Sentenza breve 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 04/06/2025, n. 10817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10817 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10817/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05458/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5458 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fondazione Ptv “Policlinico Tor Vergata”, non costituito in giudizio;
Fondazione Policlinico Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
PREVIA SOSPENSIONE
Della Graduatoria Finale del Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il seguente profilo professionale: Area degli Operatori/Profili professionali del ruolo sociosanitario/Operatore Sociosanitario, comprensivo di quanto previsto dall'art. 1, comma 268, lettera c) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e delle ulteriori riserve di legge, pubblicata 01/04/2025 sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 26
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fondazione Policlinico Tor Vergata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Come da consolidato orientamento della sezione in materia, “ 2. Il ricorso è inammissibile per mancata o comunque tardiva impugnativa della prima graduatoria pubblicata il 25 novembre 2024, come già ritenuto da questo Collegio in fattispecie identiche alla presente (in tal senso: sent. TAR Roma n. 5475/2025; n. 6583/2025).
Invero, la costante giurisprudenza amministrativa ha affermato che:
“la mancata impugnazione dell'atto di approvazione della graduatoria finale di un concorso pubblico determina l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso proposto avverso atti intermedi della medesima procedura (cfr.,ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, n. 5463 del 2014; 1937 del 2014). Le affermazioni della giurisprudenza si iscrivono, sul piano sostanziale, nell'ambito della più generale distinzione tra atto meramente confermativo e conferma e sulle conseguenze che tale distinzione comporta, sul piano processuale, in termini di necessità (o meno) di impugnazione dell'atto successivamente emanato. Come questa sezione ha avuto modo di osservare (sez. IV, 15 giugno 2016 n. 2637; in senso conforme Sez. VI, 27 luglio 2015 n. 3667), <<il criterio distintivo tra atto meramente confermativo e conferma in senso proprio riposa nella sussistenza - o meno- di una nuova ponderazione ed una nuova istruttoria>>, di modo che "allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) ovvero di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. (..) La mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso, dunque, si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso ovvero della non ammissione alle prove successive, in quanto, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente (nella prospettazione che questi rende del proprio interesse ad agire), non ne costituisce conseguenza inevitabile, atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso. L'omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso, pertanto, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l'eventuale annullamento del provvedimento di esclusione o di non ammissione alle prove successive di un candidato incidere su un atto, quale la graduatoria definitiva di merito, ormai divenuto inoppugnabile, con la conseguenza che l'eventuale annullamento del provvedimento medio tempore impugnato, non potrebbe produrre alcun effetto utile per l'interessato."
Alle medesime conclusioni è pervenuta quella parte della giurisprudenza che ha fatto leva sul rapporto di presupposizione fra atti, secondo cui "Consolidata giurisprudenza ha da tempo chiarito come il ricorrente che ha impugnato l'esclusione, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico cui ha partecipato, ha l'onere di impugnare anche tale provvedimento, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa". In particolare, "la mancata impugnazione della graduatoria finale si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso in quanto, per i pubblici concorsi, l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso." (Cons. Stato, sez. VI, n. 4936 del 2021; sez. IV, n. 3422 del 2019, sez. IV, n. 7122 del 2018)” (Cons. St. sez. II, 8 novembre 2024, n. 8935).
Non può poi ritenersi, come sostiene parte ricorrente, che fosse sufficiente l’impugnativa della successiva rettifica della graduatoria del 10 gennaio 2025.
Infatti, anche qualora si ritenesse fondato il ricorso avverso la graduatoria rettificata questo comporterebbe la reviviscenza della prima graduatoria che non verrebbe travolta dall’annullamento.
Sul punto, il Consiglio di Stato ha avuto modi di precisare che: “l’atto lesivo per i ricorrenti è rappresentato dall’approvazione della graduatoria a livello nazionale, mentre le rettifiche che riguardano le posizioni singolari dei concorrenti non incidono direttamente sulla loro sfera giuridica” (cfr. C. di St. n. 8498/2023).
La circostanza che l’Amministrazione, successivamente alla pubblicazione della graduatoria di merito del 25 novembre 2024 abbia pubblicato un “Avviso urgente” con il quale ha informato i candidati che “la Fondazione Policlinico Tor Vergata ha riconvocato la commissione per una ulteriore verifica di tutte le posizioni”, non è certamente idonea a far venir meno l’obbligo di impugnare nei termini di legge la graduatoria già pubblicata.
Invero l’Amministrazione ha proceduto ad una mera rettifica della originaria graduatoria, e non certo ad un annullamento in autotutela, come si evince chiaramente da una piana lettura della DCS n. 38 del 10/01/2025 nella quale si legge: “Graduatoria finale di merito rettificata”.
Né può sostenersi, come pure fa nelle note difensive la parte ricorrente, che la prima graduatoria non fosse immediatamente lesiva dei propri interessi, atteso che già in quella sede non era stata considerata la “riserva” … -“ (cfr., da ultimo, TAR Lazio, sez. III quater, n. 09560/2025 del 19.5.2025).
Nella fattispecie parte ricorrente, con il ricorso in trattazione, notificato il 2.5.2025 ha addirittura impugnato, peraltro, soltanto l’ultima graduatoria, frutto delle successive rettifiche, dell’1.4.2025.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese possono essere compensate stante la particolarità della questione.
Quanto all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve rilevarsi l’insussistenza dei relativi presupposti avuto riguardo alla palese inammissibilità del ricorso, in considerazione non solo del consolidato orientamento nella materia della giurisprudenza del giudice amministrativo ma anche della sussistenza di una pluralità di decisioni specifiche sul punto della sezione in relazione proprio alla procedura concorsuale di cui trattasi (cfr, sul punto, tra le altre, TAR Lazio, sez. III quater, n. 06583/2025 del 2.4.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Rigetta definitivamente l’istanza di parte ricorrente di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.