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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/12/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati: Dott. Raffaele Califano Presidente Dott.ssa Michela Palladino Giudice Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1078/2025 R.G., avente ad oggetto “Divorzio” e vertente TRA
, nato ad [...] il [...] c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Grazia Troisi;
ricorrente E
,nata il [...] a [...], CF: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo De Nisco;
resistente Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: All'udienza del 10.12.2025 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio, come riportate nel verbale della medesima udienza. In data 29.4.2025 il PM in sede apponeva il proprio visto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 10.4.2025, adiva l'intestato Tribunale per ottenere la Parte_1 declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Controparte_1 data 14.9.2003, alle condizioni di cui al ricorso. Instaurato il contraddittorio, in data 9.7.2025 si costituiva in giudizio la Controparte_2 quale, pur aderendo alla domanda di divorzio, formulava autonome istanze in ordine alle condizioni accessorie. Depositate le memorie integrative, all'udienza celebrata in data 10.12.2025 le parti, ribadita la volontà di non riconciliarsi, dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio e chiedevano pronunciarsi il divorzio alle predette condizioni, come riportate nel verbale di udienza dalle stesse sottoscritto. Il Giudice assegnava, quindi, la causa in decisione al Collegio.
*** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovvero la separazione consensuale omologata dal Tribunale di Avellino con sentenza n. 403/2024, pubblicata in data 26.2.2024. Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati con legge 06/03/1987, n. 74 nonché dalla l. 55/2015) per la pronuncia di divorzio. Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2024 sino ad oggi senza alcun riavvicinamento tra i coniugi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra di loro non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come novellato dall'art. 1 della l. 55/2015. Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare il divorzio alle condizioni indicate nel verbale di udienza del 10.12.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Tali condizioni non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e sono conformi all'interesse della prole minore di età. Possono dunque essere poste a base della presente decisione. La domanda avanzata dalle parti va pertanto accolta, recependosi integralmente, per quanto sopra esposto, le condizioni concordate tra i coniugi. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge. Spese integralmente compensate in ragione dell'intervenuto accordo.
PQM
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Flumeri in data 14.9.2003, alle condizioni concordate dalle parti come Controparte_1 riportate nel verbale di udienza del 10.12.2025, da intendersi come parte integrante della presente sentenza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Avellino di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto di matrimonio dell'anno 2003 atto n. 87 Parte II serie B) e manda la cancelleria per i relativi adempimenti. Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente Dr.ssa Valentina Pierri dott. Raffaele Califano