garantito in forza della TR polizza di assicurazione della responsabilità civile Arch. n.
TVV-00109-000-12-D. La compagnia assicurativa si costituì in giudizio con comparsa depositata il 18/10/2016, esponendo che la polizza prevedeva un massimale di 250.000,00 euro ed una franchigia di 2.500,00 euro, che i fatti da cui scaturiva la responsabilità civile dell'assicurato si erano verificati nel periodo di vigenza di essa e che anche la denuncia del sinistro, effettuata dall'ing. in data 24/2/2014, era intervenuta Pt_1 nel periodo di vigenza della polizza. Nessuna eccezione sollevò quindi in ordine alla decadenza dell'assicurato CP_6 dalla garanzia.
7.1.1. Nel successivo giudizio iscritto al n. 1472/2016
R.G., avente ad oggetto l'opposizione proposta dal CP_3 avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'ing. per il Pt_1 pagamento del saldo del compenso, l'odierno appellante chiamò in causa la compagnia assicurativa per essere garantito sulla base della medesima polizza Arch. n. TVV-00109-000-12-D rispetto alle pretese risarcitorie del IO opponente aventi ad oggetto gli stessi inadempimenti lamentati nei suoi confronti nel primo
18 giudizio. si costituì in data 27/2/2017, CP_6 eccependo la tardività della denuncia del sinistro, effettuata dall'ing. il 24/2/2014, in violazione dell'art. 1913 Pt_1
c.c. e della disciplina contrattuale, che prevedeva a pena di decadenza l'obbligo dell'assicurato di denuncia del sinistro entro trenta giorni dalla notizia di esso, dedusse quindi l'inoperatività della polizza e chiese, in subordine, la riduzione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.
7.2. L'eccezione di decadenza ai sensi del citato art. 1915
c.c. costituisce un'eccezione in senso stretto, ne consegue che al momento della costituzione nel secondo giudizio, avente ad oggetto la medesima domanda di garanzia proposta dall'ing.
nella prima causa, era decaduta dalla Pt_1 CP_6 facoltà di sollevarla. Fu la stessa nell'udienza CP_6 del 30/10/2017 ad insistere perché il secondo giudizio venisse riunito al primo, “stante la connessione oggettiva e soggettiva dei due giudizi aventi ad oggetto lo stesso rapporto contrattuale, i medesimi fatti e le medesime parti.”
7.2.1. Corretto appare pertanto il richiamo dell'appellante alla giurisprudenza di Cassazione, che ha escluso che la parte possa recuperare mediante l'introduzione di un secondo giudizio avente il medesimo oggetto del primo le preclusioni già maturate
(Cass. n. 20248 del 2023; Cass. 24524 del 2018; Cass. 18808 del
2021, Cass. 567 del 2015, le ultime due citate anche dall'appellante).
7.3. Ferme le assorbenti considerazioni sopra esposte, giova anche ricordare che la tardiva denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto dell'assicurato all'indennità solo se la compagnia provi che tale comportamento aveva carattere
19 doloso, per essere l'assicurato consapevole dell'obbligo di denuncia ed avere avuto la cosciente volontà di non osservarlo, mentre in caso di colpa l'assicuratore ha soltanto diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto per il ritardo della denuncia, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c., sempre che fornisca prova di tale pregiudizio, neppure dedotto nel caso in esame (ex plurimis, Cass. n. 26294 del 2024, Cass.
n. 19071 del 2024; Cass. n. 24210 del 2019).
7.4. Alla luce di quanto esposto risulta irrilevante la lettera in data 7/5/2014, di cui ha chiesto lo CP_6 stralcio, prodotta dall'appellante tardivamente in sede di replica alla conclusionale avversaria.
8. Con il secondo motivo di appello l'ing. Pt_1 lamenta l'errata valutazione da parte del giudice di primo grado degli elementi di prova risultanti agli atti e censura le conclusioni cui è giunto il consulente con riferimento alla realizzazione del cappotto condominiale.
8.1. L'appellante sostiene che dal suo interrogatorio formale e dalle prove testimoniali risultava che egli aveva espletato i suoi doveri di vigilanza mediante la presenza in cantiere ogni due – tre giorni;
rileva che il consulente inizialmente non aveva indicato le cause dei vizi del cappotto lamentati dal , li aveva successivamente individuati CP_3 nell'inadeguatezza della rasatura armata e del rivestimento a seguito di una prova distruttiva, consistita nella rimozione di una parte del cappotto, ed aveva suggerito la rimozione ed il rifacimento della rasatura armata e del rivestimento;
che nessuna analisi di laboratorio era stata eseguita al fine di accertare che le macchie visibili sulle facciate dell'edificio
20 condominiale erano dovute ad alghe e muffe;
che il consulente aveva evidenziato che la rasatura armata ed il rivestimento non avevano le caratteristiche indicate nell'Elenco Prezzi, ma che questo non era vincolante, tanto che lo stesso consulente se ne era discostato in riferimento ad altre lavorazioni;
che il consulente aveva errato nell'indicare lo spessore della rasatura armata in 3 mm, mentre dai test eseguiti si evinceva che esso era di almeno 4,5 mm (rasatura armata: fibra di vetro con maglia
4 x 4 mm + spessore di circa 3 mm di rivestimento esterno + rasatura armata e collante di circa 1,5 mm); che il rimedio ipotizzato dal consulente avrebbe comportato il danneggiamento dello strato isolante, e che era invece sufficiente la semplice rasatura dell'opera con posizionamento di aggrappante e la realizzazione di nuova finitura;
che, quali che fossero le cause del vizio, non sarebbe stato possibile per lui verificarle mediante la semplice presenza in cantiere, tanto che il consulente aveva dovuto richiedere di essere autorizzato ad effettuare una prova distruttiva per accertarle;
che comunque il consulente non aveva mai indicato la sua responsabilità nella misura del 50%.
9. Il motivo è infondato.
9.1. Deve essere in primo luogo rilevato che nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale l'ing. non solo non ha Pt_1 contestato l'esistenza dei vizi lamentati dal ed CP_3 accertati dal consulente, ma li ha ammessi, attribuendone la responsabilità ad , come si legge nella comparsa Controparte_1 conclusionale depositata il 5/9/2022: “Il difetto di esecuzione che è stato analizzato con estrema attenzione dal CTU riguarda il cappotto termico, e più nello specifico lo strato di finitura
21 dello stesso, con un danno stimato in circa € 143.000,00. Il cappotto è stato eseguito sotto la D.L. dell'ing. che Pt_1 ben prima di essere esautorato del suo incarico da parte del
IO committente, ha emesso Ordini di Servizio che miravano a correggere esecuzioni insoddisfacenti delle finiture,
e ciò è dimostrato dalla copiosa corrispondenza depositata dall'Ing. che documenta ogni sua attività in tal senso”. Pt_1
Ne consegue che le contestazioni formulate per la prima volta in appello risultano tardive, fermo restando che la presenza di muffe in particolare sulla facciata nord del palazzo è chiaramente visibile dalle fotografie allegate alla consulenza tecnica d'ufficio.
9.2. Come evidenziato dal giudice di primo grado gli ordini di servizio cui fa riferimento l'appellante riguardavano solo la tempistica delle lavorazioni e non già i materiali utilizzati per la realizzazione della rasatura armata del cappotto.
