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Accoglimento
Sentenza breve 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 05/02/2026, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09696/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/02/2026
N. 00943 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09696/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 31 e 117, c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 9696 del 2025, proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
contro
JA NI, non costituito nel presente grado del giudizio
per la riforma
della sentenza n. 17812 del 2025 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. III
visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 09696/2025 REG.RIC.
visti tutti gli atti della causa; relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il Consigliere
SS NO e uditi per il Ministero appellante l'Avvocato dello Stato
AL AC.
FATTO e DIRITTO
1.Con l'atto introduttivo del giudizio, proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (di qui in poi per brevità il Tribunale), l'odierno appellato ha impugnato «il silenzio – inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre
2007, n. 206, attuativo della Direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla Direttiva
2013/22/UE, recepita dal d.lgs 28 gennaio 2016 n. 15 del titolo estero di formazione professionale abilitante all'insegnamento nella scuola di istruzione secondaria di II grado, rilasciato in Romania presentata in data 22.11.2024 al n. 41972», chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza nonché la condanna della stessa amministrazione a provvedere in ordine all'istanza stessa, entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque nel termine ritenuto “più opportuno, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.
1.1. Si è costituito nel primo grado del giudizio il Ministero dell'Istruzione e del
Merito – di qui in poi il Ministero – per resistere al ricorso.
1.2. All'esito del giudizio, il Tribunale ha adottato la sentenza n. 17812 del 16 ottobre
2025 e ha accolto il ricorso, quanto all'accertamento della sussistenza dell'inerzia della p.a. nei limiti e nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto ha ordinato all'amministrazione resistente di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della stessa sentenza, se più breve. N. 09696/2025 REG.RIC.
1.3. Il Tribunale ha nominato quale commissario ad acta, in caso di perdurante inottemperanza, il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione preposto alla
Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, avrebbe dovuto provvedere sulla menzionata istanza nell'ulteriore termine di giorni 120 (centoventi).
2. Ma il Ministero appella tale sentenza rappresentando, invero, che al momento della decisione esso aveva già adottato il provvedimento di (parziale) riconoscimento del titolo rumeno, determinando così la sostanziale rimozione della lesione originariamente lamentata, sicché il ricorso era divenuto privo di interesse ed avrebbe dovuto dare luogo alla dichiarazione di sopravvenuta carenza d'interesse, con conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c),
c.p.a.
2.1. Non si è costituito l'appellato.
2.2. Nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 il Collegio, sentito il difensore del
Ministero appellante, ha trattenuto la causa in decisione.
3. L'appello è fondato.
4. È dirimente il rilievo che, effettivamente, il provvedimento di (parziale) riconoscimento era stato adottato dall'amministrazione appellante, anche se esso non era stato portato a conoscenza del Tribunale da nessuna delle parti.
4.1. Infatti, come dedotto e documentato dal Ministero appellante, alla data dell'udienza del 7 ottobre 2025 celebratasi avanti al Tribunale, l'amministrazione aveva già provveduto sull'istanza, adottando il decreto di riconoscimento del titolo – previe misure compensative – per la classe di concorso A45, prot. DPIT n. 2696 del
18/09/2025 (All. 1), nonché il provvedimento di rigetto prot. DGOSV n. 42173 del
18/09/2025 (All. 2) per le ulteriori classi di concorso richieste.
4.2. Pertanto, come questa Sezione ha statuito di recente in caso pressoché analogo
(Cons. St., sez. VII, 15 gennaio 2026, n. 337), il ricorso di primo grado doveva e deve N. 09696/2025 REG.RIC.
essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
5. L'appello, quindi, deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
6. Le spese del primo grado del giudizio, stante l'adozione del provvedimento agognato dal ricorrente in prime cure ancorché solo successivamente alla proposizione del ricorso, possono essere interamente compensate tra le parti, tenendo presente il fatto, certo rilevante sul piano processuale, che il ricorrente, al quale il provvedimento era stato comunicato, ha omesso di comunicarlo al Tribunale, contribuendo ad ingenerare l'errore in cui è incorso il Tribunale stesso nella sentenza qui oggetto di riforma, e non ha richiesto la condanna al pagamento delle spese in base al principio della c.d. soccombenza virtuale (v., sul punto, sempre Cons. St., sez. VII, 15 gennaio
2026, n. 337), rimanendo invero totalmente silente dopo l'adozione del citato provvedimento.
6.1. Le spese del presente grado del giudizio, invece, possono essere dichiarate irripetibili perché anche l'amministrazione, che quel provvedimento aveva emesso, ha omesso di informare il Tribunale di tale circostanza e, dunque, ha contribuito anche essa a determinare l'errore di cui ora si duole.
6.2. Il Ministero, per avere adottato solo in corso di giudizio il provvedimento, deve essere condannato a rimborsare il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso proposto in primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile il N. 09696/2025 REG.RIC.
ricorso proposto in primo grado da JA NI per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa interamente tra le parti le spese del primo grado del giudizio.
Dichiara irripetibili le spese del presente grado del giudizio.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare in favore dell'appellato JA NI il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
DI NT, Presidente
SS NO, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
SS NO DI NT N. 09696/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 05/02/2026
N. 00943 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09696/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 31 e 117, c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 9696 del 2025, proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
contro
JA NI, non costituito nel presente grado del giudizio
per la riforma
della sentenza n. 17812 del 2025 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. III
visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 09696/2025 REG.RIC.
visti tutti gli atti della causa; relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il Consigliere
SS NO e uditi per il Ministero appellante l'Avvocato dello Stato
AL AC.
FATTO e DIRITTO
1.Con l'atto introduttivo del giudizio, proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (di qui in poi per brevità il Tribunale), l'odierno appellato ha impugnato «il silenzio – inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre
2007, n. 206, attuativo della Direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla Direttiva
2013/22/UE, recepita dal d.lgs 28 gennaio 2016 n. 15 del titolo estero di formazione professionale abilitante all'insegnamento nella scuola di istruzione secondaria di II grado, rilasciato in Romania presentata in data 22.11.2024 al n. 41972», chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza nonché la condanna della stessa amministrazione a provvedere in ordine all'istanza stessa, entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque nel termine ritenuto “più opportuno, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.
1.1. Si è costituito nel primo grado del giudizio il Ministero dell'Istruzione e del
Merito – di qui in poi il Ministero – per resistere al ricorso.
1.2. All'esito del giudizio, il Tribunale ha adottato la sentenza n. 17812 del 16 ottobre
2025 e ha accolto il ricorso, quanto all'accertamento della sussistenza dell'inerzia della p.a. nei limiti e nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto ha ordinato all'amministrazione resistente di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della stessa sentenza, se più breve. N. 09696/2025 REG.RIC.
1.3. Il Tribunale ha nominato quale commissario ad acta, in caso di perdurante inottemperanza, il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione preposto alla
Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, avrebbe dovuto provvedere sulla menzionata istanza nell'ulteriore termine di giorni 120 (centoventi).
2. Ma il Ministero appella tale sentenza rappresentando, invero, che al momento della decisione esso aveva già adottato il provvedimento di (parziale) riconoscimento del titolo rumeno, determinando così la sostanziale rimozione della lesione originariamente lamentata, sicché il ricorso era divenuto privo di interesse ed avrebbe dovuto dare luogo alla dichiarazione di sopravvenuta carenza d'interesse, con conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c),
c.p.a.
2.1. Non si è costituito l'appellato.
2.2. Nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 il Collegio, sentito il difensore del
Ministero appellante, ha trattenuto la causa in decisione.
3. L'appello è fondato.
4. È dirimente il rilievo che, effettivamente, il provvedimento di (parziale) riconoscimento era stato adottato dall'amministrazione appellante, anche se esso non era stato portato a conoscenza del Tribunale da nessuna delle parti.
4.1. Infatti, come dedotto e documentato dal Ministero appellante, alla data dell'udienza del 7 ottobre 2025 celebratasi avanti al Tribunale, l'amministrazione aveva già provveduto sull'istanza, adottando il decreto di riconoscimento del titolo – previe misure compensative – per la classe di concorso A45, prot. DPIT n. 2696 del
18/09/2025 (All. 1), nonché il provvedimento di rigetto prot. DGOSV n. 42173 del
18/09/2025 (All. 2) per le ulteriori classi di concorso richieste.
4.2. Pertanto, come questa Sezione ha statuito di recente in caso pressoché analogo
(Cons. St., sez. VII, 15 gennaio 2026, n. 337), il ricorso di primo grado doveva e deve N. 09696/2025 REG.RIC.
essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
5. L'appello, quindi, deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
6. Le spese del primo grado del giudizio, stante l'adozione del provvedimento agognato dal ricorrente in prime cure ancorché solo successivamente alla proposizione del ricorso, possono essere interamente compensate tra le parti, tenendo presente il fatto, certo rilevante sul piano processuale, che il ricorrente, al quale il provvedimento era stato comunicato, ha omesso di comunicarlo al Tribunale, contribuendo ad ingenerare l'errore in cui è incorso il Tribunale stesso nella sentenza qui oggetto di riforma, e non ha richiesto la condanna al pagamento delle spese in base al principio della c.d. soccombenza virtuale (v., sul punto, sempre Cons. St., sez. VII, 15 gennaio
2026, n. 337), rimanendo invero totalmente silente dopo l'adozione del citato provvedimento.
6.1. Le spese del presente grado del giudizio, invece, possono essere dichiarate irripetibili perché anche l'amministrazione, che quel provvedimento aveva emesso, ha omesso di informare il Tribunale di tale circostanza e, dunque, ha contribuito anche essa a determinare l'errore di cui ora si duole.
6.2. Il Ministero, per avere adottato solo in corso di giudizio il provvedimento, deve essere condannato a rimborsare il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso proposto in primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile il N. 09696/2025 REG.RIC.
ricorso proposto in primo grado da JA NI per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa interamente tra le parti le spese del primo grado del giudizio.
Dichiara irripetibili le spese del presente grado del giudizio.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare in favore dell'appellato JA NI il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
DI NT, Presidente
SS NO, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
SS NO DI NT N. 09696/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO