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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Vignati Presidente rel.
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1041 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024 - avverso la sentenza n. 1582/2024 in data 26 marzo 2014 del
Tribunale di Milano Sezione Lavoro, Giudice Dott. Riccardo Atanasio - posta in decisione il 10 dicembre 2024
promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Maurilio D'Angelo del Parte_1
Foro di Roma e domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Pietro da Cortona,
8;
Appellante
contro
, con sede in Roma alla via Controparte_1
Ciro il Grande, 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'Avvocato Mario Roberto Tarzia del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato in Milano, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto, via M. e G. Savarè n. 1.
Appellato
OGGETTO: Assenza di rapporto di lavoro subordinato e revoca contribuzione figurativa per distacco sindacale – Opposizione ad atti di accertamento . CP_1
Conclusioni per l'appellante:
“1) In via principale: accogliere il presente appello e, in riforma della gravata pronuncia, annullare e/o dichiarare nulli e comunque inefficaci, illegittimi e/o infondati i richiamati verbali di accertamento, con conseguente disapplicazione dell'atto di oscuramento dei contributi e/o di disconoscimento del suddetto rapporto di lavoro e conseguente ripristino assicurazioni obbligatore e tutele previdenziali ed assistenziali revocate all'odierno ricorrente. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
1 Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa del primo e secondo grado di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.”
Conclusioni per l'appellato : CP_1
“Confermare in toto la Sent. Trib. Milano sez. lav. n. 1582/2024 pubblicata in data 03.04.2024 RG. 6582/2023 per l'effetto,
- NEL MERITO: rigettare integralmente l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. In via di estremo subordine, ove occorra, disporre la sospensione del presente procedimento in attesa del passaggio in giudicato la Sent. Trib. Roma sez. lav. n. 2095/2024 pubblicata in data 28.02.2024
R.G. n. 14467/2023 – Dott. M. PAGLIARINI In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.”
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 1582/2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano ha respinto -condannando l'attore a rifondere le spese del grado- il ricorso proposto da contro l' per ottenere l'annullamento dei verbali Parte_1 CP_1 ispettivi di accertamento con cui l'Ente convenuto aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ricorrente e la Controparte_2
[...] In particolare, a seguito di un accesso ispettivo, l'Ente aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ricorrente e la società
[...]
(già ) con Controparte_2 CP_3 riferimento ai periodi dal 01/01/2005 al 31/12/2011 nonché dal 01/07/2020 al
30/04/2022, avendo accertato l'insussistenza dei requisiti essenziali per la sussistenza della subordinazione.
Con provvedimento del 6/2/2023 era stato disconosciuto anche il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la a Controparte_4 partire dal 10/04/1989 fino a tutto il 30/04/2022.
Venivano inoltre disconosciuti anche i seguenti rapporti:
“- matricola 7045315793 “FEMCA CISL FED. Controparte_5
– periodi dicembre 2016 e dicembre 2017;
[...]
- matricola 7039417313 “CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI” – periodo dicembre 2017, dicembre 2018, dicembre 2019, dicembre 2020”.
A sostegno della sua domanda, il ricorrente aveva lamentato la mancanza di motivazione del provvedimento assunto da e, nel merito, ha sostenuto che gli CP_1 accertamenti dell' erano infondati poiché l'Ente aveva indebitamente CP_1 applicato la normativa di cui al D.Lgs. n. 564/1996 sulle aspettative dei dipendenti per cariche sindacali che non era ancora in vigore all'atto della instaurazione del rapporto con la . CP_2
Il Tribunale, nel respingere il ricorso, ha rilevato l'adeguata motivazione del provvedimento contrastato e la sua chiarezza ai fini della conclusione raggiunta dall' . Controparte_6
Nel merito, ha poi osservato come lo stesso interpellato dalla Guardia di Parte_1 Finanza nel corso dell'accertamento, avesse dichiarato di essere attualmente il Segretario Nazionale della CISL;
di avere lavorato dal 1975 al 1989 per ITALTEL;
e dal 1986 fino al 1989, quale dipendente ITALTEL, era stato posto in aspettativa per espletare la sua attività sindacale per conto di FLERICA CISL di Milano.
2 Nel 1989 aveva quindi interrotto il rapporto di lavoro con ITALTEL ed era stato assunto dalla e quindi posto in aspettativa sindacale non CP_3 retribuita, quale situazione conservata fino all'attualità. Aveva infine chiarito di non avere mai lavorato effettivamente presso la
, né di essersi mai interfacciato con qualche dipendente di CP_3 quella società.
Ad avviso del Tribunale, tale dichiarazione conteneva un'ammissione dal valore confessorio, potendosi pertanto escludere l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la dato che il aveva sempre effettivamente lavorato CP_3 Parte_1 solo per la CISL.
