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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 4056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4056 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3609/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21 marzo 2025 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marisa Olga Meroni (c.f. ) del Foro di Milano C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico: pec Email_1
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Letizia de Ponti (C.F. ) del Foro di Vicenza C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico: pec Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 09 luglio anno 2011, atto n. 276, parte 2, serie A, volume R01, anno 2011, Comune di Milano In regime di separazione dei beni.
separati con sentenza n. 1504/2025 pubbl. il 16/04/2025 del Tribunale di Milano (passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli: nata a [...] il [...], C.F. Parte_3
, residente in [...], cittadina italiana, minore di età e C.F._5 [...]
nato a [...] il [...], C.F. residente in [...] C.F._6
Ronchi, cittadino italiano, minore di età
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49-51 c.p.c. di separazione consensuale e contestuale domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario personalmente sottoscritto e depositato in data 21 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti CONDIZIONI quanto alla prole:
1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza Parte_3 Parte_4 prevalente presso la madre;
2) La casa familiare sita a Milano, Via Ronchi n.1, viene assegnata a con quanto contiene. Parte_1 ha già lasciato la casa coniugale a far tempo dal marzo 2023 ed asportato i propri effetti personali;
Parte_2
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: a) dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola sino al giovedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola, o altro giorno infrasettimanale sulla scorta degli impegni dei genitori;
b) un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato mattina fino alla domenica sera prima di cena;
nel caso in cui al fine settimana fosse unito un c.d. “ponte”, i figli trascorreranno l'intero “ponte” con il genitore con cui trascorreranno il fine settimana a cui il “ponte” è unito;
c) durante le vacanze natalizie, alternando annualmente il primo periodo (dal 23 dicembre alla sera al 31 dicembre alla sera) e il secondo periodo (dal 1° gennaio alla sera al 6 gennaio), fatto salvo diverso accordo tra le parti;
d) durante le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, fatto salvo diverso accordo tra le parti;
e) per due settimane durante le vacanze scolastiche estive anche non consecutive secondo gli accordi che i genitori prenderanno entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di sovrapposizioni fra i periodi indicati da ciascun genitore, negli anni pari prevarrà la scelta del padre e negli anni dispari prevarrà la scelta della madre;
f) i genitori si danno reciprocamente atto della piena disponibilità di entrambi a tenere con sé e Parte_3 Pt_4 anche nei periodi di indisponibilità dell'altro genitore per ragioni legate al lavoro (es. viaggi di lavoro) e dichiarano
[...] che, anche in accordo con le esigenze dei figli, valuteranno la possibilità di collocare i figli presso il genitore presente nei periodi di assenza prima di fare ricorso all'aiuto di baby-sitter o di altri aiuti familiari;
g) queste condizioni si applicano fatti salvi diversi e migliori accordi fra i genitori nell'interesse dei figli e del suo benessere, anche in relazione al progredire dell'età; 4) verserà a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € Parte_2 Parte_1
400,00 (€ 200,00 per ciascuno di essi), calcolata in ragione dell'attuale stato di disoccupazione del ricorrente, concordando sin d'ora la sua maggiorazione ad € 500,00 non appena reperirà una attività lavorativa stabile;
tale somma verrà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di marzo 2025 (prima rivalutazione marzo 2026).; 5) terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra Parte_2 assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) I genitori si danno reciprocamente atto di aver condiviso di iscrivere i figli a decorrere dall'A.S. 2024-2025 alla scuola paritaria Regina Mundi con sede in Milano Via Carlo Boncompagni, 18.
7) e attualmente svolgono le seguenti attività extrascolastiche: segue il corso di pianoforte, Parte_3 Parte_4 Pt_3 teatro e mentre segue il corso di calcio. Pt_4
I genitori condividono l'importanza di tali attività per la formazione e lo sviluppo dei figli e sin da ora condividono che i figli frequenteranno durante l'anno scolastico i corsi suddetti. I genitori condividono sin da ora che nel periodo estivo i figli parteciperanno a campi estivi scelti di comune accordo e che sosterranno il costo nella misura del 50%. 8) I genitori si danno reciprocamente atto di essere disponibili a proseguire insieme un percorso genitoriale nella ricostruzione del dialogo tra loro con l'ausilio della Dott.ssa e a tenere in massina considerazione ogni suggerimento Persona_1 terapeutico che dovesse giungere con riferimento ai figli. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9) Le parti convengono che qualora, dovesse vendere la casa coniugale a terzi prima del Parte_1 raggiungimento dei 14 anni del figlio la stessa riconoscerà a favore di il 50% del prezzo di vendita Pt_4 Parte_2 che non dovrà in ogni caso essere inferiore ad € 420.000,00, al netto delle spese di estinzione del mutuo pari ad € 200.000,00 (mutuo residuo interamente a carico di ), somma da corrispondersi per differenza Parte_1 rispetto al prezzo attuale concordato (esempio: vendita € 420.000,00 – spese estinzione mutuo= somma residua : 2 = risultato decurtato di € 70.000,00 = somma da erogare al ricorrente Gut). 10) e si danno reciprocamente atto che ad oggi l'autovettura in uso alla famiglia Parte_2 Parte_1
è la Volkswagen Polo, tg. EH798WW di proprietà di e che essa, per comune intesa, sarà nella disponibilità Parte_2 del coniuge che ne ha necessità di utilizzo nell'interesse dei figli. si impegna a comunicare ad Parte_2 [...] la propria volontà di vendere l'autovettura con almeno 90 giorni di preavviso tenuto conto dell'assoluta Parte_1 necessità dell'auto per il trasporto scolastico. Le spese di gestione, assicurative e di manutenzione saranno pagate al 50%. 11) e si danno reciprocamente atto che ciascun rapporto economico tra gli stessi Parte_2 Parte_1 viene regolato con il presente ricorso e rinunciano vicendevolmente a qualsiasi ulteriore richiesta di natura patrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., con riferimento agli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale. In data 16.04.2025 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario contratto in Milano il 09 luglio anno 2011 tra la Signora e il Signor Parte_1 [...]
Pt_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Spiazzo (TN) e Saronno (VA) dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 17.12.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21 marzo 2025 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marisa Olga Meroni (c.f. ) del Foro di Milano C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico: pec Email_1
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Letizia de Ponti (C.F. ) del Foro di Vicenza C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico: pec Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 09 luglio anno 2011, atto n. 276, parte 2, serie A, volume R01, anno 2011, Comune di Milano In regime di separazione dei beni.
separati con sentenza n. 1504/2025 pubbl. il 16/04/2025 del Tribunale di Milano (passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli: nata a [...] il [...], C.F. Parte_3
, residente in [...], cittadina italiana, minore di età e C.F._5 [...]
nato a [...] il [...], C.F. residente in [...] C.F._6
Ronchi, cittadino italiano, minore di età
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49-51 c.p.c. di separazione consensuale e contestuale domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario personalmente sottoscritto e depositato in data 21 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti CONDIZIONI quanto alla prole:
1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza Parte_3 Parte_4 prevalente presso la madre;
2) La casa familiare sita a Milano, Via Ronchi n.1, viene assegnata a con quanto contiene. Parte_1 ha già lasciato la casa coniugale a far tempo dal marzo 2023 ed asportato i propri effetti personali;
Parte_2
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: a) dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola sino al giovedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola, o altro giorno infrasettimanale sulla scorta degli impegni dei genitori;
b) un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato mattina fino alla domenica sera prima di cena;
nel caso in cui al fine settimana fosse unito un c.d. “ponte”, i figli trascorreranno l'intero “ponte” con il genitore con cui trascorreranno il fine settimana a cui il “ponte” è unito;
c) durante le vacanze natalizie, alternando annualmente il primo periodo (dal 23 dicembre alla sera al 31 dicembre alla sera) e il secondo periodo (dal 1° gennaio alla sera al 6 gennaio), fatto salvo diverso accordo tra le parti;
d) durante le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, fatto salvo diverso accordo tra le parti;
e) per due settimane durante le vacanze scolastiche estive anche non consecutive secondo gli accordi che i genitori prenderanno entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di sovrapposizioni fra i periodi indicati da ciascun genitore, negli anni pari prevarrà la scelta del padre e negli anni dispari prevarrà la scelta della madre;
f) i genitori si danno reciprocamente atto della piena disponibilità di entrambi a tenere con sé e Parte_3 Pt_4 anche nei periodi di indisponibilità dell'altro genitore per ragioni legate al lavoro (es. viaggi di lavoro) e dichiarano
[...] che, anche in accordo con le esigenze dei figli, valuteranno la possibilità di collocare i figli presso il genitore presente nei periodi di assenza prima di fare ricorso all'aiuto di baby-sitter o di altri aiuti familiari;
g) queste condizioni si applicano fatti salvi diversi e migliori accordi fra i genitori nell'interesse dei figli e del suo benessere, anche in relazione al progredire dell'età; 4) verserà a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € Parte_2 Parte_1
400,00 (€ 200,00 per ciascuno di essi), calcolata in ragione dell'attuale stato di disoccupazione del ricorrente, concordando sin d'ora la sua maggiorazione ad € 500,00 non appena reperirà una attività lavorativa stabile;
tale somma verrà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di marzo 2025 (prima rivalutazione marzo 2026).; 5) terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra Parte_2 assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) I genitori si danno reciprocamente atto di aver condiviso di iscrivere i figli a decorrere dall'A.S. 2024-2025 alla scuola paritaria Regina Mundi con sede in Milano Via Carlo Boncompagni, 18.
7) e attualmente svolgono le seguenti attività extrascolastiche: segue il corso di pianoforte, Parte_3 Parte_4 Pt_3 teatro e mentre segue il corso di calcio. Pt_4
I genitori condividono l'importanza di tali attività per la formazione e lo sviluppo dei figli e sin da ora condividono che i figli frequenteranno durante l'anno scolastico i corsi suddetti. I genitori condividono sin da ora che nel periodo estivo i figli parteciperanno a campi estivi scelti di comune accordo e che sosterranno il costo nella misura del 50%. 8) I genitori si danno reciprocamente atto di essere disponibili a proseguire insieme un percorso genitoriale nella ricostruzione del dialogo tra loro con l'ausilio della Dott.ssa e a tenere in massina considerazione ogni suggerimento Persona_1 terapeutico che dovesse giungere con riferimento ai figli. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9) Le parti convengono che qualora, dovesse vendere la casa coniugale a terzi prima del Parte_1 raggiungimento dei 14 anni del figlio la stessa riconoscerà a favore di il 50% del prezzo di vendita Pt_4 Parte_2 che non dovrà in ogni caso essere inferiore ad € 420.000,00, al netto delle spese di estinzione del mutuo pari ad € 200.000,00 (mutuo residuo interamente a carico di ), somma da corrispondersi per differenza Parte_1 rispetto al prezzo attuale concordato (esempio: vendita € 420.000,00 – spese estinzione mutuo= somma residua : 2 = risultato decurtato di € 70.000,00 = somma da erogare al ricorrente Gut). 10) e si danno reciprocamente atto che ad oggi l'autovettura in uso alla famiglia Parte_2 Parte_1
è la Volkswagen Polo, tg. EH798WW di proprietà di e che essa, per comune intesa, sarà nella disponibilità Parte_2 del coniuge che ne ha necessità di utilizzo nell'interesse dei figli. si impegna a comunicare ad Parte_2 [...] la propria volontà di vendere l'autovettura con almeno 90 giorni di preavviso tenuto conto dell'assoluta Parte_1 necessità dell'auto per il trasporto scolastico. Le spese di gestione, assicurative e di manutenzione saranno pagate al 50%. 11) e si danno reciprocamente atto che ciascun rapporto economico tra gli stessi Parte_2 Parte_1 viene regolato con il presente ricorso e rinunciano vicendevolmente a qualsiasi ulteriore richiesta di natura patrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., con riferimento agli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale. In data 16.04.2025 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario contratto in Milano il 09 luglio anno 2011 tra la Signora e il Signor Parte_1 [...]
Pt_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Spiazzo (TN) e Saronno (VA) dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 17.12.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG