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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/10/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr.ssa Paola Ferrari Bravo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 297/2024 R.G. promossa da
digitalmente domiciliato, presso gli indirizzi di posta Parte_1 elettronica certificata dell'Avv. Cianfanelli Deborah e dell'Avv. Sasso Antonio che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
- PARTE APPELLANTE - contro
e , elettivamente domiciliati in Controparte_1 Controparte_2
Torino, presso lo studio dell'Avv. Pavesio Carlo che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Vercellone Sarah Serena per procura in atti;
- PARTI APPELLATE –
Rimessione in decisione del 11.9.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Torino, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere l'appello proposto dal Dott.
e, per l'effetto, così provvedere: Parte_1
- per le causali esposte in appello, annullare e riformare integralmente la sentenza, n.
3410/2024, pubblicata il 4 settembre 2023, non notificata, resa dalla Sezione Quarta Civile del
Tribunale di Torino – Giudice Monocratico Dott.ssa Paola Ferrero - a definizione del giudizio di primo grado R.G.n. 8788/2021;
1 - per l'effetto, accertata e valutata la gravità delle notizie false, come riportate in più giorni e occasioni da in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, nella qualità di del quotidiano " , CP_3 CP_4
nonché dal Dott. (CF: ) nella qualità di Controparte_2 C.F._1 direttore responsabile p.t. de “ , e ritenutele gravemente lesive CP_4
dell'onorabilità del dott. pronunciare sentenza di Parte_1
condanna risarcitoria a carico dei suddetti convenuti, con liquidazione a favore dell'appellante di una somma risarcitoria non inferiore ad € 100.000,00, per danno morale ed esistenziale, cui dovrà aggiungersi il danno economico, quale lucro cessante, nonché dal danno patrimoniale ravvisabile in re ipsa per la perdita di chances che il Dott. ha subito, cui va ulteriormente aggiunto l'importo di Parte_1
€ 50.000,00, ai sensi dell'articolo 185 c.p., siccome il fatto illecito di cui trattasi integra il reato di cui agli artt. 595 e 596-bis c.p.. Inoltre, si richiede che, in caso di condanna, venga ingiunto al quotidiano “ di riportare per estratto l'eventuale CP_4 condanna risarcitoria erogata, ai sensi dell'art. 186 c.p.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
PER PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso, in via principale: rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni illustrate in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 3410/2023 del Tribunale di Torino pubblicata in data 4 settembre 2023, nella parte in cui ha rigettato le domande di parte appellante avanzate nei confronti degli odierni appellati e reiterate in sede di appello;
in subordine: nel denegato caso di riforma della sentenza impugnata, respingere comunque le domande del dott. in quanto infondate per le eccezioni e Parte_1
ragioni esposte in atti, risultate assorbite dalla sentenza impugnata e che vengono riproposte in questa sede;
in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e
CPA, come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 1.3.2025, Parte_1
impugna la sentenza n. 3410/2023 con la quale il Tribunale di Torino ha rigettato la sua domanda avanzata nei confronti di (editore), Controparte_1
2 (direttore responsabile de all'epoca dei fatti) di Controparte_2 CP_4
risarcimento dei danni asseritamente subiti per la pubblicazione, ritenuta diffamatoria, di alcuni articoli, datati 7, 8 e 9 settembre 2016, apparsi sul quotidiano
“ ” (ed in cui era stata diffusa la notizia di indagini penali a suo carico), ha CP_4
dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di Controparte_5
(direttore responsabile de “ ” in epoca successiva ai fatti di causa), nonché CP_4 ha condannato l'appellante alla rifusione delle spese del primo grado.
In particolare, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui:
a) ha erroneamente disatteso il valore probatorio della certificazione rilasciata dalla
Procura della Repubblica di Roma in data 15.2.2017, attestante l'assenza di iscrizioni a carico dell'appellante a tale data, fondando la propria valutazione sulla possibilità di mancato e/o erroneo aggiornamento dei registri informatici o sull'eventuale segreto ex art. 335, comma 3-bis, c.p.p., e violando così gli artt. 2699, 2700 c.c. e 335 c.p.p., atteso che tale documento, proveniente da pubblico ufficiale, gode di piena efficacia probatoria e la qualità di indagato può essere attribuita solo a seguito di formale iscrizione nel registro delle notizie di reato;
b) ha escluso la rilevanza della violazione del segreto istruttorio ex artt. 114 e 329
c.p.p., omettendo di considerare la gravità della lesione arrecata alla riservatezza dell'appellante dalla diffusione di notizie coperte da segreto istruttorio e la configurabilità di un'autonoma responsabilità civile, in contrasto con la normativa costituzionale e sovranazionale a tutela dei diritti fondamentali;
c) ha omesso di considerare il pregiudizio arrecato alla reputazione e all'onorabilità dell'appellante, trascurando la gravità della condotta diffamatoria in relazione al ruolo istituzionale ricoperto, all'ampia diffusione nazionale della notizia e alla reiterazione delle condotte lesive, anche ai fini della liquidazione del danno.
Chiede, pertanto, la condanna degli appellati al risarcimento dei danni subiti, con liquidazione di una somma non inferiore a € 100.000,00 per danno morale ed esistenziale, oltre al danno economico da lucro cessante e alla perdita di chance ravvisabile in re ipsa, nonché dell'ulteriore importo di € 50.000,00 ai sensi dell'art. 185 c.p., atteso che il fatto illecito di cui trattasi integra gli estremi del reato previsto dagli artt. 595 e 596 bis c.p.
Si sono costituiti in giudizio (da ora in poi e Controparte_1 CP_1
, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della Controparte_2
sentenza gravata, rilevando la piena rispondenza al vero di quanto pubblicato ed
3 affermando che l'appellante risultava già iscritto nel registro degli indagati alla data di pubblicazione degli articoli de quibus e che la certificazione ex art. 335 c.p.p. poteva non riportare l'iscrizione per effetto del segreto istruttorio. Hanno inoltre escluso la sussistenza di un danno risarcibile, negando conseguenze pregiudizievoli in termini patrimoniali o reputazionali e ritenendo non provata né la perdita di incarichi né un'effettiva lesione dell'immagine pubblica.
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa
è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 11.9.2025.
2. In punto di fatto è documentale e incontestato, come ben sintetizzato nella sentenza di primo grado, che:
- “gli articoli contestati avevano ad oggetto le vicende immediatamente successive all'insediamento dell'allora sindaco di Roma e alle tensioni che questa CP_6
avrebbe avuto con il suo partito, il , in merito alla scelta di alcuni Controparte_7 nominativi, tra cui quello dell'attore, per il rinnovo di alcuni posti della giunta comunale rimasti vacanti”;
- “il primo articolo, scritto da e pubblicato sulla versione cartacea del Parte_2 giornale in data 07/09/2016 recava il titolo “ nella trincea del Campidoglio CP_6
«Roma viene prima del movimento»”, seguito dal sommario “La sindaca, asserragliata con i fedelissimi, minaccia le dimissioni «Mi vogliono fare fuori, qui decido io». Ma poi tratta con il direttorio”. Nel corpo di esso, l'attore individuava il contenuto lesivo nella parte in cui venivano indicati come “graditi” al direttorio del partito anche i passi indietro “dell'assessore all'ambiente indagata, e Parte_3 dell'assessore al Bilancio caldeggiato dall'Avvocato Parte_1
Sammarco, troppo vicino a e ai poteri forti””: CP_8
- “il secondo articolo, non firmato, apparso in data 8-9 settembre 2016 sul sito www.lastampa.it, recava il titolo “Roma, non sarà assessore. Caos nel Parte_1
M5S: il minidirettorio si dimette” e il sommario “L'ex magistrato risulta indagato per il reato di abuso di ufficio. La sindaca «Non mollo»”. Dopo aver riferito della decisione del sindaco di non conferire l'incarico di assessore al Bilancio al dott. CP_6 [...]
, l'articolo poi così proseguiva “Solo più tardi le agenzie di stampa hanno Parte_1 battuto la notizia che l'ex magistrato ed ex procuratore della Corte dei Conti del Lazio
risulta indagato dalla procura di Roma per il reato di abuso Parte_1
d'ufficio”. A questo punto, nella pubblicazione si dava spazio anche ai commenti
4 rilasciati dal dott. sulla vicenda: “Sono amareggiato. Mi considero Parte_1 vittima di un complotto e di una ingiustizia gravissima e senza precedenti””;
- “il terzo articolo, scritto da e pubblicato sulla versione cartacea del Parte_4
Par quotidiano in data 09/09/2016 recava il titolo “Via anche Dominicis. La sindaca ripesca e sfida il diktat dei vertici»” e il sommario “Salta il neoassessore: è CP_9 indagato. Sciolto il mini-direttivo”. Nel corpo di esso, a proposito del “dietrofront” del sindaco rispetto alla nomina dell'attore ad assessore al Bilancio, si affermava che
“l'ultima calamità sul Campidoglio […] prende le dimensioni della stravaganza e porta il nome di , ex procuratore della Corte dei Conti che nei Parte_1
proponimenti della sindaca doveva occupare il posto di CP_6 Per_1
, l'assessore al Bilancio tra i protagonisti del filotto di dimissioni della scorsa
[...] settimana”. Inoltre, riportata la considerazione, espressa dal sindaco secondo CP_6 cui il dott. “non ha i requisiti”, seguiva la spiegazione del giornalista Parte_1
“precisamente quelli giuridici, e la traduzione è arrivata poco dopo: è Parte_1 indagato per abuso d'ufficio”. A questo punto l'articolo paragonava il dott.
[...]
“all'assessore all'Ambiente, ” e lo definiva parimenti Parte_1 Parte_3
“inguaiato con la giustizia prima ancora di cominciare”; coincidenza che l'autore dell'articolo qualificava come “record””.
2.1 Come sopra sintetizzato, parte appellante si duole della portata diffamatoria dei suddetti articoli unicamente con riferimento alla circostanza che in essi gli veniva attribuita la qualità di indagato per abuso d'ufficio dalla Procura della Repubblica di
Roma (e che egli nega di avere mai avuto).
Non hanno ricevuto specifiche censure le affermazioni del primo giudice a pag. 17-
18, laddove ha delineato l'esatta determinazione del thema decidendum:
- allorché ha ritenuto tardive ed inammissibili le doglianze relative ad un articolo pubblicato il 6.9.2016;
- quando ha evidenziato che “entro il termine di maturazione delle preclusioni l'attore ha limitato le proprie censure esclusivamente al profilo della non verità delle parti degli articoli de quibus in cui si afferma la sua qualità di indagato per abuso di ufficio in procedimento pendente avanti la Procura della Repubblica di Roma”, rilevando che nessun'altra notizia in essi riportata è stata ritenuta non veritiera;
- laddove ha affermato che “non si ravvisano negli scritti difensivi specifiche doglianze circa la violazione dei criteri della pertinenza e della continenza, fatta eccezione per il riferimento a “suggestioni” (peraltro non meglio individuate) e a
5 “inappropriati accostamenti” con , nell'art. 9.9.2016” in relazione al CP_10
quale ha affermato la non violazione del principio di continenza e/o pertinenza.
2.2 Va inoltre esclusa qualsiasi rilevanza ai fini di causa all'articolo del 7.9.2016, nel cui contenuto non si rinviene alcun riferimento alla circostanza lamentata dall'appellante in ordine alla pendenza o meno di indagini a suo carico (cfr. doc. 1 appellati).
Nel secondo articolo apparso in data 8-9 settembre 2016 sul sito www.lastampa.it
(cfr. doc. 2 appellati), la notizia di cronaca del fatto che il risultava Parte_1 indagato per abuso d'ufficio è tratta esplicitamente dal contenuto di un post pubblicato da (che per tale motivo aveva riferito di avere appreso che CP_6
“l'ex magistrato e già procuratore generale della Corte dei Conti del Lazio in base ai requisiti previsti dal M5S non può assumere l'incarico di assessore al Bilancio della giunta capitolina” e da quanto in seguito riferito dalle agenzie di stampa (circostanza, quest'ultima, non contestata).
Parimenti, anche nel terzo articolo del 9.9.2016, la notizia che il Parte_1
sarebbe risultato indagato, viene sempre data in relazione a quanto riferito dalla stessa che aveva in conseguenza di ciò deciso di non procedere alla CP_6
sua nomina ad assessore al bilancio della sua Giunta del Comune di Roma.
2.3 Ciò posto, osserva preliminarmente il Collegio che, tenuto conto della delimitazione delle doglianze mosse e del thema decidendum sopra indicato, non risulta vi sia mai stata alcuna smentita di tale fonte della notizia di cronaca de qua, che pacificamente era stata perciò riportata da tutte le agenzia di stampa, giornali e tv, così che non si comprende come potrebbe integrare una diffamazione a carico de
, che avrebbe comunque ragionevolmente confidato nella veridicità di una CP_4 simile notizia che aveva comportato, ai danni della stessa l'onere di cercare CP_6 un altro nominativo per l'incarico di assessore al bilancio di Roma.
2.4 In ordine al primo motivo di appello, questo collegio non ritiene meritevoli di accoglimento le doglianze articolate dall'appellante, condividendo integralmente la valutazione effettuata dal Tribunale. In particolare, rileva che:
- non è lecito dubitare della effettiva sottoposizione del a indagini per Parte_1 abuso d'ufficio a partire dal 17-20 giugno 2016, data in cui il GIP di Roma (con provvedimento prodotto sub doc. 9 e non ritenuto falso da alcuno) in sede di rigetto
“allo stato” della richiesta di archiviazione del proc. n. 8683/2016 RG a carico di per il reato di cui all'art. 323 c.p. del 25.6.2015 (cfr. doc. 8), ha ordinato al PM Pt_5
6 di procedere a supplementi di indagine “previa iscrizione del Parte_1
nel registro degli indagati”;
[...]
- tale ordine risulta essere stato regolarmente eseguito con la creazione del proc. n.
