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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/03/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2013 il 18 febbraio 2013 al numero 1186 avente per oggetto una controversia in materia di scioglimento di comunione ereditaria
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Parte_1
depositata il 16 aprile 2024, dall'avv. Gennaro Guida, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato, sito in Cava de'Tirreni al Corso Umberto I
n. 140;
ATTORE
E
e , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dall' avvocato Gabriele Melucci, giusta procura depositata il 15 aprile
2024, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in
Salerno alla via Calenda n. 105/E;
CONVENUTI
1 All'udienza del 10 luglio 2024 sono state rassegnate le conclusioni,
integralmente richiamate in questa sede, e il giudice ha disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18 febbraio 2013, ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, e Controparte_1
, al fine di: 1) ottenere lo scioglimento della comunione Controparte_2
dell'appartamento, sito in Salerno alla via Salvatore Calenda n. 166, piano 6-7
interno 33, identificato al foglio 58 del catasto fabbricati e contrassegnato con la particella 38, e per l'effetto, su consenso espresso e favorevole delle parti,
sentire disporre con ordinanza la divisione dell'immobile; 2) ottenere la condanna del comproprietario titolare della minore quota alla corresponsione dell'indennità di occupazione, “almeno a far data dalla domanda, anche a
tutela dell'ulteriore disagio da doversi sopportare per i tempi di causa”.
Dichiarata la nullità della citazione introduttiva, e Controparte_2
si sono costituiti in giudizio, pretendendo il rigetto della Controparte_1
domanda di divisione dell'appartamento, gravato dal diritto di usufrutto e di abitazione della convenuta, e della pretesa di pagamento dell'indennità di occupazione.
Con sentenza non definitiva contrassegnata da numero 941, pubblicata in data
18 marzo 2021, il giudice precedentemente deputato alla trattazione del procedimento, pronunciandosi sullo scioglimento della comunione ereditaria ed ordinaria del bene immobile innanzi identificato, ne ha dichiarato la divisibilità (“dichiara che il bene oggetto di comunione ereditaria e ordinaria
- appartamento con sovrastante terrazzo pertinenziale, ubicato al piano
2 sesto/settimo di un fabbricato per civili abitazioni sito in Salerno, Via
Salvatore Calenda n. 166 in NCEU al foglio 58 p.lla 38 sub 37 - è divisibile”),
determinando altresì le quote dei condividenti, scilicet i germani e CP_1
nella misura di 3/6 del diritto di proprietà (“Pertanto, si Parte_1
deve accertare e dichiarare che il bene, come gravato dal diritto di abitazione
in favore della convenuta, può e deve essere diviso tra i comproprietari
secondo le quota di 3/6 ciascuno”). Più analiticamente, con sentenza non definitiva è stata riconosciuta: 1) a la quota di 1/6 del diritto Controparte_1
di piena proprietà e di 2/6 del diritto di nuda proprietà; 2) a Parte_1
la quota del diritto di proprietà nella misura di 3/6.
Infine, il Tribunale ha accertato: a) l'esistenza del diritto reale di abitazione dell'immobile de quo vertitur in capo a , ai sensi dell'art. 540 Controparte_2
c.c.; b) l'esistenza del diritto reale di usufrutto in capo alla ridetta convenuta sulla quota di 2/6 del diritto di proprietà appartenente al figlio
[...]
quota allo stesso donata mercé atto pubblico del 20 febbraio 2013. CP_1
In buona sostanza, si deve affermare, da un lato, che ha Parte_1
acquistato un diritto di proprietà gravato dal diritto reale limitato di abitazione in forza di un legato stabilito dalla legge e, dall'altro lato, che
[...]
ha acquistato un diritto di proprietà che risulta gravato anch'esso, CP_1
nella misura di 1/6, dal diritto di abitazione, oltre che dal diritto di usufrutto,
spettante alla ridetta , sulla restante quota (“In buona Controparte_2
sostanza, si deve affermare che l'attore ha acquistato un diritto di proprietà
gravato dal diritto reale limitato di abitazione in forza di un legato stabilito
dalla legge e che il convenuto ha acquistato un diritto di proprietà nella misura
di 1/6 gravato dal medesimo diritto oltre che dal diritto di usufrutto sulla
restante quota”).
3 Sotto tale ultimo angolo prospettico, il Tribunale ha già evidenziato che “nulla
vieta o impedisce, come di contro affermato dai convenuti, che si possa
procedere alla divisione del bene tra i comproprietari secondo le rispettive
quote, fermo restando che tale divisione afferisce il diritto di proprietà attoreo
come gravato dal diritto reale di abitazione in forza del legato stabilito così
come quello del convenuto, gravato da detto diritto reale oltre che da quello
parzialmente coincidente di usufrutto. Insomma, il giudizio di divisione, volto
alla trasformazione del diritto ad una quota ideale della proprietà in un diritto
esclusivo di proprietà su beni individuali non risulta precluso all'attore, con
la precisazione che segue. Lo scioglimento della comunione tra fratelli deve
essere pronunciata secondo le quote di proprietà accertate in questa sede
come gravate e limitate dal predetto diritto e potrà essere attuato
concretamente solo alla estinzione dello stesso, previo scomputo del valore
quantificato per il diritto di abitazione in favore della convenuta. Ovviamente
la questione di detto valore è rilevante ai fini degli eventuali conguagli,
trattandosi di bene, come si vedrà, divisibile in natura”.
Con la medesima sentenza, il Tribunale ha pure affermato che “la difformità
urbanistico-edilizie accertata, dunque, assume una valenza marginale e
secondaria, apparendo preminente la sussistenza della concessione in
sanatoria del manufatto e risultando le opere necessarie per la riconduzione
a legalità del bene davvero minime. […] Si deve, dunque, affermare che il bene
è astrattamente commerciabile e, dunque, divisibile in quanto sussistono i titoli
abilitativi e la difformità rilevata appare di carattere marginale e secondario”.
Contestualmente all'adozione della sentenza non definitiva, il giudice precedentemente deputato alla trattazione del processo ha disposto la prosecuzione del giudizio, proponendo ai condividenti, sulla scorta delle quote
4 riscontrate e della comoda divisibilità tecnica dell'immobile – come evidenziato nel corpo dell'elaborato peritale – un progetto di divisione, basato:
1) sull'assegnazione a ciascuno dei condividenti di una porzione dell'immobile
[identificate in termini di “unità sub A)” e “unità sub B”)]; 2) sulla previsione,
in capo all'assegnatario dell'unità A), di un obbligo di corrispondere un conguaglio di euro 17.478,77 in favore dell'assegnatario dell'unità B); 3) sulla previsione della ripartizione tra gli assegnatari dell'unità derivate dalla divisione dell'unico immobile del costo delle opere;
4) sulla posticipazione del frazionamento e dell'assegnazione in natura “a seguito della estinzione del
diritto di abitazione”.
Avverso la sentenza non definitiva, l'attore ha proposto riserva di appello con nota del 5 settembre 2021, depositata per l'udienza del 23 settembre 2021.
Anche i convenuti e in data 3 aprile 2021 Controparte_1 Controparte_2
e in data 20 settembre 2021 hanno depositato riserva di appello.
ha, poi, impugnato la succitata sentenza con atto di appello Parte_1
notificato il 17 ottobre 2021, gravame, però, ritenuto inammissibile dalla Corte
di Appello di Salerno con sentenza n. 1161 del 2023, pubblicata il 26 settembre
2023.
L'attore ha, quindi, proposto ricorso per cassazione notificato il 25 marzo
2024, iscritto al numero di ruolo generale 7730 del 2024.
Assegnata allo scrivente, in data 10 luglio 2024, lette le note sostitutive depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
In limine, giova richiamare, e ribadire, l'apparato argomentativo dell'ordinanza depositata il 24 maggio 2024 mercé la quale questo giudice ha già rigettato l'istanza di sospensione di questo processo.
5 Ancora, deve evidenziarsi che il Tribunale ha già deciso - emettendo una sentenza non definitiva in data 16 marzo 2021 contro la quale tutte le parti processuali hanno riservato l'appello – circa la divisibilità, in natura, del cespite immobiliare, individuando altresì le quote di (com)proprietà spettanti ai singoli condividenti, i germani e CP_1 Parte_1
Residua, dunque, l'esame del profilo tematico dello scioglimento della comunione e la delibazione della domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione proposta da Parte_1
Ragioni di logica argomentativa suggeriscono di esaminare l'ultima delle questioni evocate.
Orbene, muovendo dalla lettura della citazione introduttiva del giudizio e degli scritti difensivi successivamente depositati, giova osservare Parte_1
ha contestato, in buona sostanza, il maggior godimento esercitato dal
“comproprietario di minoranza” “in rapporto alla minor quota di proprietà di
cui è titolare”.
Se così è, appare evidente che la parte attrice mira a conseguire una complessiva refusione per l'altrui fruizione della res comune, avvenuta in spregio della misura delle quote di comproprietà. Si tratta, in definitiva e al di là delle diverse formulazioni utilizzate, di una domanda di risarcimento del danno conseguente alla prospettata lesione del diritto di uso della cosa comune,
consacrato all'art. 1102 c.c.
È appena il caso di osservare, però, che l'attore non si duole, a ben vedere,
dell'utilizzazione esclusiva della cosa comune da parte del singolo condividente, bensì dell'uso della cosa comune in modo non corrispondente alla quota di comproprietà, rappresentando la compressione delle sue facoltà
di godimento (si legge alla quarta pagina della prima memoria depositata ai
6 sensi dell'art. 183 c.p.c. la doglianza afferente al supposto intento delle controparti “di far persistere una situazione di utilizzo esclusivo di gran parte
del bene a tutto sfavore dell'odierno attore”).
Sul punto, allora, si rende necessaria una precisazione.
L'art. 1102 c.c., che regola l'istituto della comunione, prevede due limiti all'esercizio del potere di godimento della cosa comune da parte dei singoli comproprietari, i quali: a) non devono alterare la destinazione della cosa comune;
b) non devono impedire agli altri contitolari di utilizzare parimenti la cosa comune, in proporzione al diritto di ciascuno.
Come chiarito dalla Corte di cassazione (Cass. n. 7466 del 2015; Cass. n.
27043 del 2016), la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 c.c., non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione.
Peraltro, il criterio dell'uso promiscuo della cosa comune, desumibile dall'art. 1102 c.c., richiede che ciascun partecipante abbia il diritto di utilizzare la cosa comune come può e non in qualunque modo voglia, atteso il duplice limite derivante dal rispetto della destinazione della cosa e della pari facoltà di godimento degli altri comunisti (Cass. n. 15203 del 2011).
In tale ottica, la norma in discorso consente al comproprietario l'utilizzazione e il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso,
ovvero nella sua interezza (in solidum), ponendo il divieto, piuttosto, di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti
7 uso secondo il loro diritto, così da negare che l'utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari.
È stato osservato in dottrina che, nel verificare la risarcibilità del danno da abuso della cosa comune, inteso come diminuzione della quota o perdita materiale del bene, per alterazione della sua destinazione o impedimento del pari uso, ai sensi dell'art. 1102 c.c., occorre intendere tale norma come espressione non di “eguaglianza formale” o di “eguaglianza giuridica”, e cioè
come diritto a pari beni della vita a parità di condizioni, ma di “eguaglianza
sostanziale” o “giustizia”, e cioè come “eguale diritto a beni della vita” a parità
di condizioni.
