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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 30/08/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
n. 333/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 333/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BARI DUCCIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Siena, Via del Giglio 14, indirizzo PEC: Email_1
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA ) con sede in Conegliano (TV), in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa la sua mandataria e per essa quale procuratrice (P.IVA Parte_2
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARCO PESENTI e CONCIO P.IVA_2
FRANCESCO ed elettivamente domiciliata in Poggibonsi (SI) Via Delle Rose 1 -
53036, presso lo studio dell'Avv. Elena Viti - indirizzi PEC:
- Email_2 Email_3
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'opponente: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione,
1. NEL MERITO:
pagina 1 di 8 a. Accertare e dichiarare la nullità parziale dell'art. 6 del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dal Sig. in data 17.01.2012, per i motivi di cui Parte_1 in narrativa;
b. Conseguentemente, accertare e dichiarare l'intervenuta liberazione del fideiussore
Sig. ai sensi dell'art. 1957 cc;
Parte_1
c. Per l'effetto, accertare e dichiarare che il Sig. non è debitore di Parte_1 alcuna somma in virtù della suddetta fideiussione nei confronti di o CP_1 suoi mandatari e aventi causa, con conseguente dichiarazione di nullità/annullamento del decreto ingiuntivo n. 959/2023, R.G. n. 2470/2023, reso dal Tribunale di Siena in data 15.12.2023, nei confronti del medesimo Sig. Parte_1
2. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese e accessori di legge;
nonché con distrazione ex art. 93 cpc, nei confronti del difensore costituito, degli onorari di causa, restando a vantaggio della parte il rimborso delle spese di iscrizione anticipate, pari a complessivi euro 286,00”.
Per l'opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, poiché la spiegata opposizione non è fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione ex art. 648 c.p.c.;
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il signor al pagamento Parte_1 dell'importo di € 34.887,71 oltre interessi di mora al tasso legale. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 959/2023 emesso dal
Tribunale di Siena recante l'ingiunzione di pagare, quale fideiussore della società
la somma di € 34.887,71, a titolo di saldo Parte_3 debitore del contratto di conto corrente n. 08491940, acceso dalla predetta società presso la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, oltre interessi e spese del monitorio. Eccepiva, come unico motivo di opposizione, la nullità/invalidità della fideiussione e, in particolare, della clausola n. 6 contenente la deroga all'art. 1957
c.c., rinuncia del fideiussore al termine di decadenza, in quanto conforme allo schema ABI, ritenuto in contrasto con la normativa Antitrust dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nello specifico, nonostante il credito della Banca fosse stato scaduto e impagato dal 2.01.2024, la costituzione in mora era avvenuta con missiva datata 5.12.2024 e pertanto ben oltre il termine codicistico di 6 mesi;
neppure era stato rispettato l'obbligo di coltivazione delle istanze per esser stata,
l'azione giudiziaria, promossa a distanza di quasi 10 anni.
Si costituiva in giudizio la convenuta sostenendo, in primis, come l'azione del ceditore non fosse soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. in quanto la fideiussione era correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
rappresentava poi che la clausola in questione non poteva dirsi affetta da nullità per violazione della disciplina antitrust difettando la prova della c.d. intesa “a monte” e del collegamento del contratto “a valle” evidenziando trattarsi, tutt'al più, di nullità parziale della singola clausola ex art. 1419 c.c. inidonea ad inficiare l'obbligo di garanzia “a prima richiesta” assunto dal fideiussore, peraltro amministratore della società debitrice principale. Faceva altresì presente di aver utilmente interrotto il termine decadenziale in quanto in data 5.12.2014 erano stati revocati gli affidamenti e in data 11.12.2024 era stata inviata la diffida di pagamento non potendosi ritenere necessaria la proposizione di un'azione giudiziaria in presenza della clausola “a prima richiesta”.
Nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'opponente esponeva di aver chiesto alla maggior parte degli istituti di credito operanti nel territorio di fornire i modelli del contratto di fideiussione utilizzati nell'anno 2012 allo scopo di dimostrare come pagina 3 di 8 la stragrande maggioranza delle banche locali utilizzasse modelli similari allo schema ABI ma che solo una sparuta minoranza si era dimostrata disponibile all'invio; chiedeva, conseguentemente, che il giudice ordinasse ex art. 210 c.p.c. agli istituti interpellati di depositare copia degli schemi fideiussori utilizzati.
La convenuta, con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. ribadiva la possibilità, ammessa pacificamente in giurisprudenza, di derogare alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. non trattandosi di un principio di ordine pubblico ed evidenziava che il provvedimento n. 55/2005 si riferiva al periodo 2003-2005, per i contratti stipulati in epoca successiva perdeva la propria valenza di prova privilegiata.
All'esito dell'udienza di prima comparizione e trattazione, tenutasi mediante strumenti audiovisivi ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., il giudice, con riservata ordinanza, ritenuto superfluo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e la causa di pronta soluzione, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, fissava l'udienza per la decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189
c.p.c.
***************
La prospettazione attorea si fonda sul consolidato orientamento giurisprudenziale
(Cass. S.U. n. 2207/05; Cass. n. 9810/2017; Cass. n. 13846/19; Cass. S.U. n.
41994/2021) in forza del quale l'utilizzo dello schema ABI determina la nullità parziale delle clausole di cui agli articoli 2, 6 e 8.
In particolare, per quanto rilevante ai fini di causa, l'art. 6 del contratto di fideiussione posto a fondamento del ricorso monitorio, derogatorio della disciplina prevista dall'art 1957 c.c., sarebbe nullo e sostituito dalla predetta disposizione: dalla eccepita nullità contrattuale e sostituzione ex lege, deriverebbe poi la estinzione dell'obbligazione atteso che il creditore garantito non avrebbe tempestivamente proposto le proprie istanze nei confronti del debitore omettendo altresì di continuarle con diligenza.
Deve premettersi che la valutazione della eventuale nullità della pattuizione contenuta nell'art. 6, presuppone preliminarmente l'accertamento della natura giuridica del contratto che la contiene, rendendosi necessario verificare se trattasi di garanzia fideiussoria o autonoma, posto che è pacifica l'inapplicabilità dell'art. 1957
c.c. nelle ipotesi di contratti autonomi di garanzia: “Il contratto autonomo di garanzia,
pagina 4 di 8 in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art.
1957 cod. civ., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma” (Cass. SU n. 3947/2010; in conformità n. 7883/2017; n. 26847/2024).
Tale elemento caratterizzante la causa negoziale, qualifica infatti il contratto autonomo di garanzia differenziandolo dalla fideiussione: “A differenza del contratto di fideiussione, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l'interesse all'esatto adempimento della relativa prestazione, il contratto autonomo di garanzia (cosiddetto "Garantievertrag") ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione” (Cass. n. 30181/2018).
Ne consegue che l'applicazione delle disposizioni dettate dal codice di rito in materia fideiussoria incontra il limite delle disposizioni che trovano la loro giustificazione causale nel vincolo di accessorietà, tra le quali certamente rientra l'art. 1957 c.c.
Diviene pertanto necessario indagare ed interpretare le previsioni negoziali, ovvero verificare l'esistenza o meno della funzione accessoria della garanzia rispetto al debito principale.
Orbene, nel caso di specie, il rapporto di garanzia intrattenuto dagli opponenti con la banca, a prescindere dal nomen juris utilizzato, deve essere configurato alla stregua di un contratto autonomo di garanzia, alla luce dell'interpretazione sistematica delle diverse clausole ivi contenute, che inducono a ravvisare complessivamente il venir meno del nesso di accessorietà.
In primo luogo, si evidenzia l'art. 7 a mente del quale: “il fideiussore deve pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta della Banca stessa, quanto
pagina 5 di 8 dovutole per capitale, interessi, spese, tasse, indennizzo, commissioni ed ogni altro onere accessorio”.
Ora, è ben vero che la Corte di Cassazione ritiene non incompatibile la clausola di pagamento “a prima richiesta” con l'applicazione dell'art. 1957 c.c.: “in materia di garanzie personali, la presenza nell'accordo di garanzia di una clausola 'a prima richiesta' non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione”
(Cass. n. 31105/2024; n. 19693/2022; n. 16825/16; n. 84/2010; n. 84/2010); pur tuttavia, nella fattispecie in esame, l'intendimento delle parti di rendere il contratto di garanzia del tutto autonomo dal rapporto principale si evince, oltre che da quanto previsto dalla sopra richiamata clausola, dal contenuto di altre disposizioni contrattuali, da cui non emerge una diversa volontà di dare luogo al contratto tipico di fideiussione, disciplinato dal codice civile.
Trattasi, in particolare, dell'art. 2 del citato contratto ove è previsto che: “Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa abbia incassato in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo” nonché dell'art. 8 a tenore del quale: “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” e del successivo art. 9: “Il fideiussore non può opporre nessuna eccezione riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore principale”.
