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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4788 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Roberto De Giacomo (c.f.: ), domiciliato in Napoli, C.F._2
al Viale Antonio Gramsci, 21; appellante
E
(C.F: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, CP_1 C.F._3 dall'avv. Giuseppe Fabbozzi (c.f.: ) e dall'avv. Stefano Fabbozzi (c.f.: C.F._4
), domiciliati in San Marcellino (CE), alla via Galatina n. 8 C.F._5
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.3878/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord e depositata in data 29.09.2023, nel proc. di primo grado n. 2976/2020 r.g.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 5.2.2025.
1 Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. , ricevuta la notifica in data 19.2.2020 del decreto ingiuntivo recante n. CP_1
585/2020, reso in forma provvisoriamente esecutiva e ad essa intimante il pagamento della somma di € 15.000,00, oltre interessi e spese della procedura, in favore di Parte_1
, somma portata dalla cambiale recante data 28.6.2017, con scadenza il 28.6.2019,
[...]
propose tempestiva opposizione dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, con atto di citazione ritualmente notificato.
A sostegno della opposizione disconobbe la sottoscrizione apposta al titolo, la conformità all'originale della copia del documento prodotto ed il contenuto della cambiale;
in sostanza eccepì di non aver mai sottoscritto né compilato la cambiale, come verificato anche dal consulente grafologo di parte nella relazione prodotta in atti;
nel merito, contestò l'esistenza del rapporto di provvista, in difetto assoluto di un rapporto sottostante di qualsiasi natura.
Concluse l'opponente chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, di accogliere l'opposizione e di revocare il decreto ingiuntivo;
in subordine, chiese di dichiarare il creditore carente di interesse ex art. 100 c.p.c., vinte le spese di lite, con attribuzione al difensore anticipatario;
chiese, altresì, il risarcimento dei danni per lite temeraria.
, tempestivamente costituitosi, dedusse che la cambiale era stata rilasciata Parte_1
dalla opponente a garanzia di vari prestiti (piccole somme di denaro dal 2014 al 2016, fino a giungere alla somma indicata nella cambiale di € 15.000,00), giustificati dal rapporto di affinità (suocero e nuora) e dall'esigenza della opponente di far fronte a spese universitarie;
che il matrimonio del figlio con era naufragato e quest'ultima era stata CP_1
sollecitata alla restituzione del dovuto ed al pagamento della cambiale rilasciata a garanzia, come da corrispondenza via mail, in atti prodotta e mai contestata. L'opposto, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione, formulò espressa istanza di verificazione, producendo il CP_ titolo in originale;
espose che la sottoscrizione apposta al mandato dalla era volontariamente diversa da un punto di vista grafico, per ingannare il Tribunale;
che, in ogni caso, la cambiale valeva promessa di pagamento in ragione della esistenza del rapporto sottostante ed operava il principio della inversione dell'onere della prova ex art. 1988 c.c., gravandosi il debitore dell'onere di dimostrare l'inesistenza del rapporto;
il titolo legittimava, dunque, l'esercizio dell'azione causale.
Chiese, conclusivamente, di rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e di rigettare l'opposizione, confermando il decreto.
2 Sospesa dal giudice la provvisoria esecuzione della ingiunzione, in ragione dell'intervenuto disconoscimento della firma apposta alla cambiale;
introdotto il sub procedimento di verificazione, disposta c.t.u. al fine di verificare l'autenticità della firma apposta alla cambiale
(ritenuta dal consulente apocrifa), sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. n.3878/2023, pubblicata in data 29.09.2023, il Tribunale di Napoli Nord ha accolto l'opposizione e per l'effetto, ha condannato l'opposto alla rifusione delle spese di lite, indicate in dispositivo, ed ha posto a suo carico anche le spese di c.t.u.
Il Tribunale ha fondato la decisione sull'apocrifia della firma apposta alla cambiale, accertata dal nominato c.t.u., con la conseguenza che, non potendo la cambiale valere come promessa di pagamento, in applicazione delle regole ordinarie di distribuzione dell'onere della prova in materia di inadempimento, il creditore, che ne era onerato, non aveva dato prova della esistenza del suo credito e che, indipendentemente dalla qualifica di tali dazioni come prestito o come donazione di modico valore (indiretta), il creditore non aveva neppure dimostrato l'ammontare delle dazioni, inammissibile essendo la prova testimoniale pure articolata, generica sia quanto ai tempi (dal 2014 al 2016) sia in relazione all'ammontare (vari prestiti…piccole somme).
Avverso questa sentenza, con atto di citazione notificato in data 2.11.2023, ha proposto rituale impugnazione affidata ad un unico motivo di censura della sentenza, Parte_1
fondata sugli esiti di una c.t.u. calligrafica, sfavorevole ad esso appellante, senza vaglio critico da parte del Tribunale dell'elaborato e delle conclusioni del consulente, ma soprattutto senza considerare le puntuali osservazioni alla c.t.u., ritualmente formulate (c.t.p. dott. Tes_1 ed alle quali il consulente d'ufficio non aveva dato risposta, osservazioni che richiama in appello.
L'appellante ha formulato istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c.; ha chiesto la riforma della gravata sentenza e, per l'effetto, di valutare la opportunità di rinnovare la c.t.u. calligrafica;
di dichiarare autentica la sottoscrizione in lite;
di rigettare l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo, vinte le spese del doppio grado, con attribuzione al difensore anticipatario.
Ha resistito , con comparsa depositata il 7.2.2024, chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello, vinte le spese, con attribuzione alla difesa.
Con ordinanza depositata il 23.04.2024, il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza ed ha fissato dinanzi al Collegio l'udienza del 25.09.2024, poi rinviata 5.2.2025, per la discussione orale, ai sensi dell'art. 350 – bis c.p.c., assegnando
3 alle parti il termine fino a 25 giorni prima della indicata udienza per il deposito di note conclusionali.
2. Con l'unico motivo di appello si lamenta l'erroneità della sentenza, acriticamente fondata sugli esiti di una c.t.u., senza considerare le puntuali osservazioni all'elaborato, tempestivamente sollevate, osservazioni alle quali neppure il c.t.u. aveva dato adeguata risposta.
Si duole in sostanza l'appellante dell'adesione del primo giudice alle conclusioni di una CTU ritenuta erronea, contraddittoria ed incompleta.
Occorre al riguardo premettere che le contestazioni alla c.t.u. sono rispettose dei termini ex art. 195 c.p.c.; peraltro, si ricorda che, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, anche le contestazioni mosse alla CTU in primo grado successivamente al suo deposito, nonché con l'atto di appello, sono da considerarsi ammissibili (cfr. Cass. Civ.
SS.UU. n. 5624 del 21.02.2022: le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al procedimento come disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono mere argomentazioni difensive, in quanto tali non sottoposte ad alcuna barriera preclusiva;
vedi anche Cass. n. 15418/2016;
Cass. 21/08/2018, n. 20829; Cass., ord., 22/01/2019, n. 2516). Ne consegue che esse possono essere formulate per la prima volta anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della CTU e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.
Si ritiene, infatti, che il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, abbia natura ordinatoria e funzione acceleratoria ed esaurisca, dunque, il suo scopo nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare. Pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi nel successivo corso del giudizio, nel quale la controparte ha avuto la possibilità di interloquire.
2.1-Chiarito ciò, non merita accoglimento la censura mossa nei confronti della sentenza nella misura in cui questa avrebbe recepito le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, senza tuttavia soffermarsi il Tribunale ad analizzarne il contenuto nella sua interezza ed a sviscerarne le contraddizioni.
Secondo concorde giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. Civ. Sez. L, 6.9.2016, n.
17644; Cass. civ. sez. II, 31/08/2018, n. 21504; Cass. civ. del 14/02/2019, n. 4352), ove il
4 giudice ritenga di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate. Il giudice non è, quindi, chiamato a motivare sul contenuto della relazione peritale se non per quanto necessario a delineare il percorso logico-giuridico da lui seguito.
Più di recente la Corte ha chiarito che Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 2022
n. 33742).
Si vuol dire, cioè, che la sia pur sintetica motivazione del Tribunale, che ha condiviso la metodologia seguita dal c.t.u. ed ha fatto proprie le conclusioni contenute nell'elaborato, è da considerarsi sufficiente, anche e soprattutto perché la consulenza in atti contiene risposta alle osservazioni del c.t.p.
2.3-Per quanto riguarda, poi, i vizi specificamente addebitati alla relazione peritale svolta in primo grado, le censure non appaiono fondate.
Le stesse si concentrano sul dissenso (manifestato dal consulente di parte e riportato dalla difesa) circa la non riconducibilità della firma in verifica alla mano del sottoscrittore.
In sintesi, le critiche mosse alla consulenza si fondano su elementi che rimangono nell'ambito delle possibilità di apprezzamento e che non hanno trovato adeguato supporto all'esito della compiuta lettura della c.t.u. Nella sostanza, peraltro, le doglianze espresse nei confronti della consulenza d'ufficio non esprimono una ricostruzione alternativa valida in termini di metodo e merito.
In dettaglio, il c.t.p. nelle osservazioni lamenta la variabilità grafica delle firme disponibili, che avrebbe dovuto imporre al tecnico più accurate riflessioni, potendo tale variabilità portare a ricondurre anche la firma in verifica ad . CP_1
Segue poi contestazione aspecifica delle categorie usate dal c.t.u.; tuttavia, il nucleo centrale ed assorbente della contestazione è quello, ridetto, della variabilità grafica.
5
Considerato che
l'appellante assume che il c.t.u. avrebbe risposto solo a n.3 e delle n. 7 osservazioni e che però tali riferimenti numerici non sono ben comprensibili nel rinvio alla c.t.p. (né l'atto d'appello contiene specificazioni a chiarimento), ciò che rileva è che, dal complessivo esame delle osservazioni, emerge che le stesse sono soprattutto incentrate sulla questione dirimente della variabilità grafica, rispetto alla quale il c.t.u. ha diffusamente risposto nei seguenti termini:
…
La scrivente ctu in risposta alle controdeduzioni del ctp dottor intende specificare Tes_1
alcuni punti importanti per meglio chiarire la posizione di non autografia della sottoscrizione…. CP_ Atteso sicuramente che vi è una variabilità grafica della signora evidente nelle firme comparative, così come già descritto in perizia, si precisa che gli elementi della firma in verifica non presentano caratteristiche grafologiche comuni alla variabilità comparativa…
….
Seguono immagini della firma in verifica e di talune firme in comparazione.
….
Importante sottolineare non tanto l'aspetto formale delle lettere quanto l'aspetto strutturale differente;
se a prima vista, formalmente, potrebbe apparire autografa la firma in verifica, andando ad analizzare la struttura notiamo differenze importanti.
Nello specifico:
1. La dimensione nelle comparative è sempre allargata ovvero il gesto grafico si presenta quasi
sdraiato sul rigo di base;
nella firma in verifica invece troviamo una dimensione più ristretta
e tra l'altro dilatata;
2. La continuità non appare perché, contrariamente a quanto riferito dal ctp, gli stacchi della
CP_ signora sono sempre concentrati in altri punti rispetto a quelli della firma in verifica;
tra l'altro non sono stacchi di cambio direzionale ma, come avviene nel saggio grafico riportato sotto, sono stati d'agitazione che comportano un gesto leggermente tremolante: ciò avviene però solo nel saggio grafico;
…..
Seguono immagini della firma in verifica e delle comparative.
…. CP_ 3. Nonostante la variabilità grafica della signora e considerando anche l'arco temporale delle firme comparative, si può affermare che, a differenza della firma in verifica, la signora
6 CP_
presenta sempre nelle firme comparative delle rotondità nella realizzazione delle lettere. La firma in verifica, invece, è stilizzata nella realizzazione grafica
Si ribadiscono in toto, pertanto, indipendentemente dalle pur rispettabili conclusioni cui è giunto il ctp, le deduzioni tecniche di cui alla specifica perizia depositata.
…
Appare evidente, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, che il tribunale ha condiviso e fatto proprio un elaborato che contiene adeguata, analitica, puntuale e condivisibile risposta alle osservazioni. Va, inoltre, evidenziato che in ogni caso non sono stati forniti elementi di tale peso da portare ad un ribaltamento delle riportate conclusioni.
Le esposte considerazioni consentono di disattendere la richiesta di rinnovo dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
In difetto di ulteriori motivi di censura, l'appello va rigettato e la impugnata sentenza va confermata.
3.Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000), nell'importo di € 1.134,00 per la fase di studio, di € 921,00 per la fase introduttiva, di € 921,5 per la trattazione (€ 1843,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 1911,00 per la fase decisoria, con attribuzione ai difensori, che ne hanno fatto richiesta.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3878/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord e depositata in data 29.09.2023;
7 2.condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in € 4887,5, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi antistatari;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l- bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.2.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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