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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 301/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 301/2024 promossa da:
c.f. , con l'Avv. Francesca Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
, c.f. , non costituito Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
CONCLUSIONI: per la ricorrente pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza e recepire le condizioni indicate nelle note depositate in data 22.01.2025 per l'udienza del 23.01.2025 in trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 01.02.2024 ha Parte_1 convenuto in giudizio oria Controparte_1 della separazione perso tto introduttivo. A fondamento della domanda la ricorrente ha allegato che le parti hanno contratto matrimonio il 14 agosto 2003 a Magliano Vetere (SA) e che dalla loro unione sono nati tre figli: nata a [...] il [...], nato a Per_1 Persona_2
pagina 1 di 6 Portoferraio il 13/04/2006 e nata a [...] il [...]. Per_3
All'udienza del 20.06.2024 la ente, preso atto della mancata costituzione del convenuto malgrado la regolarità della notifica, ha insistito per l'adozione dei provvedimenti provvisori, facendo presente che i coniugi vivono ancora insieme e che il marito non intendeva lasciare l'abitazione, ha chiesto anche l'autorizzazione a vivere separati e l'assegnazione della casa coniugale. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.06.2024, con ordinanza depositata il 25.06.2024 il Giudice ha adottato i provvedimenti provvisori e ha fissato per l'ascolto della minore l'udienza del 03.10.2024. All'udienza del 03.10.2024 il Giudice ha proceduto all'audizione della minore Per_3
e ha rinviato per discussione all'udienza del 23.01.2025 in trattazione scri istanza di parte, all'esito della quale ha rimesso la causa in decisione.
2. La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. In particolare, nella prima udienza la ricorrente ha dichiarato che il coniuge vive ancora in casa, dorme sul divano da circa due anni e non vuole lasciare l'abitazione familiare (cfr. verbale di udienza del 06.06.2024). Inoltre, è significativo quanto emerso dall'audizione della minore sulla crisi matrimoniale dei genitori: Per_3
“Adesso è pesante tutto, c'è tanta tensione a, io ovviamente vorrei che i miei genitori si rimettessero insieme, però so che non è possibile;
loro si parlano poco e niente, mangiamo anche separati, io in questa situazione riesco ad avere un rapporto migliore con mamma, con PA stiamo più o meno facendo finta di niente, io e mio FR non ne parliamo quasi mai;
ormai penso di essere già abituata alla loro separazione, perché non si parlano, quindi non cambierebbero granché le cose, anche se sicuramente ci sarà meno tensione rispetto ad adesso in cui conviviamo tutti insieme;
in passato mentre ero in stanza mi capitava di sentire le loro discussioni” (cfr. verbale di udienza del 03.10.2024). Inoltre, l'intollerabilità della convivenza tra le parti emerge anche dal contegno processuale del resistente che non si è costituito in giudizio, né è comparso personalmente.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre pagina 2 di 6 al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso di specie, le parti hanno tre figli, ma solo è minorenne. Per_3
La ragazza, ormai adolescente, va affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, ma collocata presso la madre. Ed infatti, in sede di audizione della minore, è emerso che la ragazza comunque ha un buon rapporto con il padre, ma preferisce rimanere con la madre, con cui in questo periodo di crisi familiare riesce ad avere un rapporto più sereno (cfr. verbale di udienza del 03.10.2024). Inoltre, ai fini della migliore collocazione, rileva anche il contegno processuale del resistente, che né si è costituito in giudizio né è comparso personalmente in udienza, manifestando disinteresse rispetto all'esito della vicenda giudiziale relativa anche ai figli.
4. In punto di assegnazione della casa familiare, quest'ultima deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. ( cfr. Cass. n. 3015 del 2018).
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, occorre considerare che è minorenne e collocata presso Per_3 la madre e che gli altri due figli non so cora dotati di autosufficienza economica e vivono nella casa familiare. Pertanto, deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente.
5. Riguardo alla frequentazione della minore con il padre, si conferma quanto previsto sul punto nell'ordinanza depositata in data 25.06.2025 con cui sono stati adottati i provvedimenti provvisori: vedrà il genitore non collocatario Per_3 secondo il seguente regime: una setti tre gg infrasettimanali con pernotto, l'altra settimana un giorno infrasettimanale con pernotto e dal venerdì alla domenica con i tre pernotti;
fino a che il resistente non avrà individuato altra abitazione i figli trascorreranno con il padre i giorni indicati ma senza pernotto.
6. ha chiesto altresì di ordinare il rilascio immediato Parte_1 de . Controparte_1
Tale domanda non può essere accolta, la ricorrente, infatti, già è munita di un titolo esecutivo di assegnazione della casa che poteva e può essere già azionato contro il marito.
7. Tanto premesso, dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli, giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013). Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge la sussistenza di una disparità reddituale tra le parti. La ricorrente percepisce, infatti, uno stipendio di circa € 1.300,00 mensili, mentre quello del resistente ammonta a circa € 2.200,00 mensili (cfr. doc. 6 ricorso). Tra le spese mensili più significative sostenute da ci sono la Parte_1 rata di € 200,00 per il finanziamento relativo alle cure odontoiatriche (cfr. doc. 8)
pagina 4 di 6 ed il canone dell'alloggio ERP pari ad € 217,37 (cfr. doc. 7), relativo alla casa familiare assegnata alla medesima ricorrente. Tuttavia, dovrà trasferirsi presso un altro immobile Controparte_1 in locazione con un canone mensile, che verosimilmente si aggirerà intorno ad € 600,00, per essere idoneo a ospitare anche i figli, e quindi il suo maggior reddito sarà gravato da tale importante esborso.
Pertanto, appare equo stabilire che, dal momento del rilascio dell'abitazione familiare, il resistente dovrà versare alla ricorrente l'importo complessivamente pari ad € 500,00 per il mantenimento dei tre figli, oltre alla metà delle spese straordinarie. L'assegno unico verrà percepito da entrambe le parti al 50% ciascuno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi
e ; Parte_1 Controparte_1
Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Magliano Vetere (SA) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in 14 agosto 2003 a Magliano Vetere (SA) trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 3 parte 2 serie A anno 2003;
1. Dispone l'affidamento condiviso della minore con collocamento Per_3 prevalente presso la madre;
2. Assegna la casa familiare alla ricorrente in cui la stessa vivrà con i tre figli;
3. la minore vedrà il genitore non collocatario secondo il seguente regime: una settimana tre gg infrasettimanali con pernotto, l'altra settimana un giorno infrasettimanale con pernotto e dal venerdì alla domenica con i tre pernotti;
fino a che il resistente non avrà individuato altra abitazione i figli trascorreranno con il padre i giorni indicati ma senza pernotto;
4. Il padre verserà entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dalla uscita dalla casa familiare l'importo complessivamente pari ad € 500,00 per il mantenimento dei tre figli, oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie;
5. l'assegno unico verrà percepito al 50% ciascuno;
condanna il resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in € 3109,00 oltre spese generali e accessori come per legge;
Livorno, 03/03/2025
pagina 5 di 6 Il Giudice Relatore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 301/2024 promossa da:
c.f. , con l'Avv. Francesca Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
, c.f. , non costituito Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
CONCLUSIONI: per la ricorrente pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza e recepire le condizioni indicate nelle note depositate in data 22.01.2025 per l'udienza del 23.01.2025 in trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 01.02.2024 ha Parte_1 convenuto in giudizio oria Controparte_1 della separazione perso tto introduttivo. A fondamento della domanda la ricorrente ha allegato che le parti hanno contratto matrimonio il 14 agosto 2003 a Magliano Vetere (SA) e che dalla loro unione sono nati tre figli: nata a [...] il [...], nato a Per_1 Persona_2
pagina 1 di 6 Portoferraio il 13/04/2006 e nata a [...] il [...]. Per_3
All'udienza del 20.06.2024 la ente, preso atto della mancata costituzione del convenuto malgrado la regolarità della notifica, ha insistito per l'adozione dei provvedimenti provvisori, facendo presente che i coniugi vivono ancora insieme e che il marito non intendeva lasciare l'abitazione, ha chiesto anche l'autorizzazione a vivere separati e l'assegnazione della casa coniugale. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.06.2024, con ordinanza depositata il 25.06.2024 il Giudice ha adottato i provvedimenti provvisori e ha fissato per l'ascolto della minore l'udienza del 03.10.2024. All'udienza del 03.10.2024 il Giudice ha proceduto all'audizione della minore Per_3
e ha rinviato per discussione all'udienza del 23.01.2025 in trattazione scri istanza di parte, all'esito della quale ha rimesso la causa in decisione.
2. La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. In particolare, nella prima udienza la ricorrente ha dichiarato che il coniuge vive ancora in casa, dorme sul divano da circa due anni e non vuole lasciare l'abitazione familiare (cfr. verbale di udienza del 06.06.2024). Inoltre, è significativo quanto emerso dall'audizione della minore sulla crisi matrimoniale dei genitori: Per_3
“Adesso è pesante tutto, c'è tanta tensione a, io ovviamente vorrei che i miei genitori si rimettessero insieme, però so che non è possibile;
loro si parlano poco e niente, mangiamo anche separati, io in questa situazione riesco ad avere un rapporto migliore con mamma, con PA stiamo più o meno facendo finta di niente, io e mio FR non ne parliamo quasi mai;
ormai penso di essere già abituata alla loro separazione, perché non si parlano, quindi non cambierebbero granché le cose, anche se sicuramente ci sarà meno tensione rispetto ad adesso in cui conviviamo tutti insieme;
in passato mentre ero in stanza mi capitava di sentire le loro discussioni” (cfr. verbale di udienza del 03.10.2024). Inoltre, l'intollerabilità della convivenza tra le parti emerge anche dal contegno processuale del resistente che non si è costituito in giudizio, né è comparso personalmente.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre pagina 2 di 6 al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso di specie, le parti hanno tre figli, ma solo è minorenne. Per_3
La ragazza, ormai adolescente, va affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, ma collocata presso la madre. Ed infatti, in sede di audizione della minore, è emerso che la ragazza comunque ha un buon rapporto con il padre, ma preferisce rimanere con la madre, con cui in questo periodo di crisi familiare riesce ad avere un rapporto più sereno (cfr. verbale di udienza del 03.10.2024). Inoltre, ai fini della migliore collocazione, rileva anche il contegno processuale del resistente, che né si è costituito in giudizio né è comparso personalmente in udienza, manifestando disinteresse rispetto all'esito della vicenda giudiziale relativa anche ai figli.
4. In punto di assegnazione della casa familiare, quest'ultima deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. ( cfr. Cass. n. 3015 del 2018).
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, occorre considerare che è minorenne e collocata presso Per_3 la madre e che gli altri due figli non so cora dotati di autosufficienza economica e vivono nella casa familiare. Pertanto, deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente.
5. Riguardo alla frequentazione della minore con il padre, si conferma quanto previsto sul punto nell'ordinanza depositata in data 25.06.2025 con cui sono stati adottati i provvedimenti provvisori: vedrà il genitore non collocatario Per_3 secondo il seguente regime: una setti tre gg infrasettimanali con pernotto, l'altra settimana un giorno infrasettimanale con pernotto e dal venerdì alla domenica con i tre pernotti;
fino a che il resistente non avrà individuato altra abitazione i figli trascorreranno con il padre i giorni indicati ma senza pernotto.
6. ha chiesto altresì di ordinare il rilascio immediato Parte_1 de . Controparte_1
Tale domanda non può essere accolta, la ricorrente, infatti, già è munita di un titolo esecutivo di assegnazione della casa che poteva e può essere già azionato contro il marito.
7. Tanto premesso, dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli, giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013). Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge la sussistenza di una disparità reddituale tra le parti. La ricorrente percepisce, infatti, uno stipendio di circa € 1.300,00 mensili, mentre quello del resistente ammonta a circa € 2.200,00 mensili (cfr. doc. 6 ricorso). Tra le spese mensili più significative sostenute da ci sono la Parte_1 rata di € 200,00 per il finanziamento relativo alle cure odontoiatriche (cfr. doc. 8)
pagina 4 di 6 ed il canone dell'alloggio ERP pari ad € 217,37 (cfr. doc. 7), relativo alla casa familiare assegnata alla medesima ricorrente. Tuttavia, dovrà trasferirsi presso un altro immobile Controparte_1 in locazione con un canone mensile, che verosimilmente si aggirerà intorno ad € 600,00, per essere idoneo a ospitare anche i figli, e quindi il suo maggior reddito sarà gravato da tale importante esborso.
Pertanto, appare equo stabilire che, dal momento del rilascio dell'abitazione familiare, il resistente dovrà versare alla ricorrente l'importo complessivamente pari ad € 500,00 per il mantenimento dei tre figli, oltre alla metà delle spese straordinarie. L'assegno unico verrà percepito da entrambe le parti al 50% ciascuno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi
e ; Parte_1 Controparte_1
Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Magliano Vetere (SA) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in 14 agosto 2003 a Magliano Vetere (SA) trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 3 parte 2 serie A anno 2003;
1. Dispone l'affidamento condiviso della minore con collocamento Per_3 prevalente presso la madre;
2. Assegna la casa familiare alla ricorrente in cui la stessa vivrà con i tre figli;
3. la minore vedrà il genitore non collocatario secondo il seguente regime: una settimana tre gg infrasettimanali con pernotto, l'altra settimana un giorno infrasettimanale con pernotto e dal venerdì alla domenica con i tre pernotti;
fino a che il resistente non avrà individuato altra abitazione i figli trascorreranno con il padre i giorni indicati ma senza pernotto;
4. Il padre verserà entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dalla uscita dalla casa familiare l'importo complessivamente pari ad € 500,00 per il mantenimento dei tre figli, oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie;
5. l'assegno unico verrà percepito al 50% ciascuno;
condanna il resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in € 3109,00 oltre spese generali e accessori come per legge;
Livorno, 03/03/2025
pagina 5 di 6 Il Giudice Relatore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
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