In altri termini, sussiste il diritto di ciascun comunista di godere in modo più
intenso della res comune, utilizzabile, dunque, anche in modo non necessariamente proporzionato alla quota di relativa spettanza (Cass. n. 14245
del 2014; Cass. n. 9875 del 2012; nella giurisprudenza di merito si confronti
Trib. Asti n. 676 del 2022; App. Bari n. 1019 del 2024), purché ne sia rispettata la destinazione e siano garantite le pari facoltà di godimento degli altri comunisti.
Ciò posto, nel caso di specie, l'attore, in disparte il riferimento al dato formale della maggiore o minore consistenza delle quote di (com)proprietà, non ha prospettato un abuso da parte dei convenuti, non sottoponendo all'attenzione del Tribunale, a ben vedere, neppure quelle specifiche circostanze di fatto dalle quali ricavare il possesso di condizioni tali da esigere la medesima forma di godimento dell'unità immobiliare esercitata dal germano.
Ad ogni modo, pur volendo ritenere che anche il comunista Parte_1
potesse godere dell'immobile secondo le medesime modalità dei convenuti
8 (circostanza, invero, non specificamente prospettata) il dibattito processuale non risulta essere stato orientato verso la dimostrazione della negazione del proprio diritto (vedasi ex multis e da ultimo, Cass. n. 2423 del 2015; Cass. n.
31105 del 2023 e Trib. Rovigo, 27 febbraio 2020), in quanto – si ribadisca quanto già evidenziato – l'uso più intenso della res non è sufficiente a configurare l'obbligo dell'utilizzatore di ristorare la violazione del principio di solidarietà dell'uso (art. 1102 c.c.), salvo che dai particolari del fatto non emerga una situazione di preclusione del compossesso altrui [il riferimento alle
“modalità esclusive” di cui al secondo capitolo di prova testimoniale e interrogatorio formale attiene al profilo afferente alle già illustrate modalità di godimento da parte del comunista, senza alcuno specifico collegamento al
(diverso) profilo della negazione del diritto altrui].
È, infatti, (solo) il monopolio del godimento a rendere riprovevole l'utilizzo separato della cosa ereditaria.
In tale ottica, non sono rintracciabili nella documentazione allegata atti idonei a dimostrare che l'odierno attore abbia manifestato l'intenzione di godere, più
intensamente, dell'unità immobiliare e che ciò gli sia stato impedito. Secondo
la Suprema Corte, infatti (Cass. n. 2423 cit.), "l'uso esclusivo del bene comune
da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non
è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che
siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed
inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente
quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli
altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in
maniera diretta e non gli sia stato concesso".
9 Per le articolate ragioni che precedono, dunque, la pretesa di pagamento dell'indennità di cui alla lettera “D” dell'atto di citazione non merita accoglimento.
Giungendo, ora, alla delibazione della domanda di scioglimento della comunione, deve ribadirsi che, con sentenza non definitiva del 16 marzo 2021
- mercé statuizioni non rivalutabili in queste sede - il Tribunale ha già: A)
dichiarato “che il bene oggetto di comunione ereditaria e ordinaria -
appartamento con sovrastante terrazzo pertinenziale, ubicato al piano
sesto/settimo di un fabbricato per civili abitazioni sito in Salerno, Via
Salvatore Calenda n. 166 in NCEU al foglio 58 p.lla 38 sub 37 - è divisibile;
B) determinato “le quote dei condividenti come segue: 1/6 Controparte_1
in piena proprietà + 2/6 in nuda proprietà; 3/6 in piena Parte_1
proprietà;”; C) dichiarato “che sul bene, nel suo complesso e sino alla
estinzione, gravano il diritto di abitazione della convenuta Controparte_3
ai sensi dell'art 540 cc nonché il diritto di usufrutto in favore della medesima
convenuta sulla quota di 2/6 donata al convenuto con l'atto per notar Per_1
del 20.2.2013”.
Sulla scorta delle statuizioni già rese – intangibili, si ribadisca, da parte di questo giudice - occorre procedere alla regolamentazione delle operazioni divisionali.
Si anticipi sin d'ora che, per l'assegnazione a ciascuno dei condividenti delle rispettive quote di comproprietà, pari a 3/6 (si ribadisca che, in motivazione -
elemento integrativo del decisum non definitivo – , viene specificato quanto segue: “Pertanto, si deve accertare e dichiarare che il bene, come gravato dal
diritto di abitazione in favore della convenuta, può e deve essere diviso tra i
comproprietari secondo le quota di 3/6 ciascuno”), occorre fare applicazione
10 del criterio delineato dall'art. 729 c.c., non potendosi rintracciare un diritto
potiore dell'una o dell'altra parte né peculiari ragioni che impongano di discostarsi dal criterio di legge.
Sotto tale angolo prospettico, procedendo con ordine, giova osservare che il consulente dell'ufficio ha stimato – sulla scorta di un percorso motivazionale condivisibile in quanto logico e congruo - in euro 675.299,52 il valore di mercato attribuibile all'immobile in comunione.
Ora, è noto al Tribunale l'indirizzo interpretativo espresso dalla Corte di cassazione secondo cui il valore degli immobili deve essere determinato con riferimento ai prezzi del mercato immobiliare effettivamente correnti al momento della decisione della causa, non soltanto, quindi, in base ai prezzi accertati dal consulente tecnico d'ufficio nel corso del giudizio divisorio, se pure maggiorati in relazione all'indice della svalutazione monetaria verificatasi tra la data dell'accertamento e quella della decisione, determinandosi, di regola,
l'incremento di tale valore con una progressione più accentuata di quella della svalutazione della moneta, onde il puro e semplice riferimento al coefficiente
ISTAT non è, in tal caso, sufficiente ai fini di un'equa determinazione del conguaglio al momento della decisione, ove questa intervenga a notevole distanza di tempo rispetto al momento della stima, con la necessaria conseguenza che quest'ultima dev'essere aggiornata, appunto, al momento della decisione, atteso che il giudice deve compiutamente indicare, in sede di motivazione, gli elementi di fatto posti alla base del proprio convincimento circa la sussistenza d'un reale incremento di valore dell'immobile nelle more del giudizio, nonché i criteri adottati per la concreta quantificazione di tale incremento e non limitarsi alla sola rivalutazione, secondo gli indici ISTAT,
dell'originario valore di stima.
11 Ed è questa una precisazione che è stata motivatamente applicata anche in senso inverso, id est nel senso che non possa riconoscersi aumento alcuno dell'equivalente economico della quota determinato in sede di stima, o che debba esserne riconosciuto uno inferiore all'indice medio della svalutazione monetaria nel periodo considerato, ove l'immobile, così per le sue peculiari caratteristiche come per l'andamento del mercato immobiliare generale o locale, nel periodo intercorso tra la stima e la decisione non abbia conseguito alcun incremento di valore o ne abbia conseguito uno di modesta entità, o abbia subito una svalutazione, giacché l'elemento da porre a base della decisione è
pur sempre l'effettivo valore dell'immobile al momento della divisione, onde al riguardo non è consentita alcuna valutazione presuntiva o basata su elementi generalmente validi, ma non necessariamente applicabili al tempo od al luogo ed una nuova stima al momento della decisione si rende, anche sotto tale profilo, indispensabile (Cass. n. 11731 del 2019).
Nel caso in esame, la stima è stata effettuata ad aprile dell'anno 2016.
Tuttavia, l'esame delle quotazioni OMI del semestre di riferimento per l'odierna decisione [le evocate “quotazioni OMI” costituiscono nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma secondo, c.p.c.) e strumento di ausilio e indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa (si veda Cass. n. 25707 del 2015); è appena il caso di rammentare che le massime d'esperienza sono costituite da tutte le nozioni, regole,
generalizzazioni, criteri, standard e leggi naturali o empiriche che il giudice trae, al pari di qualsiasi persona di media cultura in un determinato contesto sociale, dalla esperienza ordinaria del mondo] consentono di ritenere utilizzabili i valori economici stabiliti dall'ausiliare, non riscontrandosi un
12 incremento di valore tale da rendere opportuna una nuova stima, neppure attraverso l'applicazione della rivalutazione monetaria.
Ed invero, le quotazioni OMI – utilizzate pure dal c.t.u. per effettuare la propria stima – nella versione più aggiornata (primo semestre dell'anno 2024) danno conto di un valore di mercato delle abitazioni civili nella zona di riferimento oscillante tra 1.900,00 e 2.350,00 a metro quadrato. Trattasi, evidentemente, di quotazioni inferiori rispetto a quelle relative al primo semestre dell'anno 2015
(da 2.100,00 a 2.450,00), utilizzate dal c.t.u. per la propria stima. Tuttavia, si stima equo, anche al momento della presente decisione, utilizzare il valore monetario unitario di euro 2.100,00 a metro quadrato già applicato dall'ausiliare al momento della propria valutazione. Trattasi, infatti, di un valore ancora riconducibile allo spettro delle quotazioni ricomprese tra l'anno
2015 e l'anno 2024 e che consente di tenere conto della vivacità del mercato immobiliare e delle variabili correlate alle interlocuzioni contrattuali.
In definitiva, questo Tribunale non ritiene opportuno procedere a una nuova stima, reputando quella effettuata dall'ausiliare pienamente aderente all'attuale situazione valoriale dell'immobile nel mercato locale di riferimento.
L'accertamento della titolarità dei diritti reali limitati di usufrutto e di abitazione in capo a impone, però, sotto altra prospettiva, Controparte_2
una riconsiderazione di quanto valutato in sede di accertamento tecnico,
dovendo pur sempre annettersi rilievo alle (diverse) posizioni di vantaggio riconosciute, con sentenza non definitiva del 16 marzo 2021, in capo a
[...]
(“dichiara che sul bene, nel suo complesso e sino alla estinzione, CP_2
gravano il diritto di abitazione della convenuta ai sensi Controparte_3
dell'art 540 cc nonché il diritto di usufrutto in favore della medesima
13 convenuta sulla quota di 2/6 donata al convenuto con l'atto per notar Per_1
del 20.2.2013”).
Ora, con precipuo riferimento alla stima del diritto di abitazione, la Corte di cassazione (Cass. n. 14406 del 2018), seguita anche dalla giurisprudenza di merito (si veda, tra le altre, Trib. Pistoia n. 270 del 2023), ha osservato che detto diritto può essere valutato attraverso i criteri relativi al diritto di usufrutto,
nonostante tali fattispecie differiscano per le facoltà che ne sono oggetto e per la relativa disciplina. Ed invero, sebbene la disciplina dell'usufrutto e quella del diritto di abitazione divergano in parte, per attribuire il legislatore all'usufruttuario facoltà maggiori rispetto a quelle assegnate al titolare del diritto di abitazione, la divergenza di valore tra i due diritti non può non tenere conto anche delle peculiarità del bene sul quale viene a costituirsi il diritto di abitazione (si confronti Cass. n. 14406 cit.). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che, al cospetto di un immobile pacificamente destinato a “casa coniugale” e volto a soddisfare le esigenze abitative del coniuge superstite, risulta evidente che le utilità ritraibili dall'usufruttuario appaiono sostanzialmente identiche a quelle che può trarre l'abitatore.
Nel caso in esame, poi, appare doveroso procedere a un'unitaria stima delle
(diverse) posizioni di vantaggio attribuite a , a un tempo Controparte_2
usufruttuaria, in relazione a una quota del diritto di comproprietà, e titolare del diritto di abitazione sull'intero immobile.
La valutazione unitaria – da eseguirsi, per quanto innanzi osservato, attraverso l'adozione dei parametri valutativi del diritto reale limitato di usufrutto in ragione della sovrapponibilità morfologica e funzionale di siffatto diritto con quello (diverso) di abitazione – è imposta dalla considerazione secondo cui, al cospetto della (già evidenziata) identità delle utilità ricavabili dall'immobile,
14 la duplicazione delle stime finirebbe per svuotare oltre misura e in modo irragionevole la consistenza valoriale del diritto di proprietà da dividere,
ponendo mente alla sovrapposizione degli schemi di godimento dei diritti limitati de quibus agitur.
Detto altrimenti, la sovrapponibilità degli schemi di godimento correlati all'usufrutto e all'abitazione (si veda ancora una volta così Cass. n. 14406 cit.)
conduce a ritenere che, se detti diritti fanno capo a una medesima persona,
come nel caso di specie, essi determinino un'unitaria incidenza sul valore economico della proprietà.
In tale prospettiva, la soluzione obbligata appare quella di annettere rilevanza esclusiva, ai fini della stima, al diritto di abitazione sull'intero immobile, in quanto in esso il diritto di usufrutto su una quota del diritto di comproprietà
risulta collocato, apparendo una sorta di “cerchio concentrico”.
Ciò chiarito, ritiene il Tribunale di doversi discostare dal valore attribuito dal c.t.u. al diritto di abitazione di . Controparte_2
Il valore del diritto di abitazione – al pari di quello del diverso (ma a questi fini assimilabile) diritto di usufrutto – deve essere determinato sulla scorta dell'applicazione dei dettati dagli artt. 14 e 17 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n.
346 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
sulle successioni e donazioni”), con applicazione dei coefficienti indicati in tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro”). Più analiticamente, il calcolo dei valori del diritto di usufrutto è,
attualmente, effettuato secondo i coefficienti aggiornati al d.m. 27 dicembre
2024, per l'anno 2025, ragguagliati al tasso d'interesse legale del 2,5% [ciò in virtù del nuovo comma 1-ter aggiunto dal d.lgs. 139 del 2024 all'art. 7 del
15 d.lgs.346 del 1990 (il citato comma stabilisce infatti che “ai fini della
determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non può essere assunto un
saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento”)].
E così, in applicazione dei succitati coefficienti il valore del diritto di usufrutto e, quindi, del diritto di abitazione (già accertato con sentenza non definitiva),
ponendo mente all'età di al momento della presente Controparte_2
decisione, è pari a euro 135.059,90.
Dunque, il valore dell'immobile da dividere, una volta detratto l'importo suindicato, risulta pari a euro 540.239,62.
Ne deriva che la quota di 3/6 del diritto di comproprietà sull'immobile in comunione, tenuto conto del diritto limitato su di esso gravante (si ricordi che l'abitazione grava su tutto l'immobile), spettante a ciascun dei condividenti,
e assume il controvalore Parte_2 Controparte_1
economico di euro 270.119,81.
Tanto chiarito, risulta già accertata dal Tribunale – sulla scorta delle condivisibili, sul punto, valutazioni espresse dal consulente di questo ufficio -
la comoda divisibilità dell'immobile identificato al foglio 58 del catasto del comune di Salerno, contrassegnato con la particella 38, sub. 37 di 12,5 vani e caratterizzato da un'estensione di 268 metri quadrati) in due (derivate) unità
immobiliari: quella denominata “A”, di valore pari a euro 324.439,75, e quella denominata “B”, di valore pari a euro 291.320,56 (si confronti la relazione tecnica del 28 aprile 2016, dalla settima alla nona pagina).
Trattasi, peraltro, di esito – quello della divisione in natura - che risulta imposto proprio dalla disciplina generale in tema di divisione, che impone al giudice di dover perseguire in via prioritaria il risultato della divisione in natura, posto che la regola dettata dall'art. 720 c.c. interviene solo nel caso in cui il primo
16 risultato non sia conseguibile, individuando quindi come soluzioni alternative,
dapprima la richiesta di attribuzione al condividente che ne faccia richiesta (e secondo i criteri preferenziali dettati dal codice, nell'ipotesi di richieste concorrenti), ed infine, ove risulti mancante una richiesta siffatta, la vendita del bene, vista appunto come extrema ratio alla quale ricorrere solo nel caso in cui sia impedita la possibilità di mantenere il bene nella sfera degli originari comunisti.
Il valore risulta essere stato determinato all'esito del processo di divisione tecnica, senza, però, considerare il diritto di abitazione, come innanzi determinato. Si appalesa necessario, allora, detrarre il valore monetario del diritto abitazione – individuato sulla scorta dei paramenti determinativi del valore economico dell'usufrutto vitalizio - dal valore delle singole unità
immobiliari, derivate dalla fisica suddivisione dell'unico immobile oggetto della comunione ereditaria, avendo cura di svolgere, però, le opportune proporzioni (675.299,52 sta a 540.239,62 come 324.439,75 sta a x; 675.299,52
sta a 540.239,62 come 291.320,56 sta a y).
E così, il valore dell'unità “A” risulta pari a euro 259.551,80; differentemente,
quello dell'unità “B” corrisponde a euro 233.056,45.
Ciò chiarito, va evidenziato che i costi dei lavori necessari alla materiale divisione dell'immobile per la creazione delle due porzioni indicate alla nona pagina della relazione tecnica del 28 aprile 2016 (richiamata anche nel corpo della relazione integrativa del 26 febbraio 2017) con le lettere “A” e “B”
(ricavate dal frazionamento dell'immobile identificato al foglio 58 del catasto del comune di Salerno, contrassegnato con la particella 38, sub. 37 di 12,5 vani e caratterizzato da un'estensione di 268 metri quadrati) – indicati nei computi metrici allegati alla relazione depositata il 28 aprile 2016 (“computi metrici
17 lavori stimati”) –, unitamente a quelli per eventuali frazionamenti e accatastamenti, dovranno essere ripartiti - nella misura corrispondente alle quote ad essi appartenenti (dunque, nella misura di 3/6 ciascuno) - tra i condividenti e . Controparte_1 Parte_1
A questo punto, appare opportuno sviluppare talune notazioni di carattere generale, non compiutamente espresse tra le pieghe motivazionali del decisum
del 16 marzo 2021 circa il concetto della “comoda divisibilità” dell'immobile da dividere.
Orbene, è noto che l'art. 720 c.c. prevede che, se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera massa non può farsi senza il loro frazionamento, essi devono essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nella porzione di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò
disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.
Per “comoda divisibilità” s'intende, sotto l'aspetto strutturale, la possibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, e non richiedenti opere complesse e di notevole costo;
sotto l'aspetto economico funzionale, poi, la
“comoda divisibilità” ricorre allorché la divisione non incida sulla originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso (Cass. n. 11891 del 1998; Cass. n.
24185 del 2017; Cass. n. 3635 del 2007; Cass. n. 22833 del 2006; Cass. n. Piceno 2 febbraio 2017; App. Catania 8 ottobre 2005; Trib. Monza 22 gennaio
2007; Trib. Padova 17 agosto 2005) ovvero una più o meno grave deviazione dalla naturale utilizzazione del complesso indiviso secondo la sua naturale funzione (Cass. n. 25888 del 2016; Cass. n. 2285 del 1979), ciò al fine di evitare che rimanga in qualche modo pregiudicato l'originario valore del cespite, ovvero che ai partecipanti vengano assegnate porzioni inidonee alla funzione economica dell'intero (Cass. n. 12406 del 2007; Cass. n. 4233 del
1987).
L'esigenza è di far sì che porzioni ottenute nell'insieme raggiungano il valore originario del bene indiviso, senza dispersione di ricchezza. Del pari, esclude la comoda divisibilità la necessità di affrontare spese eccessivamente gravose per rendere autonome le porzioni, in rapporto a risultato che si persegue e,
quindi, innanzitutto con riferimento al valore del bene (emblematica sul punto
è Cass. n. 25888 del 2016, secondo cui “in tema di divisione giudiziale di
compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun
coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti
con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai
sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni,
ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili
e, cioè, allorché, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto
l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di
formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù,
pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole
costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico funzionale,
risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero”;
ancora, secondo Cass n. 22833 del 2006, la non comoda divisibilità ricorre nei
19 casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù,
pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero).
Ora, come già rammentato, l'ausiliare nominato dal Tribunale ha valutato la comoda divisibilità dell'unico immobile oggetto della comunione in due differenti unità immobiliari di diverso valore, idonee a conservare la medesima destinazione abitativa dell'immobile inteso nel suo complesso, residuando,
invero, per ciascuna di esse, una metratura più che adeguata di circa 125 metri quadrati.
A ciò si aggiunga, da un lato, che il deprezzamento non pare sensibile,
risultando inferiore al 10% del valore dell'immobile e che, dall'altro lato, le opere necessarie alla trasformazione non appaiono né complesse né
caratterizzate da un costo eccessivo (euro 14.622, 48).
Tanto chiarito, attesa la spettanza di un'identica quota in capo a ciascuno dei germani e (nella misura di 3/6), s'impone CP_1 Parte_1
l'applicazione della regola divisoria dell'estrazione a sorte. Il codice prevede,
infatti, che ove esistano quote uguali, e quindi nell'ipotesi in cui il diritto di ciascun condividente sia identico a quello degli altri, e salvo diverso accordo,
si fa luogo all'assegnazione per estrazione a sorte, ex art. 729 c.c.
L'attribuzione delle porzioni mediante sorteggio - in favore di soggetti titolari di pari diritti (si veda infra) - risulta di per sé idonea a garantire imparzialità e trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo (si vedano già Cass. n. 8772 del 1994 e Cass. n. 2747 del 1979).
20 Ora, è noto che la regola divisoria dell'estrazione a sorte può essere derogata dal giudice con adeguata motivazione.
In particolare, è stato osservato che l'estrazione a sorte deve ritenersi derogabile quando il sorteggio possa comportare un frazionamento antieconomico, come nel caso in cui un bene oggetto della comunione medesima sia collegato economicamente ad altro bene ad essa estraneo, già
appartenente ad uno dei condividenti o, più in generale, ogni qual volta il sorteggio possa comportare un frazionamento antieconomico dei beni già
comuni o presenti degli inconvenienti che devono essere opportunamente valutati (Cass. n. 5947 del 1996).
Ancora, si può derogare al principio della estrazione a sorte, in base a valutazioni puramente discrezionali che, pertanto, sono insindacabili in sede di legittimità (Cass. n. ord., 726 del 2018; Cass. n. 9848 del 2005; Cass. n. 20821
del 2004; Cass. n 12333 del 2003), o sindacabili soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 26616 del 2014), anche in presenza di fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità (Cass. n. 1091 del 2007;
A. Roma 11 maggio 2010; App. Palermo 12 gennaio 2009; Trib. Catania 12
dicembre 2019; Trib. Cassino 18 luglio 2017; T. Genova 25 marzo 2016), così
come si è ritenuto a proposito dell'interesse di uno dei condividenti a vedersi attribuire il lotto, comprendente l'appartamento occupato da molti anni con la propria famiglia, del quale nessun altro dei condividenti aveva richiesto l'attribuzione (Cass. n. 3461 del 2013); tuttavia, non costituisce una valida ragione la richiesta di alcuni dei condividenti di assegnazione delle quote,
relativa ad un bene immobile adibito ad attività commerciale, in quanto,
aderendo a tale richiesta, da un lato non si raggiungerebbe l'obiettivo dello scioglimento della comunione e dall'altro si violerebbe il principio della par
21 condicio dei condividenti, che è alla base del criterio del sorteggio (Cass. n.
8833 del 2005).
Detto altrimenti, la regola divisoria dell'estrazione a sorte è derogabile solo al ricorrere di “ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed
economica dei beni”, ovvero “a fattori soggettivi di apprezzabile e
comprovata opportunità” e sulla base di valutazione del Tribunale,
discrezionale e di per sé incensurabile, “non sussistendo alcun vincolo per il
giudice” di accogliere la “richiesta della parte di attribuzione di una delle
quote di identico valore”, con onere motivazionale in tal caso particolarmente
“pregnante” – poiché implicante il “porre un limite all'applicazione della
volontà del legislatore” (vedasi da ultimo, Cass. n. 11857 del 2021)
Se queste sono le coordinate ermeneutiche di riferimento, nel caso di specie,
allora, non si rinvengono ragioni sufficienti a giustificare la deroga al criterio previsto ex lege, non sussistendo né peculiari ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, né significative ragioni soggettive di comprovata opportunità.
A fronte di ciò, occorre, pertanto, ribadire la necessità di procedersi ad assegnazione delle unità immobiliari indicate nel corpo della relazione tecnica attraverso le lettere “A” e “B” [come planimetricamente rappresentati nel documento allegato alla relazione tecnica depositata il 28 aprile 2016 e denominato “Allegato 2 – Pianta ipotesi divisionale” (dal quale emerge sia l'ipotesi divisionale dell'appartamento sia l'ipotesi divisionale del terrazzo pertinenziale)] mediante estrazione a sorte, ribadendo il generale criterio previsto ex lege ai sensi dell'art. 729 c.c.
A questo punto, va ribadito che il valore delle unità immobiliari da assegnare frutto della divisione in natura dell'unico bene immobile è inferiore al valore
22 delle quote di spettanza di ciascuno dei singoli condividenti (il valore dell'unità
“A” risulta pari a euro 259.551,80; differentemente, quello dell'unità “B”
corrisponde a euro 233.056,45). Ciò – è stato osservato - non osta alla comoda divisibilità dell'unico bene che dà corpo all'asse, in quanto questo sarà
comodamente divisibile anche se ciascuno dei coeredi potrà averne una parte,
anche se di valore inferiore alla quota di sua spettanza (Cass. n. 40426 del 2021
in motiv.).
L'ineguaglianza del valore dei beni assegnabili impone, però, di operare la perequazione attraverso lo strumento del conguaglio di cui all'art. 728 c.c., al fine di formazione porzioni di eguale valore [è noto che la determinazione del conguaglio in denaro di cui all'art. 728, inoltre, prescinde dalla domanda di parte, concernendo l'attuazione del progetto divisionale, che appartiene alla competenza del giudice, che quindi può procedervi anche d'ufficio (Cass. n.
29733 del 2017).
Pertanto, considerata la differenza di valore delle porzioni costituite dagli immobili frutto della divisione in natura, pari a euro 26.495,35 (259.551,80-
233.056,45), appare opportuno operare un'operazione aritmetica di conguaglio, integrando la porzione formata dall'immobile identificato dalla lettera “B”, di valore pari a euro 233.056,45, con una somma di danaro, pari a euro 13.247,675, in moneta attuale [si tratta di un debito di valore e, dunque, è
stato calcolato in considerazione del valore del bene in comunione al momento della presente decisione (Cass. n. 11731 del 2019; Cass. n. 17487 del 2006;
Cass. n. 1245 del 2001)], sì da raggiungere una porzione di valore pari a euro
246.304,125. Il conguaglio dovrà, chiaramente, essere corrisposto dall'assegnatario della porzione formata dall'immobile identificato dalla lettera “A”, porzione il cui valore - per effetto del conguaglio cui è obbligato
23 l'assegnatario – giunge, parimenti, euro 246.304,125. Sulla somma determinata a titolo di conguaglio, poi, decorreranno gli interessi al saggio legale.
Dal momento dell'assegnazione della porzione, poi, sono dovuti altresì gli interessi corrispettivi (Cass. n. 20457 del 2016; Cass. n. 12818 del 2004; Cass.
n. 6653 del 2003; App. Roma 20 novembre 2012; Trib. Patti 5 gennaio 2023).
In definitiva, ai fini dello scioglimento della comunione sull'immobile più
volte menzionato – diviso in natura –, vanno individuate le due seguenti porzioni: 1) PORZIONE I, formata dall'immobile indicato con la lettera “A”
(dalla settima alla nona pagina della relazione del 28 aprile 2016), come planimetricamente rappresentata nel documento allegato alla relazione tecnica depositata il 28 aprile 2016 e denominato “Allegato 2 – Pianta ipotesi
divisionale” e dall'obbligo di pagamento del conguaglio di valore pari a euro
13.247,675, in moneta attuale, oltre interessi legali sino al saldo, in favore dell'assegnatario della porzione II;
2) PORZIONE II, formata dall'immobile indicato con la lettera “B” (dalla settima alla nona pagina della relazione del
28 aprile 2016), come planimetricamente rappresentata nel documento allegato alla relazione tecnica depositata il 28 aprile 2016 e denominato “Allegato 2 –
Pianta ipotesi divisionale” e dal diritto al pagamento del conguaglio di valore pari a euro 13.247,675, in moneta attuale, oltre interessi legali sino al saldo, a carico dell'assegnatario della porzione I.
È poi noto e va qui ribadito che alle predette operazioni di sorteggio si potrà
procedere soltanto in ragione dell'accordo di tutte le parti ovvero all'esito del passaggio in giudicato della presente pronuncia, considerando che la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 791 c.p.c. è espressione di
24 un principio generale (si vedano ex multis e da ultimo, Cass. n. 18354 del 2013;
Cass. n. 15163 del 2002, nonché già Cass. n. 3788 del 1994).
Ne consegue che, essendosi provveduto allo scioglimento della comunione non con ordinanza ex art. 789, ult. comma, c.p.c. bensì con sentenza, ove l'odierna decisione – che ha carattere definitivo – passi in giudicato, potrà
essere avanzata al Tribunale istanza per l'effettuazione del sorteggio e l'emissione del decreto di attribuzione definitiva dei beni dei lotti sorteggiati,
mentre, in caso di impugnazione della sentenza e conseguente modifica della stessa, tale attribuzione dei beni avverrà necessariamente in sede di impugnazione.
Le statuizioni che precedono esauriscono poi l'intera materia del contendere
(comprese quella afferente alla domanda di pagamento dell'indennità indicata dall'attore alla lettera D del libello introduttivo del giudizio) e la presente pronuncia ha natura definitiva, atteso che è pacifico che nel giudizio ex artt.
784 e ss. c.p.c. rivestono tale natura le sentenze che “esauriscono l'intera
materia del contendere e racchiudono in sé l'effetto divisorio decidendo tutte
le questioni in ordine al diritto e alle modalità della divisione, pur non
realizzando la concreta attribuzione dei beni ai singoli condividenti in quanto
rimettano alla fase successiva le [sole] operazioni relative al sorteggio delle
quote”, attività, queste ultime, che costituiscono mero atto esecutivo di decisioni già assunte e sono prive di alcuna natura decisionale (si veda
funditus sul tema e anche per i relativi riferimenti giurisprudenziali, Cass. n.
15466 del 2016; su tale quaestio iuris vedasi, poi, Cass. n. 6624 del 2020–
ove si evidenzia il rischio di vero e proprio “stallo” del procedimento divisionale in cui si incorrerebbe laddove “si attribuisse carattere non
definitivo alla sentenza” de qua -, pronuncia che ha rimesso anche tale
25 problematica alle sezioni unite, tuttavia non pronunciatesi in relazione a tale profilo, trattandosi di tema “estraneo alla controversia” in discussione “e,
pertanto, esula[nte] dall'ambito di cognizione riservato al Collegio decidente”
– si vesa Cass. sez. un., n. 10242 del 2021).
In ragione di tale natura, occorre pertanto pronunciarsi in questa sede sulla regolamentazione delle spese di lite.
A tal riguardo, è noto che nei casi di divisio ope iudicis le spese sono da intendersi effettuate nel comune interesse di tutti i condividenti, potendo trovare applicazione il principio della soccombenza soltanto con riferimento a quelle che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (vedasi ex multis, Cass. n. 3083 del 2006 Cass. n. 7059 del 2002
Cass. n. 12758 del 2001; Cass. n. 12949 del 1999); sicché, considerando l'evoluzione complessiva del giudizio e i termini della divisione cui occorre procedere, non del tutto coincidenti con le prospettazioni dell'una o dell'altra parte, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporne l'integrale compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c. [nella formulazione ratione temporis vigente, considerando l'introduzione del giudizio nel 2013], fra tutte le parti costituite.
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica – come liquidate in virtù di separati decreti del 15 giugno 2016 e del 30 maggio 2017
- vanno poste definitivamente a carico solidale di tutte le parti processuali e ripartite in egual misura nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione, così provvede:
26 a) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria fra Parte_1
e , avente per oggetto il bene immobile
[...] Controparte_1
identificato al foglio 58 del catasto del Comune di Salerno e contrassegnato con le particelle 38, sub. 37, ubicato in Salerno alla via
Salvatore Calenda n. 166, già dichiarato divisibile;
b) individua, per l'effetto, le due seguenti porzioni: 1) PORZIONE I,
formata dall'immobile indicato con la lettera “A” (dalla settima alla nona pagina della relazione del 28 aprile 2016), come planimetricamente rappresentata nel documento allegato alla relazione tecnica depositata il
28 aprile 2016 e denominato “Allegato 2 – Pianta ipotesi divisionale” e dall'obbligo di pagamento del conguaglio di valore pari a euro 13.247,675,
in moneta attuale, oltre interessi legali sino al saldo, in favore dell'assegnatario della porzione II;
2) PORZIONE II, formata dall'immobile indicato con la lettera “B” (dalla settima alla nona pagina della relazione del 28 aprile 2016), come planimetricamente rappresentata nel documento allegato alla relazione tecnica depositata il 28 aprile 2016
e denominato “Allegato 2 – Pianta ipotesi divisionale” e dal diritto al pagamento del conguaglio di valore pari a euro 13.247,675, in moneta attuale, oltre interessi legali sino al saldo, a carico dell'assegnatario della porzione I;
c) dispone che le due porzioni innanzi indicate (PORZIONE I e PORZIONE
II) vengano assegnate, mediante estrazione a sorte e salvo diverso accordo,
a e;
Parte_1 Controparte_1
d) dispone che il sorteggio delle porzioni, come sopra individuate, sia effettuato a seguito di apposita istanza, ove si siano verificate le condizioni precisate in motivazione;
27 e) dispone che i costi dei lavori necessari alla materiale divisione dell'immobile per la creazione delle due porzioni indicate con le lettere
“A” e “B” (si veda la nona pagina della relazione tecnica del 28 aprile
2016) – indicati nei computi metrici allegati alla relazione depositata il 28
aprile 2016 (“computi metrici lavori stimati”) – e le spese relative a eventuali frazionamenti e accatastamenti siano ripartiti - nella misura corrispondente alle quote ad essi appartenenti (dunque, nella misura di 3/6
ciascuno) – tra i condividenti e;
Controparte_1 Parte_1
f) rigetta la domanda di pagamento dell'indennità di cui alla lettera “D”
dell'atto di citazione;
g) compensa integralmente le spese di giudizio fra tutte le parti;
h) pone le spese di consulenza tecnica dell'ufficio, come liquidate in virtù di separati decreti del 15 giugno 2016 e del 30 maggio 2017, a definitivo carico solidale di tutte le parti processuali e dispone che le stesse siano internamente ripartite in egual misura tra di esse.