Tali clausole, lette in stretta correlazione tra loro, realizzano, anzitutto, la diversità tra prestazione dovuta dal debitore principale e prestazione garantita, che mira evidentemente all'assolvimento di una funzione indennitaria tanto che il
“fideiussore”, in forza di una sorta di reviviscenza della garanzia, è tenuto perfino a garantire il “rimborso” di quelle somme che la banca dovesse invece restituire al debitore principale nell'ipotesi di pagamenti effettuati indebitamente ed oggetto di pagina 6 di 8 ripetizione;
per altro verso, esse determinano la scissione tra rapporto principale e rapporto di garanzia, rendendo quest'ultimo insensibile, in deroga agli artt. 1939 e
1945 c.c., alle vicende inerenti alla validità e all'efficacia dell'obbligazione principale.
Ma anche la stessa clausola n. 6, di cui si assume la nullità, “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che la Banca debba escutere il debitore principale o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.
1957 cc, che pertanto si intende derogato dalle parti” contemplando una deroga integrale all'art. 1957 c.c., comporta la rinuncia preventiva al regime decadenziale ivi previsto, essendo la durata della garanzia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento. Né detta clausola è caratterizzata dalla permanenza di un vincolo di accessorietà più attenuato, atteso che il suo inserimento non appare finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a derogare parzialmente alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. (ad esempio, prevedendo che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria, o ammettendo l'escussione entro un lasso temporale più lungo rispetto a quello di sei mesi fissato dall'art. 1957 c.c.), bensì alla sua totale esclusione, essendo prevista la facoltà della banca di agire per l'adempimento nei confronti del garante anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale e senza alcun limite temporale. Detta pattuizione conferma l'elisione del collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale e, quindi, del carattere accessorio proprio del vincolo fideiussorio.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve escludersi la fondatezza della pretesa dell'opponente di declaratoria di nullità della garanzia per pretesa conformità allo schema ABI sanzionato per violazione della normativa anticoncorrenziale con conseguente applicabilità dell'art. 1957 c.c.
Ed invero, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia concerne le sole fideiussioni omnibus (cfr. Cass. 15 luglio 2024, n. 19401), onde l'opponente non può pretendere di ricavare da esso la nullità di una intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto: in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare pagina 7 di 8 l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi (cfr. Cass. 26847/2024).
All'infondatezza del motivo di opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo.
La continua evoluzione giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti della causa e la presenza di pronunce non sempre univoche inducono a ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto;
- conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Siena n. 959/2023;
- compensa integralmente le spese di lite.
Siena, 30/08/2025
Il Giudice OP dott.ssa Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 333/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BARI DUCCIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Siena, Via del Giglio 14, indirizzo PEC: Email_1
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA ) con sede in Conegliano (TV), in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa la sua mandataria e per essa quale procuratrice (P.IVA Parte_2
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARCO PESENTI e CONCIO P.IVA_2
FRANCESCO ed elettivamente domiciliata in Poggibonsi (SI) Via Delle Rose 1 -
53036, presso lo studio dell'Avv. Elena Viti - indirizzi PEC:
- Email_2 Email_3
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'opponente: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione,
1. NEL MERITO:
pagina 1 di 8 a. Accertare e dichiarare la nullità parziale dell'art. 6 del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dal Sig. in data 17.01.2012, per i motivi di cui Parte_1 in narrativa;
b. Conseguentemente, accertare e dichiarare l'intervenuta liberazione del fideiussore
Sig. ai sensi dell'art. 1957 cc;
Parte_1
c. Per l'effetto, accertare e dichiarare che il Sig. non è debitore di Parte_1 alcuna somma in virtù della suddetta fideiussione nei confronti di o CP_1 suoi mandatari e aventi causa, con conseguente dichiarazione di nullità/annullamento del decreto ingiuntivo n. 959/2023, R.G. n. 2470/2023, reso dal Tribunale di Siena in data 15.12.2023, nei confronti del medesimo Sig. Parte_1
2. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese e accessori di legge;
nonché con distrazione ex art. 93 cpc, nei confronti del difensore costituito, degli onorari di causa, restando a vantaggio della parte il rimborso delle spese di iscrizione anticipate, pari a complessivi euro 286,00”.
Per l'opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, poiché la spiegata opposizione non è fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione ex art. 648 c.p.c.;
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il signor al pagamento Parte_1 dell'importo di € 34.887,71 oltre interessi di mora al tasso legale. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 959/2023 emesso dal
Tribunale di Siena recante l'ingiunzione di pagare, quale fideiussore della società
la somma di € 34.887,71, a titolo di saldo Parte_3 debitore del contratto di conto corrente n. 08491940, acceso dalla predetta società presso la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, oltre interessi e spese del monitorio. Eccepiva, come unico motivo di opposizione, la nullità/invalidità della fideiussione e, in particolare, della clausola n. 6 contenente la deroga all'art. 1957
c.c., rinuncia del fideiussore al termine di decadenza, in quanto conforme allo schema ABI, ritenuto in contrasto con la normativa Antitrust dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nello specifico, nonostante il credito della Banca fosse stato scaduto e impagato dal 2.01.2024, la costituzione in mora era avvenuta con missiva datata 5.12.2024 e pertanto ben oltre il termine codicistico di 6 mesi;
neppure era stato rispettato l'obbligo di coltivazione delle istanze per esser stata,
l'azione giudiziaria, promossa a distanza di quasi 10 anni.
Si costituiva in giudizio la convenuta sostenendo, in primis, come l'azione del ceditore non fosse soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. in quanto la fideiussione era correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
rappresentava poi che la clausola in questione non poteva dirsi affetta da nullità per violazione della disciplina antitrust difettando la prova della c.d. intesa “a monte” e del collegamento del contratto “a valle” evidenziando trattarsi, tutt'al più, di nullità parziale della singola clausola ex art. 1419 c.c. inidonea ad inficiare l'obbligo di garanzia “a prima richiesta” assunto dal fideiussore, peraltro amministratore della società debitrice principale. Faceva altresì presente di aver utilmente interrotto il termine decadenziale in quanto in data 5.12.2014 erano stati revocati gli affidamenti e in data 11.12.2024 era stata inviata la diffida di pagamento non potendosi ritenere necessaria la proposizione di un'azione giudiziaria in presenza della clausola “a prima richiesta”.
Nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'opponente esponeva di aver chiesto alla maggior parte degli istituti di credito operanti nel territorio di fornire i modelli del contratto di fideiussione utilizzati nell'anno 2012 allo scopo di dimostrare come pagina 3 di 8 la stragrande maggioranza delle banche locali utilizzasse modelli similari allo schema ABI ma che solo una sparuta minoranza si era dimostrata disponibile all'invio; chiedeva, conseguentemente, che il giudice ordinasse ex art. 210 c.p.c. agli istituti interpellati di depositare copia degli schemi fideiussori utilizzati.
La convenuta, con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. ribadiva la possibilità, ammessa pacificamente in giurisprudenza, di derogare alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. non trattandosi di un principio di ordine pubblico ed evidenziava che il provvedimento n. 55/2005 si riferiva al periodo 2003-2005, per i contratti stipulati in epoca successiva perdeva la propria valenza di prova privilegiata.
All'esito dell'udienza di prima comparizione e trattazione, tenutasi mediante strumenti audiovisivi ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., il giudice, con riservata ordinanza, ritenuto superfluo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e la causa di pronta soluzione, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, fissava l'udienza per la decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189
c.p.c.
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La prospettazione attorea si fonda sul consolidato orientamento giurisprudenziale
(Cass. S.U. n. 2207/05; Cass. n. 9810/2017; Cass. n. 13846/19; Cass. S.U. n.
41994/2021) in forza del quale l'utilizzo dello schema ABI determina la nullità parziale delle clausole di cui agli articoli 2, 6 e 8.
In particolare, per quanto rilevante ai fini di causa, l'art. 6 del contratto di fideiussione posto a fondamento del ricorso monitorio, derogatorio della disciplina prevista dall'art 1957 c.c., sarebbe nullo e sostituito dalla predetta disposizione: dalla eccepita nullità contrattuale e sostituzione ex lege, deriverebbe poi la estinzione dell'obbligazione atteso che il creditore garantito non avrebbe tempestivamente proposto le proprie istanze nei confronti del debitore omettendo altresì di continuarle con diligenza.
Deve premettersi che la valutazione della eventuale nullità della pattuizione contenuta nell'art. 6, presuppone preliminarmente l'accertamento della natura giuridica del contratto che la contiene, rendendosi necessario verificare se trattasi di garanzia fideiussoria o autonoma, posto che è pacifica l'inapplicabilità dell'art. 1957
c.c. nelle ipotesi di contratti autonomi di garanzia: “Il contratto autonomo di garanzia,
pagina 4 di 8 in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art.
1957 cod. civ., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma” (Cass. SU n. 3947/2010; in conformità n. 7883/2017; n. 26847/2024).
Tale elemento caratterizzante la causa negoziale, qualifica infatti il contratto autonomo di garanzia differenziandolo dalla fideiussione: “A differenza del contratto di fideiussione, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l'interesse all'esatto adempimento della relativa prestazione, il contratto autonomo di garanzia (cosiddetto "Garantievertrag") ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione” (Cass. n. 30181/2018).
