Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/01/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17440/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel./Est. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17440/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Corso Vittorio Emanuele Parte_1 C.F._1
II,71 NO presso lo studio dell'avv. MASSARO CECILIA SARA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note difensive del 4/10/2024 e verbale del 16/10/2024
“• PRONUNZIARE la separazione personale dei coniugi nata a [...] - MAROCCO il Parte_1 28.11.1979 e nato a [...] - MAROCCO il 16.03.1961 , con conferma Controparte_1 dell'autorizzazione a vivere separatamente nel reciproco rispetto con ogni conseguente provvedimento nonchè con specifico ordine di annotazione dell'emananda sentenza nei registri del Comune di Competenza • ASSEGNARE ( e/o CONFERMARE L'ASSEGNAZIONE ) della casa famigliare - comprensiva di beni mobili, arredi e suppellettili ivi contenuti - di TO (TO) , via Ignazio Vian n. 3/11 alla Signora nata a [...] – MAROCCO il 28.11. .1979 • DISPORRE, in conseguenza degli aggiornamenti riportati, L'affidamento esclusivo dei figli minori – CF: - nato a [...]_1 C.F._3
), il 16.08.2006 e – CF: – nata a [...] il [...] alla Parte_2 C.F._4 Signora nata a [...] il [...] - con espresso riconoscimento, in capo Parte_1 esclusivo alla stessa madre - presso cui i figli avranno e conserveranno residenza anagrafica e dimora abituale - del potere decisionale in merito alle questioni relative alla residenza dei figli minori ( ivi comprese specificamente pagina 1 di 7
con ogni opportuno e conseguente provvedimento;
In punto affidamento della prole minorenne , in subordine – nell'ipotesi non accoglimento della istanza ut supra dispiegata
DISPORRE • l'affidamento condiviso dei figli minori – CF: - nato a [...] C.F._3
NO (NO ), il 16.08.2006 e CF: – nata a [...]_2 C.F._4 il 26.04.2011 ad entrambi i genitori - con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione - con collocazione prevalente degli stessi presso la madre Signora nata a [...]
CASABLANCA – MAROCCO il 28.11.1979 presso cui i figli avranno e conserveranno residenza anagrafica e dimora abituale, con ogni opportuno e conseguente provvedimento;
• PORRE e DISPORRE a carico del Signor
nato a [...] - MAROCCO il 16.03.1961 - a far data dalla presentazione della Controparte_1 domanda in sede di iscrizione a ruolo - un contributo economico per il mantenimento personale della Sig.ra Pt_1 non inferiore alla somma di € 150,00 (Euro centocinquanta /zero centesimi) da versarsi in favore della stessa
[...] ricorrente, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
• PORRE e DISPORRE a carico del Signor nato a [...]
CASABLANCA - MAROCCO il 16.03.1961 a far data dalla presente domanda in sede di iscrizione a ruolo – un contributo economico per il mantenimento dei figli minorenni – CF: - Persona_1 C.F._3 nato a [...] ), il 16.08.2006 e – CF: – nata a [...]_2 C.F._4 (NO) il 26.04.2011 , non inferiore ad € 450,00 complessivi (euro quattrocentocinquanta/ zero centesimi/ € 225,00 pro capite ) da versarsi in favore della stessa ricorrente , a mezzo bonifico bancario, entro Parte_1 e non oltre il giorno 5 di ogni mese . Somma/e soggetta/e a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
disponendo inoltre che le spese mediche straordinarie non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate per iscritto e successivamente documentate, ovvero documentate se necessitate, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa attualmente in essere, sottoscritto fra Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di TO e il Tribunale di TO, siano suddivise nella quota del 75 % a carico del Signor Controparte_1 e nella quota del 25 % a carico della Signora;
• DISPORRE, in punto frequentazione dei figli Parte_1 minorenni che il Signor – padre - possa vedere e frequentare secondo la concorde volontà Controparte_1 delle parti e di concerto con i figli stessi, data la loro età, con osservanza degli impegni relativi alle attività scolastiche o, in subordine, secondo le previsioni di cui al PROVVEDIMENTO TRIBUNALE DI NO
DATATO 04.04.2024 RESO IN SEGMENTO SEPARATIVO FASCICOLO TELEMATICO RG 17740 2023; in ulteriore subordine, secondo le modalità ed i tempi che il Tribunale di TO riterrà maggiormente e/o diversamente confacenti al benessere dei minori in questione
IN PUNTO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO – OGGETTO DI DOMANDA CUMULATIVA
Voglia il Tribunale di TO adito, • previe le declaratorie del caso e di legge, • disattesa ogni contraria istanza, domanda, produzione eccezione deduzione e controdeduzione formulata /formulanda e/o estesa nei confronti della ricorrente • previa verifica della condizione di procedibilità del decorso del termine di legge e/o Parte_1 previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi • previo ogni ritenuto provvedimento idoneo alla apertura del segmento divorzile del presente ruolo • previa formale conferma della assegnazione della casa già coniugale / famigliare- comprensiva di beni mobili , arredi e suppellettili- sita in TO, via Ignazio Vian n. 3/11 alla Signora , nata a [...] – MAROCCO il 28.11.1979 Parte_1
• salvo ed autorizzato l'eventuale ritenuto opportuno deposito di documentazione integrativa aggiornata a sostegno delle domande tutte di sede divorzile con e previa previsione del termine di correlativo deposito • DICHIARARE E PRONUNZIARE lo scioglimento del matrimonio contratto da nata a [...]
CASABLANCA - MAROCCO il 28.11.1979 e nato a [...] - MAROCCO il Controparte_1 16.03.1961 matrimonio CONTRATTO IN CASABLANCA – IL 09.06.1998 - CERTIFICATO DI CP_2 MATRIMONIO ATTO N. 114 - P. 2 S. C UFF. 1 ANNO 2010 con ogni conseguente provvedimento nonchè con ordine agli Ufficiali di Stato Civile/ Anagrafe Competenti di annotazione /trascrizione dell'emanando provvedimento nei registri del Comune di Competenza • CONFERMARE E/O DISPORRE in conseguenza degli aggiornamenti riportati L'affidamento esclusivo dei figli minori – CF: Persona_1 C.F._3
- nato a [...] ), il 16.08.2006 e – CF: – nata a [...]_2 C.F._4
(NO) il 26.04.2011 alla Signora nata a [...] il [...] - con espresso Parte_1 riconoscimento in capo esclusivo alla stessa madre - presso cui i figli avranno e conserveranno residenza pagina 2 di 7 anagrafica e dimora abituale - del potere decisionale in merito alle questioni relative alla residenza dei figli minori ( ivi comprese specificamente questioni correlate al rilascio di documenti tutti validi ai fini dell'espatrio ) ed alla educazione degli stessi;
avranno e conserveranno residenza anagrafica e dimora abituale, con ogni opportuno e conseguente provvedimento;
Sul punto, in subordine – nell'ipotesi non accoglimento della istanza ut supra dispiegata • DISPORRE l'affidamento condiviso dei figli minori – CF: Persona_1
- nato a [...] ), il 16.08.2006 – CF: C.F._3 Parte_2 C.F._4
– nata a NO (NO) il [...] ad [...] i genitori - con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione , con collocazione prevalente degli stessi presso la madre
Signora nata a [...] – il 28.11.1979 presso la quale i figli avranno e Parte_1 CP_2 conserveranno residenza anagrafica e dimora abituale con ogni opportuno e conseguente provvedimento • PORRE e DISPORRE a carico del Signor nato a [...] - MAROCCO il Controparte_1 16.03.1961 - a far data dalla presente domanda e dalla correlativa procedibilità - un contributo economico / assegno divorzile per la Sig.ra non inferiore alla somma di € 150,00 (Euro centocinquanta /zero Parte_1 centesimi) da versarsi in favore della stessa ricorrente, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
• CONFERMARE E DISPORRE a carico del Signor nato a [...] - MAROCCO il 16.03.1961 a far data dalla presente Controparte_1 domanda – un contributo economico per il mantenimento dei figli - nato a [...] ), il 16.08.2006 e
– CF: – nata a [...] il [...] , non inferiore ad € Parte_2 C.F._4 450,00 complessivi (euro quattrocentocinquanta/ zero centesimi/ € 225,00 pro capite ) da versarsi in favore della stessa ricorrente , a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese . Somma/e Parte_1 soggetta/e a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
disponendo inoltre che le spese mediche straordinarie non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate per iscritto e successivamente documentate, ovvero documentate se necessitate, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa attualmente in essere, sottoscritto fra Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di TO e il Tribunale di TO, siano suddivise nella quota del 75 % a carico del Signor e nella quota del 25 % a carico della Signora Controparte_1
; • DISPORRE, in punto frequentazione dei figli minorenni che il Signor – Parte_1 Controparte_1 padre - possa vedere e frequentare i medesimi secondo la concorde volontà delle parti e di concerto con i figli stessi , data la loro età, con osservanza degli impegni relativi alle attività scolastiche o, in ulteriore subordine, secondo le previsioni di cui PROVVEDIMENTO TRIBUNALE DI NO DATATO 04.04.2024 RESO IN
SEGMENTO SEPARATIVO FASCICOLO TELEMATICO RG 17740 2023 e, in ultimo, secondo le modalità ed i tempi che il Tribunale di TO riterrà maggiormente e/o diversamente confacenti al benessere dei minori in questione
IN OGNI CASO E COMUNQUE
• Con vittoria di spese ed emolumenti professionali ex DM 55/2014 con gli aumenti percentuali ivi previsti. Oltre IVA e CPA come e se dovute per legge. Oltre esposti tutti. Oltre Rimborso Forfet. Spese Generali di Giustizia (15% su emolumenti e/o nella misura massima consentita) e successive occorrende tutte ivi comprese a titolo semplificativo e non esaustivo Tasse di Registro ed oneri tutti eventuali di iscrizione/trascrizione.”
Come da verbale di udienza del 16/10/2024
“Insiste sull'applicazione dei provvedimenti di cui al 473 bis .39 cpc come richiesto nelle note.”
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Casablanca-Marocco il Parte_1 Controparte_1
09/06/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TO (atto n. 114 parte 2 serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16/8/2006, il 26/4/2011 e Persona_1 Persona_2
il 9/8/2000. Persona_3
pagina 3 di 7 Con ricorso depositato il 08/10/2023 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge.
Chiedeva quindi disporsi l'affidamento esclusivo dei minori (modalità di affidamento mutata nel corso del giudizio) disporsi in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale e porsi a carico del sig. un assegno per contribuire al mantenimento di moglie di € 150,00 e dei figli Controparte_1 nella misura complessiva non inferiore a € 450,00 mensili, oltre al 75% delle spese straordinarie, con vittoria delle spese.
Infine, ha chiesto congiuntamente alla pronuncia di separazione personale, ai sensi del 473. bis 49 cpc,lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 30/1/2024 compariva personalmente la parte ricorrente con il difensore;
CP_3
non è costituito ed è stato dichiarato contumace. All'esito dell'ascolto il Giudice relatore si
[...] riservava e a scioglimento fissava udienza di ascolto dei minori.
All'udienza del 20/3/2024 comparivano i minori e si procedeva al loro ascolto.
All'esito, il giudice concedeva breve termine per note difensive relative all'ascolto e definitive istanze, nonché si riservava.
Con ordinanza del 4/4/2024 il giudice relatore disponeva in ordine ai provvedimenti provvisori e urgenti relativamente ai minori, con presa in carico da parte dei servizi del minore e disponeva con riguardo Per_4 alle istanze istruttorie;
infine, fissava udienza di discussione.
Nelle more del procedimento, parte ricorrente depositava note difensive autorizzate modificando la domanda principale del regime di affidamento dei minori (da congiunto ad esclusivo) e insistendo per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art 473 bis 39 cpc
All'udienza del 16/10/2024 il difensore precisava le conclusioni richiamando le note difensive e insistendo nella richiesta ex 473 bis.39 cpc;
il giudice relatore si riservava di riferire al collegio.
***
Sulla domanda di separazione personale
I presupposti della separazione ex art. 151 c.c. non sono in discussione.
Quanto al resto i provvedimenti adottati ex art. 473 bis 22 all'esito dell'ascolto così dispongono:
“Premesso che le parti sono genitori di tre figli, il maggiore dei quali altrove residente, gli altri due minorenni, l'esito dell'ascolto di entrambi - unitamente al disinteresse manifestato dal padre, rimasto contumace, verso la presente procedura - fonda le richieste materne, e consente dunque di adottare, in via provvisoria ed urgente, un regime di affidamento.
E' infatti emerso un rapporto positivo dei figli con entrambe le figure genitoriali, apparendo fisiologico, nella situazione di crisi coniugale, che la figlia che ha appena 12 anni, abbia manifestato segni Pt_2 di disagio che giustificano un percorso di accompagnamento presso la NPI nei termini di cui infra.
Vanno pertanto disposti:
l'affidamento condiviso dei figli con esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione;
in difetto di pretese di sorta da parte del convenuto, la collocazione degli stessi presso la madre cui va conseguentemente assegnata la casa familiare visita in TO via Ignazio Vian n. 3/11 e con termine al convenuto di allontanarsene entro 30 giorni. pagina 4 di 7 Mentre ormai prossimo alla maggiore età, potrà in seguito vedere e stare con il padre in base Per_1 ad accordi presi di volta in volta, non appena il avrà reperito idonea abitazione potrà CP_1 Per_4 trascorrere con il padre fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 21.00 ed uno o due pomeriggi alla settimana da concordare, dall'uscita da scuola alle ore 21.00.
Il regime delle vacanze estive, non essendo del tutto nitido quello proposto nel piano genitoriale, potrà essere disciplinato in termini, per così dire, standard dovendosi dunque prevedere che la minore trascorra con il padre due o tre settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Stante la condivisione dell'affido non è il caso di imporre ulteriori dettagli.
Dal punto di vista economico, la madre lavora ma percepisce un reddito modestissimo nell'ordine, secondo quanto da costei riportato, di circa € 400,00 mensili, mentre il marito dovrebbe lavorare come operaio percependo un redito presumibilmente maggiore considerato che sulla sua attività si è sostanzialmente basato il menage.
Tenuto conto delle esigenze di due ragazzi e del fatto che la ricorrente dovrà pagare, per effetto dell'assegnazione, il canone di locazione, in mancanza di più precisi elementi che saranno acquisiti ex art. 210 cpc, può essere imposto al momento al un contributo complessivo di € 550,00 mensili di CP_1 cui € 150,00 per la moglie e 400,00 per i due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Pqm
autorizza i coniugi a vivere separati.
Dispone l'affidamento condiviso dei figli e con esercizio separato della responsabilità Per_1 Pt_2 genitoriale per l'ordinaria amministrazione, e collocazione degli stessi presso la madre cui assegna la casa familiare visita in TO via Ignazio Vian n. 3/11e con termine al convenuto per allontanarsene entro 30 giorni.
Dispone che, con decorrenza dall'allontanamento e salvo diverso accordo, il padre possa tenere con sè i figli con i tempi di cui in premessa.
Pone a carico del convenuto ed a favore della , un contributo al mantenimento complessivo Parte_1 di € 550,00 mensili rivalutabili, di cui € 150,00 per la moglie e 400,00 per di due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protoco0llo in uso presso questo Tribunale
Dispone la presa in carico della minore n. a TO il 26 aprile 2011 res. in TO via Persona_5
Ignazio Vain 11 da parte del Servizio di NPI con funzioni di supporto e sostegno”.
*
Si tratta di impianto che va confermato salvo rilevare come abbia, nelle more, raggiunta la maggiore Per_6 età, non potendosi pertanto provvedere in punto affidamento e regime di visita, essendo tutt'ora non ancora autonomo da punto di vista economico.
Nel resto, vero è che il padre non consta avere mai contribuito al mantenimento di moglie e figli come stabilito costringendo la ricorrente a notificare un precetto.
Inoltre, egli non ha manifestato alcun interesse alla odierna procedura.
Le richieste della ricorrente in punto affidamento (di Joudi), finanche in forma “rafforzata” e ai sensi dell'art. 473 bis 39 cpc, formulate per la prima volta nelle note difensive autorizzate 4 ottobre 2024 in vista della discussione, considerata l'unitarietà del procedimento richiedono una verifica delle condizioni del nucleo mediante relazione sociale di aggiornamento con separata ordinanza. pagina 5 di 7 Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili
Atteso che la parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda.
Rilevato che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Sulle spese di giudizio
Stante la contestuale domanda di scioglimento e considerata la natura unitaria del procedimento, le spese di lite saranno regolate con la definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Dispone l'affidamento condiviso della figlia con esercizio separato della responsabilità genitoriale Pt_2 per l'ordinaria amministrazione, e collocazione degli stessi presso la madre cui assegna la casa familiare visita in TO via Ignazio Vian n. 3/11:
Dispone che, con decorrenza dall'allontanamento e salvo diverso accordo, il padre possa tenere con sè la figlia, fermo restando il reperimento di idonea abitazione, a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 21.00 ed uno o due pomeriggi alla settimana da concordare, dall'uscita da scuola alle ore 21.00.
Nonché due o tre settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Pone a carico del convenuto ed a favore della un contributo al mantenimento complessivo Parte_1 di € 550,00 mensili rivalutabili, di cui € 150,00 per la moglie e 400,00 per di due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale
Conferma la presa in carico della minore n. a TO il 26 aprile 2011 res. in TO via Persona_5
Ignazio Vain 11 da parte del Servizio di NPI con funzioni di supporto e sostegno.
Spese al definitivo.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Si comunichi al Servizio Sociale territoriale e alla NPI psicologia tramite Assistenti sociali in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di TO in data 17/01/2025
Il Presidente Rel./Est.
Dott. Alberto Tetamo
pagina 6 di 7 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7