Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 95221/2003 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
SEZIONE DISTACCATA HI (STRALCIO) CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 12/03/2025, alle ore 9,32 nella SEZIONE DISTACCATA HI
(STRALCIO) civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Maria Pia De
Riso, è chiamata la causa
TRA
RA OL
- ATTORE
E
COMUNE DI RR FO
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'Avv. Clotilde Di Meglio , per l'attore la quale si riporta alle conclusioni già più volte rassegnate
Per il convenuto, è presente dell'Avv. FORTUNA ELENA, la quale conclude ripor- tandosi alle note depositate
Il Gop invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Gop decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue, con deposito della sentenza integrale in pari data. Autorizza sin da ora la Cancelleria a pre- levare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Maria Pia De Riso, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 95221/2003 r.g.a.c.
TRA
RA OL ( C.F.: [...]) e MA
RA UI ( C.F.: MTTGDU40T30I6520) elettivamente dom.ti in Ba- rano di Ischia alla Via Vittorio Emanuele 58, presso lo studio degli avv.ti Pietro Di Meglio e Clotilde Di Meglio, dai quali sono rappresen- tati e difesi, giusto mandato in atti .
Pec.:segreteria@pec.avvocatidimeglio.it
ATTORI
E
COMUNE DI RR FO , in persona del sindaco pro- tempore (C.F.: 83001410634), elettivamente dom.to in Ischia alla Via
Roma 106, presso lo studio dell'Avv. Elena Fortuna che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti
Pec: avv. Elena Fortuna @pec.giuffre
Oggetto: Transazione
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda attorea va parzialmente accolta
Il presente giudizio ha la sua origine dal lamentato inadempimento dei patti sottoscritti , dinanzi al Pretore di Ischia con il verbale di conciliazio- ne del 6. 10.1998.
2
Alla luce degli atti di causa e dell'istruttoria svolta bisogna quindi ana- lizzare se violazione di tali patti ci sia stata da parte del convenuto
Comune anche ai fini del diritto al richiesto risarcimento.
Partiamo quindi dal punto “ C” del verbale di conciliazione. Analizziamo tale pattuizione dividendola in 3 momenti distinti: il primo relativo alla tempestività della consegna dell'immobile per l' inizio dei lavori alla ditta appaltante , il secondo alla consegna dell'immobile agli attori e il terzo al diritto dei conduttori ad un risarcimento del danno.
Partiamo dal primo momento :
Il Convenuto Comune, unitamente alla memoria 184 cpc ha depositato co- pia del contratto di appalto sottoscritto con l'Associazione temporanea di impresa Co.res. srl in data 30.12.1998.
Le datazioni della stipula del contratto di appalto ( 30.12.98) e del verba- le di conciliazione ( 6.10.98), dimostrano che nulla può imputarsi all'Ente relativamente all'affidamento dei lavori, e che lo stesso ( cfr art. 5 con- tratto di appalto) abbia anche sollecitato il rispetto dei termini di conse- gna con la previsione di una onerosa penale .
Relativamente alla conclusione dei lavori, che avrebbe comportato la restituzione dell'immobile agli attori per i giorni residui del contratto di locazione, la difesa del comune ha cronologicamente indicato una serie di circostanze che hanno rallentato, sia l'inizio effettivo dei lavori che il completamento degli stessi.
Tali circostanze tutte debitamente provate per tabulas, sono sicura- mente imprevedibili e non imputabili al convenuto Comune, che anzi ha dimostrato con la documentazione in atti di aver fatto tutto quanto in suo potere al fine di ottenere l'ultimazione e la consegna dei lavori, avve- nuta in data 03.09.2002 con collaudo del 29.10.2002
La rigorosa prova per tabulas fornita dalla difesa del Comune e conferma- ta dalla perizia tecnica dell'Arch. Ortoli dimostra che alcuna inadem-
3
pienza relativamente alla tempestività dell'affidamento dei lavori e al corretto e puntuale controllo sull'esecuzione dei lavori e sulla loro pro- secuzione può imputarsi al Comune, ragion per cui ai sensi della rigo- rosa lettura del patto sottoscritto tra le parti alcun danno può essere a lui addebitato.
Detto ciò bisogna ora affrontare la problematica relativa alla mancata con- segna dell'immobile ai conduttori per il periodo residuo di locazione.
Dagli atti di causa emerge che l'immobile per cui è causa al momento della consegna dei lavori non poteva essere consegnato perché “non uti- lizzabile”
Allo stato degli atti di causa non vi è alcun elemento successivo alla perizia e all'integrazione a chiarimenti del CTU Ortoli, che dimostri che l'immobile al momento in cui viene decisa questa causa sia utilizzabile e atto allo scopo per il quale gli attori avrebbero avuto diritto alla resti- tuzione del bene per il periodo locatizio residuo.
Per quanto sopra esposto non potendosi attribuire alcuna responsabilità al comportamento dell'Ente, va respinta la domanda al risarcimento dei danni formulata dagli attori.
Va in ogni caso precisato che agli atti di parte attrice non risultano de- positati i documenti contabili utilizzati in seguito per la CTU conta- bile, autorizzato dal giudice a decidere sugli atti di causa, per cui la stes- sa perizia, sarebbe dovuta essere considerata nulla e non utilizzabile.
Relativamente alla richieste di risarcimento per i danni per la perdita dei beni strumentali, fermo ed assorbente il rigetto della domanda al risarci- mento per i motivi sopra esposti va precisato che risultando dagli atti di causa e dalla dichiarazione resa dagli stessi testi di parte attorea che tali beni al momento del rilascio dell'immobile furono prelevati e custoditi dagli stessi attori, alcuna responsabilità per il deperimento poteva attri- buirsi e richiedersi al convenuto.
4
La domanda attorea legata al rispetto del verbale di conciliazione impe- disce ogni valutazione sul diritto degli istanti all'indennità di avviamento
Discorso diverso può farsi relativamente all'esborso delle somme pagate dagli attori per il pagamento dell'energia elettrica fino all'anno 2012, ammontanti a € 4.699,73, richiesta formulata in tutti gli atti difensivi e del quale è stato fornita ampia prova per cui va sicuramente riconosciuto a questi ultimi la restituzione di tale somma a titolo di rimborso, anche in considerazione della circostanza dell'utilizzo di tale fornitura nel can- tiere.
Motivi di giustizia legati alla non completa integrità del fascicolo , ad un parziale rigetto della domanda, essendo stato di fatto riconosciuto solo il diritto alla restituzione di somme pagate per la fornitura dell'Energia
Elettrica su il beni per cui è causa impongono la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Gop
Maria Pia De Riso definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente la domanda sulla sola richiesta di rimborso di spe- se per l'Energia Elettrica e per l'effetto
- Condanna il convenuto Comune di Serrara Fontana a rimborsare in favore dell'attore TT GI la somma di € 4.699,73 da questi pagata a titolo di fornitura elettrica, oltre interessi dalla do- manda
- Compensa le spese
Così deciso in Ischia li, 17.03.25
Il Gop
(dott. Maria Pia De Riso )
5