Ne consegue che l'applicazione delle disposizioni dettate dal codice di rito in materia fideiussoria incontra il limite delle disposizioni che trovano la loro giustificazione causale nel vincolo di accessorietà, tra le quali certamente rientra l'art. 1957 c.c.
Diviene pertanto necessario indagare ed interpretare le previsioni negoziali, ovvero verificare l'esistenza o meno della funzione accessoria della garanzia rispetto al debito principale.
Orbene, nel caso di specie, il rapporto di garanzia intrattenuto dagli opponenti con la banca, a prescindere dal nomen juris utilizzato, deve essere configurato alla stregua di un contratto autonomo di garanzia, alla luce dell'interpretazione sistematica delle diverse clausole ivi contenute, che inducono a ravvisare complessivamente il venir meno del nesso di accessorietà.
In primo luogo, si evidenzia l'art. 7 a mente del quale: “il fideiussore deve pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta della Banca stessa, quanto
pagina 5 di 8 dovutole per capitale, interessi, spese, tasse, indennizzo, commissioni ed ogni altro onere accessorio”.
Ora, è ben vero che la Corte di Cassazione ritiene non incompatibile la clausola di pagamento “a prima richiesta” con l'applicazione dell'art. 1957 c.c.: “in materia di garanzie personali, la presenza nell'accordo di garanzia di una clausola 'a prima richiesta' non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione”
(Cass. n. 31105/2024; n. 19693/2022; n. 16825/16; n. 84/2010; n. 84/2010); pur tuttavia, nella fattispecie in esame, l'intendimento delle parti di rendere il contratto di garanzia del tutto autonomo dal rapporto principale si evince, oltre che da quanto previsto dalla sopra richiamata clausola, dal contenuto di altre disposizioni contrattuali, da cui non emerge una diversa volontà di dare luogo al contratto tipico di fideiussione, disciplinato dal codice civile.
Trattasi, in particolare, dell'art. 2 del citato contratto ove è previsto che: “Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa abbia incassato in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo” nonché dell'art. 8 a tenore del quale: “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” e del successivo art. 9: “Il fideiussore non può opporre nessuna eccezione riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore principale”.
Tali clausole, lette in stretta correlazione tra loro, realizzano, anzitutto, la diversità tra prestazione dovuta dal debitore principale e prestazione garantita, che mira evidentemente all'assolvimento di una funzione indennitaria tanto che il
“fideiussore”, in forza di una sorta di reviviscenza della garanzia, è tenuto perfino a garantire il “rimborso” di quelle somme che la banca dovesse invece restituire al debitore principale nell'ipotesi di pagamenti effettuati indebitamente ed oggetto di pagina 6 di 8 ripetizione;
per altro verso, esse determinano la scissione tra rapporto principale e rapporto di garanzia, rendendo quest'ultimo insensibile, in deroga agli artt. 1939 e
1945 c.c., alle vicende inerenti alla validità e all'efficacia dell'obbligazione principale.
Ma anche la stessa clausola n. 6, di cui si assume la nullità, “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che la Banca debba escutere il debitore principale o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.
1957 cc, che pertanto si intende derogato dalle parti” contemplando una deroga integrale all'art. 1957 c.c., comporta la rinuncia preventiva al regime decadenziale ivi previsto, essendo la durata della garanzia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento. Né detta clausola è caratterizzata dalla permanenza di un vincolo di accessorietà più attenuato, atteso che il suo inserimento non appare finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a derogare parzialmente alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. (ad esempio, prevedendo che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria, o ammettendo l'escussione entro un lasso temporale più lungo rispetto a quello di sei mesi fissato dall'art. 1957 c.c.), bensì alla sua totale esclusione, essendo prevista la facoltà della banca di agire per l'adempimento nei confronti del garante anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale e senza alcun limite temporale. Detta pattuizione conferma l'elisione del collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale e, quindi, del carattere accessorio proprio del vincolo fideiussorio.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve escludersi la fondatezza della pretesa dell'opponente di declaratoria di nullità della garanzia per pretesa conformità allo schema ABI sanzionato per violazione della normativa anticoncorrenziale con conseguente applicabilità dell'art. 1957 c.c.
Ed invero, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia concerne le sole fideiussioni omnibus (cfr. Cass. 15 luglio 2024, n. 19401), onde l'opponente non può pretendere di ricavare da esso la nullità di una intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto: in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare pagina 7 di 8 l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi (cfr. Cass. 26847/2024).
All'infondatezza del motivo di opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo.
La continua evoluzione giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti della causa e la presenza di pronunce non sempre univoche inducono a ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto;
- conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Siena n. 959/2023;
- compensa integralmente le spese di lite.
Siena, 30/08/2025
Il Giudice OP dott.ssa Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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