Sul punto, è stata richiamata sentenza del Tribunale di Roma del 28/2/2024 che aveva rigettato l'opposizione proposta da CISL avente ad oggetto il pagamento dei contributi da lei dovuti per il rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente, a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro intercorso tra e la società Parte_1
. CP_2 Peraltro, come notato in sentenza, “la corretta imputazione del rapporto di lavoro in capo alla CISL invece che alla è di assoluta importanza in quanto in CP_2 quest'ultimo caso – trattandosi di aspettativa sindacale – la contribuzione riconosciuta in capo al è solo figurativa: in quanto tale è a totale carico Parte_1 della collettività con evidenti vantaggi a favore del reale datore di lavoro (in questo caso CISL) la quale viene esonerata dal versamento contributivo se non limitatamente alla maggiore retribuzione versata eventualmente da CISL, rispetto a quella riconosciuta all'atto dell'assunzione dal solo formale datore di lavoro”.
ha proposto appello facendo valere le seguenti doglianze. Parte_1
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, legge n. 241/1990 e 3, Cost.. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui è stata disattesa l'eccezione di carenza di motivazione del provvedimento emesso dall' . CP_1 Si sostiene che l'unica motivazione addotta a fondamento dei richiamati provvedimenti dovrebbe rinvenirsi esclusivamente in altro verbale, segnatamente quello n. 2022003270/DDL del 22/07/2022 che sarebbe “depositato agli atti presso la scrivente Direzione”, mai stato trasmesso all'odierno appellante. Nel caso di specie, si farebbe riferimento “nel verbale di accertamento impugnato ad ipotetiche, non meglio precisate indagini di cui non sono esplicitati gli estremi, né tantomeno “gli organi inquirenti” né, ancor meno, il tenore delle dichiarazioni che questi ultimi avrebbero raccolto: inconsistenza dell'addotta “motivazione”, in sé e per sé del tutto evanescente.” La parte insiste quindi sulla violazione dell'obbligo di motivazione.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., 63, c.p.p.: violazione e falsa applicazione del corretto riparto dell'onere probatorio nella materia in questione, travisamento dei fatti di causa e delle prove recate nel giudizio. Con la seconda doglianza, l'appellante evidenzia che, nel merito, a riprova della validità dell'aspettativa e dell'effettiva sussistenza del sottostante rapporto di lavoro vi era la lettera di assunzione presso la del 10 aprile 1989, oltre alla CP_3 lettera attestante il collocamento in aspettativa sindacale intervenuta il successivo luglio del 1989. Lamenta perciò l'omessa valutazione di quei documenti nonché la formazione di un convincimento esclusivamente basato sulle dichiarazioni rilasciate dall'odierno
3 appellante, dichiarazioni rese assenza delle garanzie di legge (l'odierno appellante fa riferimento all'art. 63 c.p.p. ai sensi del quale “Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico ,
l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini , le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate .”).
3) Omessa applicazione degli artt. 31, Legge n. 300/1970 e 3, D.Lgs. 564/1996. Premesso che il D.Lgs. 564/1996 ha stabilito che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavorati chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970 n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi”, l'odierno appellante precisa che, alla data in cui egli era stato collocato in aspettativa sindacale non retribuita (aprile 1989), l'impianto normativo del D.Lgs. n. 564/1996 non era in vigore e che la contestazione avanzata, richiamando tale disposizione di legge, applicherebbe retroattivamente, e quindi illegittimamente, l'istituto ad una situazione di fatto verificatasi ben 7 anni prima.
L' si è costituito chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma delle CP_1 condivise ragioni decisorie della sentenza di primo grado.
All'udienza del 10 dicembre 2024, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Il primo ordine di censure è da ritenersi privo di consistenza, non tanto e non solo per la presenza di un accertamento ispettivo motivato e dotato di una portata concludente nel comprovare la fisionomia, le basi e gli obiettivi della tesi specificamente perseguita dall' , ma anche perché l'Ente, allo scopo di fare valere la sua tesi, CP_1 era ricorso all'esercizio di una potestà strettamente vagliabile nella sua efficacia sul piano delle posizioni soggettive in gioco nascenti dal relativo rapporto previdenziale.
Bisognava perciò prescindere dalla denuncia di difetti di motivazione rilevanti, semmai, soltanto sul piano del vaglio della legittimità dell'atto e del corrispondente interesse che l'interessato potrebbe riconnettervi nell'ambio però di una denuncia i cui tratti portanti sfuggono nettamente alla cognizione di questo giudice ordinario.
Il Collegio ritiene piuttosto che abbia portata dirimente l'ammissione circa l'insussistenza delle pregresse relazioni lavorative per come nettamente formulata dall'interessato ai pubblici ufficiali che avevano raccolto le sue dichiarazioni informative. Come è stato esattamente sostenuto dal primo Giudice.
Non pare poi possa esservi dubbio che, proprio partendo da quel tipo di dato istruttorio estremamente indicativo e probante, l'interessato avrebbe dovuto
4 profondersi nella dimostrazione -basata non soltanto su elementi estrinseci di portata superficiale come una lettera di assunzione- di fatti e di circostanze idonei a dimostrare l'effettiva sussistenza di una o più fattispecie lavorative condotte in regime di subordinazione, come tali in grado quindi a favorire il legittimo innesco di aspettative foriere di contribuzioni figurative dotate di rilevanti effetti a carico della finanza previdenziale.
L'appello va pertanto respinto con la conferma della sentenza impugnata, come da dispositivo in cui le spese del presente grado sono poste a carico dell'appellante per il criterio della soccombenza, nella misura ivi liquidata applicando i criteri posti dal
DM 10.3.2014 n. 55, dal DM 8.3.2018 n. 37 nonché dal DM 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia, della tematica dibattuta, della sua moderata complessità e dell'assenza di attività istruttoria anche in questa fase del giudizio.
Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n.1582/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. Condanna l'appellante a rifondere all' le spese del presente grado liquidate in CP_1 complessivi € 3.400,00 oltre oneri di legge. Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Milano, 10 dicembre 2024.
Il Presidente Rel.
Roberto Vignati
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