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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/12/2024, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
N . 3 1 9 0 / 2 0 1 9 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3190 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante “p.t.”, con sede legale in Roma, Via Parte_1
Alessandro Specchi 16 e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3, (cod. fisc. e numero
Reg. Imprese di Roma ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli P.IVA_1
avv.ti Nicola Piazza e Stefania Piazza, giusta procura in atti
OPPONENTE-
E
nato ad [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._1
residente in Altavilla Milicia (PA), c.da Passi 5, elettivamente domiciliato in Palermo Via V. Di
Marco, 8, presso lo studio dell'avv. Marco Mistretta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- OPPOSTO-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale del 12.09.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 09.10.2019, la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 640/2019 emesso dal Tribunale di Termini Imerese e dichiarato provvisoriamente esecutivo, con cui all'istituto bancario veniva ingiunto di consegnare a CP_1
dei documenti relativi a tre rapporti di finanziamento.
[...]
Nello specifico, l'opponente chiedeva, oltre la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.640/2019, di “ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto del sig.
alla consegna della documentazione bancaria oggetto di ingiunzione e, per Controparte_1
l'effetto, revocare e/o annullare con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo n. 640/2019, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 01.07.2019 (N.R.G. 1944/2019)”.
Si costituiva l'opposta contestando gli avversi assunti, con particolare riferimento alla presunta prescrizione, e concludendo per il rigetto integrale dell'opposizione.
Con ordinanza del 17.01.2020 a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato, altresì, l'oggetto della controversia, veniva concesso alle parti termine per avviare la procedura di mediazione prevista “ex lege”.
All'udienza del 09.12.2020, considerato l'esito negativo della procedura di mediazione, venivano chiesti e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6, c.p.c.
All'udienza del 12.09.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
L'opposizione è fondata e va accolta per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, occorre rilevare come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Trova pertanto, applicazione il principio per cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass.
Sez. Unite n. 13533/2001).
Nel caso in esame, parte opposta ha chiesto la consegna di tutti i documenti inerenti ai rapporti di finanziamento intrattenuti con la trattandosi nello specifico dei contratti di Parte_1
finanziamento nn.2100.05352.001.85, 2100.05664.001.36 e 2100.05766.001 e relativi allegati.
Parte opponente ha, tuttavia, evidenziato che al momento dell'invio da parte dell'opposto della richiesta di consegna, in data 19.02.2019, erano ormai decorsi più di dieci anni dal 28.06.2007, data di chiusura dei rapporti di mutuo, di cui era stata chiesta, con l'istanza avanzata, la copia dei rispettivi contratti di stipula.
In merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione avanzata rilevando, Controparte_1 innanzitutto, che l'ipoteca accessoria ai mutui non era stata tempestivamente cancellata dalla banca, nonostante l'estinzione delle pretese creditorie, ma era stata rimossa solo dopo un provvedimento giudiziale emesso dal Tribunale di Palermo nel 2019, nell'ambito di un procedimento ex art. 700 cpc da lui azionato.
Ha, così, poi sostenuto che solo: “[…] la cancellazione dell'ipoteca rappresenta la conclusione formale e definitiva del rapporto giuridico tra le parti, in quanto dissolve ogni vincolo sull'immobile” (cfr. comparsa conclusionale), ritenendo, allora, che il termine di prescrizione per la consegna dei documenti decorresse dal momento della cancellazione della formalità.
Ebbene, la circostanza dell'avvenuta estinzione dei mutui in data 28.06.2007, nonché l'invio della richiesta per la consegna dei documenti bancari in data 19.02.2019, sono circostanze non oggetto di contestazioni tra le parti nel presente giudizio.
Ciò posto, si impongono dele considerazioni, preliminari, in merito alle cause estintive dell'ipoteca ed all'istituto della cancellazione della stessa.
Come evidenziato dalla Suprema Corte: “Le "cause di estinzione" dell'ipoteca sono considerate dall'art. 2878, che raccoglie sotto la sua rubrica ipotesi estintive di varia natura: alcune sono relative al credito e al rapporto garantito, altre attengono al dato formale dell'iscrizione ipotecaria, altre ancora riguardano vicende del bene ipotecato” (Cass. n. 20434/2022). Tra le ipotesi di estinzione dell'ipoteca, derivante da vicende relative al credito garantito, rientra l'ipotesi di cui al n. 3 e cioè quella dell'estinzione del rapporto obbligatorio, oggetto di garanzia (cfr.
Cass. n. 20434/2022 secondo cui: “L'art. 2878, n. 3, indica l'estinzione dell'obbligazione tra le cause di estinzione dell'ipoteca. La vicenda sostanziale, relativa al rapporto obbligatorio, produce il venir meno della garanzia […]”).
Estinzione dell'obbligazione che può avvenire a seguito del pagamento del debito, oppure a mezzo di compensazione con altro debito, o ancora, ad esempio, a seguito di risoluzione o annullamento o recesso dal contratto.
In queste ipotesi, dunque, dopo l'estinzione dell'obbligazione, l'iscrizione ipotecaria non produce automaticamente più alcun effetto;
la cancellazione opera, quindi, solo sul piano della pubblicità notizia, eliminando un fatto di mera apparenza e cioè una formalità non più efficace.
Detto in altri termini: “L'iscrizione, anche se non cancellata, non è più sufficiente a tenere in vita l'ipoteca dopo che questa, con l'estinguersi dell'obbligazione, si è estinta” (Cass. n. 20434/2022); con la precisazione che: “[…] nondimeno la cancellazione resta centrale al fine di eliminare anche in fatto quella mera apparenza di vincolo reale che potrebbe intralciare la circolazione giuridica del bene, potendo i terzi ignorare la reale situazione e comunque essendo, per solito, diffidenti e riluttanti all'acquisto finché perdura l'iscrizione” (Cass. n. 20434/2022).
Tuttavia, ove la causa di estinzione dovesse risultare nulla, inefficace, o revocata (nel caso del pagamento), in questi casi, non essendovi, in realtà, estinzione dell'obbligazione, anche la garanzia ipotecaria non verrà meno, salvo, però, che nel mentre sulla scorta di quel fatto estintivo risultato poi nullo, inefficace, o oggetto di revoca, non si sia proceduto anche a cancellare l'iscrizione ipotecaria.
In questa ipotesi, quindi, non ci si ritroverà nel caso di cui al n. 3 dell'art. 2878 cc, bensì, nella diversa ed autonoma ipotesti di cui al n. 1.
E, infatti, la Suprema Corte ha affermato che: “[…] la cancellazione dell'ipoteca svolge due distinte funzioni: quella di pubblicità-notizia, nei casi in cui sussista già un'autonoma causa estintiva dell'ipoteca (ovvero quando quest'ultima sia nulla o definitivamente inefficace); quella di autonoma causa estintiva dell'ipoteca (ex art. 2878, n. 1, cod. civ.), nel senso che, per evidenti ragioni di tutela dei terzi che facciano affidamento sulle risultanze dei registri immobiliari, una volta che l'ipoteca sia stata cancellata, essa è definitivamente estinta, anche se la cancellazione fosse priva dei presupposti”
( Cass. n. 20434/2022).
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra detto, nel caso di estinzione dell'ipoteca a seguito dell'estinzione dell'obbligazione garantita, la cancellazione della stessa dai registri immobiliari, in ragione del pregiudizio che potrebbe comunque derivare alla circolazione del bene (derivante da una situazione di mera apparenza) è espressione di un interesse giuridicamente rilevante ed autonomo del debitore. Quanto alle modalità per procedere alla cancellazione dell'iscrizione essa può essere ordinata mediante provvedimento giurisdizionale ex art. 2884 cc, oppure consentita dalle parti interessate ex art. 2882 cc.
Quanto a questa ultima ipotesi si osserva che: “[…] eseguito il pagamento del debito a garanzia del quale è stata iscritta l'ipoteca, il creditore soddisfatto, ai sensi dell'art. 1200 c.c., è unicamente obbligato a prestare il consenso alla cancellazione dell'iscrizione (in mancanza del quale può rispondere dei danni in favore del proprietario del bene), ma non è anche obbligato a chiedere di sua iniziativa la cancellazione, poiché nessuna norma gli impone questa condotta. L'onere di chiedere, sulla base del prestato consenso, la cancellazione al conservatore dei registri immobiliari,
a norma dell'art. 2882 c.c., grava su chiunque vi abbia interesse e in primo luogo quindi sul debitore proprietario dell'immobile assoggettato alla cautela;
e allo stesso modo chiunque vi abbia interesse, in difetto di un atto di consenso da parte del creditore, ha facoltà di promuovere la cancellazione giudiziale dell'ipoteca, ai sensi dell'art. 2884 c.c. Va comunque rilevato che il creditore soddisfatto non può limitarsi a prestare, nelle forme prescritte dalla legge (artt. 2882 2° comma, 2821 e 2835
c.c.), il proprio consenso alla cancellazione, ma deve attivarsi, nei modi più adeguati alle circostanze, affinché esso pervenga nella disponibilità del debitore e questi possa allegarlo all'istanza di cancellazione da rivolgere al conservatore, della quale l'atto in parola costituisce l'inevitabile corredo (art. 2882 1° comma)” (Cass. n. 10893/1999).
Estinta l'obbligazione garantita, allora, il creditore è obbligato esclusivamente a prestare, nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, la dichiarazione di consenso alla cancellazione.
Una volta resa tale dichiarazione il debitore stesso può attivarsi per la cancellazione della formalità, che una volta ottenuta sarà definitiva, non potendo essere rimessa in discussione da eventuali successive controversie inerenti alla effettiva estinzione del rapporto obbligatorio garantito.
Tutto ciò posto, quanto, invece, al diritto alla consegna dei documenti in ambito bancario, occorre evidenziare che se l'art. 119 T.U.B. regola il diritto del cliente a ricevere la documentazione contabile relativa ai suoi rapporti con l'istituto di credito, è possibile ravvisare nelle disposizioni di cui all'art. 117 T.U.B. il diritto del cliente ad ottenere anche copia del contratto stipulato.
La norma, infatti prevede al comma 1 che: “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare
è consegnato ai clienti.”.
Diritto di consegna che, tuttavia, non si esaurisce al momento della stipula del contratto, ma, attraverso una interpretazione del dato normativo, che tenga conto, ex art. 1375 cc. anche del dovere di buona fede imposto alle parti nell'esecuzione del contratto, deve ritenersi sussistente anche successivamente, in pendenza di rapporto, purché il cliente indichi le ragioni (quali smarrimento o distruzione) che giustificano una nuova consegna del documento (cfr. Cass. n. 6511/2016). Da tali considerazioni discende anche che il termine decennale di prescrizione di tale diritto, espressione dell'interesse del cliente alla trasparenza dell'attività bancaria, decorre dalla data chiusura del rapporto e non dalla relativa sottoscrizione del negozio.
Infatti, se il termine di prescrizione di un diritto, ex art. 2935 cc, decorre dal momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere, l'assunto secondo cui il cliente ha diritto a chiedere la consegna del contratto in pendenza di rapporto, porta a sostenere che il momento da cui far decorrere il termine di prescrizione del diritto “de quo” decorra dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Inoltre, considerato il requisito della forma scritta “ad substantiam” nella materia in esame, essendo il contratto in forma scritta la fonte unica della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti, non può ammettersene la distruzione decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, in quanto tale condotta risulterebbe contraria a buona fede, ex art. 1375 cc. Infatti, i diritti nascenti dal contratto, in tale momento, potrebbero risultare non ancora prescritti, finendo, così, la distruzione del negozio, dopo dieci anni dalla sua sottoscrizione, per riverberarsi, inesorabilmente, sulla tutela degli stessi.
Detto in altri termini, nel momento della chiusura del rapporto deve individuarsi il termine ultimo in cui ogni diritto nascente dal rapporto è ormai maturato per le parti contrattuali e, quindi, è da questo momento che anche il diritto alla consegna dei documenti deve ritenersi soggetto al decorrere del termine di prescrizione decennale. D'altronde, sebbene la giurisprudenza della Suprema
Corte abbia evidenziato la natura sostanziale del diritto alla consegna dei documenti, espressione di una situazione giuridica finale (tant'è che il cliente non è tenuto ad indicare i motivi per i quali richiede la consegna;
cfr. Cass. n. 24641/2021; Cass. n. 15669/2007), deve, comunque, considerarsi che il diritto “de quo” ha anche una funzione strumentale alla tutela di situazioni giuridiche soggettive nascenti dal contratto stesso. Ancorare, dunque, il termine di decorrenza della prescrizione di tale diritto al momento della sottoscrizione del contratto, finirebbe, si ribadisce, per pregiudicare la tutela di diritti nascenti dal rapporto negoziale (si pensi al diritto per il cliente alla restituzione dei pagamenti con funzione ripristinatoria, versati in conseguenza di una clausola anatocistica nulla;
cfr. Cass.
SS.UU. n. 24418/2010).
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra detto, deve accogliersi l'eccezione di prescrizione avanzata da parte opponente.
Se, infatti, il diritto alla consegna trova il suo fondamento nell'interesse, autonomo, del cliente, alla trasparenza dell'attività bancaria, nonché nell'ulteriore interesse a ricevere tale documentazione per tutelare i diritti nascenti dal contratto stesso, la decorrenza del termine decennale deve riferirsi necessariamente al momento di estinzione del rapporto creditizio, non assumendo, invece, rilevanza le vicende inerenti alla cancellazione dell'ipoteca immobiliare posta a garanzia del credito. In particolare, come sopra già evidenziato, nel caso di estinzione dell'obbligazione principale
(per pagamento del debito, o ad esempio per annullamento del contratto), il diritto di ipoteca è estinto automaticamente, restando l'iscrizione della stessa nei registri immobiliari una mera situazione di apparenza.
L'interesse alla sua cancellazione, allora, consiste nell'evitare pregiudizi alla circolazione del bene derivanti da tale situazione di apparenza. Una posizione giuridica autonoma, diversa dall'interesse alla trasparenza dell'attività bancaria, fondamento, primario, del diritto alla consegna dei documenti.
Altresì, il diritto alla consegna dei documenti bancari non trova nessuna connessione strumentale per la tutela dell'interesse alla cancellazione dell'ipoteca dai registri immobiliari. Infatti, nell'ipotesi di cui all'art. 2878 n. 3), la cancellazione è subordinata al rilascio della dichiarazione del creditore di avvenuta estinzione.
In particolare, estinta la pretesa creditoria, la banca è tenuta a rendere la dichiarazione ex art. 2882 cc, ed in mancanza di tale dichiarazione il debitore potrà chiedere, ex art. 2884 cc, la cancellazione giudiziale. Ove poi la banca, in giudizio, dovesse contestare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita, non potrà invocare il decorso del termine di prescrizione per la consegna dei documenti, non ritenendo, essa stessa in base alla propria prospettazione difensiva, il rapporto chiuso. Pertanto, in definitiva, la decorrenza del termine di prescrizione alla consegna dei documenti dal momento della chiusura del rapporto principale, e quindi, dall'avvenuta estinzione delle pretese creditorie della banca, nessuna incidenza ha sul diritto alla cancellazione dell'ipoteca dai registri immobiliari, non potendo giustificarsi il relativo decorso del termine di consegna da tale momento.
Ne discende l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto, non essendo stata contestata tra le parti l'estinzione delle pretese creditorie in data
28.06.2007, al momento della richiesta della consegna dei documenti bancari, in data 19.02.2019, il diritto di cui è causa era prescritto.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014 e ss. mm., tenuto conto dell'attività difensiva svolta, ai valori minimi (valore causa indeterminabile complessità bassa).
Va, invece, rigettata la domanda per responsabilità aggravata avanzata dall'opponente tanto ai sensi dell'art. 96 comma 1 che comma 3 c.p.c.
E, infatti, con riferimento alla richiesta di condanna ex art. 96 comma 1 c.p.c., proposta dalla banca, non è stato provato né il dolo o la colpa grave di controparte, né il danno subito (elemento necessario, a differenza di quanto previsto dall'art. 96, comma 3, c.p.c.).
Con riguardo alla richiesta di condanna, invece, ex art. 96 co. 3 c.p.c., come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria, “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. n. 27623/2017).
Se, dunque, non occorre accertare che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o con colpa grave (art. 96 co. 1) o senza la normale prudenza (art. 92, co. 2), ciò non significa che la mera infondatezza della domanda o della difesa possa comportare responsabilità ex art. 96 co. 3 c.p.c..; la condanna può essere pronunciata ogni volta che oggettivamente risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale.
Ebbene, nel caso in esame deve escludersi la configurabilità di un abuso dello strumento processuale sanzionabile con la condanna invocata, non ravvisandosi i caratteri di una azione processuale meramente pretestuosa.