9.3. Priva di fondamento è poi la deduzione dell'appellante, secondo cui egli non era in grado di verificare l'inadeguatezza dei materiali utilizzati, come dimostrerebbe la necessità per il consulente dell'effettuazione di una prova distruttiva. Sul punto va infatti evidenziato che l'ing. presente sul Pt_1 cantiere ogni due – tre giorni, come da lui dichiarato, era in grado di verificare in corso d'opera quali materiali venivano utilizzati dall'impresa appaltatrice, lo spessore dei vari strati, l'adeguatezza della tinta nonché le condizioni meteorologiche nelle quali venivano effettuate le lavorazioni, pure indicate dal consulente quali concause della scarsa idrorepellenza del rivestimento utilizzato.
22 9.4. Infondata risulta anche la deduzione dell'appellante in ordine all'errore che avrebbe compiuto il consulente nel calcolare lo spessore della rasatura armata rispetto alle risultanze dei test. Il diverso risultato cui perviene l'ing.
scaturisce infatti da un errore da lui compiuto, Pt_1 sommando allo spessore della rasatura armata e del collante indicato all'esito dei test, pari a circa 1,5 mm, quello del rivestimento, pari a circa 3 mm.
9.5. Va conseguentemente rigettata la richiesta dell'appellante di espletamento di nuova consulenza tecnica volta ad accertare le cause dei vizi e gli interventi volti a ricondurre l'opera a regola d'arte.
9.6. In ordine alla responsabilità dell'ing. per Pt_1
i vizi riscontrati a causa di un difetto di vigilanza assume valore confessorio quanto da lui dichiarato in sede di interrogatorio formale nell'udienza del 26/9/2018, ove ammise:
“Ho verificato le lavorazioni ma non la loro corrispondenza a regola d'arte che va fatto all'esito dell'esibizione di tutta la documentazione necessaria.”
9.6.1. Sul punto giova richiamare l'insegnamento della
Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente -
23 preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della 'diligentia quam in concreto'; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore
e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto
l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.” (Cass. 30658 del 2022).
9.6.2. Essendo venuto meno, per sua stessa ammissione, all'adempimento di tali compiti, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto l'ing. corresponsabile in pari Pt_1 misura con l'impresa appaltatrice dei vizi lamentati dal ed accertati dal consulente, considerato che CP_3
24 l'appaltatore, in quanto operatore professionale, era in grado di valutare l'adeguatezza delle lavorazioni effettuate, e che,
d'altro canto, il direttore dei lavori non risulta avere impartito all'impresa indicazioni al fine di correggerne gli errori esecutivi.
10. Sulla base di quanto esposto va confermata la condanna dell'ing. al pagamento al della somma Pt_1 CP_3 indicata in primo grado ed in esecuzione degli CP_6 obblighi assunti con la sottoscrizione della polizza, va condannata a tenere indenne l'appellante da tutte le somme che
è tenuto a pagare in esecuzione della sentenza del Tribunale e della presente sentenza.
11. Venendo all'esame dell'appello proposto da , P_ con il primo motivo l'appellante contesta i rilievi del primo giudice in ordine all'inutilizzabilità del computo metrico redatto dall'ing. per la quantificazione dei lavori da CP_8 essa effettuati nel IO.
11.1. L'appellate rileva che il primo giudice aveva errato nel ritenere tale computo metrico un mero stato di consistenza del cantiere non attendibile in ordine all'effettiva consistenza delle opere realizzate dall'appaltatrice; che inoltre essa aveva agito in sede monitoria per ottenere il pagamento anche delle opere extra contributo pubblico e la prova che le varianti fossero state ordinate dal committente per il tramite del direttore dei lavori poteva trarsi anche presuntivamente dalla mancanza di contestazioni sul punto.
12. Il motivo è infondato.
12.1. Correttamente il giudice di primo grado non ha preso a base della valutazione delle opere realizzate da lo P_
25 stato di consistenza redatto dall'ing. tenuto conto CP_8 che nelle premesse di tale conteggio il nuovo direttore dei lavori precisò che esso “non rappresenta la contabilità finale che lo stesso redigerà, ma semplicemente lo stato di fatto del cantiere. Si vuole precisare inoltre che in fase di redazione della contabilità verrà valutata la corretta esecuzione delle lavorazioni e verrà eseguito un controllo con il progetto approvato dalla filiera Fintecna-Cinea-Reluis, al fine di valutare quali lavorazioni sono extracontributo.”
12.2. Quanto poi alla tesi di secondo cui anche P_ per presunzioni poteva ritenersi provato che le opere estranee al progetto, come tali non coperte dal contributo, le fossero state commissionate dal va evidenziato che CP_3
l'appaltatrice non ha prodotto il progetto, cosicché, come rilevato dal Tribunale, l'unico elemento certo è rappresentato dallo stato finale depositato dall'ing. il 15/7/2016, CP_8 dove l'importo dei lavori è indicato in € 962.189,45, liquidati dal salva la successiva applicazione delle Parte_4 penali per il ritardo.
12.3. Quanto alla prova presuntiva delle varianti in corso d'opera ordinate dal , va evidenziato che nell'art. 8 CP_3 del contratto di appalto, prodotto dalla stessa era P_ espressamente pattuito che “nulla sarà dovuto ed a qualsiasi titolo dal Committente oltre a quanto ottenuto a titolo di indennizzo o contributo”, sicché qualsiasi deroga a tale clausola avrebbe dovuto essere provata per iscritto.
13. Con il secondo motivo di appello contesta che P_ dalla somma sopra indicata il Tribunale aveva detratto l'importo delle lavorazioni non eseguite, nonostante di tali lavorazioni
26 l'ing. non avesse tenuto conto, indicandole a parte, CP_8 nel calcolare l'importo delle opere realizzate dall'appellante.
13.1. Il motivo è fondato.
13.2. Come evidenziato da , l'importo di euro P_
962.189,45 corrisponde alle opere effettivamente realizzate dall'appaltatrice, essendo già detratte le opere non eseguite, pari ad euro 56.502,95, somma che non deve pertanto essere ulteriormente decurtata dallo stato finale posto a base del saldo dovuto all'odierna appellante.
13.3. E' pacifico che l'appaltatrice aveva già ricevuto acconti dal per euro 720.751,15. Ne consegue che il CP_3 saldo ammontava ad euro 241.438,30. Da tale importo correttamente il Tribunale ha detratto l'importo di euro
126.208,18, pari alle penali comminate dal Parte_4 per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, euro 71.074,15, pari alla metà della spesa quantificata dal consulente per l'eliminazione dei vizi relativi al cappotto, ed euro 7.282,16, pari alla somma pignorata presso il IO da un creditore di . P_
13.4. Ne consegue che a favore di residua un P_ credito di euro 36.873,81, che il IO deve essere condannato a pagare all'appellante, con interessi al tasso legale decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, essendo stato il credito liquidato in giudizio.
14. Con il terzo motivo di appello chiede, in P_ dipendenza dagli altri motivi di gravame, la riforma del capo della sentenza relativo alla sua condanna a rifondere al il 70% delle spese di lite e del capo che ha posto a CP_3 suo carico, in solido con l'ing. le spese della Pt_1
27 consulenza tecnica espletata.
14.1. A seguito della riforma della sentenza di primo grado con il riconoscimento parziale del credito vantato da P_ appare equo compensare integralmente le spese legali nei rapporti fra l'odierna appellante ed il CP_3
14.2. Corretta risulta invece la decisione del giudice di porre integralmente a carico di e dell'ing. P_ Pt_1 le spese della consulenza tecnica, che si è resa necessaria per calcolare il credito da loro vantato e che ha accertato la sussistenza dei vizi delle opere, addebitabili ad entrambi.
