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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1880 /2024
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. nr. 1880 /2024 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi, 29.1.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparso per il ricorrente l'avv. SCISCA FEDERICO in sost. avv. SCISCA ROBERTO, che, su invito del giudice, procede alla discussione della causa, riportandosi agli atti e alle domande formulate.
Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo,
c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1880/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio di SCISCA ROBERTO e Parte_1 C.F._1
domicilio eletto in Monza via Italia 28
-ricorrente-
contro
(P.IVA ) - contumace Controparte_1 P.IVA_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.7.2024, conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo di aver iniziato a prestare attività lavorativa per conto Controparte_1 della società convenuta in data 08.06.2022 e di aver cessato il rapporto in data 10.12.2022, come da modulo Recesso Rapporto di Lavoro;
di aver svolto per tutta la durata del rapporto di lavoro le mansioni di manovale edile, tra cui preparare il materiale per i muratori, spostare i materiali e attività di pulizia, etc.; di aver svolto l'attività lavorativa nei giorni dal lunedì al venerdì, rispettando il seguente orario di lavoro: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,30/18,00 e il sabato quando richiesto dalle ore 8,00 alle ore 13,00; di avere diritto all'inquadramento per tutta la durata del rapporto di lavoro come operaio di primo livello CCNL Industria Edile;
d avere con raccomandata AR del Febbraio 2023 costituito in mora la società convenuta chiedendo il pagamento dei mesi di ottobre 2022, novembre 2022, dicembre 2022, e il pagamento del TFR;
2 di vantare nei confronti della società convenuta un credito di euro 4.718,12 di cui euro 1.265,44 per retribuzione ottobre 2022; euro 2.176,13 per retribuzione novembre 2022; euro 381,61 per retribuzione dicembre 2022; euro 894,94 per TFR, come da conteggio allegato. Chiedeva pertanto di “accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la società convenuta è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nel periodo 08.06.2022 – 10.12.2022; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato per tutta la durata del rapporto di lavoro come operaio di primo livello CCNL Industria Edile;
condannare la società convenuta al pagamento a favore del ricorrente della somma complessiva di euro
4.718,12 per i titoli di cui in ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo”. All'udienza fissata ai sensi dell'art. 420 c.p.c., dichiarata la contumacia della Controparte_1
, la quale, ancorchè destinataria di rituale e tempestiva notificazione, non si costituiva e
[...] nessuno per essa compariva, il ricorrente, in sede di interrogatorio libero, confermava le circostanze di cui sopra. Veniva contestualmente escusso il teste , collega di Tes_1 lavoro e già dipendente della medesima società. Ritenuta istruita su base documentale e testimoniale, all'udienza del 29.1.2025, previa discussione da parte del solo difensore del ricorrente, la causa veniva decisa con emissione e lettura della sentenza ai sensi dell'art.429 c.p.c..
Il ricorso è fondato, e deve perciò essere accolto.
Parte ricorrente ha validamente allegato e documentato gli elementi costitutivi del credito fatto valere, quali l'instaurazione con la società convenuta di un rapporto di lavoro, a tempo pieno e durata determinata con inizio in data 8.6.2022 e cessazione, per effetto delle dimissioni volontarie, in data 10.12.2022. Ciò è quanto risulta dal modulo Recesso Rapporto di Lavoro e dalle buste paga in possesso del lavoratore. Lo svolgimento dell'attività lavorativa, secondo le modalità e con le mansioni indicate in ricorso, è stata altresì confermata dal testimone , il quale riferiva di aver lavorato per la Tes_1
in qualità di caposquadra, e che faceva il manovale, osservando Controparte_1 Pt_1
l'orario di lavoro settimanale dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.30; qualche volta anche il sabato. Precisava di aver subito la medesima sorte quanto all'omesso pagamento di parte delle retribuzioni e alle dimissioni a sua volta rassegnate. Il ricorrente ha ricostruito ed esposto il proprio credito sulla base di un conteggio analitico delle singole spettanze, parimenti prodotto in atti, rispetto al quale, sulla base delle emergenze appena delineate, tra cui lo svolgimento di attività riconducibile nell'inquadramento richiesto di operaio di primo livello del CCNL Industria Edile, non si evidenziano incongruità o criticità di sorta. Per effetto della omessa costituzione e della mancata comparizione in udienza, la resistente nulla ha eccepito ovvero contestato, in ordine alla costituzione e allo svolgimento del rapporto di lavoro con le descritte modalità, nè con riferimento ai calcoli delle somme dovute e ai rispettivi titoli. Può pertanto ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio a carico del ricorrente in ordine a sussistenza e consistenza del credito alla luce del principio, secondo cui il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del
3 trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Ne discende l'accoglimento delle domande formulate con riguardo sia all'accertamento del rapporto di lavoro con le caratteristiche enunciate, sia alla condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 4.718,12, di cui euro 894,94 per TFR, oltre rivalutazioni e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM. 55/12 come da dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
previo accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato intercorso dall'8.6.2022 al 10.12.2022, con inquadramento di quale operaio di primo livello Parte_1
CCNL Industria Edile, condanna a pagare in favore del ricorrente la Controparte_1 somma complessiva di euro 4.718,12, a titolo di retribuzioni e trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate Controparte_1 in euro 1.030,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza, 29.1.2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Simona Improta
4
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. nr. 1880 /2024 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi, 29.1.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparso per il ricorrente l'avv. SCISCA FEDERICO in sost. avv. SCISCA ROBERTO, che, su invito del giudice, procede alla discussione della causa, riportandosi agli atti e alle domande formulate.
Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo,
c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1880/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio di SCISCA ROBERTO e Parte_1 C.F._1
domicilio eletto in Monza via Italia 28
-ricorrente-
contro
(P.IVA ) - contumace Controparte_1 P.IVA_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.7.2024, conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo di aver iniziato a prestare attività lavorativa per conto Controparte_1 della società convenuta in data 08.06.2022 e di aver cessato il rapporto in data 10.12.2022, come da modulo Recesso Rapporto di Lavoro;
di aver svolto per tutta la durata del rapporto di lavoro le mansioni di manovale edile, tra cui preparare il materiale per i muratori, spostare i materiali e attività di pulizia, etc.; di aver svolto l'attività lavorativa nei giorni dal lunedì al venerdì, rispettando il seguente orario di lavoro: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,30/18,00 e il sabato quando richiesto dalle ore 8,00 alle ore 13,00; di avere diritto all'inquadramento per tutta la durata del rapporto di lavoro come operaio di primo livello CCNL Industria Edile;
d avere con raccomandata AR del Febbraio 2023 costituito in mora la società convenuta chiedendo il pagamento dei mesi di ottobre 2022, novembre 2022, dicembre 2022, e il pagamento del TFR;
2 di vantare nei confronti della società convenuta un credito di euro 4.718,12 di cui euro 1.265,44 per retribuzione ottobre 2022; euro 2.176,13 per retribuzione novembre 2022; euro 381,61 per retribuzione dicembre 2022; euro 894,94 per TFR, come da conteggio allegato. Chiedeva pertanto di “accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la società convenuta è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nel periodo 08.06.2022 – 10.12.2022; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato per tutta la durata del rapporto di lavoro come operaio di primo livello CCNL Industria Edile;
condannare la società convenuta al pagamento a favore del ricorrente della somma complessiva di euro
4.718,12 per i titoli di cui in ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo”. All'udienza fissata ai sensi dell'art. 420 c.p.c., dichiarata la contumacia della Controparte_1
, la quale, ancorchè destinataria di rituale e tempestiva notificazione, non si costituiva e
[...] nessuno per essa compariva, il ricorrente, in sede di interrogatorio libero, confermava le circostanze di cui sopra. Veniva contestualmente escusso il teste , collega di Tes_1 lavoro e già dipendente della medesima società. Ritenuta istruita su base documentale e testimoniale, all'udienza del 29.1.2025, previa discussione da parte del solo difensore del ricorrente, la causa veniva decisa con emissione e lettura della sentenza ai sensi dell'art.429 c.p.c..
Il ricorso è fondato, e deve perciò essere accolto.
Parte ricorrente ha validamente allegato e documentato gli elementi costitutivi del credito fatto valere, quali l'instaurazione con la società convenuta di un rapporto di lavoro, a tempo pieno e durata determinata con inizio in data 8.6.2022 e cessazione, per effetto delle dimissioni volontarie, in data 10.12.2022. Ciò è quanto risulta dal modulo Recesso Rapporto di Lavoro e dalle buste paga in possesso del lavoratore. Lo svolgimento dell'attività lavorativa, secondo le modalità e con le mansioni indicate in ricorso, è stata altresì confermata dal testimone , il quale riferiva di aver lavorato per la Tes_1
in qualità di caposquadra, e che faceva il manovale, osservando Controparte_1 Pt_1
l'orario di lavoro settimanale dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.30; qualche volta anche il sabato. Precisava di aver subito la medesima sorte quanto all'omesso pagamento di parte delle retribuzioni e alle dimissioni a sua volta rassegnate. Il ricorrente ha ricostruito ed esposto il proprio credito sulla base di un conteggio analitico delle singole spettanze, parimenti prodotto in atti, rispetto al quale, sulla base delle emergenze appena delineate, tra cui lo svolgimento di attività riconducibile nell'inquadramento richiesto di operaio di primo livello del CCNL Industria Edile, non si evidenziano incongruità o criticità di sorta. Per effetto della omessa costituzione e della mancata comparizione in udienza, la resistente nulla ha eccepito ovvero contestato, in ordine alla costituzione e allo svolgimento del rapporto di lavoro con le descritte modalità, nè con riferimento ai calcoli delle somme dovute e ai rispettivi titoli. Può pertanto ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio a carico del ricorrente in ordine a sussistenza e consistenza del credito alla luce del principio, secondo cui il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del
3 trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Ne discende l'accoglimento delle domande formulate con riguardo sia all'accertamento del rapporto di lavoro con le caratteristiche enunciate, sia alla condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 4.718,12, di cui euro 894,94 per TFR, oltre rivalutazioni e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM. 55/12 come da dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
previo accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato intercorso dall'8.6.2022 al 10.12.2022, con inquadramento di quale operaio di primo livello Parte_1
CCNL Industria Edile, condanna a pagare in favore del ricorrente la Controparte_1 somma complessiva di euro 4.718,12, a titolo di retribuzioni e trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate Controparte_1 in euro 1.030,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza, 29.1.2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Simona Improta
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