Ordinanza collegiale 31 marzo 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Processo amministrativo: l'interveniente ad adiuvandum non può proporre ricorso in ottemperanza Consiglio di Stato, sezione V, 6 febbraio 2026, n. 961 Processo amministrativo: il termine per appellare le sentenze di ottemperanza è dimidiato Consiglio di Stato, sezione VII, 28 gennaio 2026, n. 706 Processo amministrativo: il ricorso in ottemperanza è esperibile anche per i decreti definitivi di liquidazione del compenso spettante al difensore in gratuito patrocinio Consiglio di Stato, sezione III, 27 gennaio 2026, n. 691 Processo amministrativo: inammissibile il ricorso in ottemperanza non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione debitrice …
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Processo amministrativo: l'interveniente ad adiuvandum non può proporre ricorso in ottemperanza Consiglio di Stato, sezione V, 6 febbraio 2026, n. 961 Processo amministrativo: il termine per appellare le sentenze di ottemperanza è dimidiato Consiglio di Stato, sezione VII, 28 gennaio 2026, n. 706 Processo amministrativo: il ricorso in ottemperanza è esperibile anche per i decreti definitivi di liquidazione del compenso spettante al difensore in gratuito patrocinio Consiglio di Stato, sezione III, 27 gennaio 2026, n. 691 Processo amministrativo: inammissibile il ricorso in ottemperanza non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione debitrice …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 03/07/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00790/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2025, proposto da
ST OL D’DD, MO BA, IA DO e CE IT, rappresentati e difesi dall’avv. Veronica Pepoli, e dall’avv. Veronica Pepoli in proprio, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in VA, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’ottemperanza
quanto al ricorrente ST OL D’DD, della sentenza n. 139/2024 emessa dal Tribunale di SA in data 14/05/2024 e notificata in data 14/05/2024 al Ministero dell’Istruzione e del Merito;
quanto alla ricorrente MO BA, della sentenza n. 184/2024 emessa dal Tribunale di SA in data 06/06/2024 e notificata in data 06/06/2024 al Ministero dell’Istruzione e del Merito;
quanto alla ricorrente IA DO, della sentenza n. 687/2024 emessa dal Tribunale di VA in data 13/06/2024 e notificata in data 13/06/2024 al Ministero dell’Istruzione e del Merito;
quanto alla ricorrente CE IT, della sentenza n. 706/2024 emessa dal Tribunale di VA in data 20/06/2024 e notificata in data 20/06/2024 al Ministero dell’Istruzione e del Merito;
e per l’ottemperanza delle sentenze suddette per quanto concerne i compensi da antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 il dott. Richard Goso e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale; nessuno è comparso per i ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato il 13 gennaio 2025 e depositato il successivo 23 gennaio, gli esponenti agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze indicate in epigrafe con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnare loro, in relazione agli anni scolastici nei quali avevano svolto attività di insegnamento in forza di contratti a tempo determinato, la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico.
L’avv. Veronica Pepoli agisce in proprio per conseguire il pagamento delle spese liquidate in suo favore come difensore antistatario, come di seguito specificato:
- sentenza n. 139/2024 del Tribunale di SA (ricorrente ST OL D’DD): € 258,00 oltre rimborso forfetario per spese generali pari al 15 per cento e accessori di legge;
- sentenza n. 184/2024 del Tribunale di SA (ricorrente MO BA): € 258,00 oltre rimborso forfetario per spese generali pari al 15 per cento e accessori di legge;
- sentenza n. 687/2024 del Tribunale di VA (ricorrente IA DO): € 1.314,00 oltre rimborso forfetario per spese generali pari al 15 per cento e accessori di legge;
- sentenza n. 706/2024 del Tribunale di VA (ricorrente CE IT): € 1.030,00 oltre rimborso forfetario per spese generali pari al 15 per cento e accessori di legge.
Si costituiva formalmente in giudizio l’intimato Ministero dell’istruzione e del merito.
Con l’ordinanza n. 342 del 31 marzo 2025, è stata segnalata alle parti una questione di possibile inammissibilità del ricorso in quanto proposto sulla base di procure ad litem non rilasciate specificamente per il giudizio di ottemperanza ed è stato assegnato loro il termine di venti giorni per la presentazione di memorie vertenti su tale unica questione.
Le parti in causa non hanno svolto ulteriori attività difensive.
Alla camera di consiglio del 21 maggio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Le domande di ottemperanza proposte dai docenti sono inammissibili in quanto, come rilevato con la menzionata ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., non sono state rilasciate specifiche procure al difensore.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, è necessario il rilascio di una specifica procura ad litem per il giudizio di ottemperanza, non potendosi ritenere estesa in tale ambito l’efficacia della procura già rilasciata al difensore ai fini del giudizio di cognizione, stante l’autonomia dei due giudizi ( ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Catania, 25 maggio 2016, n. 1386).
Nel caso di specie, una delle procure rilasciate all’avv. Veronica Pepoli reca una data (1 marzo 2024) ampiamente antecedente alla pubblicazione della sentenza da ottemperare; nessuna procura, in ogni caso, fa riferimento al giudizio di ottemperanza, bensì al “procedimento per l’ottenimento della Card – docente”.
Trattasi, quindi, dei mandati conferiti ai fini dei giudizi di cognizione i quali, anche perché rilasciati su fogli separati e non notificati unitamente al ricorso in trattazione, non possono estendere la loro efficacia al giudizio di ottemperanza.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in parte qua .
È fondata e deve essere accolta, invece, la domanda proposta in proprio dall’avv. Veronica Pepoli ai fini del pagamento dei compensi da antistatario.
Premessa la pacifica legittimazione del difensore distrattario delle spese di lite ad agire per l’ottemperanza della relativa statuizione, si rileva l’avvenuta produzione di copia asseverata delle sentenze da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato nonché della prova che il procedimento è stato promosso nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione dei titoli esecutivi, come previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, l’Amministrazione non contesta l’inadempimento in questione e non risulta che abbia comunque provveduto a dare esecuzione alle sentenze del giudice ordinario nella parte relativa alle spese di lite.
In conseguenza, va ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alle epigrafate sentenze limitatamente alle statuizioni di condanna al pagamento delle spese al difensore antistatario.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine predetto, deve essere nominato Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Liguria, con facoltà di delega ad un dirigente dello stesso Ufficio, che provvederà entro i trenta giorni successivi.
Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e lo accoglie per il resto, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in VA nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO