TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/11/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'01.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1737/2025 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Giampiccolo del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
di (C.F. ), in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 persona del direttore p.t., rappresentato e difeso dal funzionario delegato dott. Salvatore Privitera;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.06.2025 ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 24/328 prot.n. 24663 del 16.12.2024, notificatagli il 04.06.2025 nella qualità di legale rappresentante della a mezzo della quale CP_3 l' di aveva ingiunto alla società, quale Controparte_1 CP_2 obbligata in solido ex art. 6 L. n. 689/1981, il pagamento dell'importo sanzionatorio di € 12.765,65 per la violazione dell'art. 29, comma, D.Lvo n. 273/2003. A sostegno dell'opposizione il - già destinatario, nella qualità di trasgressore, di Pt_1 analogo e partitamente impugnato provvedimento sanzionatorio - ha preliminarmente eccepito la nullità dell'O.I. opposta per inesistenza del soggetto al quale era rivolta, la essendo CP_3 stata cancellata dal R.I. in data 16.04.2024, come da visura camerale in atti, e per incompetenza territoriale dell' opposto, la contestata violazione essendo stata commessa nel CP_1 territorio di Ragusa, dove la società aveva sede, con conseguente radicamento della competenza in capo all'I.T.L. di Ragusa. Costituitosi in lite, l' , riconosciuta la fondatezza delle doglianze, ha Controparte_4 rappresentato e documentato di avere medio tempore proceduto all'annullamento in autotutela CP_ dell' opposta. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare dell'01.10.2025, nel corso della quale l'opponente insistito per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
***
All'esito del documentato annullamento in autotutela dell'O.I. opposta (cfr. provvedimento del 02.09.2025, a mezzo del quale l' ha annullato entrambe le ingiunzioni di CP_1 pagamento notificate al quale trasgressore e quale A.U. della società obbligata in Pt_1 solido), va senz'altro ritenuta e dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti. Giusta causalità e soccombenza virtuale, le spese di lite vanno nondimeno poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della Controparte_4 controversia, all'esito e ai motivi della decisione e all'attività difensiva svolta, nonché distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opponente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1737/2025 R.G.; dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e condanna l'
[...]
di al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese Controparte_1 CP_2 di lite, che liquida in complessivi € 2.700,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Paolo Giampiccolo. Così deciso in Ragusa il 17.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'01.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1737/2025 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Giampiccolo del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
di (C.F. ), in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 persona del direttore p.t., rappresentato e difeso dal funzionario delegato dott. Salvatore Privitera;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.06.2025 ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 24/328 prot.n. 24663 del 16.12.2024, notificatagli il 04.06.2025 nella qualità di legale rappresentante della a mezzo della quale CP_3 l' di aveva ingiunto alla società, quale Controparte_1 CP_2 obbligata in solido ex art. 6 L. n. 689/1981, il pagamento dell'importo sanzionatorio di € 12.765,65 per la violazione dell'art. 29, comma, D.Lvo n. 273/2003. A sostegno dell'opposizione il - già destinatario, nella qualità di trasgressore, di Pt_1 analogo e partitamente impugnato provvedimento sanzionatorio - ha preliminarmente eccepito la nullità dell'O.I. opposta per inesistenza del soggetto al quale era rivolta, la essendo CP_3 stata cancellata dal R.I. in data 16.04.2024, come da visura camerale in atti, e per incompetenza territoriale dell' opposto, la contestata violazione essendo stata commessa nel CP_1 territorio di Ragusa, dove la società aveva sede, con conseguente radicamento della competenza in capo all'I.T.L. di Ragusa. Costituitosi in lite, l' , riconosciuta la fondatezza delle doglianze, ha Controparte_4 rappresentato e documentato di avere medio tempore proceduto all'annullamento in autotutela CP_ dell' opposta. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare dell'01.10.2025, nel corso della quale l'opponente insistito per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
***
All'esito del documentato annullamento in autotutela dell'O.I. opposta (cfr. provvedimento del 02.09.2025, a mezzo del quale l' ha annullato entrambe le ingiunzioni di CP_1 pagamento notificate al quale trasgressore e quale A.U. della società obbligata in Pt_1 solido), va senz'altro ritenuta e dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti. Giusta causalità e soccombenza virtuale, le spese di lite vanno nondimeno poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della Controparte_4 controversia, all'esito e ai motivi della decisione e all'attività difensiva svolta, nonché distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opponente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1737/2025 R.G.; dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e condanna l'
[...]
di al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese Controparte_1 CP_2 di lite, che liquida in complessivi € 2.700,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Paolo Giampiccolo. Così deciso in Ragusa il 17.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella