Articolo 12 della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745
Articolo 11Articolo 13
Versione
22 gennaio 1963
>
Versione
14 gennaio 1967
Art. 12.

In caso di omissione totale o parziale della ritenuta o del versamento prescritti dagli articoli 1, 2, 10 e 11 si applicano le sanzioni previste rispettivamente dall'articolo 264 e dal primo comma dell'articolo 260 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
Per la mancanza o incompletezza della dichiarazione prescritta dai commi terzo e quarto dell'articolo 2 si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000. ((3a)) ------------- AGGIORNAMENTO (3a)
La L. 23 dicembre 1966, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste [...] dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , sempreche' si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita' e agli adempimenti omessi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1967
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente