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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 24/07/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 204/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 204/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
11.02.2025,
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in Voc. Marciliana Bassa di due Santi n. 26/b e
(C.F. nata a [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._2
Via della Valle Inferiore n°73, entrambi assistiti e difesi, ai fini del presente procedimento, dall'Avv. Chiara Camilletti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia (PG), Via Manzoni n. 329, CAP 06135, giusta procura allegata al fascicolo telematico
- RICORRENTI –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Todi in data 30.08.1998 e trascritto nei
Registri dello Stato civile del Comune di Todi al n. 52, parte II, Serie A, anno 1998,
pagina 1 di 5 Per_ con i figli: , nato in data [...], maggiorenne ed economicamente autosufficiente e , CP_1 nata a [...] l'[...], minorenne
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 11.02.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“A) La casa coniugale in Todi (PG), , censita al N.C.E.U. Parte_3 del Comune di Todi (L188) Piano T - foglio 62 - particella 143 - subalterno 6 - categoria A/2 - classe 3
– Consistenza 8,5 vani - rendita euro 658,48, di proprietà di , come stabilito in sede di Parte_1 separazione, continuerà ad essere abitata da quest'ultimo con relativi oneri a carico, nessuno escluso.
B) La SI.ra in attuazione delle condizioni di separazione consensuale, e sin da allora, Pt_2 avendo lasciato l'abitazione familiare, ha trasferito la propria residenza e dimora stabilmente in Todi
(PG), Via della Valle Inferiore n°73.
C) I SI.ri e riconoscono di essere dotati ciascuno di reddito Parte_1 Parte_2 proprio e, dunque, di essere economicamente autonomi e indipendenti e, pertanto, dichiarano di rinunciare entrambi e reciprocamente, come in effetti rinunciano, ad ogni richiesta di mantenimento e ad ogni relativo diritto, azione e/o pretesa;
D) La minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre e con diritto ed ampia facoltà per il padre di vedere e tenere presso di sé la figlia, secondo modalità e tempi da concordare tra i genitori e in subordine come da piano che segue:
1. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore almeno due giorni a settimana, da intendersi il pomeriggio dopo la scuola fino alla sera, con modalità da comunicare alla madre con congruo preavviso all'inizio di ogni settimana;
2. con preferenza il sabato, salvo diverso accordo, la minore potrà restare presso il padre ove pernotterà sino al giorno successivo;
eventuali ulteriori pernottamenti dovranno essere previamente comunicati e concordati con la madre;
3. in ogni caso di chiusura della scuola, i diritti di frequentazione paterna saranno esercitati, in relazione al luogo ed all'orario di presa in consegna della figlia minore, secondo le modalità che i coniugi concorderanno per le vie brevi;
pagina 2 di 5 4. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore una settimana durante il periodo estivo di sospensione delle attività scolastiche, la cui decorrenza dovrà essere comunicata alla madre con congruo anticipo ed almeno 15 giorni prima;
5. nel caso in cui il padre non possa fruire dei periodi indicati al precedente punto, lo stesso potrà, previa comunicazione con congruo anticipo alla madre e previo accordo con la stessa, recuperare nel corso dell'anno i giorni di frequentazione;
6. salvo ogni diverso accordo i genitori si alterneranno nella collocazione della minore durante le festività (ad esempio, vigilia di Natale con il padre, Natale con la madre e così via);
7. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il giorno della Festa del Papà e del di lui compleanno, mentre la minore resterà con la madre per la Festa della Mamma e del di lei compleanno;
8. a prescindere dai giorni in cui il padre eserciterà i diritti di frequentazione, lo stesso, anche unitamente alla madre, potrà accompagnare e partecipare con la figlia a tutte le attività, occasioni di incontro, feste e quant'altro utile;
9. tutte le decisioni riguardanti educazione, sviluppo, frequentazioni amicali e salute della figlia minore (scuola, sport, tempo libero, spese mediche e di cura), verranno prese concordemente dai genitori;
10. i genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra la figlia ed i nonni, nonché i parenti tutti, di linea paterna e materna;
11. entrambi i genitori hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, e devono essere a conoscenza di eventuali spostamenti dell'altro genitore qualora fosse fuori Regione unitamente la minore, con congruo preavviso.
