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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/10/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 786/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Ponte e dall'avv. Davide Ponte
(entrambi del foro di Bergamo)
- RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione.
In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori del ricorrente concludevano come da nota finale tempestivamente depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria l'1 aprile 2025) conveniva in giudizio Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e chiedeva, Controparte_1 previa dichiarazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra lui e la società dal 28 aprile 2016 al 15 gennaio 2025, da un lato di accertare la sussistenza di giusta causa delle sue dimissioni e il suo diritto alla restituzione della trattenuta del mancato preavviso e, dall'altro lato, la condanna del datore di lavoro al pagamento della relativa indennità, per una somma complessiva pari a euro 4.953,48, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nonché al versamento degli oneri previsti dalle leggi vigenti.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Più precisamente, egli esponeva che:
- aveva lavorato dal 28 aprile 2016 al 15 gennaio 2025 alle dipendenze di da ultimo presso l'Azienda Socio-Sanitaria Controparte_1
Territoriale del Garda, luogo di lavoro del ricorrente all'interno dell'appalto per la sorveglianza antincendio dei presidi ospedalieri di
Manerbio, Gavardo e Desenzano del Garda, in qualità di addetto alla sorveglianza antincendio, livello retributivo F, parametro 106, a norma del
C.C.N.L. Sorveglianza Antincendio ANISA, full time;
- con lettera datata 27 agosto 2024 la società convenuta comunicava al ricorrente la perdita dell'appalto in essere con decorrenza 1 settembre
2024, la mancata attivazione della procedura di cambio appalto per scelta della medesima società convenuta e il suo trasferimento presso ASPI DT1 - postazione di Mottarone Sud, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione (o tentata consegna) di questa missiva;
- indi l'impresa poneva DO HE in ferie prima e in permesso non retribuito poi;
- nel frattempo, il ricorrente era comunque assorbito dalla nuova società subentrata nell'appalto per il limitato periodo da settembre a dicembre
2 2024, per cui continuava a lavorare nello stesso posto di lavoro e con le medesime mansioni, mentre la società convenuta lo aveva sospeso dal lavoro;
- all'inizio di gennaio 2025 il lavoratore comunicava alla Direttrice delle
Risorse Umane della resistente, tale , il rifiuto al trasferimento, Per_1 giacché il nuovo posto di lavoro si trovava a più di 50 km. dalla sua residenza (e ultima sede di lavoro) e non era raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici. Chiedeva che il rapporto di lavoro fosse consensualmente risolto, ma non otteneva il consenso della società;
- per gli stessi motivi ribadiva il rifiuto al trasferimento con Parte_1 comunicazione inviata a mezzo P.E.C. del 13 gennaio 2025;
- egli si dimetteva per giusta causa in data 15 gennaio 2025, con effetto dal
16 gennaio 2025;
- la datrice di lavoro riscontrava le dimissioni, ma le riteneva volontarie, sicché tratteneva in busta paga la somma di euro 2.476,74 a titolo di mancato preavviso.
affermava che la decisione della società convenuta e la conseguente Parte_1 trattenuta erano illegittime, siccome il trasferimento ad altra sede distante oltre
200 km. dalla residenza (e dalla sede di lavoro), raggiungibili in due ore e mezza in automobile e in più di quattro ore con i mezzi pubblici, impattava in misura rilevante sulla sua situazione di vita personale, lavorativa e familiare e costituiva un notevole mutamento delle condizioni di lavoro, a tal punto da rendere la decisione di interrompere il rapporto di lavoro non volontaria, bensì imputabile a terzi e, pertanto, sostenuta da giusta causa, a prescindere dalla legittimità o meno della scelta organizzativa datoriale.
Non era condivisibile la qualificazione delle dimissioni del ricorrente come volontarie effettuata dall'azienda, donde il diritto del lavoratore alla restituzione della trattenuta per mancato preavviso e al pagamento della relativa indennità.
Perciò, egli sosteneva di aver maturato un credito complessivo della somma di euro 4.953,48 (derivante dal rimborso di euro 2.476,74 e dal pagamento del medesimo importo di euro 2.476,74), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
3 in accoglimento del presente ricorso, previe tutte le declaratorie del caso e di legge, respinta ogni contraria istanza, dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato per cui è causa, accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa di dimissioni, accertato il diritto del ricorrente alla restituzione della trattenuta del mancato preavviso ed al pagamento della relativa indennità, dichiarata l'invalidità ex art. 2113 c.c. di eventuali rinunzie e transazioni intervenute fra le parti, condannare la convenuta a pagare alla parte ricorrente la somma di euro 4.953,48, a norma delle buste paga e del
CCNL Sorveglianza Antincendio ANISA, applicabile anche ex art. 36 Cost. o quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo, nonché al versamento degli oneri previsti dalle vigenti leggi.
Si dichiara che il valore del presente procedimento è di euro 4.953,48 ed il contributo unificato è pari ad euro 49,00.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione>.
2. Pur ritualmente evocata in giudizio, la società Controparte_1 ometteva di costituirsi, di talché era dichiarata contumace.
3. In vista dell'udienza di discussione del 7 luglio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente compiegava nota scritta in cui insisteva per l'accoglimento delle proprie istanze, alle quali si riportava.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
4. Stima la Giudice che il ricorso sia fondato e che debba essere accolto, per le ragioni di cui si dirà in appresso.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. Un primo rilievo: non è revocabile in dubbio la ricostruzione fattuale della vicenda operata dal ricorrente, sia in quanto basata su coerente apparato documentale, sia in quanto non oggetto di censura alcuna a opera della convenuta
4 che è rimasta assente dal processo e nulla ha Controparte_1 addotto in senso contrario.
Pertanto, è pacifico che la datrice di lavoro comunicava al lavoratore il suo trasferimento presso ASPI - DT1 postazione di Mottarone Sud con racc. A./R. datata 27 agosto 2024, a seguito di cessazione dell'appalto per il servizio di sorveglianza antincendio da svolgersi presso del Garda alle h. 24,00 del 31 CP_2 agosto 2024, a far tempo dal trentesimo giorno successivo alla consegna dell'atto; fino a quel momento, il rapporto rimaneva sospeso - per decisione aziendale, poiché era posto in ferie fino all'esaurimento dei giorni da lui Parte_1 maturati e poi in permesso non retribuito, con contestuale avviso (cfr. doc. 2).
Seguiva formale contestazione del lavoratore, inoltrata a mezzo P.E.C. il 13 gennaio 2025 (cfr. doc. 6), in cui egli stigmatizzava il provvedimento, in ragione dell'eccessiva distanza tra l'originaria sede di svolgimento della prestazione lavorativa e quella di nuova destinazione, nonché rispetto alla propria abitazione, in quanto superiore a 200 km. e necessitante più di 80 minuti di trasferta con i mezzi pubblici.
allegava schermate tratte da Google Maps e dal sito Rome2Rio Parte_1 attestanti dette circostanze (all. 4 e 5).
Poiché la società non replicava, egli sceglieva il recesso dal rapporto di lavoro, con motivazione giusta causa>, datato 15 gennaio 2025, con efficacia dal giorno posteriore (all. 7).
6. Ciò posto, meritano di essere richiamati i consolidati principi che governano le questioni oggi in esame.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, In caso di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c. il rifiuto del lavoratore di assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere, in ragione delle circostanze, conforme
a buona fede> - come statuisce Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 14138 dell'1 giugno 2018 (Rv. 649248 - 01), che conferma Cass. Civile, Sez. Lav., 5 dicembre
2017, n. 29054; 29 febbraio 2016 n. 3959; 5 marzo 2015, n. 4474; n. 11430/2006.
In particolare, la Corte di Cassazione [Sez. Lav., sentenza n. 11408 dell'11 maggio
2018 (Rv. 648189 - 01)] ha osservato che la questione del rifiuto del dipendente di
5 adempiere al provvedimento datoriale di trasferimento ad altra sede, in quanto ritenuto illegittimo, si inquadra nel più generale tema degli effetti dell'inadempimento di una delle parti del contratto a prestazioni corrispettive, nell'alveo del quale è riconducibile, ai sensi dell'art. 2094 c.c., il contratto di lavoro, connotato dalla previsione di una serie articolata di obblighi a carico di entrambe le parti, i quali si affiancano alle obbligazioni principali scaturenti dal contratto di lavoro, rappresentate, per il lavoratore, dalla prestazione lavorativa e, per il datore di lavoro, dal pagamento della retribuzione.
Ulteriore peculiarità del rapporto di lavoro, non direttamente discendente dalla natura corrispettiva delle obbligazioni reciproche, epperò destinata a influenzare la verifica del sinallagma contrattuale, è costituita dal diretto coinvolgimento, nella esecuzione del contratto, della persona del lavoratore, con conseguente potenziale ricaduta dei provvedimenti datoriali su aspetti non meramente patrimoniali, ma connessi a fondamentali esigenze di vita del prestatore di lavoro, oggetto di protezione, anche costituzionale, da parte dell'ordinamento.
La giurisprudenza di legittimità, con riguardo ai rapporti sinallagmatici o di scambio, ha precisato che il principio di corrispettività non richiede - al di fuori dei limiti posti da disposizioni legali o collettive, e segnatamente, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, dall'art. 36 Cost. - che a ogni singola prestazione o modalità della prestazione di una parte corrisponda una distinta controprestazione o comunque una qualche forma di remunerazione, bensì opera, ove la legge o l'autonomia privata non dispongano diversamente, tra gli insiemi di obblighi assunti da ciascuna delle parti, assicurando nel suo complesso l'equilibrio contrattuale, salva la possibile diversa rilevanza delle singole prestazioni a specifici effetti (cfr. Cass., 8 novembre 1997, n. 11003).
In coerenza con tale indicazione è stato ritenuto che il giudice, ove venga proposta dalla parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum - alla quale è riconducibile il rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione fondata sulla allegazione dell'inadempimento, anche parziale, del datore di lavoro - deve procedere a una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico - sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle
6 posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse;
pertanto, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2 c.c. (v., tra le altre, Cass. 29 febbraio 2016 n. 3959; Cass.
16 maggio 2006 n. 11430; Cass. 3 luglio 2000 n. 8880).
In altri termini, secondo quanto anche ritenuto da dottrina consolidata, con il richiamo alla non contrarietà alla buona fede, il secondo comma dell'art. 1460 c.c. intende fondamentalmente esprimere il principio per cui ci deve essere equivalenza tra l'inadempimento altrui e il rifiuto a rendere la propria prestazione, il quale deve essere successivo e causalmente giustificato dall'inadempimento della controparte.
Il parametro della non contrarietà alla buona fede del rifiuto ad adempiere va riscontrato in termini oggettivi, a prescindere dall'animus dell'autore del rifiuto e costituisce espressione del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto sancito dall'art. 1375 c.c. (v. tra le altre, Cass. 4 febbraio 2009, n.
2720; Cass. 10 novembre 2003, n. 16822; Cass. 21 febbraio 1983, n. 1308).
7. Pertanto, con riguardo al risvolto contrattuale che occupa, poco rileva che il trasferimento ad altra sede lavorativa sia stato disposto dal datore di lavoro contra legem, poiché anche laddove fosse stato deciso in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, il rifiuto del lavoratore all'osservanza del provvedimento non sarebbe giustificato in via automatica;
in altri termini, anche se il provvedimento della società fosse illegittimo o immotivato (situazioni che, comunque, non ricorrono nella fattispecie), le dimissioni del non sarebbero inequivocabilmente sorrette, per ciò solo, da giusta causa.
L'inottemperanza del lavoratore al provvedimento di trasferimento illegittimo deve, quindi, essere valutata alla luce del disposto dell'art. 1460, comma 2 c.c., secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente non può rifiutare l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
7 Nella vicenda in esame, non è stata messa in discussione da parte della società convenuta la circostanza che il recesso di sia stata una Parte_1 conseguenza, immediata e diretta, dello spostamento comunicato in data 27 agosto 2024.
Ciò, peraltro, emerge anche dalla documentazione in atti, la quale chiarisce, da un lato, che la decisione di risolvere il rapporto è stata determinata principalmente dall'impossibilità e dalle difficoltà nel raggiungimento della nuova sede di lavoro, distante oltre 200 km. dalla propria residenza e dall'abituale luogo di svolgimento della propria prestazione (cfr. docc. 4 e 5 fascicolo ricorrente).
La cronologia degli eventi offre poi un ulteriore riscontro circa la sussistenza di uno stringente nesso tra la comunicazione di trasferimento e la determinazione del ricorrente di rassegnare le proprie dimissioni a far data dal 16 gennaio 2025
(cfr. doc. 7 fasc. ricorrente), poiché dall'1 settembre 2024 era stato Parte_1 posto coattivamente dall'impresa in ferie e in permesso non retribuito in modo continuativo e ininterrotto, fino al suo recesso (cfr. doc. 2 fasc. ricorrente).
Ciò posto, occorre esaminare e valutare se lo spostamento della sede di lavoro ad una distanza di oltre 200 km. dalla sede di lavoro precedente possa o meno essere qualificato come giusta causa di dimissioni.
Si rammenta la nozione legale di giusta causa, posta dall'art. 2119 c.c. e ravvisabile nelle fattispecie in cui si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete
l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente>.
Orbene, nel caso di si ritiene che la perdita di occupazione debba Parte_1 essere considerata involontaria e che la ragione sottesa alle dimissioni corrisponda a un'ipotesi di impossibilità di prosecuzione, anche solo temporanea, del rapporto.
Se, per un verso, è irrefutabile che sia stata la comunicazione di trasferimento ad altra sede a porre il ricorrente nelle condizioni di non poter utilmente proseguire il rapporto lavorativo, per altro verso non può sottacersi il rilevantissimo impatto sulla vita professionale e privata di dello spostamento de quo, dal Parte_1
8 momento che lo avrebbe costretto a un faticoso pendolarismo, stante la distanza di oltre 200 km. tra la sua abitazione e dal luogo di lavoro abituale
(Gavardo/Manerbio/Desenzano del Garda, in provincia di Brescia) e la nuova sede (Mottarone, in provincia di Verbania) - cfr. doc. 4 fasc. ricorrente. Vale rimarcare che questa destinazione non risulta nemmeno servita con un collegamento diretto di mezzi di trasporto pubblici, entro un lasso temporale accettabile, in quanto con vari passaggi tra autobus e treno e l'ultima tratta in taxi si richiedono oltre quattro ore per raggiungerla - cfr. doc. 5 fasc. ricorrente.
La scelta del lavoratore di lasciare il lavoro era condizionata in modo decisivo dal peggioramento drastico della sua esistenza cui altrimenti sarebbe andato incontro, di talché appare una conseguenza ragionevole, non arbitraria e priva di alternative rispetto alla condotta del datore di lavoro.
Reputa allora la Giudice che il rifiuto di di proseguire nel rapporto Parte_1 di lavoro sia stato necessitato e pienamente conforme a buona fede, sulla base dei concreti elementi di fatto sopra evidenziati, siccome depongono univocamente per l'involontarietà del suo recesso;
pertanto, in modo corretto egli evocava la giusta causa.
Di conseguenza, si deve accertare il diritto di parte ricorrente all'indennità di mancato preavviso, donde condanna di alla Controparte_1 restituzione della corrispondente trattenuta, effettuata nella busta paga di gennaio 2025 (cfr. doc. 1 fasc. ricorr.) e al pagamento della relativa indennità, per una somma complessiva pari a euro 4.953,48, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nonché al versamento degli oneri previsti dalle leggi vigenti.
8. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante,
Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
In questo caso, soccombente è la parte convenuta.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
9 Tenuto conto del modesto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate nella presente causa, di agevole e pronta soluzione, si applicano i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale, pari complessivamente a euro 1.314,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge e al rimborso del contributo unificato per euro 49,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che tra e Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, è intercorso un rapporto
[...] di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 28 aprile 2016 al 15 gennaio
2025;
2) accerta la giusta causa delle dimissioni del ricorrente;
3) accerta il diritto di parte ricorrente da un lato alla restituzione della trattenuta del mancato preavviso, effettuata dalla convenuta e, dall'altro lato, al pagamento della relativa indennità;
4) condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di euro 4.953,48, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché al versamento degli oneri previsti dalle leggi vigenti;
5) condanna a rimborsare a parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, liquidate complessivamente in euro 1.314,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge e rimborso del contributo unificato per euro 49,00.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 24 ottobre 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Ponte e dall'avv. Davide Ponte
(entrambi del foro di Bergamo)
- RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione.