Così deciso in Salerno il 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15380 del 2005; Cass. n. 1738 del 2002; Cass. n. 12998 del 2001; Trib. Ascoli
18
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2013 il 18 febbraio 2013 al numero 1186 avente per oggetto una controversia in materia di scioglimento di comunione ereditaria
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Parte_1
depositata il 16 aprile 2024, dall'avv. Gennaro Guida, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato, sito in Cava de'Tirreni al Corso Umberto I
n. 140;
ATTORE
E
e , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dall' avvocato Gabriele Melucci, giusta procura depositata il 15 aprile
2024, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in
Salerno alla via Calenda n. 105/E;
CONVENUTI
1 All'udienza del 10 luglio 2024 sono state rassegnate le conclusioni,
integralmente richiamate in questa sede, e il giudice ha disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18 febbraio 2013, ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, e Controparte_1
, al fine di: 1) ottenere lo scioglimento della comunione Controparte_2
dell'appartamento, sito in Salerno alla via Salvatore Calenda n. 166, piano 6-7
interno 33, identificato al foglio 58 del catasto fabbricati e contrassegnato con la particella 38, e per l'effetto, su consenso espresso e favorevole delle parti,
sentire disporre con ordinanza la divisione dell'immobile; 2) ottenere la condanna del comproprietario titolare della minore quota alla corresponsione dell'indennità di occupazione, “almeno a far data dalla domanda, anche a
tutela dell'ulteriore disagio da doversi sopportare per i tempi di causa”.
Dichiarata la nullità della citazione introduttiva, e Controparte_2
si sono costituiti in giudizio, pretendendo il rigetto della Controparte_1
domanda di divisione dell'appartamento, gravato dal diritto di usufrutto e di abitazione della convenuta, e della pretesa di pagamento dell'indennità di occupazione.
Con sentenza non definitiva contrassegnata da numero 941, pubblicata in data
18 marzo 2021, il giudice precedentemente deputato alla trattazione del procedimento, pronunciandosi sullo scioglimento della comunione ereditaria ed ordinaria del bene immobile innanzi identificato, ne ha dichiarato la divisibilità (“dichiara che il bene oggetto di comunione ereditaria e ordinaria
- appartamento con sovrastante terrazzo pertinenziale, ubicato al piano
2 sesto/settimo di un fabbricato per civili abitazioni sito in Salerno, Via
Salvatore Calenda n. 166 in NCEU al foglio 58 p.lla 38 sub 37 - è divisibile”),
determinando altresì le quote dei condividenti, scilicet i germani e CP_1
nella misura di 3/6 del diritto di proprietà (“Pertanto, si Parte_1
deve accertare e dichiarare che il bene, come gravato dal diritto di abitazione
in favore della convenuta, può e deve essere diviso tra i comproprietari
secondo le quota di 3/6 ciascuno”). Più analiticamente, con sentenza non definitiva è stata riconosciuta: 1) a la quota di 1/6 del diritto Controparte_1
di piena proprietà e di 2/6 del diritto di nuda proprietà; 2) a Parte_1
la quota del diritto di proprietà nella misura di 3/6.
Infine, il Tribunale ha accertato: a) l'esistenza del diritto reale di abitazione dell'immobile de quo vertitur in capo a , ai sensi dell'art. 540 Controparte_2
c.c.; b) l'esistenza del diritto reale di usufrutto in capo alla ridetta convenuta sulla quota di 2/6 del diritto di proprietà appartenente al figlio
[...]
quota allo stesso donata mercé atto pubblico del 20 febbraio 2013. CP_1
In buona sostanza, si deve affermare, da un lato, che ha Parte_1
acquistato un diritto di proprietà gravato dal diritto reale limitato di abitazione in forza di un legato stabilito dalla legge e, dall'altro lato, che
[...]
ha acquistato un diritto di proprietà che risulta gravato anch'esso, CP_1
nella misura di 1/6, dal diritto di abitazione, oltre che dal diritto di usufrutto,
spettante alla ridetta , sulla restante quota (“In buona Controparte_2
sostanza, si deve affermare che l'attore ha acquistato un diritto di proprietà
gravato dal diritto reale limitato di abitazione in forza di un legato stabilito
dalla legge e che il convenuto ha acquistato un diritto di proprietà nella misura
di 1/6 gravato dal medesimo diritto oltre che dal diritto di usufrutto sulla
restante quota”).
3 Sotto tale ultimo angolo prospettico, il Tribunale ha già evidenziato che “nulla
vieta o impedisce, come di contro affermato dai convenuti, che si possa
procedere alla divisione del bene tra i comproprietari secondo le rispettive
quote, fermo restando che tale divisione afferisce il diritto di proprietà attoreo
come gravato dal diritto reale di abitazione in forza del legato stabilito così
come quello del convenuto, gravato da detto diritto reale oltre che da quello
parzialmente coincidente di usufrutto. Insomma, il giudizio di divisione, volto
alla trasformazione del diritto ad una quota ideale della proprietà in un diritto
esclusivo di proprietà su beni individuali non risulta precluso all'attore, con
la precisazione che segue. Lo scioglimento della comunione tra fratelli deve
essere pronunciata secondo le quote di proprietà accertate in questa sede
come gravate e limitate dal predetto diritto e potrà essere attuato
concretamente solo alla estinzione dello stesso, previo scomputo del valore
quantificato per il diritto di abitazione in favore della convenuta. Ovviamente
la questione di detto valore è rilevante ai fini degli eventuali conguagli,
trattandosi di bene, come si vedrà, divisibile in natura”.
Con la medesima sentenza, il Tribunale ha pure affermato che “la difformità
urbanistico-edilizie accertata, dunque, assume una valenza marginale e
secondaria, apparendo preminente la sussistenza della concessione in
sanatoria del manufatto e risultando le opere necessarie per la riconduzione
a legalità del bene davvero minime. […] Si deve, dunque, affermare che il bene
è astrattamente commerciabile e, dunque, divisibile in quanto sussistono i titoli
abilitativi e la difformità rilevata appare di carattere marginale e secondario”.
Contestualmente all'adozione della sentenza non definitiva, il giudice precedentemente deputato alla trattazione del processo ha disposto la prosecuzione del giudizio, proponendo ai condividenti, sulla scorta delle quote
4 riscontrate e della comoda divisibilità tecnica dell'immobile – come evidenziato nel corpo dell'elaborato peritale – un progetto di divisione, basato:
1) sull'assegnazione a ciascuno dei condividenti di una porzione dell'immobile
[identificate in termini di “unità sub A)” e “unità sub B”)]; 2) sulla previsione,
in capo all'assegnatario dell'unità A), di un obbligo di corrispondere un conguaglio di euro 17.478,77 in favore dell'assegnatario dell'unità B); 3) sulla previsione della ripartizione tra gli assegnatari dell'unità derivate dalla divisione dell'unico immobile del costo delle opere;
4) sulla posticipazione del frazionamento e dell'assegnazione in natura “a seguito della estinzione del
diritto di abitazione”.
Avverso la sentenza non definitiva, l'attore ha proposto riserva di appello con nota del 5 settembre 2021, depositata per l'udienza del 23 settembre 2021.
Anche i convenuti e in data 3 aprile 2021 Controparte_1 Controparte_2
e in data 20 settembre 2021 hanno depositato riserva di appello.
ha, poi, impugnato la succitata sentenza con atto di appello Parte_1
notificato il 17 ottobre 2021, gravame, però, ritenuto inammissibile dalla Corte
di Appello di Salerno con sentenza n. 1161 del 2023, pubblicata il 26 settembre
2023.
L'attore ha, quindi, proposto ricorso per cassazione notificato il 25 marzo
2024, iscritto al numero di ruolo generale 7730 del 2024.
Assegnata allo scrivente, in data 10 luglio 2024, lette le note sostitutive depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
In limine, giova richiamare, e ribadire, l'apparato argomentativo dell'ordinanza depositata il 24 maggio 2024 mercé la quale questo giudice ha già rigettato l'istanza di sospensione di questo processo.
5 Ancora, deve evidenziarsi che il Tribunale ha già deciso - emettendo una sentenza non definitiva in data 16 marzo 2021 contro la quale tutte le parti processuali hanno riservato l'appello – circa la divisibilità, in natura, del cespite immobiliare, individuando altresì le quote di (com)proprietà spettanti ai singoli condividenti, i germani e CP_1 Parte_1
Residua, dunque, l'esame del profilo tematico dello scioglimento della comunione e la delibazione della domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione proposta da Parte_1
Ragioni di logica argomentativa suggeriscono di esaminare l'ultima delle questioni evocate.
Orbene, muovendo dalla lettura della citazione introduttiva del giudizio e degli scritti difensivi successivamente depositati, giova osservare Parte_1
ha contestato, in buona sostanza, il maggior godimento esercitato dal
“comproprietario di minoranza” “in rapporto alla minor quota di proprietà di
cui è titolare”.
Se così è, appare evidente che la parte attrice mira a conseguire una complessiva refusione per l'altrui fruizione della res comune, avvenuta in spregio della misura delle quote di comproprietà. Si tratta, in definitiva e al di là delle diverse formulazioni utilizzate, di una domanda di risarcimento del danno conseguente alla prospettata lesione del diritto di uso della cosa comune,
consacrato all'art. 1102 c.c.
È appena il caso di osservare, però, che l'attore non si duole, a ben vedere,
dell'utilizzazione esclusiva della cosa comune da parte del singolo condividente, bensì dell'uso della cosa comune in modo non corrispondente alla quota di comproprietà, rappresentando la compressione delle sue facoltà
di godimento (si legge alla quarta pagina della prima memoria depositata ai
6 sensi dell'art. 183 c.p.c. la doglianza afferente al supposto intento delle controparti “di far persistere una situazione di utilizzo esclusivo di gran parte
del bene a tutto sfavore dell'odierno attore”).
Sul punto, allora, si rende necessaria una precisazione.
L'art. 1102 c.c., che regola l'istituto della comunione, prevede due limiti all'esercizio del potere di godimento della cosa comune da parte dei singoli comproprietari, i quali: a) non devono alterare la destinazione della cosa comune;
b) non devono impedire agli altri contitolari di utilizzare parimenti la cosa comune, in proporzione al diritto di ciascuno.
Come chiarito dalla Corte di cassazione (Cass. n. 7466 del 2015; Cass. n.
27043 del 2016), la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 c.c., non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione.
Peraltro, il criterio dell'uso promiscuo della cosa comune, desumibile dall'art. 1102 c.c., richiede che ciascun partecipante abbia il diritto di utilizzare la cosa comune come può e non in qualunque modo voglia, atteso il duplice limite derivante dal rispetto della destinazione della cosa e della pari facoltà di godimento degli altri comunisti (Cass. n. 15203 del 2011).
In tale ottica, la norma in discorso consente al comproprietario l'utilizzazione e il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso,
ovvero nella sua interezza (in solidum), ponendo il divieto, piuttosto, di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti
7 uso secondo il loro diritto, così da negare che l'utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari.
È stato osservato in dottrina che, nel verificare la risarcibilità del danno da abuso della cosa comune, inteso come diminuzione della quota o perdita materiale del bene, per alterazione della sua destinazione o impedimento del pari uso, ai sensi dell'art. 1102 c.c., occorre intendere tale norma come espressione non di “eguaglianza formale” o di “eguaglianza giuridica”, e cioè
come diritto a pari beni della vita a parità di condizioni, ma di “eguaglianza
sostanziale” o “giustizia”, e cioè come “eguale diritto a beni della vita” a parità
di condizioni.
