TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 28/05/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
RG 1037/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Grosseto
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giulio Bovicelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. RG 1037/2024 tra le parti:
Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difeso dagli Avv.ti DOMENEGOTTI P.IVA_1
MARGHERITA e MARCO PESENTI
RICORRENTE
E
(C.F. ) e C.F. ), CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VANNETTI ROBERTO
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: come da note conclusive depositate in data 9.5.2025,
ossia, “l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
disporre che la richiesta di trascrizione dell'accettazione dell'eredità di CP_2 Per_1
venga eseguita da che agisce ai fini del presente atto non in proprio ma CP_3
esclusivamente in nome e per conto di e per essa la Parte_1 [...]
in via surrogatoria, in ogni caso emettendo i provvedimenti opportuni Parte_1
al fine indicato;
IN VIA ISTRUTTORIA
- si riserva ogni ulteriore deduzione ed istanza al prosieguo del giudizio;
IN OGNI CASO
- condannare i signori e a rifondere a parte ricorrente tutte le spese CP_1 CP_2
che la stessa sosterrà per la trascrizione dell'atto di accettazione dell'eredità, in seguito
meglio specificate.
Con vittoria di spese e diritti di causa”
PER LA PARTE RESISTENTE come da note depositate in data 8.5.2025, ossia (per
relationem alla comparsa di costituzione e risposta) “Voglia il Tribunale respingere
l'azione avversaria perché infondata o comunque inammissibile o improcedibile.
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore che si dichiara antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc la società ha adito questo Parte_1
Tribunale - quale titolare del credito vantato da Banca MPS s.p.a. a seguito del
Part mutuo che quest'ultima stipulava con la all'interno del quale Pt_3 Per_1
figurava quale soggetto terzo datore di ipoteca - per sentire accogliere le conclusioni sopra trascritte.
Assumendo un rapporto di parentela tra il soggetto garante ed i convenuti, la società ha chiesto al Tribunale di accertare l'accettazione tacita di Parte_1 eredità che i convenuti avrebbero effettuato in relazione ai beni relitti del defunto ed a tale scopo ha depositato documentazione catastale e anagrafica, Per_1
chiedendo altresì la trascrizione della predetta accettazione tacita.
Successivamente, si sono ritualmente costituiti in giudizio e CP_1 CP_2
i quali si sono opposti alla domanda della controparte unicamente eccependo che la stessa e per essa la mandataria Parte_1 Parte_1
ha già promosso di fronte all'intestato Tribunale una identico giudizio, con
[...]
identica domanda ed avverso i medesimi convenuti;
domanda su cui il Tribunale
si è già pronunciato respingendo la richiesta del ricorrente.
A tal proposito i convenuti hanno in particolare evidenziato che “secondo
l'ordinanza datata 13 Marzo 2024 il Giudice di primo grado ha stabilito come la ricorrente
non avesse dimostrato che e fossero figli di e dunque non CP_1 CP_2 Per_1
vi fosse la prova della delazione dell'eredità di quest'ultimo né tantomeno aveva dimostrato
compiutamente il decesso del predetto , non avendo nessun valore a questo fine la Per_1
dichiarazione di successione che come è noto è un atto avente valore essenzialmente
fiscale”. A ciò ha aggiunto che tale ordinanza è ormai passata in giudicato perché
emessa e depositata in data 13 Marzo 2024 e quindi alla data del 13 ottobre 2024 la stessa è divenuta non più impugnabile.
Tale ultima circostanza non è stata contestata dalla parte ricorrente.
Su questa scorta il ricorso che oggi ci occupa non può che essere dichiarato inammissibile.
Come noto, infatti, “il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 cod. civ. - il quale, come
riflesso di quello formale previsto dall'art. 324 cod. proc. civ., fa stato ad ogni effetto tra le
parti quanto all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si
forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione (o che avrebbe potuto
costituirne oggetto, come nelle ipotesi di procedimenti speciali a cognizione eventuale),
ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione
della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo
giudizio, quando l'azione in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi”( Cfr. Core
di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9486 del 20/04/2007).
Il passaggio in giudicato dell'ordinanza emessa da questo Tribunale (offerta in comunicazione come doc.1 dalla parte resistente) non è stato contestato dalla parte ricorrente, come non contestate sono rimaste l'identità della domanda e delle parti del giudizio sotteso a tale provvedimento conclusivo.
Ciò evidentemente preclude, in questo successivo giudizio, la possibilità di rivalutate l'accertamento compiuto dal primo giudice in merito alla mancanza, in capo ai convenuti, della qualità di chiamati all'eredità di Per_1
Essendo questa qualità un presupposto logico giuridico dell'accertamento dell'accettazione dell'eredità, è esclusa la possibilità di addivenire, in questo giudizio, a conclusioni diverse rispetto a quelle cristallizzate nel dispositivo dell'ordinanza del 13 Marzo 2024.
Di nessun rilievo è poi il fatto che la domanda sia stata in precedenza promossa con ricorso ex art 702 bis c.p.c. ed oggi, invece, ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c.:
ciò che conta ai fini che ci occupano, infatti, non è la forma dell'atto introduttivo,
bensì l'identità sostanziale di parti, petitum e causa petendi.
La domanda promossa dinanzi a questo giudice, dunque, non può che essere dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa ed in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55 del
2014, con riduzione massima in ragione della esiguità e non complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna il ricorrente a rifondere alla parte convenuta, le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
oltre IVA e CPA se dovuti, come per legge.
Grosseto, 28/05/2025
Il giudice dott. Giulio Bovicelli