15. Per quanto attiene ai rapporti fra le altre parti,
l'accoglimento dell'appello proposto dall'ing. nei Pt_1 confronti di comporta la condanna della compagnia CP_6 assicurativa a rifondere all'assicurato le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquidano in base ai parametri indicati nel d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso fra
52.000,01 e 260.000,00 euro, esclusi per il giudizio di appello i compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta.
15.1. Risulta infatti manifestamente infondata la tesi di
, secondo cui il capo della sentenza di primo grado CP_6 che ha condannato l'ing. a rifonderle le spese del Pt_1 giudizio sarebbe passato in giudicato in quanto non oggetto di espressa impugnazione. Sul punto va ricordato che le spese vanno liquidate d'ufficio all'esito della controversia (ex plurimis,
Cass. n. 33412 del 2024).
15.2. L'ing. va condannato in base al principio Pt_1 della soccombenza a rifondere al le spese del presente CP_3 giudizio di appello, liquidate secondo i parametri sopra
28 indicati.
15.3. Per quanto attiene ai rapporti fra e l'ing. P_
, da una parte, e l'ing. dall'altra, va Pt_1 CP_8 osservato che, costituendo la notificazione degli appelli al predetto una mera denuntiatio litis, in difetto di domande formulate nei suoi confronti, appare equo compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio fra le parti sopra indicate.
15.4. Vanno altresì compensate le spese dell'appello nei rapporti fra l'ing. ed , non avendo Pt_1 P_ quest'ultima svolto una particolare attività difensiva in relazione alla domanda del direttore dei lavori di considerarlo esente da responsabilità per i vizi del cappotto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa in parziale accoglimento dell'appello proposto da e da Controparte_1 Parte_1 ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) condanna il NT
, al pagamento a della somma di
[...] Controparte_1 euro 36.873,81, con interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. a decorrere dal 1°/2/2023 e sino al saldo;
2) condanna a tenere indenne TR Pt_1
da tutte le somme che è tenuto a pagare in forza
[...] della sentenza di primo grado e della presente sentenza nei limiti del massimale di polizza e con la franchigia di euro
29 2.500,00;
3) compensa integralmente le spese del giudizio fra il ed NT
; Controparte_1
4) condanna a rifondere a TR Pt_1
le spese del giudizio, che liquida per il primo
[...] grado in euro 14.103,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, e per il secondo grado nell'importo di euro
9.991,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%;
5) conferma per il resto la sentenza impugnata;
6) condanna a rifondere al Parte_1 [...]
le spese del presente NT giudizio di appello, che liquida nell'importo di euro
9.991,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso delle spese generali nella misura del 15%;
7) compensa integralmente le spese del presente grado di appello fra e Controparte_1 Parte_1 [...]
. CP_8
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 17/6/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi
30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
- Dr. Nicoletta Orlandi Presidente rel.
- Dr. Carla Ciofani Consigliera
- Dr. Andrea Dell'Orso Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 272 del ruolo generale dell'anno 2023 cui è riunita la causa n. 286/2023
R.N.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valentina Parte_1
Picchioni e Francesca Lucia Laurenzi, come da procura in calce all'atto di appello
-appellante-
E
con sede a Capitignano (AQ), in persona del Controparte_1 legale rappresentante rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Claudio Verini, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
-altra appellante-
1 E
in persona Controparte_3 dell'amministratore , rappresentato e difeso dagli Avv. CP_4
Stefano Recchioni e come da procura Controparte_5 allegata alla comparsa di costituzione in appello
-appellato-
E
in persona del procuratore speciale TR
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bassi, CP_7 come da procura allegata alla comparsa di costituzione
-appellata-
E
rappresentato e difeso dagli Avv. Francesco CP_8
Giammaria e Simona Chiricotto, come da procura allegata alla comparsa di costituzione dei nuovi procuratori depositata in data 26/09/2024
-appellato-
E
rappresentata e Controparte_9 difesa in primo grado dall'Avv. Ugo Frasca
-appellata contumace-
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 80 del
Tribunale Ordinario dell'Aquila, pubblicata in data 01/02/2023 in materia di appalto
2 Conclusioni di Parte_1
“In via cautelare si reitera l'istanza di sospensione della sentenza n. 80/2023 R.G. Tribunale L'Aquila oggetto dei presenti giudizi, così come richiesto in sede di appello principale nel giudizio n. 272/2023 R.G. App. e in sede di costituzione nel giudizio n. 286/2023 R.G. App. per tutte le ragioni ivi dettagliatamente spiegate;
In via istruttoria stante l'assoluta necessità di procedere alla rinnovazione della CTU con specifico riferimento alla realizzazione del cappotto e circa i supposti vizi rilevati dal
CTU in primo grado, smentiti dai rilievi termografici, si chiede il rinnovo della CTU con riferimento ai supposti vizi del cappotto riscontrati dal CTU in primo grado e all'eventuale attività effettivamente necessaria per il ripristino dello stesso;
- NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, previo rigetto delle eccezioni di inammissibilità dell'appello spiegate dal e da CP_3
si insiste per l'accoglimento dell'appello TR proposto dall'Ing. in Via Principale, con riforma della Pt_1 sentenza impugnata, voglia l'Ecc. ma Corte i) accertare e dichiarare la piena operatività della Polizza n. TVV – 00109 –
000 – 12- D e per l'effetto condannare la TR
, in persona del Procuratore Speciale Dott.
[...] CP_7 già (già Controparte_10 Controparte_11
) a mantenere indenne l'Ing. da tutte le
[...] Parte_1 conseguenze pregiudizievoli del presente giudizio, e per
l'effetto rigettare la domanda di passaggio in giudicato del capo di sentenza che ha condannato l'Ing. al pagamento Pt_1 delle spese processuali in favore di per TR
3 le motivazioni ampiamente già spiegate al paragrafo 5) delle note di trattazione scritta (pagg. 8 e 9) per l'udienza del
20.06.2023 proc. n. 272/2023 R.G. App.; ii) accertare e dichiarare l'assoluta assenza di responsabilità dell'appellante per quanto attiene al vizio riscontrato sul cappotto dell'edificio di proprietà del alla luce delle CP_3 deduzioni e osservazioni di cui alle premesse nonché delle risultanze della CTU resa in primo grado e per tutto quanto esposto in narrativa;
nonché iii) dichiarare il passaggio in giudicato dei capi di sentenza n. 3.6, 4.1 e 7.1 per mancata proposizione di appello incidentale da parte del
[...]
; Controparte_3
- IN SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga confermata la corresponsabilità del per il vizio Pt_1 riscontrato sul cappotto dell'edificio di proprietà del
, procedere comunque ad una riduzione in termini CP_3 percentuali del grado di responsabilità, riconducendoli nei parametri più equi e corrispondenti alle rispettive competenze in cantiere, nonché alla logica ripartizione dell'alea contrattuale in virtù dei reciproci guadagni derivanti dall'appalto.
- Con ogni salvezza e le spese vinte”.
Conclusioni di Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza gravata, condannare il convenuto a pagare CP_3 all'esponente l'importo di euro 156.803,21, pari alla differenza tra l'importo di cui al d.i. opposto di euro 361.367,70 e gli
4 importi di euro 126.208,18 (per decurtazione contributo), di euro 71.074,15 (per vizi del cappotto termico) e di euro 7.282,16
(oggetto di pignoramento di terzi) imputati dal primo Giudice alla responsabilità dell'esponente, oltre interessi al tasso moratorio dalla data di ultimazione dei lavori fino al soddisfo
o altrimenti interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di lite, IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario del 15,00% sulle competenze”.
