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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 10548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10548 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14819/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 14819/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/04/1960 , con il patrocinio dell'Avv. ANTONELLIS SILVIA ed elettivamente dom.to in Roma, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(RM) il 02/06/1967 , con il patrocinio dell'Avv. TASSONI ISABELLA e ed elettivamente dom.to in Roma, presso lo studio del primo difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24.02.2022 chiedeva la pronuncia della separazione dal Parte_1 coniuge, , con la quale aveva contratto matrimonio in Civitacastellana Controparte_1
(VT) il 12.06.1994, precisando che dalla predetta unione non erano nati figli e chiedendo: di disporre l'allontanamento della resistente dall'immobile di proprietà esclusiva del marito,
1 concedendo alla stessa un termine non maggiore a 10 giorni dalla data dell'emanazione del provvedimento per il ritiro di tutti gli effetti personali;
di riconoscere in capo all'odierno ricorrente il pieno ed esclusivo diritto sulla casa coniugale, di sua proprietà, e su tutto quanto in essa contenuto. A sostegno della propria domanda deduceva l'autosufficienza economica di entrambi e che la convivenza coniugale era ormai divenuta intollerabile, in quanto i coniugi svolgevano vite separate oramai da numerosi anni.
Si costituiva in giudizio , che deduceva la mancata ricezione della notifica Controparte_1 del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, esponendo di esserne venuta casualmente a conoscenza dagli agenti di Polizia, chiamati in data 30 maggio 2022 dalla che non poteva CP_1 accedere alla casa familiare di Roma sita in via Enrico da Susa n.6, ove la stessa si era recata per prelevare alcuni effetti personali, avendo il marito cambiato la serratura della porta di ingresso.
Chiedeva preliminarmente l'esercizio del diritto di difesa, rappresentando che, dopo la durata del matrimonio di 27 anni, la ricorrente era stata costretta, per i maltrattamenti e le violenze subiti dal marito, a dover lasciare la casa familiare in data 7/4/2022. Non soltanto, sosteneva la resistente che la gestione del danaro era di appannaggio quasi esclusivo del marito per cui solo dopo molto tempo si era resa conto che non solo il non versava più lo stipendio sul conto corrente cointestato, Pt_1 utilizzando solo lo stipendio della moglie per sostenere le spese della famiglia, ma anche che lo stesso aveva disposto nel 2019 un bonifico di €. 47.004,00 in favore proprio e della sorella Per_1
successivamente nel 2021 il ricorrente aveva disposto un altro bonifico di €.36.504,20 in
[...] proprio favore. Inoltre, rappresentava che il nonostante avesse impiegato anche denaro della Pt_1 moglie per l'acquisto della casa familiare, non aveva cointestato l'immobile alla moglie e, una volta terminata l'operazione, aveva iniziato a perseguitare la moglie, denigrandola, minacciandola e intimandole di andare via da casa. Riferiva difatti di numerosi episodi di violenza fisica subiti dalla stessa, affermando che, nelle rare occasioni in cui la moglie aveva osato contraddirlo, il Pt_1 aveva poi assunto un atteggiamento ostile nei confronti della stessa, tale da indurla obbligatoriamente a riconsiderare quanto aveva detto, accondiscendendo alla volontà del marito.
Pertanto narrava che il pericoloso atteggiamento del cui erano state tolte anche le armi Pt_1 detenute in casa, in occasione dell'ultimo litigio tra coniugi, avvenuto nella casa familiare il 7.4.2022, data in cui dopo essere stata strattonata, bagnata con secchi d'acqua fredda e privata ancora una volta dell'uso del bagno chiuso a chiave per impedirne l'accesso, aveva poi costretto la a lasciare la casa familiare. La ricorrente quindi si riservava di formulare domanda di CP_1 addebito, aderiva alla pronuncia di separazione e chiedeva il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento pari ad euro 700,00 mensili.
Il Presidente f.f., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.07.2022, sentiti personalmente i coniugi ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, adottava con ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. del 29.08.2022 i provvedimenti temporanei ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati e determinando in euro 200,00 mensili l'assegno a titolo di mantenimento a carico del marito in favore della sig.ra disponeva quindi la prosecuzione CP_1 del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709
c.p.c.
In sede di memorie difensive, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori emessi, parte ricorrente chiedeva la conferma della separazione personale dei coniugi, con addebito nei confronti della , sottolineando la condotta vessatoria ed aggressiva della medesima, nonché Controparte_1
l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente quale esclusivo proprietario dell'immobile e la modifica della statuizione economica stabilita, deducendo che i coniugi in quanto economicamente
2 autosufficienti avrebbero provveduto ognuno ciascuno al proprio mantenimento. Il ricorrente difatti evidenziava l'intento vessatorio di controparte, affermando che l'abbandono della casa coniugale da parte della moglie non era addebitale ai comportamenti aggressivi del marito, bensì la resistente decideva liberamente di lasciare la casa coniugale alla luce della querela avanzata dal medesimo, il quale informava da subito tramite pec l'intenzione di conoscere un luogo e l'orario per mettere a disposizione della moglie la possibilità di recuperare i rimanenti oggetti personali. Rappresentava inoltre, in relazione all'episodio del 30.5.2022, che il ricorrente in procinto di rientrare a casa si rendeva conto che era presente nel giardino la intenzionata a rientrare nell'immobile, la CP_1 quale inveiva contro il marito che si attivava nel chiamare le forze dell'ordine, le quali verificata l'assenza di beni personali della medesima nella casa, invitavano la ad allontanarsi. Il CP_1
quindi, sottolineava che a distanza di tempo, a causa dello smarrimento del proprio borsello Pt_1 personale contenente anche le chiavi di casa e i documenti personali, era costretto a cambiare la serratura di casa.
Parte resistente invece insisteva nella concessione dei termini ex art. 183 c.p.c e contestuale richiesta di pronuncia sullo status.
Il giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 23.3.2023, con ordinanza del 27.3.2023, rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 9.11.2023, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status, preso atto della rinuncia ai termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Con sentenza parziale n. 5595/2023 pubblicata in data 05.04.2023 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e con ordinanza del 27.3.2023 ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.6.2024, il Giudice ritenuta l'inammissibilità dei mezzi di prova richiesti dalle parti apparendo la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.02.2025, in modalità cartolare. All'esito della predetta udienza, il Giudice riservava la decisione al Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c con decorrenza dal 21.03.2025.
Osserva il Collegio
Addebito della separazione
Le reciproche domande di addebito formulate dalle parti sono infondate e devono pertanto essere rigettate.
Va premesso che ai fini della pronuncia di addebito della separazione non è sufficiente dedurre difetti o atteggiamenti caratteriali dell'altro coniuge non conciliabili con la convivenza. L'intollerabilità della vita coniugale per incompatibilità caratteriale o per la fine del legale sentimentale non è foriera di responsabilità richiedendosi a tal fine la precisa violazione delle regole del matrimonio dettate dal codice civile di assistenza morale e materiale, di fedeltà o di coabitazione ascrivibile all'unilaterale responsabilità di una delle parti. Sul punto si evidenzia infatti come l'orientamento della Giurisprudenza ritiene che: “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il
3 comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (così Cass. n. 40795 del 20/12/2021). Nel caso di specie, all'istruttoria complessivamente espletata è emerso un'aspra conflittualità tra le parti che ha minato nel tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, trasmodando in frequenti discussioni, offese e aggressioni reciproche.
Difatti anche dalla documentazione in atti, entrambe le parti lamentavano condotte violente ed aggressive nei confronti dell'altro coniuge, culminate poi nell'episodio del 7.4.2022, che ha scatenato denunce-querele da ambo le parti, con apertura di procedimento penale r.g.n. 13522/22.
Dalle risultanze depositate in atti, si evince che in relazione alle prospettazioni di entrambe le parti, anche il PM a seguito dei fatti esposti e della ricostruzione degli stessi, concludeva affermando che:
“non vi erano elementi idonei a sostenere in giudizio l'accusa per maltrattamenti nei confronti dell'uno e dell'altro in ragione del quadro conoscitivo assolutamente contraddittorio emerso dalle contrapposte versioni dei fatti rese dai coniugi in conflitto.” Successivamente il GIP disponeva ai sensi dell'art. 408 c.p.c. l'archiviazione del procedimento, ritenendo che i fatti descritti dalle parti afferivano alle aggressioni fisiche relative all'episodio del
7.4.2022, e tutti gli altri episodi pregressi si riferivano ad offese verificatesi nella fase finale della convivenza matrimoniale, imputando l'insofferenza al ricorrente e una condizione di fragilità psicologica alla resistente, inquadrati complessivamente nella tensione che aveva accompagnato la conclusione della vita matrimoniale, ritenendo insussistenti pertanto gli estremi del reato di maltrattamenti.
Pertanto, l'allontanamento della resistente dal tetto coniugale trova certamente giustificazione nel clima altamente conflittuale della coppia a causa delle condotte reciprocamente assunte, che aveva già da tempo reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, come emergente dagli atti di causa e dalle risultanze in sede penale.
Ed invero non possono essere poste a fondamento della richiesta di addebito le condotte aggressive e vessatorie delle parti, in ragione del clima altamente conflittuale delle stesse e delle conseguenti numerose e sistematiche denunce-querele reciprocamente sporte, vieppiù in considerazione del fatto che risultano essere stati archiviati i procedimenti penali che interessavano entrambe le parti, anche considerando che attualmente, come riferito dalla resistente, risulta ancora pendente un procedimento penale nei confronti del per il reato di cui all'art. 392 c.p.. Pt_1
Per quanto poi riguarda l'ipotesi di richiesta di addebito della resistente nei confronti del marito per violazione del dovere di fedeltà, in ordine al riparto dell'onere probatorio, va ribadito che (cfr. Cass. Civ. ord. n. 16859/2015) “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”; Peraltro, premesso che dalla violazione dell'obbligo di fedeltà deriva normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve aggiungersi che dell'onere della prova in ordine alla circostanza di una preesistente crisi coniugale, già irrimediabilmente in atto, è gravata la parte che tale eccezione abbia formulato (cfr. Cass. Civ, ord. N. 3923/2018: “Grava sulla parte che richieda,
4 per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”).
Ciò posto, non risultano altresì essere stati provati i dedotti comportamenti di violazione dei doveri coniugali e di eventuali relazioni extraconiugali del marito nei confronti della moglie, soprattutto in relazione a quest'ultimi non corroborati da alcuna prova, vieppiù in considerazione del già riferito clima altamente conflittuale tra le parti.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato devono essere pertanto rigettate entrambe le domande reciproche di addebito della separazione, risultando all'esito dell'istruttoria complessivamente svolta che la crisi coniugale culminata nel 2021/2022 è stata determinata dal clima altamente conflittuale tra le parti in ragione della complessiva condotta reciprocamente assunta dalle stesse in costanza di matrimonio.
Assegnazione casa coniugale
Parte ricorrente chiedeva l'assegnazione della casa coniugale quale esclusivo proprietario della stessa.
In tema di assegnazione della casa coniugale occorre rilevare che, secondo costante orientamento della Suprema Corte, detta assegnazione può essere disposta solo quando vi siano figli minori o maggiorenni ma non autonomi economicamente (v. sul punto, tra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 23591 del 22/11/2010). Nel caso di specie in assenza di figli, pertanto la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da parte ricorrente deve essere rigettata.
L'immobile in questione seguirà l'ordinario regime dettato dalle norme di diritto civile, rilevandosi in particolare che le questioni inerenti alla proprietà della casa familiare esulano dalla disciplina dettata per il presente giudizio essendo regolamentati dal diritto privato e sono validamente azionabili secondo le regole del diritto civile quanto ai rapporti tra privati.
Mantenimento
Gli aspetti economici della controversia si incentrano unicamente sulla domanda formulata dalla resistente volta all'attribuzione di un assegno per il suo mantenimento, atteso che dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
In sede di ordinanza presidenziale, veniva disposto a carico del un assegno di mantenimento Pt_1 in favore della moglie pari ad euro 200,00 mensili.
Ebbene le parti risultano essere titolari di contratto a tempo indeterminato della Provincia Religiosa di San Pietro Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio FBF essendo entrambi impiegati presso l'Ospedale San Pietro di Roma, il marito con le mansioni di Ostetrico mentre la moglie con le mansioni di infermiera.
In relazione alla situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, risulta che dalla dichiarazione dei redditi del 2024, riferita ai redditi del 2023, il medesimo ha percepito 27.250 euro annui, dagli estratti conto aggiornati depositati in atti, emerge che nell'ottobre 2024 ha percepito uno stipendio pari ad euro 1.889, nel novembre 2024 pari ad euro 1.997, nel dicembre 2024 ha percepito uno stipendio pari ad euro 1.750,37 con aggiunta di tredicesima pari ad euro 1.505. Inoltre, il è Pt_1
5 proprietario esclusivo della casa coniugale, è onerato dal pagamento di una somma di euro 269,00 per un prestito contratto con Unicredit, dal finanziamento per il pagamento dell'autovettura.
La resistente invece svolge la professione di infermiera nello stesso presidio ospedaliero di controparte, come già anzidetto specificato, la medesima risulta nella dichiarazione dei redditi del
2024, in riferimento ai redditi del 2023, di aver percepito un reddito annuo pari ad euro 27.207.
Dagli estratti conto emergenti in atti, risulta che la stessa ha percepito nel gennaio 2024 uno stipendio pari ad euro 1.704, nel mese di febbraio 2024 pari ad euro 1.920, a marzo 2024 pari ad euro 1.681, nei mesi di aprile e maggio circa 1.688 euro ed infine nel mese di giugno 2024 una somma pari a 1.690.
Inoltre, la stessa vive in una casa in locazione, con un canone mensile pari ad euro 750,00 ed oneri condominiali pari ad euro 50,00 mensili, non risulta avere nessuna proprietà immobiliare.
Ciò posto, considerate le entrate economiche pressoché paritarie delle parti con redditi da lavoro per lo più analoghi, appare equo prevedere che ciascuna delle parti provvederà al proprio mantenimento, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Le ragioni della decisione e la natura della controversia, così come la reciproca soccombenza in ordine alle rispettive domande di addebito della separazione, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, preso atto della sentenza parziale n.5595/2023, così provvede:
- rigetta le reciproche domande di addebito della separazione formulate dalle parti;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare formulata da parte ricorrente;
- dispone che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente sentenza;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 23.06.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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