31076/2016 RGNR, posto che all'esito del supplemento di indagini indicate dal GIP, il
PM aveva richiesto l'archiviazione di tale procedimento a carico del con Parte_1
istanza del 28.11.2016 (cfr. doc. 10 ove viene fatto espresso riferimento all'appellante come “indagato”), richiesta poi accolta solo in data 6-12 luglio 2021
(cfr. doc. 11 ove, tra gli altri, si evidenzia che oltre al numero di procedimento attribuito dalla Procura, viene indicato il n. 45402/2016 RG GIP “nei confronti di
[...]
”); Parte_1
- anche i suddetti provvedimenti giurisdizionali prodotti non sono stati ritenuti falsi da alcuno;
- a fronte di tali provvedimenti giurisdizionali, della natura sostanziale sottesa alla qualificazione di “indagato” e della distinzione dei registri utilizzati per il rilascio delle certificazioni dei carichi pendenti (i quali pacificamente vengono aggiornati con grande ritardo e talvolta anche con imprecisioni ed errori materiali), non si ritiene rilevante ai fini di causa il fatto che alla richiesta del di un certificato di Parte_1 carichi pendenti, in data 15.2.2017 ne sia stato rilasciato uno con l'affermazione che, ai sensi dell'art. 335 c.p.p. “non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazioni”;
- come correttamente richiamato in prime cure, “Il giudice di merito, a fronte di documenti facenti fede fino a querela di falso di tenore contrastante ha la facoltà, dato il loro pari valore probatorio, di dare credito a quelli che ritiene più convincenti”
(cfr. Cass. 12401/1997);
- non appare neppure configurabile, allo stato degli atti prodotti, un insanabile contrasto tra tali risultanze documentali, posto che non è stato allegato (e provato) da parte di chi ne aveva l'onere, né la prova incrociata del nominativo a carico del quale era stato iscritto il proc. n. 31075/2016 RGNR a seguito dell'ordine specifico del GIP
(anche al fine di verificare la correttezza della ortografia del nome dell'indagato e la corretta osservanza della stessa in sede di ricerca dei carichi pendenti), né
l'esclusione di specifici ordini da parte del PM di oscurare o impedire che trapelasse all'esterno l'esistenza di tali indagini che egli alla data del 15.2.2017 aveva già completato, avendo inoltrato la richiesta di archiviazione in data 28.11.2016 (e che poi il GIP avrebbe esaminato ed accolto, svariati anni dopo);
7 - con riferimento alla censura inerente alla ritenuta violazione del segreto istruttorio ex artt. 114 e 329 c.p.p., di fatto parte appellante ha omesso di paragonarsi seriamente con la motivazione resa in proposito dal primo giudice che ha evidenziato la natura mono-offensiva del reato ex art. 684 c.p. e anche laddove ha escluso l'assunto che la diffusione di una notizia circa l'esistenza di indagini in corso integrerebbe di per sé solo il reato di diffamazione a mezzo stampa, richiamando e facendo proprio l'assunto della giurisprudenza di legittimità citata (cfr. Cass. Pen n.
14013/2020, n. 39082/2021, n. 13708/2011 e n. 3132/2019);
- a ciò si aggiunga poi che la notizia era stata riportata anche da CP_4
(nell'esercizio di un indiscutibile diritto di cronaca), in quanto diffusa dalla stessa sul proprio canale social, notizia che si ignora da chi e come l'avesse CP_6
appresa (né pare che tale profilo sia mai stato lamentato nei confronti della stessa da parte del;
Parte_1
- neppure si rinvengono gli estremi della invocata sentenza della Cassazione a
Sezioni Unite Civili n. 3727/2016, posto che nel caso in esame, per quanto fin qui detto, non si verte nel caso di “pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale” ivi affermata e ciò al di là del fatto che comunque la notizia diffusa delle indagini in corso era oggettivamente vera e comunque attribuita a quanto diffuso dalla stessa che per tale motivo aveva, suo malgrado, deciso di CP_6 cercare un altro nominativo per l'incarico di assessore al Bilancio;
- mancando in atti gli estremi della lamentata diffamazione, non si rinviene neppure il presupposto per verificare se la notizia abbia o meno arrecato pregiudizio alla reputazione e onorabilità dell'appellante;
- del resto, è circostanza documentale e pacifica la rilevanza della notizia che, essendo vera e congruamente fornita nel rispetto degli altri parametri previsti di pertinenza e continenza, integra l'espressione di un legittimo diritto di cronaca.
3. L'appello deve pertanto essere rigettato ed alla soccombenza segue l'obbligo di parte appellante al rimborso anche delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano – in assenza di nota spese – come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati.