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 640/2019;
2) condanna al pagamento nei confronti di delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 4.095,00 di cui
€ 286,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi oltre I.V.A., C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
20.12.2024
Il Giudice
dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3190 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante “p.t.”, con sede legale in Roma, Via Parte_1
Alessandro Specchi 16 e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3, (cod. fisc. e numero
Reg. Imprese di Roma ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli P.IVA_1
avv.ti Nicola Piazza e Stefania Piazza, giusta procura in atti
OPPONENTE-
E
nato ad [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._1
residente in Altavilla Milicia (PA), c.da Passi 5, elettivamente domiciliato in Palermo Via V. Di
Marco, 8, presso lo studio dell'avv. Marco Mistretta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- OPPOSTO-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale del 12.09.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 09.10.2019, la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 640/2019 emesso dal Tribunale di Termini Imerese e dichiarato provvisoriamente esecutivo, con cui all'istituto bancario veniva ingiunto di consegnare a CP_1
dei documenti relativi a tre rapporti di finanziamento.
[...]
Nello specifico, l'opponente chiedeva, oltre la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.640/2019, di “ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto del sig.
alla consegna della documentazione bancaria oggetto di ingiunzione e, per Controparte_1
l'effetto, revocare e/o annullare con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo n. 640/2019, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 01.07.2019 (N.R.G. 1944/2019)”.
Si costituiva l'opposta contestando gli avversi assunti, con particolare riferimento alla presunta prescrizione, e concludendo per il rigetto integrale dell'opposizione.
Con ordinanza del 17.01.2020 a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato, altresì, l'oggetto della controversia, veniva concesso alle parti termine per avviare la procedura di mediazione prevista “ex lege”.
All'udienza del 09.12.2020, considerato l'esito negativo della procedura di mediazione, venivano chiesti e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6, c.p.c.
All'udienza del 12.09.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
L'opposizione è fondata e va accolta per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, occorre rilevare come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Trova pertanto, applicazione il principio per cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass.
Sez. Unite n. 13533/2001).
Nel caso in esame, parte opposta ha chiesto la consegna di tutti i documenti inerenti ai rapporti di finanziamento intrattenuti con la trattandosi nello specifico dei contratti di Parte_1
finanziamento nn.2100.05352.001.85, 2100.05664.001.36 e 2100.05766.001 e relativi allegati.
Parte opponente ha, tuttavia, evidenziato che al momento dell'invio da parte dell'opposto della richiesta di consegna, in data 19.02.2019, erano ormai decorsi più di dieci anni dal 28.06.2007, data di chiusura dei rapporti di mutuo, di cui era stata chiesta, con l'istanza avanzata, la copia dei rispettivi contratti di stipula.
In merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione avanzata rilevando, Controparte_1 innanzitutto, che l'ipoteca accessoria ai mutui non era stata tempestivamente cancellata dalla banca, nonostante l'estinzione delle pretese creditorie, ma era stata rimossa solo dopo un provvedimento giudiziale emesso dal Tribunale di Palermo nel 2019, nell'ambito di un procedimento ex art. 700 cpc da lui azionato.
Ha, così, poi sostenuto che solo: “[…] la cancellazione dell'ipoteca rappresenta la conclusione formale e definitiva del rapporto giuridico tra le parti, in quanto dissolve ogni vincolo sull'immobile” (cfr. comparsa conclusionale), ritenendo, allora, che il termine di prescrizione per la consegna dei documenti decorresse dal momento della cancellazione della formalità.
Ebbene, la circostanza dell'avvenuta estinzione dei mutui in data 28.06.2007, nonché l'invio della richiesta per la consegna dei documenti bancari in data 19.02.2019, sono circostanze non oggetto di contestazioni tra le parti nel presente giudizio.
Ciò posto, si impongono dele considerazioni, preliminari, in merito alle cause estintive dell'ipoteca ed all'istituto della cancellazione della stessa.
Come evidenziato dalla Suprema Corte: “Le "cause di estinzione" dell'ipoteca sono considerate dall'art. 2878, che raccoglie sotto la sua rubrica ipotesi estintive di varia natura: alcune sono relative al credito e al rapporto garantito, altre attengono al dato formale dell'iscrizione ipotecaria, altre ancora riguardano vicende del bene ipotecato” (Cass. n. 20434/2022). Tra le ipotesi di estinzione dell'ipoteca, derivante da vicende relative al credito garantito, rientra l'ipotesi di cui al n. 3 e cioè quella dell'estinzione del rapporto obbligatorio, oggetto di garanzia (cfr.
