Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/06/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di conSIlio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1139/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] Parte_1 C.F._1
LA (CS) in data 13/03/1981, rappresentata e difesa dall'avv. CASTROVILLARI CARLO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. , parte nata a SVIZZERA in [...] Controparte_1 C.F._2
20/05/1973, rappresentata e difesa dall'avv. ROMANELLO ALFONSO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
In Sede Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa Con ricorso depositato in Cancelleria in data 08/06/2024 parte ricorrente
[...] ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti del marito Parte_1
, deducendo che: Controparte_1
- le parti hanno contratto matrimonio il 16.09.2000 in AN RO (registrato nel Comune di AN Anno 2000 Numero 160 Parte II Serie A);
- dalla loro unione sono nati 2 figli: nato il [...] in [...] Persona_1
RO (Cs) e nato il [...] in [...]; Persona_2
- che il figlio , frequenta l'università di Roma, mentre Persona_1 [...]
ha abbandonato il percorso scolastico per svolgere saltuariamente, Persona_2 attività lavorativa mediante lavori stagionali e/o serate presso ristoranti o pizzerie;
- che “entrambi i coniugi avevano l'abitazione coniugale” in AN SS, area urbana di AN alla via Lago di Como nella c.da Apollinara.
- che la SI.ra svolge attività lavorativa stagionale, mentre il proprio coniuge Parte_2 svolge attività come bracciante agricolo;
- che dopo un periodo di serena convivenza, purtroppo per contrasti insanabili ed incomprensioni non hanno più una unione affettiva e sentimentale;
- che il SI. ha sempre atteggiamenti violenti ed aggressivi nei confronti Controparte_1 della moglie e dei figli, soprattutto con il figlio , per il quale non contribuisce Persona_1 nemmeno in minima parte alle spese per gli studi, né al sostentamento materiale;
- che la dissoluzione del consorzio familiare è definitiva ed impedisce, allo stato, ogni possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa dell'insanabili divergenze tra le parti e della avvenuta costituzione di una vita effettiva autonoma per entrambi;
- che è venuta meno la disponibilità alla reciproca assistenza morale e materiale, che sono il fondamento del matrimonio, ma che anzi negli ultimi anni sono stati sempre più frequenti i litigi con finanche aggressioni fisiche nei confronti della SI.ra tanto che la Parte_2 stessa ha più volte fatto ricorso alle cure ospedaliere;
- che per sottrarsi alla violenza del coniuge la SI. nei mesi scorsi è stata ospite Parte_2 di una struttura protetta e successivamente, è stata costretta a chiedere ospitalità a persone terze al fine di sottrarsi alla violenza del marito;
- che la crisi matrimoniale è dovuta solo ed esclusivamente al per il Controparte_1 suo comportamento prevaricante e violento. Tanto premesso la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi di autodeterminare la vita in base alle proprie eSIenze, con obbligo di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
2. disporre l'immediato ed l'urgente rilascio della casa coniugale al SI. Controparte_1
a causa della situazione quindi giunta a livelli umanamente insostenibili e tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ed assegnare, pertanto, la casa coniugale alla moglie con i figli, ubicata nel comune di AN SS Controparte_3 (a.u. AN RO) in via Lago di Como alla c.da Apollinara, anche a soddisfazione di qualsiasi futura pretesa economica imputando ad entrambi le relative spese di gestione nella misura del 50%;
3. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore (nato il Persona_2 26/09/2006 e che quindi sarà maggiorenne tra pochi mesi) con collocazione prevalente presso la dimora della madre, casa sita in via AN SS (a.u. AN RO) in via Lago di Como alla c.da Apollinara;
4. Inoltre, disporre il diritto di visita del minore, compatibilmente con gli impegni del padre e previo volontà del minore;
che per ragioni di mera opportunità gli eventuali incontri tra il
e il figlio minore si svolgano lontano dalla casa Controparte_1 Persona_2 coniugale che sarà assegnata alla SI.ra , nei giorni e negli orari che anche il Parte_2 figlio minore riterrà opportuno.
