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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8112/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA PER LE IMPRESE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai
Magistrati:
Raffaella Simone Presidente
Assunta Napoliello Giudice
Laura Fazio Giudice rel.
Dato atto che il presente provvedimento viene reso all'esito dell'udienza collegiale dell'11.11.2024 fissata ai sensi dell'art. 275 bis cpc;
udita la discussione del procuratore comparso per la parte ricorrente;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
8112 del registro degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Azzollini del foro di Trani, Parte_1
giusta delega in atti,
– ricorrente –
E
in persona in persona del legale rappresentante pro tempore e CP_1
, Controparte_2
– resistenti contumaci – pagina 1 di 5 -------------
ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Ufficio con ricorso ex art. 281 Parte_1
decies cpc depositato il 04.07.2023 la e , esponendo : CP_1 Controparte_2
Co a) Di essere creditore della del complessivo importo di € 5.609,44 in virtù di decreto ingiuntivo del 05.10.2020 divenuto definitivo per mancata opposizione dell'importo di € 4.000,00, oltre interessi e spese di procedura e al netto delle somme assegnate all'esito di procedura esecutiva mobiliare, prima della quale è stata verificata a seguito di istanza ex art. 492 bis cpc l'intervenuta chiusura tra il novembre 2020 e il gennaio 2021 dei rapporti aperti con la Intesa San Paolo spa;
b) Che la ha capitale sociale di € 5.000,00 e che la totalità delle quote sin CP_1
dalla sua costituzione risultano intestate a , amministratore Controparte_2
unico della detta società;
c) Che sussistono i presupposti per poter accertare la responsabilità illimitata dell'unico socio ex art. 2462 c.civ., atteso lo stato di insolvenza della società
desumibile dal valore del capitale sociale di appena € 5.000,00, dall'omessa apposizione a riserva di almeno un quinto degli utili netti risultante dall'unico bilancio approvato, dall'assenza di conti correnti ovvero dalla loro incapienza,
dall'assenza di immobilizzazioni finanziarie dichiarate falsamente in bilancio attesa la riscontrata titolarità in capo alla srl di fondi di investimento oggetto di pignoramento, dalla cospicua debitoria nei confronti di fornitori ed altri;
CP_3
d) Che opera la responsabilità illimitata dell'unico socio , non Controparte_2
avendo questa reso la dichiarazione di cui all'art. 2470 c.civ. né risultando la specificazione che la società è unipersonale e mancando anche i conferimenti previsti dall'art. 2464 c.civ., non essendo specificato il mezzo con cui a questi siano stati versati.
Ha richiesto, pertanto, di accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2462 c.civ. e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità di CP_2
pagina 2 di 5 con condanna di quest'ultima al pagamento in favore del ricorrente CP_2
dell'importo di € 5.609,44, oltre vittoria di spese.
I resistenti, ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e la causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti.
----
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Innanzitutto deve evidenziarsi il difetto di legittimazione passiva della CP_1
essendo la domanda volta a pretendere dalla socia unica ex art. 2462, comma 2 c.civ. il pagamento degli importi dovuti al ricorrente dalla detta srl.
Quanto alla posizione della , giova rammentare in punto di diritto che ai sensi CP_2
dell'art. 2462 che “nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde
soltanto la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera
partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i
conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando
non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470”.
E' necessario, pertanto, verificare se il socio abbia attuato la pubblicità di cui all'art. 2470, comma 4 c.civ. ovvero se i conferimenti siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2464 c.civ.
Quanto al primo profilo, è qui sufficiente osservare che ai sensi dell'art. 2470, comma 4
c.civ. “quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico
socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una
dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e
del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza
dell'unico socio” e che nel caso di specie dall'esame della visura camerale si evince che la società è stata costituita il 25.05.2018 ed iscritta nel registro delle imprese l'01.06.2018, l'intero capitale sociale sin dalla sua costituzione è stato sempre intestato alla ma che costei in data 01.06.2018 ha iscritto presso il Registro delle CP_2
pagina 3 di 5 Imprese la propria qualifica di socio unico all'atto stesso della costituzione della società avvenuta il 25.05.2018, tant'è che di tale dichiarazione la CCIA di Bari ha dato la conseguente forma di pubblicità come segue :
Pertanto, detta forma di pubblicità risulta effettuata dalla socia unica, odierna convenuta e posta a conoscenza di tutti i terzi, non rilevando – al contrario di quanto sostenuto dall'attrice – che la denominazione della non rechi la dicitura CP_1
“società unipersonale”.
