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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 898/2023 r.g. vertente fra:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RI NI e SI DO;
PARTE APPELLANTE e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Niccolò CP_1 C.F._2
IN e PA NO.
PARTE APPELLATA
* Oggi 08/10/2025, alle ore 13:10, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
PA Masetti Consigliere Relatore
nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: per parte appellante, l'Avv. SI DO anche in sostituzione dell'Avv. RI NI;
per parte appellata, l'Avv. Niccolò IN.
I procuratori delle parti si riportano agli atti.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE
pagina 1 di 8
N. R.G. 898/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 898/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti RI Parte_1 C.F._1
NI e SI DO;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Niccolò CP_1 C.F._2
IN e PA NO;
PARTE APPELLATA avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. repert. n. 526/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 27/03/2023.
CONCLUSIONI
In data 08/10/2025 la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, Sezione e Collegio designati, ogni contraria domanda e/o istanza e/o eccezione disattesa e/o rigettata e/o respinta concedere termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a controparte;
in via cautelare sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata per tutte le ragioni di cui in parte motiva qui da intendersi come integralmente riportate;
in denegata ipotesi Voglia riformare la sentenza in punto di spese disponendone la compensazione integrale o quanto meno parziale. Con vittoria di spese anticipi e competenze di primo e secondo grado”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni diversa istanza disattesa,
pagina 2 di 8 in via preliminare, rigettare l'istanza ex art.283 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento di primo grado, come formulata da controparte, perché manifestamente infondata e comunque non provata;
sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per evidente mancanza dei requisiti di legge e, per l'effetto, confermare l'ordinanza di primo grado;
nel merito, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello per i motivi ex ante rappresentati, dichiarare il passaggio in giudicato dei punti del provvedimento non impugnati, aventi ad oggetto la prescrizione del presunto diritto, considerato che in nessuna parte dell'atto di controparte se ne chiede la riforma e, per l'effetto, confermare la condanna alle spese del procedimento di primo grado per il principio della soccombenza;
sempre nel merito nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse di voler rigettare le conclusioni di cui sopra, confermare il provvedimento di primo grado e dichiarare la prescrizione e/o compensazione del presunto diritto vantato dalla Sig. per i motivi Pt_1 ex ante rappresentati e per tutti gli altri che la Corte ritenesse di giustizia;
In ogni caso condanni la Sig.ra al rimborso a favore dell'esponente delle spese Pt_1 legali del presente grado di appel 91 c.p.c. e al versamento di un'ulteriore somma, da liquidarsi in via equitativa, tenendo conto del contegno processuale della stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 16.5.2022 e notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Arezzo chiedendone la condanna al pagamento della somma di CP_1
€100.000,00 quale residuo prezzo della compravendita immobiliare stipulata il 20.4.2010.
Esponeva che, con atto rogato dal notaio nella suddetta data, aveva trasferito al Per_1 resistente la proprietà di un appartamento con garage sito in Terranuova Bracciolini per il prezzo di € 155.000,00, di cui solo € 55.000,00 erano stati corrisposti mediante assegno bancario consegnato nell'immediatezza del rogito, mentre l'ulteriore assegno di €
100.000,00, pur indicato nell'atto, non era mai stato consegnato né incassato. A riprova di quanto sostenuto indicava estratti conto bancari, messaggi sms intercorsi con il resistente, asseritamente indicativi di un riconoscimento di debito, e dichiarazioni di terzi. Chiedeva, pertanto, accertarsi la debenza della somma, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.
2. Si costituiva il quale contestava integralmente la domanda, eccependo CP_1 in via preliminare la prescrizione del diritto azionato, ai sensi dell'art. 2946 c.c., essendo decorso il termine decennale dalla stipula del contratto. Negava che i messaggi prodotti potessero valere quali atti interruttivi ex art. 2943 c.c. e contestava la ricostruzione fattuale pagina 3 di 8 della ricorrente, sostenendo che l'operazione immobiliare si inseriva in un più ampio accordo tra le parti, all'epoca legate da relazione affettiva, volto all'acquisto di un immobile di nuova costruzione mediante il ricorso a finanziamenti. Esponeva al riguardo che egli aveva già versato € 100.000,00 (frutto di un mutuo ipotecario acceso a proprio nome) alla società costruttrice all'atto del preliminare di vendita;
che l'immobile era stato in seguito Per_2 acquistato dalla con il versamento del solo saldo prezzo di € 60.000,00, cifra Pt_1 anch'essa derivante da un finanziamento, in questo caso contratto personalmente dalla ricorrente;
che infine il bene, come da precedenti intese tra le parti, era stato definitivamente trasferito in proprietà del con il rogito del 20.4.2010, dietro restituzione alla CP_1 Pt_1 della somma versata per il saldo prezzo (al netto di € 5.000,00 per spese e lavori sostenuti dal resistente in favore della compagna), compensando il debito residuo di € 100.000,00 con quanto anticipato dal er l'acquisto originario, motivo per cui l'assegno di € 100.000,00, CP_1 pur consegnato alla ricorrente, non era stato da quest'ultima mai incassato. Chiedeva quindi, in subordine rispetto alla declaratoria di prescrizione, dichiararsi la compensazione dei reciproci crediti e, in ogni caso, condannarsi la controparte ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
3. All'esito della trattazione, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, formulava proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., invitando le parti a definire la lite mediante pagamento, da parte del resistente in favore della ricorrente, della somma di €
20.000,00 a spese compensate, proposta accettata dalla e rifiutata dal Con Pt_1 CP_1 ordinanza del 23.3.2023, pubblicata il 27.3.2023, repert. n. 526/2023, il Tribunale rigettava quindi il ricorso, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. Osservava che il termine decennale decorreva dalla data del rogito (20.4.2010) e che la ricorrente non aveva provato l'esistenza di atti idonei ad interromperlo, antecedenti alla missiva notificata a mezzo raccomandata il 6.12.2021, non potendo i messaggi del 2013 prodotti integrare riconoscimento di debito, siccome generici e privi di riferimenti al titolo e all'importo; né rilevava la scrittura privata prodotta in corso di causa, priva di data certa e sottoscrizioni.
Rigettava, pertanto, la domanda e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 6.307,00 oltre accessori.
4. Avverso detta ordinanza ha proposto appello deducendo l'erroneità Parte_1 della decisione in punto di prescrizione e di condanna alle spese. Dopo una premessa ricostruttiva dei rapporti intercorsi, l'appellante ha in particolare sostenuto:
I) la mancata valorizzazione, ai fini dell'interruzione della prescrizione, delle trattative pagina 4 di 8 intervenute tra le parti (di cui la scrittura richiamata avrebbe costituito evidenza); dei messaggi prodotti, se contestualizzati nell'ambito della vicenda occorsa;
del comportamento delle parti anche in altro precedente giudizio avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla per il rimborso di quota parte del finanziamento Pt_1 acceso;
della stessa domanda subordinata di compensazione formulata dal resistente, implicante riconoscimento della mancata estinzione dell'obbligazione;
III) l'ingiustizia della condanna al pagamento delle spese di lite, in luogo della compensazione integrale o parziale delle stesse, in considerazione dell'adesione della ricorrente alla proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., cui il resistente aveva invece opposto rifiuto.
In via cautelare, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata;
nel merito, invece, ha domandato la riforma della decisione limitatamente alla condanna alle spese (chiedendo alla Corte d'Appello solo di “riformare la sentenza in punto di spese disponendone la compensazione integrale o quanto meno parziale”).
5. Si è costituito eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e rilevando che l'impugnazione aveva ad oggetto esclusivamente le spese, sicché ogni doglianza sul merito della lite doveva ritenersi irrilevante, stante il passaggio in giudicato dell'ordinanza in parte qua. Ha dedotto, ad ogni modo,
l'infondatezza di tutto quanto ex adverso sostenuto ed ha concluso per il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c..
6. Con ordinanza del 9.7.2025 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, con termine alle parti per il deposito di note conclusionali.
All'odierna udienza, come da retroestesa porzione di verbale, si è svolta la discussione.
***
7. Va preliminarmente osservato come in effetti l'appellante, pur criticando la decisione assunta in primo grado sulla domanda di pagamento svolta nei confronti dell'appellato, adducendo motivi per cui la prescrizione, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, avrebbe dovuto reputarsi, nella fattispecie, validamente interrotta, non abbia poi formulato richiesta di revisione dell'ordinanza nel merito della questione così decisa, limitandosi a pagina 5 di 8 chiedere la riforma della pronuncia in punto di regolamentazione della spese di lite, con richiesta di compensazione integrale o quanto meno parziale delle stesse.
Ciò porta inesorabilmente a ritenere sceso il giudicato interno sul punto relativo alla prescrizione del diritto al pagamento della somma di € 100.000,00, aspetto non più suscettibile di essere rimesso in discussione.
8. Può, dunque, esaminarsi il solo profilo attinente alle spese di lite ed anche in tali ristretti limiti l'appello, sia pur ammissibile in quanto sufficientemente circostanziato, si rivela insuscettibile di accoglimento.
Si duole l'appellante del fatto che il giudice non abbia considerato il contegno tenuto dalla di accettazione della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 c.p.c., Pt_1
e di quello opposto del che tale proposta ha rifiutato. Osserva in particolare a tal CP_1 riguardo che “Quanto meno sotto il profilo delle spese considerato il mancato accoglimento del ricorso le stesse dovevano essere compensate integralmente o quanto meno parzialmente. La condanna alle spese ingiusta ed ingiustificata di è l'aver Parte_1 sanzionato il comportamento di una parte che si è “rimessa” alla volontà del Giudice aderendo ad una proposta. L'art. 91, primo comma, secondo periodo…prevede la condanna alle spese di lite della parte che, seppur vittoriosa, non abbia accettato senza giustificato motivo una proposta conciliativa. Principio che non ha trovato applicazione nel caso di specie poiché il Giudice sanziona si tratta quindi e non si trattava di Controparte_2 valutare solo la fondatezza di un ricorso ma anche quale sia stata la condotta tenuta dal ricorrente e dal resistente, valutazione che non è stata adeguatamente operata” (pag.
9-10 dell'atto di appello).
Siffatte argomentazioni non colgono nel segno.
L'art. 91 c.p.c., infatti, dopo avere stabilito il fondamentale principio della soccombenza, quale criterio regolatore delle spese di causa, aggiunge che “se (il giudice) accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”.
Dal che si desume che la condanna della parte vittoriosa nel merito della lite al pagamento delle spese processuali (salvi i casi di compensazione contemplati dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c., qui non invocati) è ammissibile solo (a) in caso di rifiuto di una pagina 6 di 8 proposta conciliativa che si dimostri, per la stessa parte, più vantaggiosa del risultato conseguito all'esito del giudizio sulla base della sentenza e (b), comunque, per le sole spese processuali maturate dopo la formulazione della proposta.
In questo caso, l'appellato a ottenuto con l'ordinanza conclusiva del procedimento CP_1 in primo grado l'integrale rigetto della domanda di pagamento spiegata nei suoi confronti dalla a fronte di una proposta conciliativa che prevedeva, invece, il pagamento da Pt_1 parte sua della somma di € 20.000,00 in favore della stessa.
Ciò rende superflua ogni altra considerazione, essendo palese che non vi erano i presupposti per lasciare a carico del resistente, in tutto o in parte, le spese di causa, non potendo qualificarsi il suo rifiuto di aderire alla proposta come ingiustificato.
L'appello è pertanto da respingere.
9. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
12, secondo i parametri minimi, tenuto conto del modesto impegno difensivo.
Il valore della causa deve intendersi compreso nello scaglione da € 5.201 ad € 26.000.
Pertanto:
€ 567,00 fase 1, € 461,00 fase 2, € 922,00 fase 3 ed € 956,00 fase 4, in tutto € 2.906,00 oltre accessori di legge.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese processuali del presente grado, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002. pagina 7 di 8 Firenze, camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Consigliere estensore PA Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 898/2023 r.g. vertente fra:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RI NI e SI DO;
PARTE APPELLANTE e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Niccolò CP_1 C.F._2
IN e PA NO.
PARTE APPELLATA
* Oggi 08/10/2025, alle ore 13:10, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
PA Masetti Consigliere Relatore
nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: per parte appellante, l'Avv. SI DO anche in sostituzione dell'Avv. RI NI;
per parte appellata, l'Avv. Niccolò IN.
I procuratori delle parti si riportano agli atti.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE
pagina 1 di 8
N. R.G. 898/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 898/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti RI Parte_1 C.F._1
NI e SI DO;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Niccolò CP_1 C.F._2
IN e PA NO;
PARTE APPELLATA avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. repert. n. 526/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 27/03/2023.
CONCLUSIONI
In data 08/10/2025 la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, Sezione e Collegio designati, ogni contraria domanda e/o istanza e/o eccezione disattesa e/o rigettata e/o respinta concedere termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a controparte;
in via cautelare sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata per tutte le ragioni di cui in parte motiva qui da intendersi come integralmente riportate;
in denegata ipotesi Voglia riformare la sentenza in punto di spese disponendone la compensazione integrale o quanto meno parziale. Con vittoria di spese anticipi e competenze di primo e secondo grado”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni diversa istanza disattesa,
pagina 2 di 8 in via preliminare, rigettare l'istanza ex art.283 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento di primo grado, come formulata da controparte, perché manifestamente infondata e comunque non provata;
sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per evidente mancanza dei requisiti di legge e, per l'effetto, confermare l'ordinanza di primo grado;
nel merito, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello per i motivi ex ante rappresentati, dichiarare il passaggio in giudicato dei punti del provvedimento non impugnati, aventi ad oggetto la prescrizione del presunto diritto, considerato che in nessuna parte dell'atto di controparte se ne chiede la riforma e, per l'effetto, confermare la condanna alle spese del procedimento di primo grado per il principio della soccombenza;
sempre nel merito nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse di voler rigettare le conclusioni di cui sopra, confermare il provvedimento di primo grado e dichiarare la prescrizione e/o compensazione del presunto diritto vantato dalla Sig. per i motivi Pt_1 ex ante rappresentati e per tutti gli altri che la Corte ritenesse di giustizia;
In ogni caso condanni la Sig.ra al rimborso a favore dell'esponente delle spese Pt_1 legali del presente grado di appel 91 c.p.c. e al versamento di un'ulteriore somma, da liquidarsi in via equitativa, tenendo conto del contegno processuale della stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 16.5.2022 e notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Arezzo chiedendone la condanna al pagamento della somma di CP_1
€100.000,00 quale residuo prezzo della compravendita immobiliare stipulata il 20.4.2010.
Esponeva che, con atto rogato dal notaio nella suddetta data, aveva trasferito al Per_1 resistente la proprietà di un appartamento con garage sito in Terranuova Bracciolini per il prezzo di € 155.000,00, di cui solo € 55.000,00 erano stati corrisposti mediante assegno bancario consegnato nell'immediatezza del rogito, mentre l'ulteriore assegno di €
100.000,00, pur indicato nell'atto, non era mai stato consegnato né incassato. A riprova di quanto sostenuto indicava estratti conto bancari, messaggi sms intercorsi con il resistente, asseritamente indicativi di un riconoscimento di debito, e dichiarazioni di terzi. Chiedeva, pertanto, accertarsi la debenza della somma, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.
2. Si costituiva il quale contestava integralmente la domanda, eccependo CP_1 in via preliminare la prescrizione del diritto azionato, ai sensi dell'art. 2946 c.c., essendo decorso il termine decennale dalla stipula del contratto. Negava che i messaggi prodotti potessero valere quali atti interruttivi ex art. 2943 c.c. e contestava la ricostruzione fattuale pagina 3 di 8 della ricorrente, sostenendo che l'operazione immobiliare si inseriva in un più ampio accordo tra le parti, all'epoca legate da relazione affettiva, volto all'acquisto di un immobile di nuova costruzione mediante il ricorso a finanziamenti. Esponeva al riguardo che egli aveva già versato € 100.000,00 (frutto di un mutuo ipotecario acceso a proprio nome) alla società costruttrice all'atto del preliminare di vendita;
che l'immobile era stato in seguito Per_2 acquistato dalla con il versamento del solo saldo prezzo di € 60.000,00, cifra Pt_1 anch'essa derivante da un finanziamento, in questo caso contratto personalmente dalla ricorrente;
che infine il bene, come da precedenti intese tra le parti, era stato definitivamente trasferito in proprietà del con il rogito del 20.4.2010, dietro restituzione alla CP_1 Pt_1 della somma versata per il saldo prezzo (al netto di € 5.000,00 per spese e lavori sostenuti dal resistente in favore della compagna), compensando il debito residuo di € 100.000,00 con quanto anticipato dal er l'acquisto originario, motivo per cui l'assegno di € 100.000,00, CP_1 pur consegnato alla ricorrente, non era stato da quest'ultima mai incassato. Chiedeva quindi, in subordine rispetto alla declaratoria di prescrizione, dichiararsi la compensazione dei reciproci crediti e, in ogni caso, condannarsi la controparte ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
3. All'esito della trattazione, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, formulava proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., invitando le parti a definire la lite mediante pagamento, da parte del resistente in favore della ricorrente, della somma di €
20.000,00 a spese compensate, proposta accettata dalla e rifiutata dal Con Pt_1 CP_1 ordinanza del 23.3.2023, pubblicata il 27.3.2023, repert. n. 526/2023, il Tribunale rigettava quindi il ricorso, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. Osservava che il termine decennale decorreva dalla data del rogito (20.4.2010) e che la ricorrente non aveva provato l'esistenza di atti idonei ad interromperlo, antecedenti alla missiva notificata a mezzo raccomandata il 6.12.2021, non potendo i messaggi del 2013 prodotti integrare riconoscimento di debito, siccome generici e privi di riferimenti al titolo e all'importo; né rilevava la scrittura privata prodotta in corso di causa, priva di data certa e sottoscrizioni.
Rigettava, pertanto, la domanda e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 6.307,00 oltre accessori.
4. Avverso detta ordinanza ha proposto appello deducendo l'erroneità Parte_1 della decisione in punto di prescrizione e di condanna alle spese. Dopo una premessa ricostruttiva dei rapporti intercorsi, l'appellante ha in particolare sostenuto:
I) la mancata valorizzazione, ai fini dell'interruzione della prescrizione, delle trattative pagina 4 di 8 intervenute tra le parti (di cui la scrittura richiamata avrebbe costituito evidenza); dei messaggi prodotti, se contestualizzati nell'ambito della vicenda occorsa;
del comportamento delle parti anche in altro precedente giudizio avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla per il rimborso di quota parte del finanziamento Pt_1 acceso;
della stessa domanda subordinata di compensazione formulata dal resistente, implicante riconoscimento della mancata estinzione dell'obbligazione;
III) l'ingiustizia della condanna al pagamento delle spese di lite, in luogo della compensazione integrale o parziale delle stesse, in considerazione dell'adesione della ricorrente alla proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., cui il resistente aveva invece opposto rifiuto.
In via cautelare, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata;
nel merito, invece, ha domandato la riforma della decisione limitatamente alla condanna alle spese (chiedendo alla Corte d'Appello solo di “riformare la sentenza in punto di spese disponendone la compensazione integrale o quanto meno parziale”).
5. Si è costituito eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e rilevando che l'impugnazione aveva ad oggetto esclusivamente le spese, sicché ogni doglianza sul merito della lite doveva ritenersi irrilevante, stante il passaggio in giudicato dell'ordinanza in parte qua. Ha dedotto, ad ogni modo,
l'infondatezza di tutto quanto ex adverso sostenuto ed ha concluso per il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c..
6. Con ordinanza del 9.7.2025 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, con termine alle parti per il deposito di note conclusionali.
All'odierna udienza, come da retroestesa porzione di verbale, si è svolta la discussione.
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7. Va preliminarmente osservato come in effetti l'appellante, pur criticando la decisione assunta in primo grado sulla domanda di pagamento svolta nei confronti dell'appellato, adducendo motivi per cui la prescrizione, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, avrebbe dovuto reputarsi, nella fattispecie, validamente interrotta, non abbia poi formulato richiesta di revisione dell'ordinanza nel merito della questione così decisa, limitandosi a pagina 5 di 8 chiedere la riforma della pronuncia in punto di regolamentazione della spese di lite, con richiesta di compensazione integrale o quanto meno parziale delle stesse.
Ciò porta inesorabilmente a ritenere sceso il giudicato interno sul punto relativo alla prescrizione del diritto al pagamento della somma di € 100.000,00, aspetto non più suscettibile di essere rimesso in discussione.
8. Può, dunque, esaminarsi il solo profilo attinente alle spese di lite ed anche in tali ristretti limiti l'appello, sia pur ammissibile in quanto sufficientemente circostanziato, si rivela insuscettibile di accoglimento.
Si duole l'appellante del fatto che il giudice non abbia considerato il contegno tenuto dalla di accettazione della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 c.p.c., Pt_1
e di quello opposto del che tale proposta ha rifiutato. Osserva in particolare a tal CP_1 riguardo che “Quanto meno sotto il profilo delle spese considerato il mancato accoglimento del ricorso le stesse dovevano essere compensate integralmente o quanto meno parzialmente. La condanna alle spese ingiusta ed ingiustificata di è l'aver Parte_1 sanzionato il comportamento di una parte che si è “rimessa” alla volontà del Giudice aderendo ad una proposta. L'art. 91, primo comma, secondo periodo…prevede la condanna alle spese di lite della parte che, seppur vittoriosa, non abbia accettato senza giustificato motivo una proposta conciliativa. Principio che non ha trovato applicazione nel caso di specie poiché il Giudice sanziona si tratta quindi e non si trattava di Controparte_2 valutare solo la fondatezza di un ricorso ma anche quale sia stata la condotta tenuta dal ricorrente e dal resistente, valutazione che non è stata adeguatamente operata” (pag.
9-10 dell'atto di appello).
Siffatte argomentazioni non colgono nel segno.
L'art. 91 c.p.c., infatti, dopo avere stabilito il fondamentale principio della soccombenza, quale criterio regolatore delle spese di causa, aggiunge che “se (il giudice) accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”.
Dal che si desume che la condanna della parte vittoriosa nel merito della lite al pagamento delle spese processuali (salvi i casi di compensazione contemplati dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c., qui non invocati) è ammissibile solo (a) in caso di rifiuto di una pagina 6 di 8 proposta conciliativa che si dimostri, per la stessa parte, più vantaggiosa del risultato conseguito all'esito del giudizio sulla base della sentenza e (b), comunque, per le sole spese processuali maturate dopo la formulazione della proposta.
In questo caso, l'appellato a ottenuto con l'ordinanza conclusiva del procedimento CP_1 in primo grado l'integrale rigetto della domanda di pagamento spiegata nei suoi confronti dalla a fronte di una proposta conciliativa che prevedeva, invece, il pagamento da Pt_1 parte sua della somma di € 20.000,00 in favore della stessa.
Ciò rende superflua ogni altra considerazione, essendo palese che non vi erano i presupposti per lasciare a carico del resistente, in tutto o in parte, le spese di causa, non potendo qualificarsi il suo rifiuto di aderire alla proposta come ingiustificato.
L'appello è pertanto da respingere.
9. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
12, secondo i parametri minimi, tenuto conto del modesto impegno difensivo.
Il valore della causa deve intendersi compreso nello scaglione da € 5.201 ad € 26.000.
Pertanto:
€ 567,00 fase 1, € 461,00 fase 2, € 922,00 fase 3 ed € 956,00 fase 4, in tutto € 2.906,00 oltre accessori di legge.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese processuali del presente grado, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002. pagina 7 di 8 Firenze, camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Consigliere estensore PA Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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