In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TUSG, allorché l'impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a
8 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile,
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3410/2023 emessa inter partes dal Tribunale di Torino in data 4.9.2023, sentenza che per l'effetto conferma;
- condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
e le spese del presente grado del giudizio che liquida in €
[...] Controparte_2
10.091,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TUSG, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/2002 da parte dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17.9.2025 dalla Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr.ssa Paola Ferrari Bravo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 297/2024 R.G. promossa da
digitalmente domiciliato, presso gli indirizzi di posta Parte_1 elettronica certificata dell'Avv. Cianfanelli Deborah e dell'Avv. Sasso Antonio che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
- PARTE APPELLANTE - contro
e , elettivamente domiciliati in Controparte_1 Controparte_2
Torino, presso lo studio dell'Avv. Pavesio Carlo che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Vercellone Sarah Serena per procura in atti;
- PARTI APPELLATE –
Rimessione in decisione del 11.9.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Torino, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere l'appello proposto dal Dott.
e, per l'effetto, così provvedere: Parte_1
- per le causali esposte in appello, annullare e riformare integralmente la sentenza, n.
3410/2024, pubblicata il 4 settembre 2023, non notificata, resa dalla Sezione Quarta Civile del
Tribunale di Torino – Giudice Monocratico Dott.ssa Paola Ferrero - a definizione del giudizio di primo grado R.G.n. 8788/2021;
1 - per l'effetto, accertata e valutata la gravità delle notizie false, come riportate in più giorni e occasioni da in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, nella qualità di del quotidiano " , CP_3 CP_4
nonché dal Dott. (CF: ) nella qualità di Controparte_2 C.F._1 direttore responsabile p.t. de “ , e ritenutele gravemente lesive CP_4
dell'onorabilità del dott. pronunciare sentenza di Parte_1
condanna risarcitoria a carico dei suddetti convenuti, con liquidazione a favore dell'appellante di una somma risarcitoria non inferiore ad € 100.000,00, per danno morale ed esistenziale, cui dovrà aggiungersi il danno economico, quale lucro cessante, nonché dal danno patrimoniale ravvisabile in re ipsa per la perdita di chances che il Dott. ha subito, cui va ulteriormente aggiunto l'importo di Parte_1
€ 50.000,00, ai sensi dell'articolo 185 c.p., siccome il fatto illecito di cui trattasi integra il reato di cui agli artt. 595 e 596-bis c.p.. Inoltre, si richiede che, in caso di condanna, venga ingiunto al quotidiano “ di riportare per estratto l'eventuale CP_4 condanna risarcitoria erogata, ai sensi dell'art. 186 c.p.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
PER PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso, in via principale: rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni illustrate in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 3410/2023 del Tribunale di Torino pubblicata in data 4 settembre 2023, nella parte in cui ha rigettato le domande di parte appellante avanzate nei confronti degli odierni appellati e reiterate in sede di appello;
in subordine: nel denegato caso di riforma della sentenza impugnata, respingere comunque le domande del dott. in quanto infondate per le eccezioni e Parte_1
ragioni esposte in atti, risultate assorbite dalla sentenza impugnata e che vengono riproposte in questa sede;
in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e
CPA, come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 1.3.2025, Parte_1
impugna la sentenza n. 3410/2023 con la quale il Tribunale di Torino ha rigettato la sua domanda avanzata nei confronti di (editore), Controparte_1
2 (direttore responsabile de all'epoca dei fatti) di Controparte_2 CP_4
risarcimento dei danni asseritamente subiti per la pubblicazione, ritenuta diffamatoria, di alcuni articoli, datati 7, 8 e 9 settembre 2016, apparsi sul quotidiano
“ ” (ed in cui era stata diffusa la notizia di indagini penali a suo carico), ha CP_4
dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di Controparte_5
(direttore responsabile de “ ” in epoca successiva ai fatti di causa), nonché CP_4 ha condannato l'appellante alla rifusione delle spese del primo grado.
In particolare, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui:
a) ha erroneamente disatteso il valore probatorio della certificazione rilasciata dalla
Procura della Repubblica di Roma in data 15.2.2017, attestante l'assenza di iscrizioni a carico dell'appellante a tale data, fondando la propria valutazione sulla possibilità di mancato e/o erroneo aggiornamento dei registri informatici o sull'eventuale segreto ex art. 335, comma 3-bis, c.p.p., e violando così gli artt. 2699, 2700 c.c. e 335 c.p.p., atteso che tale documento, proveniente da pubblico ufficiale, gode di piena efficacia probatoria e la qualità di indagato può essere attribuita solo a seguito di formale iscrizione nel registro delle notizie di reato;
b) ha escluso la rilevanza della violazione del segreto istruttorio ex artt. 114 e 329
c.p.p., omettendo di considerare la gravità della lesione arrecata alla riservatezza dell'appellante dalla diffusione di notizie coperte da segreto istruttorio e la configurabilità di un'autonoma responsabilità civile, in contrasto con la normativa costituzionale e sovranazionale a tutela dei diritti fondamentali;
c) ha omesso di considerare il pregiudizio arrecato alla reputazione e all'onorabilità dell'appellante, trascurando la gravità della condotta diffamatoria in relazione al ruolo istituzionale ricoperto, all'ampia diffusione nazionale della notizia e alla reiterazione delle condotte lesive, anche ai fini della liquidazione del danno.
Chiede, pertanto, la condanna degli appellati al risarcimento dei danni subiti, con liquidazione di una somma non inferiore a € 100.000,00 per danno morale ed esistenziale, oltre al danno economico da lucro cessante e alla perdita di chance ravvisabile in re ipsa, nonché dell'ulteriore importo di € 50.000,00 ai sensi dell'art. 185 c.p., atteso che il fatto illecito di cui trattasi integra gli estremi del reato previsto dagli artt. 595 e 596 bis c.p.
Si sono costituiti in giudizio (da ora in poi e Controparte_1 CP_1
, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della Controparte_2
sentenza gravata, rilevando la piena rispondenza al vero di quanto pubblicato ed
3 affermando che l'appellante risultava già iscritto nel registro degli indagati alla data di pubblicazione degli articoli de quibus e che la certificazione ex art. 335 c.p.p. poteva non riportare l'iscrizione per effetto del segreto istruttorio. Hanno inoltre escluso la sussistenza di un danno risarcibile, negando conseguenze pregiudizievoli in termini patrimoniali o reputazionali e ritenendo non provata né la perdita di incarichi né un'effettiva lesione dell'immagine pubblica.
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa
è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 11.9.2025.
2. In punto di fatto è documentale e incontestato, come ben sintetizzato nella sentenza di primo grado, che:
- “gli articoli contestati avevano ad oggetto le vicende immediatamente successive all'insediamento dell'allora sindaco di Roma e alle tensioni che questa CP_6
avrebbe avuto con il suo partito, il , in merito alla scelta di alcuni Controparte_7 nominativi, tra cui quello dell'attore, per il rinnovo di alcuni posti della giunta comunale rimasti vacanti”;
- “il primo articolo, scritto da e pubblicato sulla versione cartacea del Parte_2 giornale in data 07/09/2016 recava il titolo “ nella trincea del Campidoglio CP_6
«Roma viene prima del movimento»”, seguito dal sommario “La sindaca, asserragliata con i fedelissimi, minaccia le dimissioni «Mi vogliono fare fuori, qui decido io». Ma poi tratta con il direttorio”. Nel corpo di esso, l'attore individuava il contenuto lesivo nella parte in cui venivano indicati come “graditi” al direttorio del partito anche i passi indietro “dell'assessore all'ambiente indagata, e Parte_3 dell'assessore al Bilancio caldeggiato dall'Avvocato Parte_1
Sammarco, troppo vicino a e ai poteri forti””: CP_8
- “il secondo articolo, non firmato, apparso in data 8-9 settembre 2016 sul sito www.lastampa.it, recava il titolo “Roma, non sarà assessore. Caos nel Parte_1
M5S: il minidirettorio si dimette” e il sommario “L'ex magistrato risulta indagato per il reato di abuso di ufficio. La sindaca «Non mollo»”. Dopo aver riferito della decisione del sindaco di non conferire l'incarico di assessore al Bilancio al dott. CP_6 [...]
, l'articolo poi così proseguiva “Solo più tardi le agenzie di stampa hanno Parte_1 battuto la notizia che l'ex magistrato ed ex procuratore della Corte dei Conti del Lazio
risulta indagato dalla procura di Roma per il reato di abuso Parte_1
d'ufficio”. A questo punto, nella pubblicazione si dava spazio anche ai commenti
4 rilasciati dal dott. sulla vicenda: “Sono amareggiato. Mi considero Parte_1 vittima di un complotto e di una ingiustizia gravissima e senza precedenti””;
- “il terzo articolo, scritto da e pubblicato sulla versione cartacea del Parte_4
Par quotidiano in data 09/09/2016 recava il titolo “Via anche Dominicis. La sindaca ripesca e sfida il diktat dei vertici»” e il sommario “Salta il neoassessore: è CP_9 indagato. Sciolto il mini-direttivo”. Nel corpo di esso, a proposito del “dietrofront” del sindaco rispetto alla nomina dell'attore ad assessore al Bilancio, si affermava che
“l'ultima calamità sul Campidoglio […] prende le dimensioni della stravaganza e porta il nome di , ex procuratore della Corte dei Conti che nei Parte_1
proponimenti della sindaca doveva occupare il posto di CP_6 Per_1
, l'assessore al Bilancio tra i protagonisti del filotto di dimissioni della scorsa
[...] settimana”. Inoltre, riportata la considerazione, espressa dal sindaco secondo CP_6 cui il dott. “non ha i requisiti”, seguiva la spiegazione del giornalista Parte_1
“precisamente quelli giuridici, e la traduzione è arrivata poco dopo: è Parte_1 indagato per abuso d'ufficio”. A questo punto l'articolo paragonava il dott.
[...]
“all'assessore all'Ambiente, ” e lo definiva parimenti Parte_1 Parte_3
“inguaiato con la giustizia prima ancora di cominciare”; coincidenza che l'autore dell'articolo qualificava come “record””.
2.1 Come sopra sintetizzato, parte appellante si duole della portata diffamatoria dei suddetti articoli unicamente con riferimento alla circostanza che in essi gli veniva attribuita la qualità di indagato per abuso d'ufficio dalla Procura della Repubblica di
Roma (e che egli nega di avere mai avuto).
Non hanno ricevuto specifiche censure le affermazioni del primo giudice a pag. 17-
18, laddove ha delineato l'esatta determinazione del thema decidendum:
- allorché ha ritenuto tardive ed inammissibili le doglianze relative ad un articolo pubblicato il 6.9.2016;
- quando ha evidenziato che “entro il termine di maturazione delle preclusioni l'attore ha limitato le proprie censure esclusivamente al profilo della non verità delle parti degli articoli de quibus in cui si afferma la sua qualità di indagato per abuso di ufficio in procedimento pendente avanti la Procura della Repubblica di Roma”, rilevando che nessun'altra notizia in essi riportata è stata ritenuta non veritiera;
- laddove ha affermato che “non si ravvisano negli scritti difensivi specifiche doglianze circa la violazione dei criteri della pertinenza e della continenza, fatta eccezione per il riferimento a “suggestioni” (peraltro non meglio individuate) e a
5 “inappropriati accostamenti” con , nell'art. 9.9.2016” in relazione al CP_10
quale ha affermato la non violazione del principio di continenza e/o pertinenza.
2.2 Va inoltre esclusa qualsiasi rilevanza ai fini di causa all'articolo del 7.9.2016, nel cui contenuto non si rinviene alcun riferimento alla circostanza lamentata dall'appellante in ordine alla pendenza o meno di indagini a suo carico (cfr. doc. 1 appellati).
Nel secondo articolo apparso in data 8-9 settembre 2016 sul sito www.lastampa.it
(cfr. doc. 2 appellati), la notizia di cronaca del fatto che il risultava Parte_1 indagato per abuso d'ufficio è tratta esplicitamente dal contenuto di un post pubblicato da (che per tale motivo aveva riferito di avere appreso che CP_6
“l'ex magistrato e già procuratore generale della Corte dei Conti del Lazio in base ai requisiti previsti dal M5S non può assumere l'incarico di assessore al Bilancio della giunta capitolina” e da quanto in seguito riferito dalle agenzie di stampa (circostanza, quest'ultima, non contestata).
Parimenti, anche nel terzo articolo del 9.9.2016, la notizia che il Parte_1
sarebbe risultato indagato, viene sempre data in relazione a quanto riferito dalla stessa che aveva in conseguenza di ciò deciso di non procedere alla CP_6
sua nomina ad assessore al bilancio della sua Giunta del Comune di Roma.
2.3 Ciò posto, osserva preliminarmente il Collegio che, tenuto conto della delimitazione delle doglianze mosse e del thema decidendum sopra indicato, non risulta vi sia mai stata alcuna smentita di tale fonte della notizia di cronaca de qua, che pacificamente era stata perciò riportata da tutte le agenzia di stampa, giornali e tv, così che non si comprende come potrebbe integrare una diffamazione a carico de
, che avrebbe comunque ragionevolmente confidato nella veridicità di una CP_4 simile notizia che aveva comportato, ai danni della stessa l'onere di cercare CP_6 un altro nominativo per l'incarico di assessore al bilancio di Roma.
2.4 In ordine al primo motivo di appello, questo collegio non ritiene meritevoli di accoglimento le doglianze articolate dall'appellante, condividendo integralmente la valutazione effettuata dal Tribunale. In particolare, rileva che:
- non è lecito dubitare della effettiva sottoposizione del a indagini per Parte_1 abuso d'ufficio a partire dal 17-20 giugno 2016, data in cui il GIP di Roma (con provvedimento prodotto sub doc. 9 e non ritenuto falso da alcuno) in sede di rigetto
“allo stato” della richiesta di archiviazione del proc. n. 8683/2016 RG a carico di per il reato di cui all'art. 323 c.p. del 25.6.2015 (cfr. doc. 8), ha ordinato al PM Pt_5
6 di procedere a supplementi di indagine “previa iscrizione del Parte_1
nel registro degli indagati”;
[...]
- tale ordine risulta essere stato regolarmente eseguito con la creazione del proc. n.
31076/2016 RGNR, posto che all'esito del supplemento di indagini indicate dal GIP, il
PM aveva richiesto l'archiviazione di tale procedimento a carico del con Parte_1
istanza del 28.11.2016 (cfr. doc. 10 ove viene fatto espresso riferimento all'appellante come “indagato”), richiesta poi accolta solo in data 6-12 luglio 2021
(cfr. doc. 11 ove, tra gli altri, si evidenzia che oltre al numero di procedimento attribuito dalla Procura, viene indicato il n. 45402/2016 RG GIP “nei confronti di
[...]
”); Parte_1
- anche i suddetti provvedimenti giurisdizionali prodotti non sono stati ritenuti falsi da alcuno;
- a fronte di tali provvedimenti giurisdizionali, della natura sostanziale sottesa alla qualificazione di “indagato” e della distinzione dei registri utilizzati per il rilascio delle certificazioni dei carichi pendenti (i quali pacificamente vengono aggiornati con grande ritardo e talvolta anche con imprecisioni ed errori materiali), non si ritiene rilevante ai fini di causa il fatto che alla richiesta del di un certificato di Parte_1 carichi pendenti, in data 15.2.2017 ne sia stato rilasciato uno con l'affermazione che, ai sensi dell'art. 335 c.p.p. “non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazioni”;
- come correttamente richiamato in prime cure, “Il giudice di merito, a fronte di documenti facenti fede fino a querela di falso di tenore contrastante ha la facoltà, dato il loro pari valore probatorio, di dare credito a quelli che ritiene più convincenti”
(cfr. Cass. 12401/1997);
- non appare neppure configurabile, allo stato degli atti prodotti, un insanabile contrasto tra tali risultanze documentali, posto che non è stato allegato (e provato) da parte di chi ne aveva l'onere, né la prova incrociata del nominativo a carico del quale era stato iscritto il proc. n. 31075/2016 RGNR a seguito dell'ordine specifico del GIP
(anche al fine di verificare la correttezza della ortografia del nome dell'indagato e la corretta osservanza della stessa in sede di ricerca dei carichi pendenti), né
l'esclusione di specifici ordini da parte del PM di oscurare o impedire che trapelasse all'esterno l'esistenza di tali indagini che egli alla data del 15.2.2017 aveva già completato, avendo inoltrato la richiesta di archiviazione in data 28.11.2016 (e che poi il GIP avrebbe esaminato ed accolto, svariati anni dopo);
7 - con riferimento alla censura inerente alla ritenuta violazione del segreto istruttorio ex artt. 114 e 329 c.p.p., di fatto parte appellante ha omesso di paragonarsi seriamente con la motivazione resa in proposito dal primo giudice che ha evidenziato la natura mono-offensiva del reato ex art. 684 c.p. e anche laddove ha escluso l'assunto che la diffusione di una notizia circa l'esistenza di indagini in corso integrerebbe di per sé solo il reato di diffamazione a mezzo stampa, richiamando e facendo proprio l'assunto della giurisprudenza di legittimità citata (cfr. Cass. Pen n.
14013/2020, n. 39082/2021, n. 13708/2011 e n. 3132/2019);
- a ciò si aggiunga poi che la notizia era stata riportata anche da CP_4
(nell'esercizio di un indiscutibile diritto di cronaca), in quanto diffusa dalla stessa sul proprio canale social, notizia che si ignora da chi e come l'avesse CP_6
appresa (né pare che tale profilo sia mai stato lamentato nei confronti della stessa da parte del;
Parte_1
- neppure si rinvengono gli estremi della invocata sentenza della Cassazione a
Sezioni Unite Civili n. 3727/2016, posto che nel caso in esame, per quanto fin qui detto, non si verte nel caso di “pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale” ivi affermata e ciò al di là del fatto che comunque la notizia diffusa delle indagini in corso era oggettivamente vera e comunque attribuita a quanto diffuso dalla stessa che per tale motivo aveva, suo malgrado, deciso di CP_6 cercare un altro nominativo per l'incarico di assessore al Bilancio;
- mancando in atti gli estremi della lamentata diffamazione, non si rinviene neppure il presupposto per verificare se la notizia abbia o meno arrecato pregiudizio alla reputazione e onorabilità dell'appellante;
- del resto, è circostanza documentale e pacifica la rilevanza della notizia che, essendo vera e congruamente fornita nel rispetto degli altri parametri previsti di pertinenza e continenza, integra l'espressione di un legittimo diritto di cronaca.
3. L'appello deve pertanto essere rigettato ed alla soccombenza segue l'obbligo di parte appellante al rimborso anche delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano – in assenza di nota spese – come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati.
In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TUSG, allorché l'impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a
8 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile,
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3410/2023 emessa inter partes dal Tribunale di Torino in data 4.9.2023, sentenza che per l'effetto conferma;
- condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
e le spese del presente grado del giudizio che liquida in €
[...] Controparte_2
10.091,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TUSG, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/2002 da parte dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17.9.2025 dalla Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
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