Trib. Bari, sentenza 16/01/2025, n. 106
TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata per le Imprese, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una parte ricorrente, creditrice di una società per un importo di € 5.609,44, in virtù di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo. La ricorrente ha convenuto in giudizio la società e il suo unico socio, esponendo che la società, con un capitale sociale di € 5.000,00, si trovava in stato di insolvenza, come desumibile da vari elementi quali l'omessa accantonamento di utili a riserva, l'assenza o l'incapienza di conti correnti, la presunta falsità di dichiarazioni in bilancio relative a immobilizzazioni finanziarie e una cospicua debitoria verso fornitori. La ricorrente ha altresì dedotto la responsabilità illimitata dell'unico socio ai sensi dell'art. 2462 del codice civile, sia per l'omessa dichiarazione di unipersonalità ai sensi dell'art. 2470 c.civ., sia per la mancata specificazione e il presunto irregolare conferimento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2464 c.civ. Pertanto, ha chiesto l'accertamento della responsabilità illimitata del socio e la sua condanna al pagamento del debito della società. I resistenti, regolarmente evocati, non si sono costituiti in giudizio.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale, il quale ha preliminarmente rilevato un difetto di legittimazione passiva della società, essendo la richiesta rivolta al socio ex art. 2462, comma 2, c.civ. per le obbligazioni sociali. Quanto alla responsabilità del socio, il giudice ha analizzato i presupposti di cui all'art. 2462 c.civ., ovvero l'attuazione della pubblicità prescritta dall'art. 2470 c.civ. o l'effettuazione dei conferimenti secondo l'art. 2464 c.civ. In merito alla pubblicità, il Tribunale ha accertato che l'unico socio aveva iscritto presso il Registro delle Imprese la propria qualifica di socio unico all'atto della costituzione della società, adempiendo così all'obbligo di pubblicità previsto dall'art. 2470, comma 4, c.civ., rendendo tale informazione opponibile ai terzi, indipendentemente dalla dicitura "società unipersonale" nella denominazione sociale. Per quanto concerne i conferimenti, pur lamentando la ricorrente l'omessa indicazione delle modalità di pagamento nell'atto introduttivo, ha prodotto solo lo statuto e non l'atto costitutivo, unico documento idoneo a dimostrare l'ammontare del capitale sottoscritto e versato e le modalità di conferimento. L'accertata pubblicità ai sensi dell'art. 2470 c.civ. e l'impossibilità di verificare l'asserita irregolarità dei conferimenti, che doveva essere provata dalla ricorrente, hanno condotto al rigetto della domanda, assorbendo ogni valutazione sullo stato di insolvenza della società. Le spese processuali sono state compensate in ragione della contumacia dei convenuti.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 16/01/2025, n. 106
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero : 106
    Data del deposito : 16 gennaio 2025

    Testo completo