5. Attesa la maggiore età del figlio nato il [...] e del Persona_1 raggiungimento della maggiore età di nato il [...] tra soli Persona_2 tre mesi si ritiene inutile predisporre un piano per le visite ai figli minori o quant'altro attenga alle questioni riguardante il collocamento dei figli minori;
6. Disporre nei confronti del SI. l'obbligo a titolo di mantenimento nei Controparte_1 confronti della moglie un assegno mensili pari ad € 200,00 e nei confronti dei figli un assegno mensili pari € 400,00 che dovranno essere versare sul conto corrente che sarà indicato alla prima udienza utile;
7) inoltre, disporre gli oggetti d'oro ed i preziosi rimarranno ad ognuno di sua proprietà;
8) disporre ed ordinare al SI. l'esibizione, oltre alle dichiarazione dei redditi degli CP_1 ultimi anni, di tutti i conti correnti sia Bancari che postali intestati agli stessi, in particolare un conto corrente cointestato presso la Banca BCC MedioCrati di AN Scalo, evidenziando che nel corso della vita coniugale la SI.ra non ha Parte_3 Pag. 3 di 9
mai avuto la possibilità di gestire un proprio conto corrente ne di essere portata a conoscenza di dove si trovavano e si detenevano i risparmi di famiglia, e per l'effetto ordinare che la metà delle somme cointestate vengano trasferite alla ricorrente SI.ra ; Parte_3 Con vittoria di spese, competenze ed onorari in caso di opposizione.” In data 8.10.2024 si è costituito in giudizio il resistente, deducendo:
- l'inammissibilità dell'avverso ricorso per mancanza della procura speciale nella copia notificata al IG. ; Controparte_1
- l'inammissibilità e/o nullità dell'avverso ricorso, in quanto la IG.ra Controparte_3
era obbligata in base all'art. 473 bis 12 c.p.c., ad allegare un piano genitoriale;
[...]
- l'infondatezza della rappresentazione dei fatti spiegata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, tesa ad una mistificazione delle reali ed effettive responsabilità nella “rottura” dell'unione familiare. Giova al riguardo far rilevare che, nel mese di marzo 2024, la IG.ra
, prelevati tutti gli oggetti d'oro ed i preziosi suoi, del IG. Controparte_3
e dei figli, abbandonava la casa coniugale non facendovi più rientro. Controparte_1 Invero, la ricorrente in data 15 marzo 2024 è emigrata in Mainzer Landstrasse 528, Frankfurt Am Main (Germania);
- che la IG.ra , con l'abbandono del domicilio domestico, si è Controparte_3 chiaramente sottratta ai suoi doveri di assistenza materiale e morale di cui all'art. 143 c.c., nei confronti del marito e dei due figli, che più volte, invano, gli hanno richiesto di fare ritorno a casa;
- che la ricorrente, allontanandosi dalla casa coniugale, ha disatteso ai suoi doveri di assistenza dimostrando una ingiustificata avversione nei confronti del marito ed i figli lasciandoli in balia di sé stessi;
- che è stato, l'allontanamento ingiustificato della IG.ra ed il rifiuto di tornare CP_3 ad aver determinato la frattura dell'armonia coniugale nonché la violazione di un obbligo matrimoniale;
- che assolutamente improponibile è, pertanto, la richiesta avanzata dalla ricorrente di assegnazione della casa coniugale sita in AN RO in Via Lago di Como alla C/da Apollinara anche e soprattutto in considerazione del fatto che ogni lavoro e spesa per la costruzione della casa familiare è stato effettuato grazie e solo all'attività di bracciante agricolo del IG. ; Controparte_1
- che è mendace ed infondata si appalesa l'asserzione della controparte secondo la quale
“il IG. non contribuirebbe nemmeno in minima parte alle spese per gli Controparte_1 studi del figlio né al mantenimento materiale”, dal momento che, in Persona_1 seguito allontanamento del tetto coniugale da parte della IG.ra , Controparte_3 al mantenimento economico di entrambi i figli, provvede in via esclusiva il IG.