Conclusioni di NT
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di ogni contraria CP_3 istanza, eccezione e difesa, disattesa e reietta, previa ogni necessaria declaratoria rigettare gli appelli – riuniti - dell'Ing. e della e tutte le domande ivi Pt_1 P_ contenute, anche in via istruttoria, perché nulli, inammissibili
e comunque totalmente infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di Appello”.
Conclusioni di Dac TR
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, premessa ogni opportuna pronuncia del caso e di legge e con ogni più ampia motivazione, così giudicare:
In via principale
- Accertare e dichiarare l'avvenuto passaggio in giudicato della statuizione della Sentenza n. 80/2023, pubblicata in data
01/02/2023, resa nel procedimento R.G.N. 1660/2015 dal Tribunale
5 Ordinario dell'Aquila, con cui l'Ing. è stato Pt_1 condannato al pagamento delle spese processuali in favore di
non oggetto dell'odierno giudizio di TR impugnazione e
- respingere, con ogni e qualsiasi statuizione, l'impugnazione proposta dall'Ing. nella parte in cui chiede la Parte_1 riforma della Sentenza in ordine all'inoperatività della polizza assicurativa azionata, perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi illustrati in atti, con conferma integrale della Sentenza impugnata in punto di rigetto della domanda di manleva svolta dall'Ing. nei confronti di Pt_1 [...]
e condanna dell'Ing. alla rifusione CP_6 Parte_1 delle spese processuali in favore della stessa, liquidate in €
14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge..
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di
Appello dovesse ritenere ammissibile e fondato l'appello proposto dall'Ing. , con accoglimento, anche parziale, Pt_1 delle domande formulate da parte appellante nei confronti di
nonché dovesse dichiarare operativa, TR nella fattispecie, la polizza TVV-00109-000-12-D, previa decurtazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1915, comma 2,
c.c., condannare a manlevare e tenere TR indenne l'Ing. unicamente degli importi da questo Pt_1 dovuti per la sua quota di pertinenza, nel limite del massimale assicurativo e dedotta in ogni caso la franchigia di € 2.500,00
a carico dell' , così come previsto nel contratto Parte_2 assicurativo.
6 - In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Conclusioni di CP_8
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita nell'emananda sentenza dare atto del passaggio in giudicato dei capi della sentenza impugnata che riguardano l'Ing. e comunque, per CP_8 quanto possa occorrere, rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta nei suoi confronti.
Con attribuzione delle spese legali nella misura ritenuta di giustizia”.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 80, pubblicata il giorno 01/02/2023, il
Tribunale Ordinario dell'Aquila, in accoglimento dell'opposizione proposta dal NT
, revocava il decreto ingiuntivo n. 491/2015,
[...] con il quale era stato ingiunto al IO di pagare ad la somma di euro 361.637,70, oltre ad interessi Controparte_1
e spese, a titolo di saldo del corrispettivo spettante alla società opposta per i lavori di risanamento post sisma eseguiti nell'edificio condominiale, avendo il Tribunale accertato crediti del verso la società opposta superiori al CP_3 saldo spettante ad;
il Tribunale revocava inoltre il P_ decreto ingiuntivo n. 109/2016, oggetto di opposizione da parte del e di alcuni condomini in separato giudizio poi CP_3 riunito al precedente, emesso a favore dell'ing. Pt_1
per l'importo di euro 45.161,57, oltre ad interessi e
[...]
7 spese, a titolo di saldo del compenso per l'attività svolta dall'opposto quale progettista e direttore dei lavori eseguiti
Co da nel IO;
compensava Controparte_1 P_2 il residuo credito dell'ing. con il maggior credito Pt_1 risarcitorio del e condannava il direttore dei lavori CP_3 al pagamento al della somma di euro 55.596,89, oltre CP_3 ad interessi e spese;
rigettava la domanda di manleva proposta dall'ing. nei confronti della compagnia assicurativa Pt_1
e dell'ing. a lui TR CP_8 subentrato in qualità di direttore dei lavori;
rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'ing. nei CP_8 confronti dell'ing. ; compensava nella misura del 30% le Pt_1 spese del giudizio fra e l'ing. da una parte, P_ Pt_1 ed il IO, dall'altra, e condannava e l'ing. P_
, in solido fra loro, a rifondere la residua quota del Pt_1
70% al IO ed ai condomini costituiti;
condannava l'ing.
a rifondere le spese del giudizio all'ing. ad Pt_1 CP_8 ed alla TR [...]
chiamata in causa dall'ing. Controparte_13
per esserne garantito;
poneva, infine, le spese della CP_8 consulenza tecnica espletata a carico di e dell'ing. P_
, in solido tra loro. Pt_1
1.1. Il Tribunale, per quanto ancora di rilievo in questa sede, esponeva: - che la società aveva ottenuto il P_ decreto ingiuntivo n. 491/2015, per l'importo di Euro
361.367,70, oltre ad I.V.A ed interessi, a titolo di saldo del corrispettivo relativo ai lavori eseguiti presso l'immobile condominiale, sito in , CP_3 NT calcolato dalla ricorrente sulla base dello stato di consistenza
8 del cantiere redatto dal direttore dei lavori, ing.
[...]
, in data 16/12/2014, pari ad euro 1.082.388,86, CP_8 detratti gli acconti ricevuti;
- che il aveva eccepito CP_3
l'inutilizzabilità della relazione redatta dall'ing. , CP_8 tenuto conto del mancato completamento delle opere da parte della società appaltatrice, dell'esistenza di gravi vizi delle opere realizzate, delle decurtazioni del contributo pubblico disposte dal di in considerazione del ritardo accumulato Pt_3 CP_3 nell'esecuzione dei lavori, dei danni subiti dai condomini a causa della mancata custodia del cantiere sino alla effettiva restituzione al committente nonché del pignoramento subito su istanza di creditori della società appaltatrice;
- che il
IO opponente aveva, inoltre, chiesto la condanna di al pagamento della penale per il ritardo nella P_ conclusione dell'opera, prevista nell'art. 9 del contratto di appalto;
- che nel giudizio si era costituita la società opposta, chiamando in causa il progettista e direttore dei lavori, ing.
, il quale, a sua volta, aveva chiamato in causa Parte_1 il direttore dei lavori subentratogli, ing. - CP_8 che entrambi i professionisti avevano chiamato in causa le rispettive compagnie di assicurazione per esserne garantiti.
1.2. Il Tribunale osservava che aveva calcolato P_ il credito ingiunto basandosi sul computo metrico compilato dall'ing. in data 16/12/2014, dopo circa un anno dalla CP_8 risoluzione del contratto di appalto con il IO;
che il predetto computo metrico non rispecchiava però la reale contabilità in quanto, come spiegato dallo stesso ing. CP_8 nelle premesse del conteggio, rappresentava un mero stato di consistenza del cantiere e non era stato approvato dalle parti;
9 che analogamente non poteva essere preso come riferimento per la quantificazione delle opere il computo metrico redatto dal precedente direttore dei lavori, ing. poiché tale Pt_1 documento rappresentava una bozza da sottoporre all'appaltatrice per eventuali osservazioni;
che allo scopo di quantificare le opere effettivamente realizzate da era stata disposta P_ consulenza tecnica d'ufficio; che il consulente aveva evidenziato l'assenza in atti del computo estimativo, del progetto e della contabilità dei lavori ed aveva concluso che non era possibile accertare l'importo dei lavori eseguiti da
, tenuto anche conto che le opere erano state completate P_ da un'altra società e che il IO risultava da anni abitato;
che le conseguenze di tale carenza probatoria ricadevano sulla società appaltatrice che aveva chiesto il pagamento del saldo;
che l'unico dato certo era quello risultante dal S.A.L. finale, redatto dall'ing. e depositato CP_8 presso il Comune dell'Aquila al fine di ottenere il saldo del contributo pubblico, da cui risultava che i lavori complessivamente eseguiti da ammontavano ad euro P_
962.189,45, sicché, detratti gli acconti pacificamente indicati in euro 720.751,15, il corrispettivo residuo spettante all'appaltatrice andava quantificato in euro 241.438,30; che la stessa aveva riconosciuto di non aver eseguito una P_ quota di lavori, pari a circa il 2% del totale, quantificato dal consulente in euro 56.502,95; che tale importo andava detratto dal corrispettivo spettante all'appaltatrice; che il corrispettivo andava inoltre decurtato delle penali comminate al
IO dal sul contributo pubblico con il Parte_4 provvedimento del 21/11/2017 per complessivi euro 126.208,18 a
10 causa del ritardo di nell'esecuzione dei lavori;
che P_ il consulente aveva riscontrato vizi nel cappotto dell'edificio, consistenti nella proliferazione di alghe e muffe, ed aveva quantificato in euro 142.148,31 la spesa necessaria per ricondurre l'opera a regola d'arte mediante il rifacimento della rasatura armata e del rivestimento;
che la responsabilità di tali vizi doveva essere attribuita in pari misura all'appaltatrice ed al direttore dei lavori per l'omessa vigilanza;
che, pertanto, dalla somma dovuta ad a saldo P_ dai lavori doveva essere decurtato anche l'importo di euro
71.074,15, pari alla metà di euro 142.148,31; che dal corrispettivo andava detratta infine la somma di euro 7.282,16, oggetto di pignoramento ai danni del IO da parte di un creditore di;
che non potevano essere riconosciuti gli P_ ulteriori crediti vantati dal che infatti CP_3
l'appaltatrice aveva già provveduto ai ripristini dipendenti dalla mancata custodia del cantiere;
che la penale richiesta dal era stata pattuita nel contratto in caso di ritardo CP_3 nell'ultimazione delle opere, cosicché non poteva essere applicata nell'ipotesi in esame, dato che il contratto era stato risolto anticipatamente;
che andava pertanto rigettata la domanda riconvenzionale del IO di condanna di P_ al pagamento della somma di euro 107.518,12 a titolo di penale;
che le somme da decurtare ammontavano ad euro 261.067,44 ed erano di importo maggiore del saldo dovuto ad , pari ad euro P_
241.438,30; che non poteva essere tuttavia disposta la condanna dell'appaltatrice al pagamento della differenza, poiché il
IO in via riconvenzionale aveva chiesto unicamente la penale da ritardo.
11 1.3. Per quanto riguardava il diverso giudizio iscritto al n. R.G. 1472/2016, riunito per connessione, il Tribunale osservava che esso aveva ad oggetto l'opposizione proposta dal e dai condomini CP_3 Parte_5 Parte_6
e Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
avverso il decreto ingiuntivo n. 109/2016, ottenuto
[...] dall'ing. per il pagamento dell'importo di € Parte_1
45.161,57, a titolo di saldo del compenso per le prestazioni di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, svolte nell'ambito dei lavori di riparazione dello stesso P_2
; che non era fondata l'eccezione di legittimazione
[...] passiva sollevata dai condòmini, i quali avevano conferito l'incarico all'ing. , non essendo all'epoca il Pt_1
IO ancora costituito;
che il consulente aveva quantificato in euro 116.510,57 il compenso complessivamente spettante all'ing. per l'opera prestata;
che da tale Pt_1 importo andavano detratti gli acconti ricevuti, pari ad euro
101.033,31, e pertanto il saldo del compenso dovuto al direttore dei lavori ammontava ad euro 15.477,26; che, all'esito dell'istruttoria, non erano emersi elementi a sostegno della tesi del in ordine alla responsabilità dell'ing. CP_3
per il ritardo nell'esecuzione delle opere;
che non era Pt_1 possibile attribuire ad errori del progettista i vizi del cappotto, come dedotto da , non avendo nessuna delle P_ parti prodotto il progetto;
che l'ing. doveva Pt_1 rispondere di tali vizi, in pari misura con , per P_
l'omessa vigilanza in ordine all'esecuzione delle opere a regola d'arte da parte dell'appaltatrice; che pertanto, in parziale
12 accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'opponente,
l'ing. doveva essere condannato al pagamento al Pt_1
IO della somma di euro 55.596,89 (71.074,15 -
15.477,26).
1.4. Il Tribunale riteneva infondata la domanda di manleva proposta dall'ing. nei confronti dell'ing. Pt_1 CP_8 verso il quale l'opposto si era limitato a contestare in via generica una responsabilità contabile per avere redatto lo stato di consistenza del 16/12/2014; rigettava anche la domanda di manleva proposta dall'ing. nei confronti della sua Pt_1 compagnia assicurativa, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza dal diritto all'indennizzo sollevata da TR per avere l'ing. denunciato tardivamente il
[...] Pt_1 sinistro all'assicurazione; rigettava infine la domanda proposta dall'ing. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nei confronti CP_8 dell'ing. , ritenendo che non ne ricorressero i Pt_1 presupposti.
2. Con atto di citazione notificato il 27/2/2023 l'ing. proponeva appello avverso la sentenza sopra Parte_1 indicata sulla base di due motivi, articolati in varie censure, contestando il capo della sentenza che lo aveva dichiarato decaduto dal diritto di ottenere l'indennizzo ed il capo che lo aveva ritenuto corresponsabile dei vizi del cappotto dell'edificio, e concludeva come riportato in rubrica. Il giudizio veniva iscritto al n. R.G.C. 272/2023.
2.1. Con atto di citazione notificato il 7/3/2023 anche proponeva appello avverso la sentenza indicata Controparte_1 in epigrafe sulla base di tre motivi, deducendo che i lavori da lei complessivamente eseguiti ammontavano ad euro 1.082.338,86,
13 come indicato nel computo metrico redatto dall'ing. e CP_8 non ad euro 962.189,45; osservando inoltre che da tale somma, relativa ai soli lavori effettivamente realizzati, era stato erroneamente detratto l'importo delle lavorazioni mancanti, per euro 56.502,95; contestando infine la sua condanna, in solido con l'ing. , alla refusione del 70% delle spese di lite Pt_1
a favore del ed al pagamento dell'intero importo delle CP_3 spese della consulenza tecnica espletata. Il giudizio veniva iscritto al n. R.G.C. n. 286/2023.
2.2. Il NT ed si costituivano in entrambi i giudizi, TR chiedendo il rigetto degli appelli, con vittoria di spese.
2.3. L'ing. evidenziava che nei suoi CP_8 confronti non erano state proposte domande dagli appellanti e doveva pertanto ritenersi passata in giudicato la sentenza pronunciata dal Tribunale dell'Aquila che aveva rigettato la domanda di manleva proposta dall'ing. . Pt_1
2.4. che in Controparte_13 primo grado era stata chiamata in garanzia dall'ing. , CP_8 non si costituiva in giudizio.
2.5. Le due cause venivano riunite.
2.6. Con ordinanza in data 24/05/2024 il giudizio veniva dichiarato interrotto a seguito del decesso del procuratore dell'ing. . CP_8
2.7. Con ricorsi depositati rispettivamente il 7/6/2024 ed il 5/7/2024 e l'ing. chiedevano la Controparte_1 Pt_1 fissazione di udienza per la riassunzione del giudizio e provvedevano alla notificazione alle parti costituite.
2.8. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
14 1°/10/2024 veniva svolta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e le parti nelle memorie depositate reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi atti introduttivi.
2.8.1. Con ordinanza in data 4/10/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Deve essere in primo luogo respinta l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dal sull'assunto CP_3 della tardiva riassunzione di esso da parte di e P_ dell'ing. rispetto alla data del 14/12/2023 in cui il Pt_1 decesso dell'Avv. procuratore dell'ing. Persona_1
, era stato comunicato a tutte le parti del giudizio con CP_8 messaggio pec dall'Avv. Francesco Giammaria, fratello del defunto.
3.1. Sul punto si sono pronunciate le Sezioni Unite della
Corte di cassazione, rilevando che in caso di interruzione automatica del giudizio il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte e quindi dalla pronuncia in udienza o dalla notificazione del relativo provvedimento alle parti, restando irrilevanti a tal fine altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell'evento interruttivo (vedi Cass. S.U. n.
12154 del 2021, Cass. n. 18285 del 2024).
4. Deve essere poi rigettata l'eccezione di inammissibilità degli appelli sollevata dal e dalla compagnia CP_3 assicurativa ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che dalla
15 lettura degli atti di citazione risultano evincibili le censure mosse dagli appellanti alla sentenza di primo grado.
4.1. Allo stesso modo infondata è l'eccezione di inammissibilità degli appelli ex art. 348 bis c.p.c., avendo i gravami superato la fase del filtro.
5. Va poi osservato che la notificazione degli atti di appello all'ing. ed a CP_8 Controparte_13 risulta una mera denuntiatio litis, non avendo
[...] nessuno degli appellanti proposto domande nei confronti delle parti sopra indicate e risultando pertanto passati in giudicati i capi della sentenza di primo grado con i quali è stata rigettata la domanda di garanzia proposta dall'ing. nei Pt_1 confronti del direttore dei lavori subentratogli ed il predetto ing. è stato condannato a rifondere le spese del Pt_1 giudizio all'ing. ed a CP_8 Controparte_13
6. Venendo all'esame dell'appello proposto dall'ing.
, con il primo motivo l'appellante lamenta che il primo Pt_1 giudice aveva errato nel ritenerlo decaduto dalla garanzia assicurativa per avere denunciato il sinistro alla compagnia in data 24/02/2014, decorso il termine di trenta giorni dalla conoscenza delle pretese risarcitorie che il vantava CP_3 nei suoi confronti, conoscenza che il giudice aveva ritenuto da lui acquisita sin dal ricevimento della lettera del 23/10/2013, come poteva desumersi dalla sua risposta del successivo
24/10/2013.
6.1. L'appellante evidenzia che la lettera del 23/10/2013 non era stata prodotta da nessuna delle parti, che quindi mancava la prova della tardività della denuncia;
che in una lettera inviata in data 7/5/2014 da al broker che curava CP_6
16 i rapporti con l'odierno appellante la compagnia appellata aveva affermato che la polizza non era ancora operativa in quanto, a tale data, nessuna richiesta di risarcimento dei danni era stata ancora indirizzata all'ing. , in contraddizione con Pt_1 quanto dedotto in giudizio.
6.2. L'ing. lamenta, inoltre, che il Tribunale Pt_1 aveva ritenuto tempestiva l'eccezione di decadenza sollevata da in primo grado, non avvedendosi che nella prima CP_6 comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da , che lo aveva chiamato in causa P_ quale responsabile esclusivo o in concorso dei danni lamentati dal IO, la compagnia assicurativa si era costituita riconoscendo l'operatività della polizza e non aveva sollevato nessuna contestazione in ordine ai tempi di denuncia del sinistro. L'appellante evidenzia che solo nel secondo giudizio, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo da lui richiesto per il pagamento del saldo del suo compenso,
[...]
, chiamata da lui in causa per essere garantito dalla CP_6 domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale nei suoi confronti dal IO, aveva eccepito la decadenza dalla garanzia per la tardività della denuncia del sinistro.
6.2.1. L'appellante richiama la giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui le preclusioni processuali verificatesi nel giudizio non possono essere aggirate dalla parte mediante l'introduzione di un secondo giudizio che sia volto a superare le decadenze maturate, con la conseguenza che, operata la riunione delle due cause, ai sensi degli artt. 273 e
274 c.p.c., il giudice deve trattare soltanto la causa iniziata per prima.
17 7. Il motivo è fondato.
7.1. Nel giudizio iscritto dinanzi al Tribunale dell'Aquila al n. 1660/2015 R.G., avente ad oggetto l'opposizione del
IO avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da P_ quest'ultima società chiamò in causa l'ing. Pt_1 indicandolo come obbligato in via esclusiva o in concorso per i danni lamentati dal IO per vizi del progetto e carenze nella direzione dei lavori. L'ing. chiamò a sua volta Pt_1 in causa poi denominata Controparte_11
per esserne garantito in forza della TR polizza di assicurazione della responsabilità civile Arch. n.
TVV-00109-000-12-D. La compagnia assicurativa si costituì in giudizio con comparsa depositata il 18/10/2016, esponendo che la polizza prevedeva un massimale di 250.000,00 euro ed una franchigia di 2.500,00 euro, che i fatti da cui scaturiva la responsabilità civile dell'assicurato si erano verificati nel periodo di vigenza di essa e che anche la denuncia del sinistro, effettuata dall'ing. in data 24/2/2014, era intervenuta Pt_1 nel periodo di vigenza della polizza. Nessuna eccezione sollevò quindi in ordine alla decadenza dell'assicurato CP_6 dalla garanzia.
7.1.1. Nel successivo giudizio iscritto al n. 1472/2016
R.G., avente ad oggetto l'opposizione proposta dal CP_3 avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'ing. per il Pt_1 pagamento del saldo del compenso, l'odierno appellante chiamò in causa la compagnia assicurativa per essere garantito sulla base della medesima polizza Arch. n. TVV-00109-000-12-D rispetto alle pretese risarcitorie del IO opponente aventi ad oggetto gli stessi inadempimenti lamentati nei suoi confronti nel primo
18 giudizio. si costituì in data 27/2/2017, CP_6 eccependo la tardività della denuncia del sinistro, effettuata dall'ing. il 24/2/2014, in violazione dell'art. 1913 Pt_1
c.c. e della disciplina contrattuale, che prevedeva a pena di decadenza l'obbligo dell'assicurato di denuncia del sinistro entro trenta giorni dalla notizia di esso, dedusse quindi l'inoperatività della polizza e chiese, in subordine, la riduzione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.
7.2. L'eccezione di decadenza ai sensi del citato art. 1915
c.c. costituisce un'eccezione in senso stretto, ne consegue che al momento della costituzione nel secondo giudizio, avente ad oggetto la medesima domanda di garanzia proposta dall'ing.
nella prima causa, era decaduta dalla Pt_1 CP_6 facoltà di sollevarla. Fu la stessa nell'udienza CP_6 del 30/10/2017 ad insistere perché il secondo giudizio venisse riunito al primo, “stante la connessione oggettiva e soggettiva dei due giudizi aventi ad oggetto lo stesso rapporto contrattuale, i medesimi fatti e le medesime parti.”
7.2.1. Corretto appare pertanto il richiamo dell'appellante alla giurisprudenza di Cassazione, che ha escluso che la parte possa recuperare mediante l'introduzione di un secondo giudizio avente il medesimo oggetto del primo le preclusioni già maturate
(Cass. n. 20248 del 2023; Cass. 24524 del 2018; Cass. 18808 del
2021, Cass. 567 del 2015, le ultime due citate anche dall'appellante).
7.3. Ferme le assorbenti considerazioni sopra esposte, giova anche ricordare che la tardiva denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto dell'assicurato all'indennità solo se la compagnia provi che tale comportamento aveva carattere
19 doloso, per essere l'assicurato consapevole dell'obbligo di denuncia ed avere avuto la cosciente volontà di non osservarlo, mentre in caso di colpa l'assicuratore ha soltanto diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto per il ritardo della denuncia, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c., sempre che fornisca prova di tale pregiudizio, neppure dedotto nel caso in esame (ex plurimis, Cass. n. 26294 del 2024, Cass.
n. 19071 del 2024; Cass. n. 24210 del 2019).
7.4. Alla luce di quanto esposto risulta irrilevante la lettera in data 7/5/2014, di cui ha chiesto lo CP_6 stralcio, prodotta dall'appellante tardivamente in sede di replica alla conclusionale avversaria.
8. Con il secondo motivo di appello l'ing. Pt_1 lamenta l'errata valutazione da parte del giudice di primo grado degli elementi di prova risultanti agli atti e censura le conclusioni cui è giunto il consulente con riferimento alla realizzazione del cappotto condominiale.
8.1. L'appellante sostiene che dal suo interrogatorio formale e dalle prove testimoniali risultava che egli aveva espletato i suoi doveri di vigilanza mediante la presenza in cantiere ogni due – tre giorni;
rileva che il consulente inizialmente non aveva indicato le cause dei vizi del cappotto lamentati dal , li aveva successivamente individuati CP_3 nell'inadeguatezza della rasatura armata e del rivestimento a seguito di una prova distruttiva, consistita nella rimozione di una parte del cappotto, ed aveva suggerito la rimozione ed il rifacimento della rasatura armata e del rivestimento;
che nessuna analisi di laboratorio era stata eseguita al fine di accertare che le macchie visibili sulle facciate dell'edificio
20 condominiale erano dovute ad alghe e muffe;
che il consulente aveva evidenziato che la rasatura armata ed il rivestimento non avevano le caratteristiche indicate nell'Elenco Prezzi, ma che questo non era vincolante, tanto che lo stesso consulente se ne era discostato in riferimento ad altre lavorazioni;
che il consulente aveva errato nell'indicare lo spessore della rasatura armata in 3 mm, mentre dai test eseguiti si evinceva che esso era di almeno 4,5 mm (rasatura armata: fibra di vetro con maglia
4 x 4 mm + spessore di circa 3 mm di rivestimento esterno + rasatura armata e collante di circa 1,5 mm); che il rimedio ipotizzato dal consulente avrebbe comportato il danneggiamento dello strato isolante, e che era invece sufficiente la semplice rasatura dell'opera con posizionamento di aggrappante e la realizzazione di nuova finitura;
che, quali che fossero le cause del vizio, non sarebbe stato possibile per lui verificarle mediante la semplice presenza in cantiere, tanto che il consulente aveva dovuto richiedere di essere autorizzato ad effettuare una prova distruttiva per accertarle;
che comunque il consulente non aveva mai indicato la sua responsabilità nella misura del 50%.
9. Il motivo è infondato.
9.1. Deve essere in primo luogo rilevato che nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale l'ing. non solo non ha Pt_1 contestato l'esistenza dei vizi lamentati dal ed CP_3 accertati dal consulente, ma li ha ammessi, attribuendone la responsabilità ad , come si legge nella comparsa Controparte_1 conclusionale depositata il 5/9/2022: “Il difetto di esecuzione che è stato analizzato con estrema attenzione dal CTU riguarda il cappotto termico, e più nello specifico lo strato di finitura
21 dello stesso, con un danno stimato in circa € 143.000,00. Il cappotto è stato eseguito sotto la D.L. dell'ing. che Pt_1 ben prima di essere esautorato del suo incarico da parte del
IO committente, ha emesso Ordini di Servizio che miravano a correggere esecuzioni insoddisfacenti delle finiture,
e ciò è dimostrato dalla copiosa corrispondenza depositata dall'Ing. che documenta ogni sua attività in tal senso”. Pt_1
Ne consegue che le contestazioni formulate per la prima volta in appello risultano tardive, fermo restando che la presenza di muffe in particolare sulla facciata nord del palazzo è chiaramente visibile dalle fotografie allegate alla consulenza tecnica d'ufficio.
9.2. Come evidenziato dal giudice di primo grado gli ordini di servizio cui fa riferimento l'appellante riguardavano solo la tempistica delle lavorazioni e non già i materiali utilizzati per la realizzazione della rasatura armata del cappotto.
9.3. Priva di fondamento è poi la deduzione dell'appellante, secondo cui egli non era in grado di verificare l'inadeguatezza dei materiali utilizzati, come dimostrerebbe la necessità per il consulente dell'effettuazione di una prova distruttiva. Sul punto va infatti evidenziato che l'ing. presente sul Pt_1 cantiere ogni due – tre giorni, come da lui dichiarato, era in grado di verificare in corso d'opera quali materiali venivano utilizzati dall'impresa appaltatrice, lo spessore dei vari strati, l'adeguatezza della tinta nonché le condizioni meteorologiche nelle quali venivano effettuate le lavorazioni, pure indicate dal consulente quali concause della scarsa idrorepellenza del rivestimento utilizzato.
22 9.4. Infondata risulta anche la deduzione dell'appellante in ordine all'errore che avrebbe compiuto il consulente nel calcolare lo spessore della rasatura armata rispetto alle risultanze dei test. Il diverso risultato cui perviene l'ing.
scaturisce infatti da un errore da lui compiuto, Pt_1 sommando allo spessore della rasatura armata e del collante indicato all'esito dei test, pari a circa 1,5 mm, quello del rivestimento, pari a circa 3 mm.
9.5. Va conseguentemente rigettata la richiesta dell'appellante di espletamento di nuova consulenza tecnica volta ad accertare le cause dei vizi e gli interventi volti a ricondurre l'opera a regola d'arte.
9.6. In ordine alla responsabilità dell'ing. per Pt_1
i vizi riscontrati a causa di un difetto di vigilanza assume valore confessorio quanto da lui dichiarato in sede di interrogatorio formale nell'udienza del 26/9/2018, ove ammise:
“Ho verificato le lavorazioni ma non la loro corrispondenza a regola d'arte che va fatto all'esito dell'esibizione di tutta la documentazione necessaria.”
9.6.1. Sul punto giova richiamare l'insegnamento della
Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente -
23 preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della 'diligentia quam in concreto'; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore
e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto
l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.” (Cass. 30658 del 2022).
9.6.2. Essendo venuto meno, per sua stessa ammissione, all'adempimento di tali compiti, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto l'ing. corresponsabile in pari Pt_1 misura con l'impresa appaltatrice dei vizi lamentati dal ed accertati dal consulente, considerato che CP_3
24 l'appaltatore, in quanto operatore professionale, era in grado di valutare l'adeguatezza delle lavorazioni effettuate, e che,
d'altro canto, il direttore dei lavori non risulta avere impartito all'impresa indicazioni al fine di correggerne gli errori esecutivi.
10. Sulla base di quanto esposto va confermata la condanna dell'ing. al pagamento al della somma Pt_1 CP_3 indicata in primo grado ed in esecuzione degli CP_6 obblighi assunti con la sottoscrizione della polizza, va condannata a tenere indenne l'appellante da tutte le somme che
è tenuto a pagare in esecuzione della sentenza del Tribunale e della presente sentenza.
