Ordinanza cautelare 26 gennaio 2023
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00278/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00006/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Mignacca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Lucoli, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento AGEA prot. n. -OMISSIS-, di decadenza parziale dei contributi erogati in riferimento alla Domanda Unica di pagamento n. -OMISSIS- e ha intimato al ricorrente il pagamento della complessiva somma di euro -OMISSIS-, maggiorata, nel caso di inottemperanza, degli interessi calcolati al tasso legale;
- del provvedimento di iscrizione del debito all’interno del registro debitori;
- di qualunque atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione, presentata dalla parte ricorrente e sottoscritta dall’avvocato Gianluca Mignacca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 20 del 6 febbraio 2020 il Comune di Lucoli ha indetto l’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione, a titolo oneroso, dei terreni del demanio civico ad uso pascolivo, suddivisi in lotti, per la stagione 2020-2021.
Con determinazione n. -OMISSIS-il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Lucoli ha assegnato in concessione d’uso i terreni dei lotti -OMISSIS- all’associazione temporanea di imprese con mandataria la Società Agricola -OMISSIS- (d’ora in avanti ATI -OMISSIS-), alla quale ha aderito, in qualità di mandante, l’impresa agricola individuale -OMISSIS-.
In data -OMISSIS- l’ATI -OMISSIS-ha sottoscritto con il Comune di Lucoli i contratti di concessione dei terreni ricompresi nei lotti -OMISSIS-, con efficacia dal -OMISSIS-. In forza dei predetti contratti di concessione, in data -OMISSIS- l’ATI -OMISSIS-ha assegnato all’impresa agricola -OMISSIS- i terreni contraddistinti al foglio -OMISSIS-, del catasto terreni comunale, tutti ricompresi nel -OMISSIS-, nonché i terreni contraddistinti al -OMISSIS-, del catasto terreni comunale, inclusi nel -OMISSIS-, per l’esercizio del diritto di pascolo nel periodo compreso tra il -OMISSIS-.
L’impresa agricola -OMISSIS- ha presentato all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) la Domanda Unica di pagamento, ai sensi del regolamento UE n. 1307/2013, per la campagna di aiuti PAC 2020, dichiarando, nel fascicolo aziendale, la disponibilità delle particelle di terreno assegnatele in virtù della partecipazione all’ATI -OMISSIS-.
Tra il -OMISSIS-l’AGEA ha provveduto a liquidare all’impresa agricola -OMISSIS- tutti i contributi agricoli richiesti per l’anno 2020, per l’importo complessivo di euro -OMISSIS-.
Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- l’AGEA ha dichiarato la decadenza parziale dei contributi erogati all’impresa agricola -OMISSIS- e le ha intimato la restituzione dell’importo indebitamente percepito, pari ad euro -OMISSIS-. L’AGEA ha adottato tale provvedimento sul presupposto della sopravvenuta inidoneità del titolo di conduzione delle superfici pascolive concesse in uso dal Comune di Lucoli all’ATI -OMISSIS-, tra le quali sono comprese le superfici indicate dall’impresa agricola -OMISSIS- nella domanda presentata per i contributi agricoli dell’anno 2020. In particolare, l’AGEA, in applicazione degli articoli 92, commi 3 e 4, e 94, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ha ritenuto che i contratti di concessione dei terreni ad uso pascolivo, stipulati per i lotti -OMISSIS- tra l’ATI -OMISSIS-e il Comune di Lucoli, sui quali si fonda il titolo di conduzione dichiarato dall’impresa agricola -OMISSIS-, dovessero ritenersi risolti di diritto, in conseguenza della sopravvenuta informazione interdittiva antimafia, adottata in data -OMISSIS-dalla Prefettura di Pescara nei confronti della Società Agricola -OMISSIS-, mandataria dell’ATI -OMISSIS-.
1.1. Con ricorso notificato il 9 dicembre 2022 e depositato il 5 gennaio 2023, -OMISSIS-, titolare dell’omonima impresa individuale, ha domandato l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di decadenza parziale dei benefici economici, adottato dall’AGEA in data -OMISSIS-, nonché del provvedimento di iscrizione del debito all’interno del registro dei debitori, per i seguenti motivi:
a) omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di decadenza parziale dei benefici economici, omessa individuazione delle ragioni di urgenza, violazione e falsa applicazione dell’articolo 21- octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e difetto assoluto di motivazione (primo motivo);
b) violazione e falsa applicazione degli articoli 84, 91, 92, 94 e 94- bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, degli articoli 1373 e 1458 del codice civile e dei principi di affidamento, proporzionalità, correttezza e buona fede, difetto di motivazione, erronea valutazione dei presupposti, sviamento di potere, illogicità e ingiustizia manifesta, irragionevolezza e perplessità dell’azione amministrativa, in quanto all’AGEA non sarebbe attribuito il potere di accertare, in via incidentale e autonoma, l’efficacia del titolo derivato di conduzione dei terreni pascolivi, allegato dall’impresa ricorrente all’interno del fascicolo aziendale, per cui, in assenza della risoluzione dei contratti di concessione da parte del Comune di Loculi, essa non avrebbe potuto ritenere insussistente il presupposto per l’erogazione dei benefici agricoli, ossia la validità del titolo derivato di conduzione delle superfici dichiarate; in subordine, ove dovesse ritenersi attribuito all’AGEA il potere di risolvere un contratto del quale non è parte, la parte ricorrente ha censurato la mancata sostituzione della mandataria, ai sensi degli articoli 4 e 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (secondo motivo);
c) violazione e falsa applicazione degli articoli 84, 91, 92, 94 e 94- bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei principi di affidamento, di proporzionalità, di correttezza e buona fede, difetto assoluto di motivazione, carenza ed erronea valutazione dei presupposti, sviamento di potere, illogicità, ingiustizia manifesta e irragionevolezza nonché perplessità dell’azione amministrativa, per aver esteso in via automatica gli effetti interdittivi dell’informazione antimafia nei confronti di un soggetto terzo, completamente estraneo alle vicende che hanno determinato l’interdizione dell’impresa contaminata (terzo motivo);
d) violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 del Regolamento UE n. 640/2014, del considerando n. 41 e dell’articolo 44 del Regolamento CE n. 2419/2001, in quanto il lasso di tempo intercorso tra l’aggiudicazione della gara, l’inserimento del titolo di conduzione nel fascicolo aziendale e la presentazione della domanda di contribuzione, da un lato, e l’adozione dell’informazione interdittiva antimafia nei confronti dell’impresa mandataria dell’ATI -OMISSIS-, dall’altro, integrerebbe una causa sopravvenuta di forza maggiore ovvero una circostanza eccezionale, non opponibile nei confronti di un’impresa terza, in ragione della sua buona fede e dell’assenza di colpa, ai fini della decadenza dei contributi erogati (quarto motivo);
e) disparità di trattamento e violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento dell’amministrazione, atteso che l’Organismo pagatore per la Regione Lombardia ha erogato i contributi ad altra impresa sub concessionaria di un’ATI con mandataria attinta da informazione interdittiva antimafia, sul presupposto della mancata risoluzione dei contratti di concessione e di assegnazione dei terreni (quinto motivo).
1.2. Ha resistito al ricorso l’AGEA.
1.3. Con ordinanza n. 14 del 26 gennaio 2023 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente, per carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora .
1.4. In vista della trattazione del merito del ricorso, entrambe le parti hanno depositato documenti; la parte ricorrente ha depositato anche una memoria difensiva.
1.5. Alla pubblica udienza del 23 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In assenza di un’espressa graduazione dei motivi di ricorso effettuata dalla parte ricorrente, il Collegio, in applicazione dei principi di economia processuale e di effettività della tutela, ritiene di dover escutere con priorità il secondo motivo, in ragione della radicalità del vizio ivi dedotto.
2.1. Esso è fondato, nei sensi di cui appresso.
2.2. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi su una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto del presente ricorso e al quale ha aderito anche questo Tribunale, non è dato rinvenire nei diversi livelli del sistema normativo (interno ed euro-unitario) una disposizione che attribuisca all’AGEA il potere di accertare in via incidentale la legittimità dei provvedimenti adottati da altra amministrazione, per la cura di interessi diversi dagli interessi finanziari dell’Unione Europea, aventi ad oggetto rapporti amministrativi nei quali essa non è coinvolta, e il conseguente potere di disapplicare gli effetti di tali provvedimenti (Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, 4 settembre 2024, n. 388, non appellata; Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione V, 30 novembre 2023, n. 17987; Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, 5 giugno 2023, n. 86, confermata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, 14 marzo 2025, n. 2132).
Come già affermato da questo Tribunale, ove l’AGEA avesse ravvisato l’illegittimità del comportamento omissivo tenuto dal Comune di Lucoli, in ordine alla mancata risoluzione delle concessioni d’uso stipulate con l’ATI -OMISSIS-, avrebbe dovuto stimolare l’esercizio del potere di autotutela ovvero esperire la tutela giurisdizionale avverso il silenzio (Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, 4 settembre 2024, n. 388).
L’AGEA ha, pertanto, erroneamente ritenuto di poter disapplicare, al fine di tutelare l’interesse finanziario unionale attribuitole in cura, gli effetti dei contratti di concessione d’uso dei terreni ricompresi nei lotti -OMISSIS-, sottoscritti in data -OMISSIS- tra il Comune di Lucoli e l’ATI -OMISSIS-e mai risolti dal Comune di Lucoli in seguito alla comunicazione dell’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Pescara nei confronti della mandataria Società Agricola -OMISSIS-
2.3. Nondimeno, in assenza della risoluzione dei predetti contratti di concessione d’uso dei terreni pascolivi, l’AGEA ha erroneamente accertato l’insussistenza del presupposto fattuale per l’erogazione dei contributi all’impresa ricorrente, ossia la disponibilità giuridica dei terreni ricompresi nei lotti -OMISSIS-, dichiarata per l’esercizio del diritto di pascolo nel periodo compreso tra il -OMISSIS-.
2.4. Per tali ragioni, il provvedimento di decadenza parziale dei contributi agricoli erogati, con il quale l’AGEA ha intimato all’impresa ricorrente di provvedere alla restituzione della somma complessiva di euro -OMISSIS-, maggiorata, nel caso di inottemperanza, degli interessi al tasso legale, è illegittimo.
3. Il Collegio ritiene che tutte le censure specificate negli ulteriori motivi di ricorso debbano ritenersi assorbite dall’accertamento della fondatezza della censura formulata con il secondo motivo, in considerazione della radicalità del vizio afferente al difetto di attribuzione del potere esercitato dall’AGEA.
4. In conclusione, il Collegio deve accogliere il ricorso in parte qua e, per l’effetto, deve annullare il provvedimento AGEA prot. n. -OMISSIS- e la conseguente iscrizione del debito con esso accertato, in capo all’impresa individuale -OMISSIS-, all’interno del registro dei debitori.
5. La natura sistematica della questione trattata e la peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite in giudizio.
5.1. La notificazione del ricorso al Comune di Lucoli, a mero titolo di litis denuntiatio , giustifica la non ripetibilità, nei confronti dello stesso, delle spese di lite sostenute dalla parte vittoriosa.
6. Il Collegio ravvisa la sussistenza di possibili profili di illeceità nella gestione del rapporto concessorio intercorso tra l’ATI -OMISSIS-e il Comune di Lucoli nonché di possibili profili di frode agli interessi finanziari dell’Unione Europea, per cui ritiene di dover inviare gli atti processuali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dell’Aquila e alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti dell’Aquila.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento AGEA prot. n. -OMISSIS- e il conseguente provvedimento di iscrizione del debito dell’impresa ricorrente all’interno del registro dei debitori.
Compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Spese di lite non ripetibili nei confronti del Comune di Lucoli.
Dispone l’invio, a cura della Segreteria, degli atti processuali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dell’Aquila e alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l’Abruzzo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52,commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità di tutti i soggetti nominati nella presente sentenza, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e di ogni altro elemento idoneo a consentirne l’identificazione.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.