E) Il SI. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia minore Parte_1 Persona_2 mediante il versamento mensile in favore di di € 150.00, da corrispondere entro il Parte_2 giorno 5 di ogni mese, con bonifico sul conto corrente della Banca Unicredit, Filiale di Todi, codice iban: IT 39 Z 02008 38702 00010 6590060, oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (elencazione espositiva e non esaustiva: uscite scolastiche, libri, sport, tempo libero, spese mediche non mutuabili), richiamandosi il Protocollo del Tribunale di
Perugia (gli impegni di spesa straordinaria dovranno essere decisi di comune accordo dai genitori, ovvero in caso di necessità / urgenza, documentate).
F) I coniugi non si assumono nessun obbligo di mantenimento nei confronti del figlio in quanto CP_1 maggiorenne e titolare di propri ed autonomi redditi da lavoro.
G) Per quanto concerne i rapporti patrimoniali anche passivi, i SI.ri e danno atto Pt_1 Pt_2 che gli stessi sono stati definiti e composti in separata sede. pagina 3 di 5 H) I coniugi hanno reciprocamente prestato il proprio consenso al rilascio del passaporto ed all'espatrio, mentre per la minore eventuali documenti per l'espatrio dovranno essere conseguiti con il consenso dei genitori.
I) Come già concordato in sede di separazione consensuale gli assegni familiari degli Enti di competenza sono e saranno percepiti dalla SI.ra . Parte_2
J) Per tutto quanto non menzionato, trovano applicazione le norme civilistiche”.
All'udienza del 25.06.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Todi in data 30.08.1998 e trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri dello Stato civile del Comune di Todi al n. 52, parte II, Serie A, anno 1998,
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Todi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto, 24.07.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 204/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
11.02.2025,
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in Voc. Marciliana Bassa di due Santi n. 26/b e
(C.F. nata a [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._2
Via della Valle Inferiore n°73, entrambi assistiti e difesi, ai fini del presente procedimento, dall'Avv. Chiara Camilletti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia (PG), Via Manzoni n. 329, CAP 06135, giusta procura allegata al fascicolo telematico
- RICORRENTI –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Todi in data 30.08.1998 e trascritto nei
Registri dello Stato civile del Comune di Todi al n. 52, parte II, Serie A, anno 1998,
pagina 1 di 5 Per_ con i figli: , nato in data [...], maggiorenne ed economicamente autosufficiente e , CP_1 nata a [...] l'[...], minorenne
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 11.02.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“A) La casa coniugale in Todi (PG), , censita al N.C.E.U. Parte_3 del Comune di Todi (L188) Piano T - foglio 62 - particella 143 - subalterno 6 - categoria A/2 - classe 3
– Consistenza 8,5 vani - rendita euro 658,48, di proprietà di , come stabilito in sede di Parte_1 separazione, continuerà ad essere abitata da quest'ultimo con relativi oneri a carico, nessuno escluso.
B) La SI.ra in attuazione delle condizioni di separazione consensuale, e sin da allora, Pt_2 avendo lasciato l'abitazione familiare, ha trasferito la propria residenza e dimora stabilmente in Todi
(PG), Via della Valle Inferiore n°73.
C) I SI.ri e riconoscono di essere dotati ciascuno di reddito Parte_1 Parte_2 proprio e, dunque, di essere economicamente autonomi e indipendenti e, pertanto, dichiarano di rinunciare entrambi e reciprocamente, come in effetti rinunciano, ad ogni richiesta di mantenimento e ad ogni relativo diritto, azione e/o pretesa;
D) La minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre e con diritto ed ampia facoltà per il padre di vedere e tenere presso di sé la figlia, secondo modalità e tempi da concordare tra i genitori e in subordine come da piano che segue:
1. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore almeno due giorni a settimana, da intendersi il pomeriggio dopo la scuola fino alla sera, con modalità da comunicare alla madre con congruo preavviso all'inizio di ogni settimana;
2. con preferenza il sabato, salvo diverso accordo, la minore potrà restare presso il padre ove pernotterà sino al giorno successivo;
eventuali ulteriori pernottamenti dovranno essere previamente comunicati e concordati con la madre;
3. in ogni caso di chiusura della scuola, i diritti di frequentazione paterna saranno esercitati, in relazione al luogo ed all'orario di presa in consegna della figlia minore, secondo le modalità che i coniugi concorderanno per le vie brevi;
pagina 2 di 5 4. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore una settimana durante il periodo estivo di sospensione delle attività scolastiche, la cui decorrenza dovrà essere comunicata alla madre con congruo anticipo ed almeno 15 giorni prima;
5. nel caso in cui il padre non possa fruire dei periodi indicati al precedente punto, lo stesso potrà, previa comunicazione con congruo anticipo alla madre e previo accordo con la stessa, recuperare nel corso dell'anno i giorni di frequentazione;
6. salvo ogni diverso accordo i genitori si alterneranno nella collocazione della minore durante le festività (ad esempio, vigilia di Natale con il padre, Natale con la madre e così via);
7. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il giorno della Festa del Papà e del di lui compleanno, mentre la minore resterà con la madre per la Festa della Mamma e del di lei compleanno;
8. a prescindere dai giorni in cui il padre eserciterà i diritti di frequentazione, lo stesso, anche unitamente alla madre, potrà accompagnare e partecipare con la figlia a tutte le attività, occasioni di incontro, feste e quant'altro utile;
9. tutte le decisioni riguardanti educazione, sviluppo, frequentazioni amicali e salute della figlia minore (scuola, sport, tempo libero, spese mediche e di cura), verranno prese concordemente dai genitori;
10. i genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra la figlia ed i nonni, nonché i parenti tutti, di linea paterna e materna;
11. entrambi i genitori hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, e devono essere a conoscenza di eventuali spostamenti dell'altro genitore qualora fosse fuori Regione unitamente la minore, con congruo preavviso.
E) Il SI. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia minore Parte_1 Persona_2 mediante il versamento mensile in favore di di € 150.00, da corrispondere entro il Parte_2 giorno 5 di ogni mese, con bonifico sul conto corrente della Banca Unicredit, Filiale di Todi, codice iban: IT 39 Z 02008 38702 00010 6590060, oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (elencazione espositiva e non esaustiva: uscite scolastiche, libri, sport, tempo libero, spese mediche non mutuabili), richiamandosi il Protocollo del Tribunale di
Perugia (gli impegni di spesa straordinaria dovranno essere decisi di comune accordo dai genitori, ovvero in caso di necessità / urgenza, documentate).
F) I coniugi non si assumono nessun obbligo di mantenimento nei confronti del figlio in quanto CP_1 maggiorenne e titolare di propri ed autonomi redditi da lavoro.
G) Per quanto concerne i rapporti patrimoniali anche passivi, i SI.ri e danno atto Pt_1 Pt_2 che gli stessi sono stati definiti e composti in separata sede. pagina 3 di 5 H) I coniugi hanno reciprocamente prestato il proprio consenso al rilascio del passaporto ed all'espatrio, mentre per la minore eventuali documenti per l'espatrio dovranno essere conseguiti con il consenso dei genitori.
I) Come già concordato in sede di separazione consensuale gli assegni familiari degli Enti di competenza sono e saranno percepiti dalla SI.ra . Parte_2
J) Per tutto quanto non menzionato, trovano applicazione le norme civilistiche”.
All'udienza del 25.06.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Todi in data 30.08.1998 e trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri dello Stato civile del Comune di Todi al n. 52, parte II, Serie A, anno 1998,
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Todi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto, 24.07.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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