In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori del ricorrente concludevano come da nota finale tempestivamente depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria l'1 aprile 2025) conveniva in giudizio Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e chiedeva, Controparte_1 previa dichiarazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra lui e la società dal 28 aprile 2016 al 15 gennaio 2025, da un lato di accertare la sussistenza di giusta causa delle sue dimissioni e il suo diritto alla restituzione della trattenuta del mancato preavviso e, dall'altro lato, la condanna del datore di lavoro al pagamento della relativa indennità, per una somma complessiva pari a euro 4.953,48, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nonché al versamento degli oneri previsti dalle leggi vigenti.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Più precisamente, egli esponeva che:
- aveva lavorato dal 28 aprile 2016 al 15 gennaio 2025 alle dipendenze di da ultimo presso l'Azienda Socio-Sanitaria Controparte_1
Territoriale del Garda, luogo di lavoro del ricorrente all'interno dell'appalto per la sorveglianza antincendio dei presidi ospedalieri di
Manerbio, Gavardo e Desenzano del Garda, in qualità di addetto alla sorveglianza antincendio, livello retributivo F, parametro 106, a norma del
C.C.N.L. Sorveglianza Antincendio ANISA, full time;
- con lettera datata 27 agosto 2024 la società convenuta comunicava al ricorrente la perdita dell'appalto in essere con decorrenza 1 settembre
2024, la mancata attivazione della procedura di cambio appalto per scelta della medesima società convenuta e il suo trasferimento presso ASPI DT1 - postazione di Mottarone Sud, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione (o tentata consegna) di questa missiva;
- indi l'impresa poneva DO HE in ferie prima e in permesso non retribuito poi;
- nel frattempo, il ricorrente era comunque assorbito dalla nuova società subentrata nell'appalto per il limitato periodo da settembre a dicembre
2 2024, per cui continuava a lavorare nello stesso posto di lavoro e con le medesime mansioni, mentre la società convenuta lo aveva sospeso dal lavoro;
- all'inizio di gennaio 2025 il lavoratore comunicava alla Direttrice delle
Risorse Umane della resistente, tale , il rifiuto al trasferimento, Per_1 giacché il nuovo posto di lavoro si trovava a più di 50 km. dalla sua residenza (e ultima sede di lavoro) e non era raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici. Chiedeva che il rapporto di lavoro fosse consensualmente risolto, ma non otteneva il consenso della società;
- per gli stessi motivi ribadiva il rifiuto al trasferimento con Parte_1 comunicazione inviata a mezzo P.E.C. del 13 gennaio 2025;
- egli si dimetteva per giusta causa in data 15 gennaio 2025, con effetto dal
16 gennaio 2025;
- la datrice di lavoro riscontrava le dimissioni, ma le riteneva volontarie, sicché tratteneva in busta paga la somma di euro 2.476,74 a titolo di mancato preavviso.
affermava che la decisione della società convenuta e la conseguente Parte_1 trattenuta erano illegittime, siccome il trasferimento ad altra sede distante oltre
200 km. dalla residenza (e dalla sede di lavoro), raggiungibili in due ore e mezza in automobile e in più di quattro ore con i mezzi pubblici, impattava in misura rilevante sulla sua situazione di vita personale, lavorativa e familiare e costituiva un notevole mutamento delle condizioni di lavoro, a tal punto da rendere la decisione di interrompere il rapporto di lavoro non volontaria, bensì imputabile a terzi e, pertanto, sostenuta da giusta causa, a prescindere dalla legittimità o meno della scelta organizzativa datoriale.
Non era condivisibile la qualificazione delle dimissioni del ricorrente come volontarie effettuata dall'azienda, donde il diritto del lavoratore alla restituzione della trattenuta per mancato preavviso e al pagamento della relativa indennità.
Perciò, egli sosteneva di aver maturato un credito complessivo della somma di euro 4.953,48 (derivante dal rimborso di euro 2.476,74 e dal pagamento del medesimo importo di euro 2.476,74), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
3 in accoglimento del presente ricorso, previe tutte le declaratorie del caso e di legge, respinta ogni contraria istanza, dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato per cui è causa, accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa di dimissioni, accertato il diritto del ricorrente alla restituzione della trattenuta del mancato preavviso ed al pagamento della relativa indennità, dichiarata l'invalidità ex art. 2113 c.c. di eventuali rinunzie e transazioni intervenute fra le parti, condannare la convenuta a pagare alla parte ricorrente la somma di euro 4.953,48, a norma delle buste paga e del
CCNL Sorveglianza Antincendio ANISA, applicabile anche ex art. 36 Cost. o quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo, nonché al versamento degli oneri previsti dalle vigenti leggi.
Si dichiara che il valore del presente procedimento è di euro 4.953,48 ed il contributo unificato è pari ad euro 49,00.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione>.
2. Pur ritualmente evocata in giudizio, la società Controparte_1 ometteva di costituirsi, di talché era dichiarata contumace.
3. In vista dell'udienza di discussione del 7 luglio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente compiegava nota scritta in cui insisteva per l'accoglimento delle proprie istanze, alle quali si riportava.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
4. Stima la Giudice che il ricorso sia fondato e che debba essere accolto, per le ragioni di cui si dirà in appresso.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. Un primo rilievo: non è revocabile in dubbio la ricostruzione fattuale della vicenda operata dal ricorrente, sia in quanto basata su coerente apparato documentale, sia in quanto non oggetto di censura alcuna a opera della convenuta
4 che è rimasta assente dal processo e nulla ha Controparte_1 addotto in senso contrario.
Pertanto, è pacifico che la datrice di lavoro comunicava al lavoratore il suo trasferimento presso ASPI - DT1 postazione di Mottarone Sud con racc. A./R. datata 27 agosto 2024, a seguito di cessazione dell'appalto per il servizio di sorveglianza antincendio da svolgersi presso del Garda alle h. 24,00 del 31 CP_2 agosto 2024, a far tempo dal trentesimo giorno successivo alla consegna dell'atto; fino a quel momento, il rapporto rimaneva sospeso - per decisione aziendale, poiché era posto in ferie fino all'esaurimento dei giorni da lui Parte_1 maturati e poi in permesso non retribuito, con contestuale avviso (cfr. doc. 2).
Seguiva formale contestazione del lavoratore, inoltrata a mezzo P.E.C. il 13 gennaio 2025 (cfr. doc. 6), in cui egli stigmatizzava il provvedimento, in ragione dell'eccessiva distanza tra l'originaria sede di svolgimento della prestazione lavorativa e quella di nuova destinazione, nonché rispetto alla propria abitazione, in quanto superiore a 200 km. e necessitante più di 80 minuti di trasferta con i mezzi pubblici.
allegava schermate tratte da Google Maps e dal sito Rome2Rio Parte_1 attestanti dette circostanze (all. 4 e 5).
Poiché la società non replicava, egli sceglieva il recesso dal rapporto di lavoro, con motivazione giusta causa>, datato 15 gennaio 2025, con efficacia dal giorno posteriore (all. 7).
6. Ciò posto, meritano di essere richiamati i consolidati principi che governano le questioni oggi in esame.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, In caso di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c. il rifiuto del lavoratore di assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere, in ragione delle circostanze, conforme
a buona fede> - come statuisce Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 14138 dell'1 giugno 2018 (Rv. 649248 - 01), che conferma Cass. Civile, Sez. Lav., 5 dicembre
2017, n. 29054; 29 febbraio 2016 n. 3959; 5 marzo 2015, n. 4474; n. 11430/2006.
In particolare, la Corte di Cassazione [Sez. Lav., sentenza n. 11408 dell'11 maggio
2018 (Rv. 648189 - 01)] ha osservato che la questione del rifiuto del dipendente di
5 adempiere al provvedimento datoriale di trasferimento ad altra sede, in quanto ritenuto illegittimo, si inquadra nel più generale tema degli effetti dell'inadempimento di una delle parti del contratto a prestazioni corrispettive, nell'alveo del quale è riconducibile, ai sensi dell'art. 2094 c.c., il contratto di lavoro, connotato dalla previsione di una serie articolata di obblighi a carico di entrambe le parti, i quali si affiancano alle obbligazioni principali scaturenti dal contratto di lavoro, rappresentate, per il lavoratore, dalla prestazione lavorativa e, per il datore di lavoro, dal pagamento della retribuzione.
Ulteriore peculiarità del rapporto di lavoro, non direttamente discendente dalla natura corrispettiva delle obbligazioni reciproche, epperò destinata a influenzare la verifica del sinallagma contrattuale, è costituita dal diretto coinvolgimento, nella esecuzione del contratto, della persona del lavoratore, con conseguente potenziale ricaduta dei provvedimenti datoriali su aspetti non meramente patrimoniali, ma connessi a fondamentali esigenze di vita del prestatore di lavoro, oggetto di protezione, anche costituzionale, da parte dell'ordinamento.
La giurisprudenza di legittimità, con riguardo ai rapporti sinallagmatici o di scambio, ha precisato che il principio di corrispettività non richiede - al di fuori dei limiti posti da disposizioni legali o collettive, e segnatamente, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, dall'art. 36 Cost. - che a ogni singola prestazione o modalità della prestazione di una parte corrisponda una distinta controprestazione o comunque una qualche forma di remunerazione, bensì opera, ove la legge o l'autonomia privata non dispongano diversamente, tra gli insiemi di obblighi assunti da ciascuna delle parti, assicurando nel suo complesso l'equilibrio contrattuale, salva la possibile diversa rilevanza delle singole prestazioni a specifici effetti (cfr. Cass., 8 novembre 1997, n. 11003).
In coerenza con tale indicazione è stato ritenuto che il giudice, ove venga proposta dalla parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum - alla quale è riconducibile il rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione fondata sulla allegazione dell'inadempimento, anche parziale, del datore di lavoro - deve procedere a una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico - sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle
6 posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse;
pertanto, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2 c.c. (v., tra le altre, Cass. 29 febbraio 2016 n. 3959; Cass.
16 maggio 2006 n. 11430; Cass. 3 luglio 2000 n. 8880).
In altri termini, secondo quanto anche ritenuto da dottrina consolidata, con il richiamo alla non contrarietà alla buona fede, il secondo comma dell'art. 1460 c.c. intende fondamentalmente esprimere il principio per cui ci deve essere equivalenza tra l'inadempimento altrui e il rifiuto a rendere la propria prestazione, il quale deve essere successivo e causalmente giustificato dall'inadempimento della controparte.
Il parametro della non contrarietà alla buona fede del rifiuto ad adempiere va riscontrato in termini oggettivi, a prescindere dall'animus dell'autore del rifiuto e costituisce espressione del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto sancito dall'art. 1375 c.c. (v. tra le altre, Cass. 4 febbraio 2009, n.
2720; Cass. 10 novembre 2003, n. 16822; Cass. 21 febbraio 1983, n. 1308).
7. Pertanto, con riguardo al risvolto contrattuale che occupa, poco rileva che il trasferimento ad altra sede lavorativa sia stato disposto dal datore di lavoro contra legem, poiché anche laddove fosse stato deciso in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, il rifiuto del lavoratore all'osservanza del provvedimento non sarebbe giustificato in via automatica;
in altri termini, anche se il provvedimento della società fosse illegittimo o immotivato (situazioni che, comunque, non ricorrono nella fattispecie), le dimissioni del non sarebbero inequivocabilmente sorrette, per ciò solo, da giusta causa.
L'inottemperanza del lavoratore al provvedimento di trasferimento illegittimo deve, quindi, essere valutata alla luce del disposto dell'art. 1460, comma 2 c.c., secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente non può rifiutare l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
7 Nella vicenda in esame, non è stata messa in discussione da parte della società convenuta la circostanza che il recesso di sia stata una Parte_1 conseguenza, immediata e diretta, dello spostamento comunicato in data 27 agosto 2024.
Ciò, peraltro, emerge anche dalla documentazione in atti, la quale chiarisce, da un lato, che la decisione di risolvere il rapporto è stata determinata principalmente dall'impossibilità e dalle difficoltà nel raggiungimento della nuova sede di lavoro, distante oltre 200 km. dalla propria residenza e dall'abituale luogo di svolgimento della propria prestazione (cfr. docc. 4 e 5 fascicolo ricorrente).
La cronologia degli eventi offre poi un ulteriore riscontro circa la sussistenza di uno stringente nesso tra la comunicazione di trasferimento e la determinazione del ricorrente di rassegnare le proprie dimissioni a far data dal 16 gennaio 2025
(cfr. doc. 7 fasc. ricorrente), poiché dall'1 settembre 2024 era stato Parte_1 posto coattivamente dall'impresa in ferie e in permesso non retribuito in modo continuativo e ininterrotto, fino al suo recesso (cfr. doc. 2 fasc. ricorrente).
Ciò posto, occorre esaminare e valutare se lo spostamento della sede di lavoro ad una distanza di oltre 200 km. dalla sede di lavoro precedente possa o meno essere qualificato come giusta causa di dimissioni.
Si rammenta la nozione legale di giusta causa, posta dall'art. 2119 c.c. e ravvisabile nelle fattispecie in cui si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete
l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente>.
Orbene, nel caso di si ritiene che la perdita di occupazione debba Parte_1 essere considerata involontaria e che la ragione sottesa alle dimissioni corrisponda a un'ipotesi di impossibilità di prosecuzione, anche solo temporanea, del rapporto.
Se, per un verso, è irrefutabile che sia stata la comunicazione di trasferimento ad altra sede a porre il ricorrente nelle condizioni di non poter utilmente proseguire il rapporto lavorativo, per altro verso non può sottacersi il rilevantissimo impatto sulla vita professionale e privata di dello spostamento de quo, dal Parte_1
8 momento che lo avrebbe costretto a un faticoso pendolarismo, stante la distanza di oltre 200 km. tra la sua abitazione e dal luogo di lavoro abituale
(Gavardo/Manerbio/Desenzano del Garda, in provincia di Brescia) e la nuova sede (Mottarone, in provincia di Verbania) - cfr. doc. 4 fasc. ricorrente. Vale rimarcare che questa destinazione non risulta nemmeno servita con un collegamento diretto di mezzi di trasporto pubblici, entro un lasso temporale accettabile, in quanto con vari passaggi tra autobus e treno e l'ultima tratta in taxi si richiedono oltre quattro ore per raggiungerla - cfr. doc. 5 fasc. ricorrente.
La scelta del lavoratore di lasciare il lavoro era condizionata in modo decisivo dal peggioramento drastico della sua esistenza cui altrimenti sarebbe andato incontro, di talché appare una conseguenza ragionevole, non arbitraria e priva di alternative rispetto alla condotta del datore di lavoro.
Reputa allora la Giudice che il rifiuto di di proseguire nel rapporto Parte_1 di lavoro sia stato necessitato e pienamente conforme a buona fede, sulla base dei concreti elementi di fatto sopra evidenziati, siccome depongono univocamente per l'involontarietà del suo recesso;
pertanto, in modo corretto egli evocava la giusta causa.
Di conseguenza, si deve accertare il diritto di parte ricorrente all'indennità di mancato preavviso, donde condanna di alla Controparte_1 restituzione della corrispondente trattenuta, effettuata nella busta paga di gennaio 2025 (cfr. doc. 1 fasc. ricorr.) e al pagamento della relativa indennità, per una somma complessiva pari a euro 4.953,48, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nonché al versamento degli oneri previsti dalle leggi vigenti.
8. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante,
Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
In questo caso, soccombente è la parte convenuta.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
9 Tenuto conto del modesto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate nella presente causa, di agevole e pronta soluzione, si applicano i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale, pari complessivamente a euro 1.314,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge e al rimborso del contributo unificato per euro 49,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che tra e Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, è intercorso un rapporto
[...] di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 28 aprile 2016 al 15 gennaio
2025;
2) accerta la giusta causa delle dimissioni del ricorrente;
3) accerta il diritto di parte ricorrente da un lato alla restituzione della trattenuta del mancato preavviso, effettuata dalla convenuta e, dall'altro lato, al pagamento della relativa indennità;
4) condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di euro 4.953,48, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché al versamento degli oneri previsti dalle leggi vigenti;
5) condanna a rimborsare a parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, liquidate complessivamente in euro 1.314,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge e rimborso del contributo unificato per euro 49,00.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 24 ottobre 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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