Quanto al secondo aspetto, l'art. 2464, commi 3 e 4 c.civ. è previsto che “se nell'atto
costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla
sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato
nell'atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero
soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi
di pagamento sono indicati nell'atto. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un
importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria
con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
in tal
caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del
corrispondente importo in danaro”.
Ebbene, la visura camerale prodotta dal ricorrente prevede a pag. 4 :
pagina 4 di 5 Di tali informazioni la CCIA di Bari ha dato pubblicità ai terzi, traendole – come indicato in visura - dall'atto costitutivo.
Sotto altro profilo, invece, la parte ricorrente (che ha lamentato a pag. 11 dell'atto introduttivo unicamente l'omessa indicazione nell'atto costitutivo delle modalità di pagamento adottate per la costituzione del capitale sociale) ha prodotto solo lo statuto e non l'atto costitutivo, unico documento dal quale poter evincere ai sensi dell'art. 2463,
comma 1 n. 4 c.civ. “l'ammontare del capitale (…) sottoscritto e di quello versato” e quindi le modalità di effettivo suo conferimento operato da parte della socia unica.
La prova dell'avvenuto espletamento della pubblicità di cui all'art. 2470 c.civ. e l'impossibilità di verificare l'assunto irregolare conferimento del capitale sociale – da dimostrarsi a cura dell'attore - implicano, in conclusione (restando di conseguenza assorbita ogni valutazione relativa allo stato di insolvenza della società), il rigetto della domanda proposta.
Nulla per le spese, stante la contumacia dei convenuti.
PQM
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata per le Imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda attrice, così provvede :
1) rigetta la domanda proposta;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Bari,13.01.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Fazio Raffaella Simone
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA PER LE IMPRESE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai
Magistrati:
Raffaella Simone Presidente
Assunta Napoliello Giudice
Laura Fazio Giudice rel.
Dato atto che il presente provvedimento viene reso all'esito dell'udienza collegiale dell'11.11.2024 fissata ai sensi dell'art. 275 bis cpc;
udita la discussione del procuratore comparso per la parte ricorrente;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
8112 del registro degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Azzollini del foro di Trani, Parte_1
giusta delega in atti,
– ricorrente –
E
in persona in persona del legale rappresentante pro tempore e CP_1
, Controparte_2
– resistenti contumaci – pagina 1 di 5 -------------
ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Ufficio con ricorso ex art. 281 Parte_1
decies cpc depositato il 04.07.2023 la e , esponendo : CP_1 Controparte_2
Co a) Di essere creditore della del complessivo importo di € 5.609,44 in virtù di decreto ingiuntivo del 05.10.2020 divenuto definitivo per mancata opposizione dell'importo di € 4.000,00, oltre interessi e spese di procedura e al netto delle somme assegnate all'esito di procedura esecutiva mobiliare, prima della quale è stata verificata a seguito di istanza ex art. 492 bis cpc l'intervenuta chiusura tra il novembre 2020 e il gennaio 2021 dei rapporti aperti con la Intesa San Paolo spa;
b) Che la ha capitale sociale di € 5.000,00 e che la totalità delle quote sin CP_1
dalla sua costituzione risultano intestate a , amministratore Controparte_2
unico della detta società;
c) Che sussistono i presupposti per poter accertare la responsabilità illimitata dell'unico socio ex art. 2462 c.civ., atteso lo stato di insolvenza della società
desumibile dal valore del capitale sociale di appena € 5.000,00, dall'omessa apposizione a riserva di almeno un quinto degli utili netti risultante dall'unico bilancio approvato, dall'assenza di conti correnti ovvero dalla loro incapienza,
dall'assenza di immobilizzazioni finanziarie dichiarate falsamente in bilancio attesa la riscontrata titolarità in capo alla srl di fondi di investimento oggetto di pignoramento, dalla cospicua debitoria nei confronti di fornitori ed altri;
CP_3
d) Che opera la responsabilità illimitata dell'unico socio , non Controparte_2
avendo questa reso la dichiarazione di cui all'art. 2470 c.civ. né risultando la specificazione che la società è unipersonale e mancando anche i conferimenti previsti dall'art. 2464 c.civ., non essendo specificato il mezzo con cui a questi siano stati versati.
Ha richiesto, pertanto, di accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2462 c.civ. e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità di CP_2
pagina 2 di 5 con condanna di quest'ultima al pagamento in favore del ricorrente CP_2
dell'importo di € 5.609,44, oltre vittoria di spese.
I resistenti, ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e la causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti.
----
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Innanzitutto deve evidenziarsi il difetto di legittimazione passiva della CP_1
essendo la domanda volta a pretendere dalla socia unica ex art. 2462, comma 2 c.civ. il pagamento degli importi dovuti al ricorrente dalla detta srl.
Quanto alla posizione della , giova rammentare in punto di diritto che ai sensi CP_2
dell'art. 2462 che “nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde
soltanto la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera
partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i
conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando
non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470”.
E' necessario, pertanto, verificare se il socio abbia attuato la pubblicità di cui all'art. 2470, comma 4 c.civ. ovvero se i conferimenti siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2464 c.civ.
Quanto al primo profilo, è qui sufficiente osservare che ai sensi dell'art. 2470, comma 4
c.civ. “quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico
socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una
dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e
del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza
dell'unico socio” e che nel caso di specie dall'esame della visura camerale si evince che la società è stata costituita il 25.05.2018 ed iscritta nel registro delle imprese l'01.06.2018, l'intero capitale sociale sin dalla sua costituzione è stato sempre intestato alla ma che costei in data 01.06.2018 ha iscritto presso il Registro delle CP_2
pagina 3 di 5 Imprese la propria qualifica di socio unico all'atto stesso della costituzione della società avvenuta il 25.05.2018, tant'è che di tale dichiarazione la CCIA di Bari ha dato la conseguente forma di pubblicità come segue :
Pertanto, detta forma di pubblicità risulta effettuata dalla socia unica, odierna convenuta e posta a conoscenza di tutti i terzi, non rilevando – al contrario di quanto sostenuto dall'attrice – che la denominazione della non rechi la dicitura CP_1
“società unipersonale”.
Quanto al secondo aspetto, l'art. 2464, commi 3 e 4 c.civ. è previsto che “se nell'atto
costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla
sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato
nell'atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero
soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi
di pagamento sono indicati nell'atto. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un
importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria
con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
in tal
caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del
corrispondente importo in danaro”.
Ebbene, la visura camerale prodotta dal ricorrente prevede a pag. 4 :
pagina 4 di 5 Di tali informazioni la CCIA di Bari ha dato pubblicità ai terzi, traendole – come indicato in visura - dall'atto costitutivo.
Sotto altro profilo, invece, la parte ricorrente (che ha lamentato a pag. 11 dell'atto introduttivo unicamente l'omessa indicazione nell'atto costitutivo delle modalità di pagamento adottate per la costituzione del capitale sociale) ha prodotto solo lo statuto e non l'atto costitutivo, unico documento dal quale poter evincere ai sensi dell'art. 2463,
comma 1 n. 4 c.civ. “l'ammontare del capitale (…) sottoscritto e di quello versato” e quindi le modalità di effettivo suo conferimento operato da parte della socia unica.
La prova dell'avvenuto espletamento della pubblicità di cui all'art. 2470 c.civ. e l'impossibilità di verificare l'assunto irregolare conferimento del capitale sociale – da dimostrarsi a cura dell'attore - implicano, in conclusione (restando di conseguenza assorbita ogni valutazione relativa allo stato di insolvenza della società), il rigetto della domanda proposta.
Nulla per le spese, stante la contumacia dei convenuti.
PQM
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata per le Imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda attrice, così provvede :
1) rigetta la domanda proposta;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Bari,13.01.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Fazio Raffaella Simone
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