11. Venendo all'esame dell'appello proposto da , P_ con il primo motivo l'appellante contesta i rilievi del primo giudice in ordine all'inutilizzabilità del computo metrico redatto dall'ing. per la quantificazione dei lavori da CP_8 essa effettuati nel IO.
11.1. L'appellate rileva che il primo giudice aveva errato nel ritenere tale computo metrico un mero stato di consistenza del cantiere non attendibile in ordine all'effettiva consistenza delle opere realizzate dall'appaltatrice; che inoltre essa aveva agito in sede monitoria per ottenere il pagamento anche delle opere extra contributo pubblico e la prova che le varianti fossero state ordinate dal committente per il tramite del direttore dei lavori poteva trarsi anche presuntivamente dalla mancanza di contestazioni sul punto.
12. Il motivo è infondato.
12.1. Correttamente il giudice di primo grado non ha preso a base della valutazione delle opere realizzate da lo P_
25 stato di consistenza redatto dall'ing. tenuto conto CP_8 che nelle premesse di tale conteggio il nuovo direttore dei lavori precisò che esso “non rappresenta la contabilità finale che lo stesso redigerà, ma semplicemente lo stato di fatto del cantiere. Si vuole precisare inoltre che in fase di redazione della contabilità verrà valutata la corretta esecuzione delle lavorazioni e verrà eseguito un controllo con il progetto approvato dalla filiera Fintecna-Cinea-Reluis, al fine di valutare quali lavorazioni sono extracontributo.”
12.2. Quanto poi alla tesi di secondo cui anche P_ per presunzioni poteva ritenersi provato che le opere estranee al progetto, come tali non coperte dal contributo, le fossero state commissionate dal va evidenziato che CP_3
l'appaltatrice non ha prodotto il progetto, cosicché, come rilevato dal Tribunale, l'unico elemento certo è rappresentato dallo stato finale depositato dall'ing. il 15/7/2016, CP_8 dove l'importo dei lavori è indicato in € 962.189,45, liquidati dal salva la successiva applicazione delle Parte_4 penali per il ritardo.
12.3. Quanto alla prova presuntiva delle varianti in corso d'opera ordinate dal , va evidenziato che nell'art. 8 CP_3 del contratto di appalto, prodotto dalla stessa era P_ espressamente pattuito che “nulla sarà dovuto ed a qualsiasi titolo dal Committente oltre a quanto ottenuto a titolo di indennizzo o contributo”, sicché qualsiasi deroga a tale clausola avrebbe dovuto essere provata per iscritto.
13. Con il secondo motivo di appello contesta che P_ dalla somma sopra indicata il Tribunale aveva detratto l'importo delle lavorazioni non eseguite, nonostante di tali lavorazioni
26 l'ing. non avesse tenuto conto, indicandole a parte, CP_8 nel calcolare l'importo delle opere realizzate dall'appellante.
13.1. Il motivo è fondato.
13.2. Come evidenziato da , l'importo di euro P_
962.189,45 corrisponde alle opere effettivamente realizzate dall'appaltatrice, essendo già detratte le opere non eseguite, pari ad euro 56.502,95, somma che non deve pertanto essere ulteriormente decurtata dallo stato finale posto a base del saldo dovuto all'odierna appellante.
13.3. E' pacifico che l'appaltatrice aveva già ricevuto acconti dal per euro 720.751,15. Ne consegue che il CP_3 saldo ammontava ad euro 241.438,30. Da tale importo correttamente il Tribunale ha detratto l'importo di euro
126.208,18, pari alle penali comminate dal Parte_4 per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, euro 71.074,15, pari alla metà della spesa quantificata dal consulente per l'eliminazione dei vizi relativi al cappotto, ed euro 7.282,16, pari alla somma pignorata presso il IO da un creditore di . P_
13.4. Ne consegue che a favore di residua un P_ credito di euro 36.873,81, che il IO deve essere condannato a pagare all'appellante, con interessi al tasso legale decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, essendo stato il credito liquidato in giudizio.
14. Con il terzo motivo di appello chiede, in P_ dipendenza dagli altri motivi di gravame, la riforma del capo della sentenza relativo alla sua condanna a rifondere al il 70% delle spese di lite e del capo che ha posto a CP_3 suo carico, in solido con l'ing. le spese della Pt_1
27 consulenza tecnica espletata.
14.1. A seguito della riforma della sentenza di primo grado con il riconoscimento parziale del credito vantato da P_ appare equo compensare integralmente le spese legali nei rapporti fra l'odierna appellante ed il CP_3
14.2. Corretta risulta invece la decisione del giudice di porre integralmente a carico di e dell'ing. P_ Pt_1 le spese della consulenza tecnica, che si è resa necessaria per calcolare il credito da loro vantato e che ha accertato la sussistenza dei vizi delle opere, addebitabili ad entrambi.
15. Per quanto attiene ai rapporti fra le altre parti,
l'accoglimento dell'appello proposto dall'ing. nei Pt_1 confronti di comporta la condanna della compagnia CP_6 assicurativa a rifondere all'assicurato le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquidano in base ai parametri indicati nel d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso fra
52.000,01 e 260.000,00 euro, esclusi per il giudizio di appello i compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta.
15.1. Risulta infatti manifestamente infondata la tesi di
, secondo cui il capo della sentenza di primo grado CP_6 che ha condannato l'ing. a rifonderle le spese del Pt_1 giudizio sarebbe passato in giudicato in quanto non oggetto di espressa impugnazione. Sul punto va ricordato che le spese vanno liquidate d'ufficio all'esito della controversia (ex plurimis,
Cass. n. 33412 del 2024).
15.2. L'ing. va condannato in base al principio Pt_1 della soccombenza a rifondere al le spese del presente CP_3 giudizio di appello, liquidate secondo i parametri sopra
28 indicati.
15.3. Per quanto attiene ai rapporti fra e l'ing. P_
, da una parte, e l'ing. dall'altra, va Pt_1 CP_8 osservato che, costituendo la notificazione degli appelli al predetto una mera denuntiatio litis, in difetto di domande formulate nei suoi confronti, appare equo compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio fra le parti sopra indicate.
15.4. Vanno altresì compensate le spese dell'appello nei rapporti fra l'ing. ed , non avendo Pt_1 P_ quest'ultima svolto una particolare attività difensiva in relazione alla domanda del direttore dei lavori di considerarlo esente da responsabilità per i vizi del cappotto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa in parziale accoglimento dell'appello proposto da e da Controparte_1 Parte_1 ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) condanna il NT
, al pagamento a della somma di
[...] Controparte_1 euro 36.873,81, con interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. a decorrere dal 1°/2/2023 e sino al saldo;
2) condanna a tenere indenne TR Pt_1
da tutte le somme che è tenuto a pagare in forza
[...] della sentenza di primo grado e della presente sentenza nei limiti del massimale di polizza e con la franchigia di euro
29 2.500,00;
3) compensa integralmente le spese del giudizio fra il ed NT
; Controparte_1
4) condanna a rifondere a TR Pt_1
le spese del giudizio, che liquida per il primo
[...] grado in euro 14.103,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, e per il secondo grado nell'importo di euro
9.991,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%;
5) conferma per il resto la sentenza impugnata;
6) condanna a rifondere al Parte_1 [...]
le spese del presente NT giudizio di appello, che liquida nell'importo di euro
9.991,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso delle spese generali nella misura del 15%;
7) compensa integralmente le spese del presente grado di appello fra e Controparte_1 Parte_1 [...]
. CP_8
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 17/6/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi
30