Cass. n. 20434/2022 secondo cui: “L'art. 2878, n. 3, indica l'estinzione dell'obbligazione tra le cause di estinzione dell'ipoteca. La vicenda sostanziale, relativa al rapporto obbligatorio, produce il venir meno della garanzia […]”).
Estinzione dell'obbligazione che può avvenire a seguito del pagamento del debito, oppure a mezzo di compensazione con altro debito, o ancora, ad esempio, a seguito di risoluzione o annullamento o recesso dal contratto.
In queste ipotesi, dunque, dopo l'estinzione dell'obbligazione, l'iscrizione ipotecaria non produce automaticamente più alcun effetto;
la cancellazione opera, quindi, solo sul piano della pubblicità notizia, eliminando un fatto di mera apparenza e cioè una formalità non più efficace.
Detto in altri termini: “L'iscrizione, anche se non cancellata, non è più sufficiente a tenere in vita l'ipoteca dopo che questa, con l'estinguersi dell'obbligazione, si è estinta” (Cass. n. 20434/2022); con la precisazione che: “[…] nondimeno la cancellazione resta centrale al fine di eliminare anche in fatto quella mera apparenza di vincolo reale che potrebbe intralciare la circolazione giuridica del bene, potendo i terzi ignorare la reale situazione e comunque essendo, per solito, diffidenti e riluttanti all'acquisto finché perdura l'iscrizione” (Cass. n. 20434/2022).
Tuttavia, ove la causa di estinzione dovesse risultare nulla, inefficace, o revocata (nel caso del pagamento), in questi casi, non essendovi, in realtà, estinzione dell'obbligazione, anche la garanzia ipotecaria non verrà meno, salvo, però, che nel mentre sulla scorta di quel fatto estintivo risultato poi nullo, inefficace, o oggetto di revoca, non si sia proceduto anche a cancellare l'iscrizione ipotecaria.
In questa ipotesi, quindi, non ci si ritroverà nel caso di cui al n. 3 dell'art. 2878 cc, bensì, nella diversa ed autonoma ipotesti di cui al n. 1.
E, infatti, la Suprema Corte ha affermato che: “[…] la cancellazione dell'ipoteca svolge due distinte funzioni: quella di pubblicità-notizia, nei casi in cui sussista già un'autonoma causa estintiva dell'ipoteca (ovvero quando quest'ultima sia nulla o definitivamente inefficace); quella di autonoma causa estintiva dell'ipoteca (ex art. 2878, n. 1, cod. civ.), nel senso che, per evidenti ragioni di tutela dei terzi che facciano affidamento sulle risultanze dei registri immobiliari, una volta che l'ipoteca sia stata cancellata, essa è definitivamente estinta, anche se la cancellazione fosse priva dei presupposti”
( Cass. n. 20434/2022).
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra detto, nel caso di estinzione dell'ipoteca a seguito dell'estinzione dell'obbligazione garantita, la cancellazione della stessa dai registri immobiliari, in ragione del pregiudizio che potrebbe comunque derivare alla circolazione del bene (derivante da una situazione di mera apparenza) è espressione di un interesse giuridicamente rilevante ed autonomo del debitore. Quanto alle modalità per procedere alla cancellazione dell'iscrizione essa può essere ordinata mediante provvedimento giurisdizionale ex art. 2884 cc, oppure consentita dalle parti interessate ex art. 2882 cc.
Quanto a questa ultima ipotesi si osserva che: “[…] eseguito il pagamento del debito a garanzia del quale è stata iscritta l'ipoteca, il creditore soddisfatto, ai sensi dell'art. 1200 c.c., è unicamente obbligato a prestare il consenso alla cancellazione dell'iscrizione (in mancanza del quale può rispondere dei danni in favore del proprietario del bene), ma non è anche obbligato a chiedere di sua iniziativa la cancellazione, poiché nessuna norma gli impone questa condotta. L'onere di chiedere, sulla base del prestato consenso, la cancellazione al conservatore dei registri immobiliari,
a norma dell'art. 2882 c.c., grava su chiunque vi abbia interesse e in primo luogo quindi sul debitore proprietario dell'immobile assoggettato alla cautela;
e allo stesso modo chiunque vi abbia interesse, in difetto di un atto di consenso da parte del creditore, ha facoltà di promuovere la cancellazione giudiziale dell'ipoteca, ai sensi dell'art. 2884 c.c. Va comunque rilevato che il creditore soddisfatto non può limitarsi a prestare, nelle forme prescritte dalla legge (artt. 2882 2° comma, 2821 e 2835
c.c.), il proprio consenso alla cancellazione, ma deve attivarsi, nei modi più adeguati alle circostanze, affinché esso pervenga nella disponibilità del debitore e questi possa allegarlo all'istanza di cancellazione da rivolgere al conservatore, della quale l'atto in parola costituisce l'inevitabile corredo (art. 2882 1° comma)” (Cass. n. 10893/1999).