[...] ; CP_1
- l'odierno resistente, non ha mai usato violenza e/o minacce nei confronti della moglie, anzi al contrario il IG. si è sempre comportato da buon padre di Controparte_1 famiglia lavorando e contribuendo economicamente ai bisogni familiari. Del resto, dal ricorso introduttivo e dalla documentazione ex adverso prodotta, non si evince alcun elemento che comprovi che la condotta del IG. sia stata contraria ai Controparte_1 doveri di assistenza e solidarietà nei confronti della moglie e dei figli;
- che si impugna e contesta la documentazione prodotta dalla ricorrente ed in particolare la querela sporta presso i Carabinieri della Stazione di AN RO in data 11/04/2023 ed il verbale di accettazione e delle prestazioni sanitarie del 10 aprile 2023. In particolare, si contesta il nesso di causalità tra l'evento e la lesione, dal momento che nella querela la ricorrente afferma di essere stata “colpita al capo con un oggetto metallico”, mentre nella diagnosi del verbale di pronto soccorso è riportato “ aggressione, cervicalgia ed algia avambraccio destro”; Pag. 4 di 9
- che, per quanto concerne la richiesta di corresponsione di assegno di mantenimento nei confronti dei figli avanzata dalla ricorrente, si ribadisce che gli stessi da metà marzo 2024, giorno dell'abbandono ed allontanamento della IG.ra dalla casa Controparte_3 coniugale, vivono con il padre che provvedere in maniera esclusiva al loro mantenimento;
- in ogni caso, l'assegno di mantenimento così come richiesto dalla ricorrente in favore dei figli, esorbita dalle possibilità finanziarie del resistente;
- in merito alla richiesta di mantenimento in favore della ricorrente pari ad euro 200,00 mensili, si fa rilevare che la IG.ra è persona giovane ed attiva e Controparte_3 ben può espletare attività lavorativa, procurandosi adeguati mezzi di sostentamento che le consentono una decorosa vita sociale;
- che è mendace inoltre l'asserzione di controparte, secondo la quale “ nel corso della vita coniugale la IG.ra non ha mai avuto la possibilità di gestire un Controparte_3 proprio conto corrente né di essere portata a conoscenza di dove si trovavano e si detenevano i risparmi di famiglia”. Controparte omette di riferire che la stessa è titolare del conto corrente bancario n. 46284 acceso presso la BCC Mediocrati che alla data del 31/12/2022 porta un saldo attivo di euro 33.026,91, che rappresentano i risparmi messi da parte dal IG. per far fronte ai bisogni della famiglia. Del resto, Controparte_1 dall'estratto conto si evince che i versamenti sul conto corrente intestato alla ricorrente sono effettuati da , si vedano ad esempio i bonifici in favore della IG.ra Controparte_1
in data 13/12/2022 di euro 5.000,00 ed in data 28/12/2022 di euro 4.100,00; CP_3
- che dall'estratto conto intestato al IG. di evince che il saldo finale Controparte_1 alla data del 31/12/2022, ammonta ad euro 484,87. Tanto premesso, il resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi con addebito alla moglie avendo disatteso i doveri di cui agli artt. 143 e 146 c.c.; 2) rigettare la richiesta di mantenimento nei confronti della moglie e dei figli in quanto infondate e temerarie alla luce della documentazione in atti;
3) rigettare la richiesta di rilascio della casa coniugale avanzata dalla IG.ra Controparte_3
perché improponibile alla luce della documentazione in atti;
4) ordinare alla
[...] ricorrente ed al terzo OP
, con sede in Rende (CS) alla Via Vittorio Alfieri, la produzione in giudizio degli
[...] estratti conto del c.c. n. 46284, intestato alla IG.ra , - dalla data Controparte_3 di apertura sino ad oggi;
5) ordinare alla IG.ra l'immediato Controparte_3 trasferimento in favore del IG. del 50% delle somme indicate nel Controparte_1 conto corrente n. 46284 intestato alla ricorrente, essendo i risparmi di una vita di lavoro e sacrificio del IG. ; 6) condannare la IG.ra al Controparte_1 Controparte_3 pagamento delle spese e competenze di lite, onorari difensivi inclusi.”. All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, con ordinanza del 21.12.2025 sono stati adottati i seguenti provvedimenti dal giudice relatore:
“• Valutate le richieste e deduzioni, nonché la complessiva situazione familiare, come ragionevolmente presumibile sulla base degli elementi assunti;
• Considerato che i figli nati dalla coppia sono entrambi i maggiorenni;
• Rilevato che la ricorrente non è convivente i figli maggiorenni e, per l'effetto, non sussistano i presupposti per il riconoscimento a suo favore di un contributo per il mantenimento dei figli, né per l'assegnazione della casa coniugale;
• Valutata la complessiva situazione economica e reddituale delle parti, alla luce dei documenti in atti e delle dichiarazioni delle parti;
• Considerati tutti gli elementi emersi non sussiste, prima facie, una sperequazione reddituale tra i coniugi tale da giustificare la corresponsione dell'assegno di mantenimento richiesto dalla;
CP_3
• Considerato, quindi, anche alla luce del thema decidendum delineato dai rispettivi atti, che non sussistono provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare;
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• Evidenziato che le parti non hanno formulato richieste di prova e che l'ordine di esibizione richiesto da entrambe le parti concerne una domanda restitutoria non connessa con il presente procedimento;
• Ritenuto che, pertanto, la causa è matura per la decisione;
P.Q.M.
➢ AUTORIZZA i coniugi a vivere separati;
➢ RINVIA all'udienza del 27.2.2025, ore 9:30 per precisazione delle conclusioni e discussione;
➢ SOLLEVA fin da ora questione di inammissibilità di eventuali domande non connesse ex artt.31-32-34-35-36 c.p.c. con le principali di divorzio, di disciplina del regime di affidamento dei figli, di assegnazione della casa coniugale, di contribuzioni per il mantenimento. Si comunichi. Così deciso in data 21 dicembre 2024. IL GIUDICE dott. Eduardo Bucciarelli” All'udienza del giorno 3/4/2025 le parti hanno concluso come in atti, chiedendo la decisione della causa.
2. In rito È infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza della procura alle liti. Va rilevato, infatti, che gli atti da notificare al resistente vengono espressamente individuati nell'art. 473 bis 14, co. 4, c.p.c.. La norma, in particolare, impone la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza e non della procura alle liti, sicchè la sua mancanza non determina l'inammissibilità del ricorso. Giova osservare, peraltro, che la procura è presente negli allegati depositati unitamente al ricorso. È altresì infondata l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso proposta da parte resistente, in quanto la mancanza del piano genitoriale non comporta l'inammissibilità dell'atto, nè è possibile applicare la più grave sanzione dell'inammissibilità in assenza di una disposizione di legge che preveda espressamente ciò ed anche perché in contrasto con il principio della conservazione degli atti e del raggiungimento dello scopo. Peraltro, la ricorrente ha ampiamente argomento circa la non necessità di indicare giorni ed orari di visita con il figlio minore della coppia, atteso il prossimo raggiungimento della maggiore età da parte dello stesso (avvenuto, in effetti, ben prima della costituzione del resistente).
3. La domanda di separazione La domanda di separazione giudiziale, sebbene non espressamente formulata nelle conclusioni del ricorso introduttivo, è chiaramente evincibile dal contesto del ricorso intitolato “RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE”. A tale domanda, poi, ha fatto seguito esplicita richiesta di pronuncia della separazione da parte del resistente. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Pag. 6 di 9
4. Le domande di addebito della separazione Solo il resistente ha formulato richiesta di addebito della separazione. Il ha fondato la propria domanda per l'abbandono della casa coniugale da parte CP_1 della ricorrente nel mese di marzo dell'anno 2024. La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, e cioè, che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. civ., n. 14840/2006). Inoltre, ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. civ., n. 14162/2001). L'addebito, infatti, ha carattere eccezionale, presupponendo comportamenti più gravi e frequenti di quelli che determinano l'intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. civ., n. 7469/2017). Ai fini dell'addebito della separazione, in altri termini, deve risultare che la frattura del rapporto coniugale - intesa come crisi della unione tra i coniugi - sia riconducibile alle violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio oggetto di contestazione (obblighi di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione, di coabitazione, ecc.), quali indefettibili conseguenze della condotta trasgressiva di uno o di entrambi i coniugi. Deve quindi emergere dagli atti la presenza di un autentico rapporto di causalità tra questo comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, fino ad allora inesistente. Solo nel caso in cui si raggiunga la prova che la inosservanza di tali obblighi sia stata la causa (esclusiva o prevalente) della frattura del rapporto, e non che questa sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa, dovrà pronunciarsi la separazione con addebito, non avendo alcuna rilevanza le condotte trasgressive successive, o comunque conseguenti, al verificarsi di una situazione di insostenibilità della convivenza in atto. La domanda è infondata. Già dal punto di vista dell'individuazione del periodo di cessazione della convivenza, invero, l'allegazione non ha trovato alcun riscontro nelle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 14.11.2024. Ed infatti, entrambi i coniugi hanno dichiarato che la cessazione della convivenza è avvenuta circa un anno prima del mese di marzo del 2024, e, in particolare, dal mese di aprile del 2023. Dunque, l'allegazione individua l'abbondono della casa coniugale in un mese ed un anno non corrispondenti con l'effettiva cessazione della convivenza. A tutto voler concedere, il ha dichiarato che la moglie abbandonava la casa CP_1 coniugale il giorno 11.4.2023. Dalla documentazione in atti, invero, emerge che il giorno 11.4.2023 la ricorrente ha sporto querela nei confronti del marito, denunciando l'aggressione subita il giorno precedente, durante un pranzo con degli amici, ed indicando anche ulteriori e pregressi episodi di violenza. Orbene, giova rammentare che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi contiene di per di per sé tutti i requisiti per configurare l'addebito della Pag. 7 di 9
separazione personale, tenuto conto che obiettivamente a seguito di tale condotta la convivenza non è più possibile, fermo restando che l'addebito deve essere escluso, ove risulti che esso sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile e che, anzi, l'allontanamento del coniuge costituisca una conseguenza di tale intollerabilità (Cass. civ. n. 648 del 15/01/2020). Peraltro, a prescindere dai profili dell'addebito, in applicazione dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve comunque trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile. A tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi in giudizio (Cass. civ. n. 8713/2015). Ciò precisato, nel caso di specie deve escludersi che l'abbondono del tetto coniugale sia stato esso stesso causa della irreversibile crisi del rapporto. Il volontario abbandono della casa coniugale, infatti, è coinciso con la proposizione della querela da parte della , circostanza, di per sé, già espressiva di una maturata CP_3 intollerabilità alla prosecuzione della convivenza da parte della ricorrente. Neppure va taciuto l'atteggiamento successivo del resistente, il quale solo dopo un anno e diversi mesi si duole della cessazione della convivenza, chiedendo l'addebito della separazione. Il comportamento del resistente, in effetti, evidenzia una consapevolezza della maturata intollerabilità alla prosecuzione della convivenza da parte della . Alcuna CP_3 richiesta, infatti, il ricorrente ha avanzato dal momento del supposto abbandono della casa coniugale, neppure per il figlio allora minorenne.
5. L'affidamento dei figli minori Essendo i figli della coppia entrambi maggiorenni nulla va disposto sul punto.
6. L'assegnazione della casa familiare
, pur avendo lasciato la casa coniugale dal mese di aprile del 2023 ed Parte_4 essendosi, poi, trasferita in Germania – ove attualmente vive – ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale. Al riguardo, va osservato che il presupposto inderogabile dell'assegnazione della casa familiare è dato dalla convivenza del genitore con il figlio minorenne ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, essendo l'istituto dell'assegnazione della casa familiare (di cui all'art. 337sexies c.c.) finalizzato a garantire ai figli la continuità dell'ambiente domestico, così da limitare gli effetti pregiudizievoli scaturenti dalla disgregazione del nucleo familiare, permettendo ai figli di mantenere invariato il contesto abitativo e sociale ove sino a quel momento erano inseriti. Orbene, è incontroverso tra le parti che la non coabiti con alcuno dei figli. Il CP_3 figlio maggiore, , attualmente vive con i nonni materni secondo concordi Persona_1 dichiarazioni delle parti, mentre vive con il resistente. Persona_2
Per l'effetto, in assenza di convivenza con i figli maggiorenni, essendosi la ricorrente allontanata dalla casa coniugale da più di anno, alcuna assegnazione può disporsi in favore della stessa.