In altri termini, sussiste il diritto di ciascun comunista di godere in modo più
intenso della res comune, utilizzabile, dunque, anche in modo non necessariamente proporzionato alla quota di relativa spettanza (Cass. n. 14245
del 2014; Cass. n. 9875 del 2012; nella giurisprudenza di merito si confronti
Trib. Asti n. 676 del 2022; App. Bari n. 1019 del 2024), purché ne sia rispettata la destinazione e siano garantite le pari facoltà di godimento degli altri comunisti.
Ciò posto, nel caso di specie, l'attore, in disparte il riferimento al dato formale della maggiore o minore consistenza delle quote di (com)proprietà, non ha prospettato un abuso da parte dei convenuti, non sottoponendo all'attenzione del Tribunale, a ben vedere, neppure quelle specifiche circostanze di fatto dalle quali ricavare il possesso di condizioni tali da esigere la medesima forma di godimento dell'unità immobiliare esercitata dal germano.
Ad ogni modo, pur volendo ritenere che anche il comunista Parte_1
potesse godere dell'immobile secondo le medesime modalità dei convenuti
8 (circostanza, invero, non specificamente prospettata) il dibattito processuale non risulta essere stato orientato verso la dimostrazione della negazione del proprio diritto (vedasi ex multis e da ultimo, Cass. n. 2423 del 2015; Cass. n.
31105 del 2023 e Trib. Rovigo, 27 febbraio 2020), in quanto – si ribadisca quanto già evidenziato – l'uso più intenso della res non è sufficiente a configurare l'obbligo dell'utilizzatore di ristorare la violazione del principio di solidarietà dell'uso (art. 1102 c.c.), salvo che dai particolari del fatto non emerga una situazione di preclusione del compossesso altrui [il riferimento alle
“modalità esclusive” di cui al secondo capitolo di prova testimoniale e interrogatorio formale attiene al profilo afferente alle già illustrate modalità di godimento da parte del comunista, senza alcuno specifico collegamento al
(diverso) profilo della negazione del diritto altrui].
È, infatti, (solo) il monopolio del godimento a rendere riprovevole l'utilizzo separato della cosa ereditaria.
In tale ottica, non sono rintracciabili nella documentazione allegata atti idonei a dimostrare che l'odierno attore abbia manifestato l'intenzione di godere, più
intensamente, dell'unità immobiliare e che ciò gli sia stato impedito. Secondo
la Suprema Corte, infatti (Cass. n. 2423 cit.), "l'uso esclusivo del bene comune
da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non
è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che
siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed
inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente
quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli
altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in
maniera diretta e non gli sia stato concesso".
9 Per le articolate ragioni che precedono, dunque, la pretesa di pagamento dell'indennità di cui alla lettera “D” dell'atto di citazione non merita accoglimento.
Giungendo, ora, alla delibazione della domanda di scioglimento della comunione, deve ribadirsi che, con sentenza non definitiva del 16 marzo 2021
- mercé statuizioni non rivalutabili in queste sede - il Tribunale ha già: A)
dichiarato “che il bene oggetto di comunione ereditaria e ordinaria -
appartamento con sovrastante terrazzo pertinenziale, ubicato al piano
sesto/settimo di un fabbricato per civili abitazioni sito in Salerno, Via
Salvatore Calenda n. 166 in NCEU al foglio 58 p.lla 38 sub 37 - è divisibile;
B) determinato “le quote dei condividenti come segue: 1/6 Controparte_1
in piena proprietà + 2/6 in nuda proprietà; 3/6 in piena Parte_1
proprietà;”; C) dichiarato “che sul bene, nel suo complesso e sino alla
estinzione, gravano il diritto di abitazione della convenuta Controparte_3
ai sensi dell'art 540 cc nonché il diritto di usufrutto in favore della medesima
convenuta sulla quota di 2/6 donata al convenuto con l'atto per notar Per_1
del 20.2.2013”.
Sulla scorta delle statuizioni già rese – intangibili, si ribadisca, da parte di questo giudice - occorre procedere alla regolamentazione delle operazioni divisionali.
Si anticipi sin d'ora che, per l'assegnazione a ciascuno dei condividenti delle rispettive quote di comproprietà, pari a 3/6 (si ribadisca che, in motivazione -
elemento integrativo del decisum non definitivo – , viene specificato quanto segue: “Pertanto, si deve accertare e dichiarare che il bene, come gravato dal
diritto di abitazione in favore della convenuta, può e deve essere diviso tra i
comproprietari secondo le quota di 3/6 ciascuno”), occorre fare applicazione
10 del criterio delineato dall'art. 729 c.c., non potendosi rintracciare un diritto
potiore dell'una o dell'altra parte né peculiari ragioni che impongano di discostarsi dal criterio di legge.
Sotto tale angolo prospettico, procedendo con ordine, giova osservare che il consulente dell'ufficio ha stimato – sulla scorta di un percorso motivazionale condivisibile in quanto logico e congruo - in euro 675.299,52 il valore di mercato attribuibile all'immobile in comunione.
Ora, è noto al Tribunale l'indirizzo interpretativo espresso dalla Corte di cassazione secondo cui il valore degli immobili deve essere determinato con riferimento ai prezzi del mercato immobiliare effettivamente correnti al momento della decisione della causa, non soltanto, quindi, in base ai prezzi accertati dal consulente tecnico d'ufficio nel corso del giudizio divisorio, se pure maggiorati in relazione all'indice della svalutazione monetaria verificatasi tra la data dell'accertamento e quella della decisione, determinandosi, di regola,
l'incremento di tale valore con una progressione più accentuata di quella della svalutazione della moneta, onde il puro e semplice riferimento al coefficiente
ISTAT non è, in tal caso, sufficiente ai fini di un'equa determinazione del conguaglio al momento della decisione, ove questa intervenga a notevole distanza di tempo rispetto al momento della stima, con la necessaria conseguenza che quest'ultima dev'essere aggiornata, appunto, al momento della decisione, atteso che il giudice deve compiutamente indicare, in sede di motivazione, gli elementi di fatto posti alla base del proprio convincimento circa la sussistenza d'un reale incremento di valore dell'immobile nelle more del giudizio, nonché i criteri adottati per la concreta quantificazione di tale incremento e non limitarsi alla sola rivalutazione, secondo gli indici ISTAT,
dell'originario valore di stima.
11 Ed è questa una precisazione che è stata motivatamente applicata anche in senso inverso, id est nel senso che non possa riconoscersi aumento alcuno dell'equivalente economico della quota determinato in sede di stima, o che debba esserne riconosciuto uno inferiore all'indice medio della svalutazione monetaria nel periodo considerato, ove l'immobile, così per le sue peculiari caratteristiche come per l'andamento del mercato immobiliare generale o locale, nel periodo intercorso tra la stima e la decisione non abbia conseguito alcun incremento di valore o ne abbia conseguito uno di modesta entità, o abbia subito una svalutazione, giacché l'elemento da porre a base della decisione è
pur sempre l'effettivo valore dell'immobile al momento della divisione, onde al riguardo non è consentita alcuna valutazione presuntiva o basata su elementi generalmente validi, ma non necessariamente applicabili al tempo od al luogo ed una nuova stima al momento della decisione si rende, anche sotto tale profilo, indispensabile (Cass. n. 11731 del 2019).
Nel caso in esame, la stima è stata effettuata ad aprile dell'anno 2016.
Tuttavia, l'esame delle quotazioni OMI del semestre di riferimento per l'odierna decisione [le evocate “quotazioni OMI” costituiscono nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma secondo, c.p.c.) e strumento di ausilio e indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa (si veda Cass. n. 25707 del 2015); è appena il caso di rammentare che le massime d'esperienza sono costituite da tutte le nozioni, regole,
generalizzazioni, criteri, standard e leggi naturali o empiriche che il giudice trae, al pari di qualsiasi persona di media cultura in un determinato contesto sociale, dalla esperienza ordinaria del mondo] consentono di ritenere utilizzabili i valori economici stabiliti dall'ausiliare, non riscontrandosi un
12 incremento di valore tale da rendere opportuna una nuova stima, neppure attraverso l'applicazione della rivalutazione monetaria.
Ed invero, le quotazioni OMI – utilizzate pure dal c.t.u. per effettuare la propria stima – nella versione più aggiornata (primo semestre dell'anno 2024) danno conto di un valore di mercato delle abitazioni civili nella zona di riferimento oscillante tra 1.900,00 e 2.350,00 a metro quadrato. Trattasi, evidentemente, di quotazioni inferiori rispetto a quelle relative al primo semestre dell'anno 2015
(da 2.100,00 a 2.450,00), utilizzate dal c.t.u. per la propria stima. Tuttavia, si stima equo, anche al momento della presente decisione, utilizzare il valore monetario unitario di euro 2.100,00 a metro quadrato già applicato dall'ausiliare al momento della propria valutazione. Trattasi, infatti, di un valore ancora riconducibile allo spettro delle quotazioni ricomprese tra l'anno
2015 e l'anno 2024 e che consente di tenere conto della vivacità del mercato immobiliare e delle variabili correlate alle interlocuzioni contrattuali.
In definitiva, questo Tribunale non ritiene opportuno procedere a una nuova stima, reputando quella effettuata dall'ausiliare pienamente aderente all'attuale situazione valoriale dell'immobile nel mercato locale di riferimento.
L'accertamento della titolarità dei diritti reali limitati di usufrutto e di abitazione in capo a impone, però, sotto altra prospettiva, Controparte_2
una riconsiderazione di quanto valutato in sede di accertamento tecnico,
dovendo pur sempre annettersi rilievo alle (diverse) posizioni di vantaggio riconosciute, con sentenza non definitiva del 16 marzo 2021, in capo a
[...]
(“dichiara che sul bene, nel suo complesso e sino alla estinzione, CP_2
gravano il diritto di abitazione della convenuta ai sensi Controparte_3
dell'art 540 cc nonché il diritto di usufrutto in favore della medesima
13 convenuta sulla quota di 2/6 donata al convenuto con l'atto per notar Per_1
del 20.2.2013”).
Ora, con precipuo riferimento alla stima del diritto di abitazione, la Corte di cassazione (Cass. n. 14406 del 2018), seguita anche dalla giurisprudenza di merito (si veda, tra le altre, Trib. Pistoia n. 270 del 2023), ha osservato che detto diritto può essere valutato attraverso i criteri relativi al diritto di usufrutto,
nonostante tali fattispecie differiscano per le facoltà che ne sono oggetto e per la relativa disciplina. Ed invero, sebbene la disciplina dell'usufrutto e quella del diritto di abitazione divergano in parte, per attribuire il legislatore all'usufruttuario facoltà maggiori rispetto a quelle assegnate al titolare del diritto di abitazione, la divergenza di valore tra i due diritti non può non tenere conto anche delle peculiarità del bene sul quale viene a costituirsi il diritto di abitazione (si confronti Cass. n. 14406 cit.). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che, al cospetto di un immobile pacificamente destinato a “casa coniugale” e volto a soddisfare le esigenze abitative del coniuge superstite, risulta evidente che le utilità ritraibili dall'usufruttuario appaiono sostanzialmente identiche a quelle che può trarre l'abitatore.
Nel caso in esame, poi, appare doveroso procedere a un'unitaria stima delle
(diverse) posizioni di vantaggio attribuite a , a un tempo Controparte_2
usufruttuaria, in relazione a una quota del diritto di comproprietà, e titolare del diritto di abitazione sull'intero immobile.
La valutazione unitaria – da eseguirsi, per quanto innanzi osservato, attraverso l'adozione dei parametri valutativi del diritto reale limitato di usufrutto in ragione della sovrapponibilità morfologica e funzionale di siffatto diritto con quello (diverso) di abitazione – è imposta dalla considerazione secondo cui, al cospetto della (già evidenziata) identità delle utilità ricavabili dall'immobile,
14 la duplicazione delle stime finirebbe per svuotare oltre misura e in modo irragionevole la consistenza valoriale del diritto di proprietà da dividere,
ponendo mente alla sovrapposizione degli schemi di godimento dei diritti limitati de quibus agitur.
Detto altrimenti, la sovrapponibilità degli schemi di godimento correlati all'usufrutto e all'abitazione (si veda ancora una volta così Cass. n. 14406 cit.)
conduce a ritenere che, se detti diritti fanno capo a una medesima persona,
come nel caso di specie, essi determinino un'unitaria incidenza sul valore economico della proprietà.
In tale prospettiva, la soluzione obbligata appare quella di annettere rilevanza esclusiva, ai fini della stima, al diritto di abitazione sull'intero immobile, in quanto in esso il diritto di usufrutto su una quota del diritto di comproprietà
risulta collocato, apparendo una sorta di “cerchio concentrico”.
Ciò chiarito, ritiene il Tribunale di doversi discostare dal valore attribuito dal c.t.u. al diritto di abitazione di . Controparte_2
Il valore del diritto di abitazione – al pari di quello del diverso (ma a questi fini assimilabile) diritto di usufrutto – deve essere determinato sulla scorta dell'applicazione dei dettati dagli artt. 14 e 17 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n.
346 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
sulle successioni e donazioni”), con applicazione dei coefficienti indicati in tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro”). Più analiticamente, il calcolo dei valori del diritto di usufrutto è,
attualmente, effettuato secondo i coefficienti aggiornati al d.m. 27 dicembre
2024, per l'anno 2025, ragguagliati al tasso d'interesse legale del 2,5% [ciò in virtù del nuovo comma 1-ter aggiunto dal d.lgs. 139 del 2024 all'art. 7 del
15 d.lgs.346 del 1990 (il citato comma stabilisce infatti che “ai fini della
determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non può essere assunto un
saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento”)].
E così, in applicazione dei succitati coefficienti il valore del diritto di usufrutto e, quindi, del diritto di abitazione (già accertato con sentenza non definitiva),
ponendo mente all'età di al momento della presente Controparte_2
decisione, è pari a euro 135.059,90.
Dunque, il valore dell'immobile da dividere, una volta detratto l'importo suindicato, risulta pari a euro 540.239,62.
Ne deriva che la quota di 3/6 del diritto di comproprietà sull'immobile in comunione, tenuto conto del diritto limitato su di esso gravante (si ricordi che l'abitazione grava su tutto l'immobile), spettante a ciascun dei condividenti,
e assume il controvalore Parte_2 Controparte_1
economico di euro 270.119,81.
Tanto chiarito, risulta già accertata dal Tribunale – sulla scorta delle condivisibili, sul punto, valutazioni espresse dal consulente di questo ufficio -
la comoda divisibilità dell'immobile identificato al foglio 58 del catasto del comune di Salerno, contrassegnato con la particella 38, sub. 37 di 12,5 vani e caratterizzato da un'estensione di 268 metri quadrati) in due (derivate) unità
immobiliari: quella denominata “A”, di valore pari a euro 324.439,75, e quella denominata “B”, di valore pari a euro 291.320,56 (si confronti la relazione tecnica del 28 aprile 2016, dalla settima alla nona pagina).
Trattasi, peraltro, di esito – quello della divisione in natura - che risulta imposto proprio dalla disciplina generale in tema di divisione, che impone al giudice di dover perseguire in via prioritaria il risultato della divisione in natura, posto che la regola dettata dall'art. 720 c.c. interviene solo nel caso in cui il primo
16 risultato non sia conseguibile, individuando quindi come soluzioni alternative,
dapprima la richiesta di attribuzione al condividente che ne faccia richiesta (e secondo i criteri preferenziali dettati dal codice, nell'ipotesi di richieste concorrenti), ed infine, ove risulti mancante una richiesta siffatta, la vendita del bene, vista appunto come extrema ratio alla quale ricorrere solo nel caso in cui sia impedita la possibilità di mantenere il bene nella sfera degli originari comunisti.
Il valore risulta essere stato determinato all'esito del processo di divisione tecnica, senza, però, considerare il diritto di abitazione, come innanzi determinato. Si appalesa necessario, allora, detrarre il valore monetario del diritto abitazione – individuato sulla scorta dei paramenti determinativi del valore economico dell'usufrutto vitalizio - dal valore delle singole unità
immobiliari, derivate dalla fisica suddivisione dell'unico immobile oggetto della comunione ereditaria, avendo cura di svolgere, però, le opportune proporzioni (675.299,52 sta a 540.239,62 come 324.439,75 sta a x; 675.299,52
sta a 540.239,62 come 291.320,56 sta a y).
E così, il valore dell'unità “A” risulta pari a euro 259.551,80; differentemente,
quello dell'unità “B” corrisponde a euro 233.056,45.
Ciò chiarito, va evidenziato che i costi dei lavori necessari alla materiale divisione dell'immobile per la creazione delle due porzioni indicate alla nona pagina della relazione tecnica del 28 aprile 2016 (richiamata anche nel corpo della relazione integrativa del 26 febbraio 2017) con le lettere “A” e “B”
(ricavate dal frazionamento dell'immobile identificato al foglio 58 del catasto del comune di Salerno, contrassegnato con la particella 38, sub. 37 di 12,5 vani e caratterizzato da un'estensione di 268 metri quadrati) – indicati nei computi metrici allegati alla relazione depositata il 28 aprile 2016 (“computi metrici
17 lavori stimati”) –, unitamente a quelli per eventuali frazionamenti e accatastamenti, dovranno essere ripartiti - nella misura corrispondente alle quote ad essi appartenenti (dunque, nella misura di 3/6 ciascuno) - tra i condividenti e . Controparte_1 Parte_1
A questo punto, appare opportuno sviluppare talune notazioni di carattere generale, non compiutamente espresse tra le pieghe motivazionali del decisum
del 16 marzo 2021 circa il concetto della “comoda divisibilità” dell'immobile da dividere.
Orbene, è noto che l'art. 720 c.c. prevede che, se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera massa non può farsi senza il loro frazionamento, essi devono essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nella porzione di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò
disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.
Per “comoda divisibilità” s'intende, sotto l'aspetto strutturale, la possibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, e non richiedenti opere complesse e di notevole costo;
sotto l'aspetto economico funzionale, poi, la
“comoda divisibilità” ricorre allorché la divisione non incida sulla originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso (Cass. n. 11891 del 1998; Cass. n.
24185 del 2017; Cass. n. 3635 del 2007; Cass. n. 22833 del 2006; Cass. n. Piceno 2 febbraio 2017; App. Catania 8 ottobre 2005; Trib. Monza 22 gennaio
2007; Trib. Padova 17 agosto 2005) ovvero una più o meno grave deviazione dalla naturale utilizzazione del complesso indiviso secondo la sua naturale funzione (Cass. n. 25888 del 2016; Cass. n. 2285 del 1979), ciò al fine di evitare che rimanga in qualche modo pregiudicato l'originario valore del cespite, ovvero che ai partecipanti vengano assegnate porzioni inidonee alla funzione economica dell'intero (Cass. n. 12406 del 2007; Cass. n. 4233 del
1987).
L'esigenza è di far sì che porzioni ottenute nell'insieme raggiungano il valore originario del bene indiviso, senza dispersione di ricchezza. Del pari, esclude la comoda divisibilità la necessità di affrontare spese eccessivamente gravose per rendere autonome le porzioni, in rapporto a risultato che si persegue e,
quindi, innanzitutto con riferimento al valore del bene (emblematica sul punto
è Cass. n. 25888 del 2016, secondo cui “in tema di divisione giudiziale di
compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun
coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti
con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai
sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni,
ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili
e, cioè, allorché, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto
l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di
formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù,
pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole
costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico funzionale,
risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero”;
ancora, secondo Cass n. 22833 del 2006, la non comoda divisibilità ricorre nei
19 casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù,
pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero).
Ora, come già rammentato, l'ausiliare nominato dal Tribunale ha valutato la comoda divisibilità dell'unico immobile oggetto della comunione in due differenti unità immobiliari di diverso valore, idonee a conservare la medesima destinazione abitativa dell'immobile inteso nel suo complesso, residuando,
invero, per ciascuna di esse, una metratura più che adeguata di circa 125 metri quadrati.
A ciò si aggiunga, da un lato, che il deprezzamento non pare sensibile,
risultando inferiore al 10% del valore dell'immobile e che, dall'altro lato, le opere necessarie alla trasformazione non appaiono né complesse né
caratterizzate da un costo eccessivo (euro 14.622, 48).
Tanto chiarito, attesa la spettanza di un'identica quota in capo a ciascuno dei germani e (nella misura di 3/6), s'impone CP_1 Parte_1
l'applicazione della regola divisoria dell'estrazione a sorte. Il codice prevede,
infatti, che ove esistano quote uguali, e quindi nell'ipotesi in cui il diritto di ciascun condividente sia identico a quello degli altri, e salvo diverso accordo,
si fa luogo all'assegnazione per estrazione a sorte, ex art. 729 c.c.
L'attribuzione delle porzioni mediante sorteggio - in favore di soggetti titolari di pari diritti (si veda infra) - risulta di per sé idonea a garantire imparzialità e trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo (si vedano già Cass. n. 8772 del 1994 e Cass. n. 2747 del 1979).
20 Ora, è noto che la regola divisoria dell'estrazione a sorte può essere derogata dal giudice con adeguata motivazione.
In particolare, è stato osservato che l'estrazione a sorte deve ritenersi derogabile quando il sorteggio possa comportare un frazionamento antieconomico, come nel caso in cui un bene oggetto della comunione medesima sia collegato economicamente ad altro bene ad essa estraneo, già
appartenente ad uno dei condividenti o, più in generale, ogni qual volta il sorteggio possa comportare un frazionamento antieconomico dei beni già
comuni o presenti degli inconvenienti che devono essere opportunamente valutati (Cass. n. 5947 del 1996).
Ancora, si può derogare al principio della estrazione a sorte, in base a valutazioni puramente discrezionali che, pertanto, sono insindacabili in sede di legittimità (Cass. n. ord., 726 del 2018; Cass. n. 9848 del 2005; Cass. n. 20821
del 2004; Cass. n 12333 del 2003), o sindacabili soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 26616 del 2014), anche in presenza di fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità (Cass. n. 1091 del 2007;
A. Roma 11 maggio 2010; App. Palermo 12 gennaio 2009; Trib. Catania 12
dicembre 2019; Trib. Cassino 18 luglio 2017; T. Genova 25 marzo 2016), così
come si è ritenuto a proposito dell'interesse di uno dei condividenti a vedersi attribuire il lotto, comprendente l'appartamento occupato da molti anni con la propria famiglia, del quale nessun altro dei condividenti aveva richiesto l'attribuzione (Cass. n. 3461 del 2013); tuttavia, non costituisce una valida ragione la richiesta di alcuni dei condividenti di assegnazione delle quote,
relativa ad un bene immobile adibito ad attività commerciale, in quanto,
aderendo a tale richiesta, da un lato non si raggiungerebbe l'obiettivo dello scioglimento della comunione e dall'altro si violerebbe il principio della par
21 condicio dei condividenti, che è alla base del criterio del sorteggio (Cass. n.
8833 del 2005).
Detto altrimenti, la regola divisoria dell'estrazione a sorte è derogabile solo al ricorrere di “ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed
economica dei beni”, ovvero “a fattori soggettivi di apprezzabile e
comprovata opportunità” e sulla base di valutazione del Tribunale,
discrezionale e di per sé incensurabile, “non sussistendo alcun vincolo per il
giudice” di accogliere la “richiesta della parte di attribuzione di una delle
quote di identico valore”, con onere motivazionale in tal caso particolarmente
“pregnante” – poiché implicante il “porre un limite all'applicazione della
volontà del legislatore” (vedasi da ultimo, Cass. n. 11857 del 2021)
Se queste sono le coordinate ermeneutiche di riferimento, nel caso di specie,
allora, non si rinvengono ragioni sufficienti a giustificare la deroga al criterio previsto ex lege, non sussistendo né peculiari ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, né significative ragioni soggettive di comprovata opportunità.
A fronte di ciò, occorre, pertanto, ribadire la necessità di procedersi ad assegnazione delle unità immobiliari indicate nel corpo della relazione tecnica attraverso le lettere “A” e “B” [come planimetricamente rappresentati nel documento allegato alla relazione tecnica depositata il 28 aprile 2016 e denominato “Allegato 2 – Pianta ipotesi divisionale” (dal quale emerge sia l'ipotesi divisionale dell'appartamento sia l'ipotesi divisionale del terrazzo pertinenziale)] mediante estrazione a sorte, ribadendo il generale criterio previsto ex lege ai sensi dell'art. 729 c.c.
A questo punto, va ribadito che il valore delle unità immobiliari da assegnare frutto della divisione in natura dell'unico bene immobile è inferiore al valore
22 delle quote di spettanza di ciascuno dei singoli condividenti (il valore dell'unità
“A” risulta pari a euro 259.551,80; differentemente, quello dell'unità “B”
corrisponde a euro 233.056,45). Ciò – è stato osservato - non osta alla comoda divisibilità dell'unico bene che dà corpo all'asse, in quanto questo sarà
comodamente divisibile anche se ciascuno dei coeredi potrà averne una parte,
anche se di valore inferiore alla quota di sua spettanza (Cass. n. 40426 del 2021
in motiv.).
L'ineguaglianza del valore dei beni assegnabili impone, però, di operare la perequazione attraverso lo strumento del conguaglio di cui all'art. 728 c.c., al fine di formazione porzioni di eguale valore [è noto che la determinazione del conguaglio in denaro di cui all'art. 728, inoltre, prescinde dalla domanda di parte, concernendo l'attuazione del progetto divisionale, che appartiene alla competenza del giudice, che quindi può procedervi anche d'ufficio (Cass. n.
29733 del 2017).
Pertanto, considerata la differenza di valore delle porzioni costituite dagli immobili frutto della divisione in natura, pari a euro 26.495,35 (259.551,80-
233.056,45), appare opportuno operare un'operazione aritmetica di conguaglio, integrando la porzione formata dall'immobile identificato dalla lettera “B”, di valore pari a euro 233.056,45, con una somma di danaro, pari a euro 13.247,675, in moneta attuale [si tratta di un debito di valore e, dunque, è
stato calcolato in considerazione del valore del bene in comunione al momento della presente decisione (Cass. n. 11731 del 2019; Cass. n. 17487 del 2006;
Cass. n. 1245 del 2001)], sì da raggiungere una porzione di valore pari a euro
246.304,125. Il conguaglio dovrà, chiaramente, essere corrisposto dall'assegnatario della porzione formata dall'immobile identificato dalla lettera “A”, porzione il cui valore - per effetto del conguaglio cui è obbligato
23 l'assegnatario – giunge, parimenti, euro 246.304,125. Sulla somma determinata a titolo di conguaglio, poi, decorreranno gli interessi al saggio legale.
Dal momento dell'assegnazione della porzione, poi, sono dovuti altresì gli interessi corrispettivi (Cass. n. 20457 del 2016; Cass. n. 12818 del 2004; Cass.
n. 6653 del 2003; App. Roma 20 novembre 2012; Trib. Patti 5 gennaio 2023).
In definitiva, ai fini dello scioglimento della comunione sull'immobile più
volte menzionato – diviso in natura –, vanno individuate le due seguenti porzioni: 1) PORZIONE I, formata dall'immobile indicato con la lettera “A”
(dalla settima alla nona pagina della relazione del 28 aprile 2016), come planimetricamente rappresentata nel documento allegato alla relazione tecnica depositata il 28 aprile 2016 e denominato “Allegato 2 – Pianta ipotesi
divisionale” e dall'obbligo di pagamento del conguaglio di valore pari a euro
13.247,675, in moneta attuale, oltre interessi legali sino al saldo, in favore dell'assegnatario della porzione II;
2) PORZIONE II, formata dall'immobile indicato con la lettera “B” (dalla settima alla nona pagina della relazione del
28 aprile 2016), come planimetricamente rappresentata nel documento allegato alla relazione tecnica depositata il 28 aprile 2016 e denominato “Allegato 2 –
Pianta ipotesi divisionale” e dal diritto al pagamento del conguaglio di valore pari a euro 13.247,675, in moneta attuale, oltre interessi legali sino al saldo, a carico dell'assegnatario della porzione I.
È poi noto e va qui ribadito che alle predette operazioni di sorteggio si potrà
procedere soltanto in ragione dell'accordo di tutte le parti ovvero all'esito del passaggio in giudicato della presente pronuncia, considerando che la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 791 c.p.c. è espressione di
24 un principio generale (si vedano ex multis e da ultimo, Cass. n. 18354 del 2013;
Cass. n. 15163 del 2002, nonché già Cass. n. 3788 del 1994).
Ne consegue che, essendosi provveduto allo scioglimento della comunione non con ordinanza ex art. 789, ult. comma, c.p.c. bensì con sentenza, ove l'odierna decisione – che ha carattere definitivo – passi in giudicato, potrà
essere avanzata al Tribunale istanza per l'effettuazione del sorteggio e l'emissione del decreto di attribuzione definitiva dei beni dei lotti sorteggiati,
mentre, in caso di impugnazione della sentenza e conseguente modifica della stessa, tale attribuzione dei beni avverrà necessariamente in sede di impugnazione.
Le statuizioni che precedono esauriscono poi l'intera materia del contendere
(comprese quella afferente alla domanda di pagamento dell'indennità indicata dall'attore alla lettera D del libello introduttivo del giudizio) e la presente pronuncia ha natura definitiva, atteso che è pacifico che nel giudizio ex artt.
784 e ss. c.p.c. rivestono tale natura le sentenze che “esauriscono l'intera
materia del contendere e racchiudono in sé l'effetto divisorio decidendo tutte
le questioni in ordine al diritto e alle modalità della divisione, pur non
realizzando la concreta attribuzione dei beni ai singoli condividenti in quanto
rimettano alla fase successiva le [sole] operazioni relative al sorteggio delle
quote”, attività, queste ultime, che costituiscono mero atto esecutivo di decisioni già assunte e sono prive di alcuna natura decisionale (si veda
funditus sul tema e anche per i relativi riferimenti giurisprudenziali, Cass. n.
15466 del 2016; su tale quaestio iuris vedasi, poi, Cass. n. 6624 del 2020–
ove si evidenzia il rischio di vero e proprio “stallo” del procedimento divisionale in cui si incorrerebbe laddove “si attribuisse carattere non
definitivo alla sentenza” de qua -, pronuncia che ha rimesso anche tale
25 problematica alle sezioni unite, tuttavia non pronunciatesi in relazione a tale profilo, trattandosi di tema “estraneo alla controversia” in discussione “e,
pertanto, esula[nte] dall'ambito di cognizione riservato al Collegio decidente”
– si vesa Cass. sez. un., n. 10242 del 2021).
In ragione di tale natura, occorre pertanto pronunciarsi in questa sede sulla regolamentazione delle spese di lite.
A tal riguardo, è noto che nei casi di divisio ope iudicis le spese sono da intendersi effettuate nel comune interesse di tutti i condividenti, potendo trovare applicazione il principio della soccombenza soltanto con riferimento a quelle che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (vedasi ex multis, Cass. n. 3083 del 2006 Cass. n. 7059 del 2002
Cass. n. 12758 del 2001; Cass. n. 12949 del 1999); sicché, considerando l'evoluzione complessiva del giudizio e i termini della divisione cui occorre procedere, non del tutto coincidenti con le prospettazioni dell'una o dell'altra parte, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporne l'integrale compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c. [nella formulazione ratione temporis vigente, considerando l'introduzione del giudizio nel 2013], fra tutte le parti costituite.
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica – come liquidate in virtù di separati decreti del 15 giugno 2016 e del 30 maggio 2017
- vanno poste definitivamente a carico solidale di tutte le parti processuali e ripartite in egual misura nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione, così provvede:
26 a) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria fra Parte_1
e , avente per oggetto il bene immobile
[...] Controparte_1
identificato al foglio 58 del catasto del Comune di Salerno e contrassegnato con le particelle 38, sub. 37, ubicato in Salerno alla via
Salvatore Calenda n. 166, già dichiarato divisibile;
b) individua, per l'effetto, le due seguenti porzioni: 1) PORZIONE I,
formata dall'immobile indicato con la lettera “A” (dalla settima alla nona pagina della relazione del 28 aprile 2016), come planimetricamente rappresentata nel documento allegato alla relazione tecnica depositata il
28 aprile 2016 e denominato “Allegato 2 – Pianta ipotesi divisionale” e dall'obbligo di pagamento del conguaglio di valore pari a euro 13.247,675,
in moneta attuale, oltre interessi legali sino al saldo, in favore dell'assegnatario della porzione II;
2) PORZIONE II, formata dall'immobile indicato con la lettera “B” (dalla settima alla nona pagina della relazione del 28 aprile 2016), come planimetricamente rappresentata nel documento allegato alla relazione tecnica depositata il 28 aprile 2016
e denominato “Allegato 2 – Pianta ipotesi divisionale” e dal diritto al pagamento del conguaglio di valore pari a euro 13.247,675, in moneta attuale, oltre interessi legali sino al saldo, a carico dell'assegnatario della porzione I;
c) dispone che le due porzioni innanzi indicate (PORZIONE I e PORZIONE
II) vengano assegnate, mediante estrazione a sorte e salvo diverso accordo,
a e;
Parte_1 Controparte_1
d) dispone che il sorteggio delle porzioni, come sopra individuate, sia effettuato a seguito di apposita istanza, ove si siano verificate le condizioni precisate in motivazione;
27 e) dispone che i costi dei lavori necessari alla materiale divisione dell'immobile per la creazione delle due porzioni indicate con le lettere
“A” e “B” (si veda la nona pagina della relazione tecnica del 28 aprile
2016) – indicati nei computi metrici allegati alla relazione depositata il 28
aprile 2016 (“computi metrici lavori stimati”) – e le spese relative a eventuali frazionamenti e accatastamenti siano ripartiti - nella misura corrispondente alle quote ad essi appartenenti (dunque, nella misura di 3/6
ciascuno) – tra i condividenti e;
Controparte_1 Parte_1
f) rigetta la domanda di pagamento dell'indennità di cui alla lettera “D”
dell'atto di citazione;
g) compensa integralmente le spese di giudizio fra tutte le parti;
h) pone le spese di consulenza tecnica dell'ufficio, come liquidate in virtù di separati decreti del 15 giugno 2016 e del 30 maggio 2017, a definitivo carico solidale di tutte le parti processuali e dispone che le stesse siano internamente ripartite in egual misura tra di esse.
Così deciso in Salerno il 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15380 del 2005; Cass. n. 1738 del 2002; Cass. n. 12998 del 2001; Trib. Ascoli
18