Estinta l'obbligazione garantita, allora, il creditore è obbligato esclusivamente a prestare, nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, la dichiarazione di consenso alla cancellazione.
Una volta resa tale dichiarazione il debitore stesso può attivarsi per la cancellazione della formalità, che una volta ottenuta sarà definitiva, non potendo essere rimessa in discussione da eventuali successive controversie inerenti alla effettiva estinzione del rapporto obbligatorio garantito.
Tutto ciò posto, quanto, invece, al diritto alla consegna dei documenti in ambito bancario, occorre evidenziare che se l'art. 119 T.U.B. regola il diritto del cliente a ricevere la documentazione contabile relativa ai suoi rapporti con l'istituto di credito, è possibile ravvisare nelle disposizioni di cui all'art. 117 T.U.B. il diritto del cliente ad ottenere anche copia del contratto stipulato.
La norma, infatti prevede al comma 1 che: “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare
è consegnato ai clienti.”.
Diritto di consegna che, tuttavia, non si esaurisce al momento della stipula del contratto, ma, attraverso una interpretazione del dato normativo, che tenga conto, ex art. 1375 cc. anche del dovere di buona fede imposto alle parti nell'esecuzione del contratto, deve ritenersi sussistente anche successivamente, in pendenza di rapporto, purché il cliente indichi le ragioni (quali smarrimento o distruzione) che giustificano una nuova consegna del documento (cfr. Cass. n. 6511/2016). Da tali considerazioni discende anche che il termine decennale di prescrizione di tale diritto, espressione dell'interesse del cliente alla trasparenza dell'attività bancaria, decorre dalla data chiusura del rapporto e non dalla relativa sottoscrizione del negozio.
Infatti, se il termine di prescrizione di un diritto, ex art. 2935 cc, decorre dal momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere, l'assunto secondo cui il cliente ha diritto a chiedere la consegna del contratto in pendenza di rapporto, porta a sostenere che il momento da cui far decorrere il termine di prescrizione del diritto “de quo” decorra dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Inoltre, considerato il requisito della forma scritta “ad substantiam” nella materia in esame, essendo il contratto in forma scritta la fonte unica della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti, non può ammettersene la distruzione decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, in quanto tale condotta risulterebbe contraria a buona fede, ex art. 1375 cc. Infatti, i diritti nascenti dal contratto, in tale momento, potrebbero risultare non ancora prescritti, finendo, così, la distruzione del negozio, dopo dieci anni dalla sua sottoscrizione, per riverberarsi, inesorabilmente, sulla tutela degli stessi.
Detto in altri termini, nel momento della chiusura del rapporto deve individuarsi il termine ultimo in cui ogni diritto nascente dal rapporto è ormai maturato per le parti contrattuali e, quindi, è da questo momento che anche il diritto alla consegna dei documenti deve ritenersi soggetto al decorrere del termine di prescrizione decennale. D'altronde, sebbene la giurisprudenza della Suprema
Corte abbia evidenziato la natura sostanziale del diritto alla consegna dei documenti, espressione di una situazione giuridica finale (tant'è che il cliente non è tenuto ad indicare i motivi per i quali richiede la consegna;
cfr. Cass. n. 24641/2021; Cass. n. 15669/2007), deve, comunque, considerarsi che il diritto “de quo” ha anche una funzione strumentale alla tutela di situazioni giuridiche soggettive nascenti dal contratto stesso. Ancorare, dunque, il termine di decorrenza della prescrizione di tale diritto al momento della sottoscrizione del contratto, finirebbe, si ribadisce, per pregiudicare la tutela di diritti nascenti dal rapporto negoziale (si pensi al diritto per il cliente alla restituzione dei pagamenti con funzione ripristinatoria, versati in conseguenza di una clausola anatocistica nulla;
cfr. Cass.
SS.UU. n. 24418/2010).
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra detto, deve accogliersi l'eccezione di prescrizione avanzata da parte opponente.
Se, infatti, il diritto alla consegna trova il suo fondamento nell'interesse, autonomo, del cliente, alla trasparenza dell'attività bancaria, nonché nell'ulteriore interesse a ricevere tale documentazione per tutelare i diritti nascenti dal contratto stesso, la decorrenza del termine decennale deve riferirsi necessariamente al momento di estinzione del rapporto creditizio, non assumendo, invece, rilevanza le vicende inerenti alla cancellazione dell'ipoteca immobiliare posta a garanzia del credito. In particolare, come sopra già evidenziato, nel caso di estinzione dell'obbligazione principale
(per pagamento del debito, o ad esempio per annullamento del contratto), il diritto di ipoteca è estinto automaticamente, restando l'iscrizione della stessa nei registri immobiliari una mera situazione di apparenza.
L'interesse alla sua cancellazione, allora, consiste nell'evitare pregiudizi alla circolazione del bene derivanti da tale situazione di apparenza. Una posizione giuridica autonoma, diversa dall'interesse alla trasparenza dell'attività bancaria, fondamento, primario, del diritto alla consegna dei documenti.
Altresì, il diritto alla consegna dei documenti bancari non trova nessuna connessione strumentale per la tutela dell'interesse alla cancellazione dell'ipoteca dai registri immobiliari. Infatti, nell'ipotesi di cui all'art. 2878 n. 3), la cancellazione è subordinata al rilascio della dichiarazione del creditore di avvenuta estinzione.
In particolare, estinta la pretesa creditoria, la banca è tenuta a rendere la dichiarazione ex art. 2882 cc, ed in mancanza di tale dichiarazione il debitore potrà chiedere, ex art. 2884 cc, la cancellazione giudiziale. Ove poi la banca, in giudizio, dovesse contestare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita, non potrà invocare il decorso del termine di prescrizione per la consegna dei documenti, non ritenendo, essa stessa in base alla propria prospettazione difensiva, il rapporto chiuso. Pertanto, in definitiva, la decorrenza del termine di prescrizione alla consegna dei documenti dal momento della chiusura del rapporto principale, e quindi, dall'avvenuta estinzione delle pretese creditorie della banca, nessuna incidenza ha sul diritto alla cancellazione dell'ipoteca dai registri immobiliari, non potendo giustificarsi il relativo decorso del termine di consegna da tale momento.
Ne discende l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto, non essendo stata contestata tra le parti l'estinzione delle pretese creditorie in data
28.06.2007, al momento della richiesta della consegna dei documenti bancari, in data 19.02.2019, il diritto di cui è causa era prescritto.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014 e ss. mm., tenuto conto dell'attività difensiva svolta, ai valori minimi (valore causa indeterminabile complessità bassa).
Va, invece, rigettata la domanda per responsabilità aggravata avanzata dall'opponente tanto ai sensi dell'art. 96 comma 1 che comma 3 c.p.c.
E, infatti, con riferimento alla richiesta di condanna ex art. 96 comma 1 c.p.c., proposta dalla banca, non è stato provato né il dolo o la colpa grave di controparte, né il danno subito (elemento necessario, a differenza di quanto previsto dall'art. 96, comma 3, c.p.c.).
Con riguardo alla richiesta di condanna, invece, ex art. 96 co. 3 c.p.c., come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria, “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. n. 27623/2017).
Se, dunque, non occorre accertare che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o con colpa grave (art. 96 co. 1) o senza la normale prudenza (art. 92, co. 2), ciò non significa che la mera infondatezza della domanda o della difesa possa comportare responsabilità ex art. 96 co. 3 c.p.c..; la condanna può essere pronunciata ogni volta che oggettivamente risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale.
Ebbene, nel caso in esame deve escludersi la configurabilità di un abuso dello strumento processuale sanzionabile con la condanna invocata, non ravvisandosi i caratteri di una azione processuale meramente pretestuosa.
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 640/2019;
2) condanna al pagamento nei confronti di delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 4.095,00 di cui
€ 286,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi oltre I.V.A., C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
20.12.2024
Il Giudice
dott. Andrea Quintavalle