7. Il mantenimento in favore dei figli Giova rammentare che, in tema di mantenimento dei figli maggiorenni, alla legittimazione del figlio che trova fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, si affianca quella concorrente del genitore convivente che è fondata sulla continuità dei doveri gravanti su Pag. 8 di 9
uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza (tra le altre Cass. civ. n. 17380/2020)., Nella specie, in assenza di convivenza con i figli maggiorenni, a prescindere da ogni verifica circa la situazione di non autosufficienza dei medesimi, la ricorrente è priva di legittimazione alla relativa domanda, sicchè la stessa va rigettata.
8. Il mantenimento tra i coniugi L'art. 156 c.c. dispone ai primi due commi:
“Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Pertanto, il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (Cass. 12196/2017). Va poi osservato che in tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno costituisce un obiettivo solo tendenziale poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione. È infatti notorio che la scissione del nucleo familiare riduce anche le possibilità economiche dei coniugi, poiché si perdono quelle economie di scala, in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse, e gli altri risparmi connessi a consuetudini di vita comune. Per l'effetto, l'obiettivo della conservazione dello stesso tenore di vita va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, comma 2, c.c. (v. tra le tante sul punto Cass. civ., n. 9878/2006). Il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass. 4764/2007; Cass. 6541/2002). L'insufficienza o mancanza di adeguati redditi propri del coniuge richiedente il mantenimento è elemento costitutivo del diritto al mantenimento, con la conseguenza che grava su costui l'onere di provare la propria impossidenza o, comunque, di non disporre di mezzi sufficienti al suo mantenimento, ancorchè non necessariamente in modo documentale essendo sufficiente la deduzione, anche implicita, della condizione inadeguata a mantenere il tenore di vita precedente e la dimostrazione della idoneità della situazione dell'altro coniuge ad assicurare un riequilibrio economico, ferma la possibilità di quest'ultimo di contestare la pretesa inesistenza od insufficienza dei redditi o delle sostanze, indicando i beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della pretesa (arg. da Cass. n. 17134/2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (cfr. Cass. Civ. n. 975 del 2021). Ciò posto, la non ha allegato in modo specifico la propria condizione CP_3 economica. Ed infatti, la parte ricorrente, solo in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato di avere un lavoro retribuito – circa 600 euro mensili – e di avere 19.000 euro su un conto corrente a lei intestato. Il resistente, invece, ha dichiarato di percepire uno stipendio medio tra 1000 e 1200 euro mensili, di avere circa 13.000 euro di risparmi, e di pagare due rate per finanziamenti, per complessivi 150 euro. Pag. 9 di 9
Entrambe le parti, poi, hanno dedotto di essere comproprietari della casa coniugale. Orbene, la parte ricorrente non ha inteso allegare quale fosse il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, senza alcuno specifico riferimento ai redditi prodotti nel corso della convivenza matrimoniale, ma riferendosi alla sola capacità economica successiva alla cessazione della convivenza. La ricorrente, dunque, in parte qua non han adempiuto al proprio onere di provare l'inadeguatezza della propria attuale condizione, rispetto al tenore di vita goduto. Inoltre, le parti hanno una condizione economica simile che non giustifica il riconoscimento in capo ad uno dei coniugi dell'obbligo di contribuire al mantenimento dell'altro. La domanda, per l'effetto, va rigettata.
9. Inammissibilità delle domande di restituzione di somme di danaro Oggetto del giudizio di separazione, per il quale si applica un rito speciale, è l'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'autorizzazione a cessare la convivenza coniugale e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei rapporti dei coniugi stessi con i figli minori o maggiorenni e, senza loro colpa non autosufficienti. La conseguenza è che, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., la mancanza la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi del terzo comma dell'art. 40 c.p.c., la trattazione unitaria delle cause rende inammissibili le ulteriori domande soggette a rito ordinario, proposte dai coniugi che esulano dall'oggetto proprio di tale giudizio, com'è il caso delle domande di restituzione aventi ad oggetto danaro o altri beni mobili.
10. Il regime delle spese Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della natura del giudizio e della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI e , come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati;
B. RIGETTA la domanda riconvenzionale di;
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C. RIGETTA le altre domande;
D. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN-SS per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 160, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020); E. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di conSIlio tenutasi in data 27.3.2025 Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò