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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/07/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5411 / 2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione collegiale in persona dei sig.ri magistrati
Dott. Andrea Ausili Presidente
Dott.ssa Giulia Maria Lignani Giudice
Dott. Antonio Contini Giudice relatore
Riuniti in camera di consiglio il 27 giugno 2025,
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno
2016 al numero 5411, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Bastia Umbra, via dei Tigli, n° Parte_1
28 presso l'avv. Francesco Bianchini che lo assiste e difende giusta procura allegata telematicamente;
ATTORE
CONTRO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, domiciliato ex lege in Perugia, via degli Offici, n. 14, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia che lo assiste e difende per legge;
CONVENUTO
e avente ad oggetto: responsabilità civile dei magistrati;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza,
PER L'ATTORE
Pagina 1 di 9 “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile Adito, respinta ogni contraria istanza, accertato, per i motivi sopra esposti, il diritto dell'attore al risarcimento del danno previsto dall'art. 2, L. n° 117/1988, condannare la - al Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale subito dal Sig. nella misura di € Parte_1
2.000,00#, ovvero nel minor importo ritenuto di giustizia;
- al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal Sig. nella misura di € 10.000,00#, ovvero Parte_1 nel minor importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre a rimborso forfettario 15% (art. 2, comma 2, D.M. Giustizia n° 55/2014), c.a.p. ed
I.V.A., come per legge.”
PER IL CONVENUTO
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita dichiarare inammissibile e/o infondata l'avversa domanda”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio il a norma della legge n. 117 del 1988 per Controparte_2 sentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in tesi causato dai magistrati componenti la VI sezione penale della Suprema Corte di cassazione che hanno adottato la sentenza 30 settembre 2015, n. 41780, con la quale hanno dichiarato inammissibile il ricorso e quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 alla cassa delle ammende.
Ha esposto l'odierno attore di aver depositato in data 20 settembre 2013 querela dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia con la quale rappresentava ipotesi di reato di truffa aggravata in suo danno e a carico di tali Per_1
e rappresentando:
[...] Parte_2 Persona_2
a) di aver affidato all'impresa HI s.n.c. (con soci accomandatari i predetti lavori di ordinaria manutenzione di un immobile sito in Parte_3
Imperia, consistenti, a suo dire, in un intervento “sulle facciate del tetto della (…) abitazione” teso all'eliminazione di danni da infiltrazione, conferendo a Persona_2 geometra, l'incarico di direttore dei lavori (come da lettera di incarico -prodotta in allegato alla denuncia querela- per la redazione del piano di sicurezza, per l'attività di coordinatore in fase di esecuzione e progettazione e quale direttore dei lavori, per intervento di rifacimento facciate, il tutto per corrispettivi di euro 3.900);
Pagina 2 di 9 b) che successivamente, terminati i lavori e pagata la fattura n. 12 del 12 novembre
2012, per la somma di euro 15.000 oltre oneri, pervenute “verosimilmente” il 28 febbraio 2013 le dimissioni del direttore dei lavori (che sono prodotte ed espongono l'inadempimento del committente alla disciplina sulla sicurezza, la conclusione dei lavori, la sussistenza di contenzioso tra committente ed appaltatore e il mancato saldo dei compensi professionali), egli si avvedeva, con l'ausilio di un tecnico di fiducia, che
“l'intonaco dell'edificio ristrutturato si stesse progressivamente sgretolando e che, al di sotto dell'intonaco, la ditta aveva posizionato un cappotto per il quale, invero, non era stato dato alcun incarico perché non era stato raggiunto un accordo sul prezzo”;
d) che detto cappotto, come da specifiche del prodotto, non era idoneo ad essere usato sulle facciate e che non era idoneo a tenere la presa dell'intonaco;
e) che per tale ulteriore lavorazione la ditta aveva richiesto il pagamento (che si deve intendere non sia stato corrisposto) come da fattura n. 1 del 2013 che produce al n. 6 allegato alla denuncia querela (fattura che, invero, concerne una pluralità di attività ulteriori oltre a quella denominata “posa di cappotto su parete nord della casa” per 3.000 euro);
Così conclusa l'esposizione dei fatti pregressi alla querela, l'odierno attore riferisce che il Pubblico Ministero avanzava richiesta di archiviazione con provvedimento del 23 ottobre 2013 e che quindi, con atto di opposizione dell'11 novembre 2013 lo stesso chiedeva di respingere la richiesta di archiviazione, ordinare la prosecuzione Parte_1 delle indagini o formulare il capo d'imputazione. Il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Imperia, poi, con decreto del 4 novembre 2011, dichiarava inammissibile l'opposizione.
Espone quindi l'attore che avverso il decreto di archiviazione il proponeva Parte_1 ricorso dinanzi la Suprema Corte lamentando l'illegittimità del provvedimento impugnato per averlo emesso senza fissare udienza camerale, il vizio di motivazione e procedimentale, per aver il G.i.p. ritenuto l'opposizione carente in ordine all'indicazione di ulteriori indagini da eseguire avendo in tesi invece indicato la parte offesa come indispensabile idonea c.t.u., nonché il travisamento dei fatti posto che nel decreto di archiviazione era presente un riferimento a una circostanza del tutto avulsa dai fatti oggetto di querela e frutto di refuso.
Quindi, dinanzi alla Suprema Corte il Procuratore generale chiedeva l'accoglimento
Pagina 3 di 9 del ricorso in quanto fondato, e la Suprema Corte, con la richiamata sentenza 30 settembre 2015, n. 41780, dichiarava inammissibile il ricorso.
Esposta tale vicenda in punto di fatto, parte odierna attrice, premessa la competenza dell'adito Tribunale di Perugia e la tempestività dell'azione, chiedeva il risarcimento del danno sul piano patrimoniale per essere stato condannato al pagamento delle spese di procedimento e della somma di euro 1.000 alla cassa delle ammende, e sul piano non patrimoniale per essergli stato precluso l'esercizio al contraddittorio in sede di udienza camerale e dunque per essere stato leso il suo diritto ad un ricorso effettivo a norma dell'art. 13 della Carta europea dei diritti dell'uomo, da quantificarsi in via equitativa in misura di euro 10.000 o nel minor importo di giustizia.
2. – Si costituiva l'intimata con il Controparte_1 CP_3 vvocatura distrettuale dello Stato, esponendo l'infondatezza della domanda
[...] risarcitoria ed osservando come la vicenda narrata nella querela avesse evidenti connotati esclusivamente civilistici, difettando gli elementi del reato di truffa;
ha quindi sostenuto che la decisione assunta dai magistrati della Suprema Corte non possa dirsi assunta in violazione manifesta di legge, posto che effettivamente l'opposizione all'archiviazione era, in tesi, inammissibile, tra l'altro evidenziando come il mezzo di indagine suggerito (la c.t.u.) non fosse idonea a far emergere gli artifici o i raggiri necessari per integrare il reato di truffa. Ha contestato la pertinenza dei richiami giurisprudenziali fatti dall'attore.
Quanto al riferimento, presente nel provvedimento di archiviazione, ad una circostanza presumibilmente estranea alla vicenda di fatto esposta nella querela, ha evidenziato come lo stesso sia stato del tutto ininfluente nel successivo giudizio dinanzi la Suprema Corte, che avrebbe valutato il ricorso inammissibile per non essere state proposte conferenti indagini suppletive.
Ha chiesto quindi dichiararsi inammissibile o infondata la domanda avversaria.
3. – Come previsto dalla legge, su disposizione del Presidente del Tribunale è stata data notizia della pendenza del procedimento ai magistrati componenti la Sezione della
Suprema Corte che ebbero a deliberare la sentenza in questione e, quindi, al pres. A.
e ai cons. P. Davigo, , CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
[...]
4. – All'esito della prima udienza sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6
Pagina 4 di 9 c.p.c.; parte attrice produceva la prima e la seconda memoria istruttoria, la difesa pubblica solo la terza. All'esito, con provvedimento del 28 giugno 2017, respinte le istanze istruttorie formulate dall'attore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. A seguito di rinvii a carattere organizzativo, mutato il giudice istruttore, la causa veniva chiamata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 ottobre
2024 e quindi rimessa alla decisione del collegio con termini ridotti per scritti conclusionali. Entrambe le parti depositavano memorie conclusionali;
esclusivamente l'attore le repliche.
5. – La domanda risarcitoria è del tutto infondata e deve essere respinta.
Si duole il ricorrente degli esiti del procedimento dinanzi alla Suprema Corte, affermando di aver subito un danno ingiusto dall'adozione della sentenza 16 ottobre
2015, n. 1765, e dunque affermando la responsabilità dei componenti del relativo collegio: il danno sarebbe da individuare nella misura della condanna alle spese e dell'importo in favore della cassa delle ammende e nel fatto che la sentenza gli avrebbe
“precluso l'esercizio del diritto al contraddittorio in sede di udienza camerale nel procedimento sorto a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione del PM ed in definitiva al diritto ad un ricorso effettivo al giudice nazionale ai sensi dell'art. 13
CEDU”.
Parte attrice, in altri termini, espressamente esclude che la sentenza gli abbia precluso di agire in sede civile per conseguire il risarcimento del danno per i fatti che assume accaduti.
Ciò posto è in ogni caso opportuno rammentare che l'art. 410 c.p.p. norma di cui si afferma la violazione manifesta da parte dei magistrati della Suprema Corte, dispone che “1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità,
l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. 2. Se
l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone
l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. 3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell'articolo 409, commi 2,
3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l'avviso per l'udienza è notificato al solo opponente.”
Ciò posto, è utile altresì evidenziare che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Pagina 5 di 9 Imperia aveva chiesto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, evidenziando che “non esistano gli elementi per sostenere l'accusa dibattimentale in giudizio” tra l'altro “mancando la prova financo indiziaria degli artifici o raggiri” (vedi doc. B allegato alla citazione dell'attore).
Con l'atto di opposizione dell'11 novembre 2013 l'odierno attore aveva chiesto al
GIP di respingere la richiesta di archiviazione e di ordinare la prosecuzione delle indagini o la formulazione del capo di imputazione: aveva affermato la sussistenza delle fattispecie di reato di cui alla denuncia assumendo tra l'altro l'esistenza di artifici e raggiri in suo danno, consistenti, secondo la prospettazione, nel fatto che mai il aveva richiesto il cappotto, o ne aveva concordato il prezzo o aveva Parte_1 autorizzato la sua collocazione. Aveva poi affermato che “il Pubblico Ministero avrebbe dovuto, quanto meno, valutare tali elementi di interesse anche attraverso il licenziamento di CTU sul cappotto, oltre che sentire le parti in causa”.
Il GIP aveva, quindi, ritenuto che l'opponente (come risulta dal doc. n. D prodotto dall'attore) “in concreto non ha indicato alcuna ulteriore e nuova indagine da eseguire, limitandosi a chiedere una c.t.u. senza neppure indicare l'oggetto che essa dovrebbe avere e semplicemente fornendo una diversa interpretazione dei fatti;
- che vieppiù la notizia di reato appare infondata per le motivazioni indicate dal PM nella propria richiesta trattandosi di fatto correttamente inquadrabile in ambito civilistico, atteso che il distacco delle utenze è avvenuto dagli enti preposti a seguito di controversia di natura contrattuale;
che l'inammissibilità dell'opposizione e l'infondatezza della notizia di reato impongo l'archiviazione del procedimento con decreto emesso de plano” e dunque aveva dichiarato inammissibile l'opposizione e ordinato l'archiviazione.
Con il ricorso per cassazione l'odierno attore aveva chiesto l'annullamento del detto decreto di archiviazione, sostenendo l'ammissibilità dell'opposizione all'archiviazione
“in quanto munita di tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dal codice di rito: i fatti ivi indicati erano assolutamente dotati di pertinenza, specificità e rilevanza rispetto all'oggetto di causa, nonché indicanti l'oggetto dell'investigazione suppletiva (…)”. Ha poi affermato, quanto alla richiesta c.t.u. che la richiesta “fosse stata congruamente motivata dalla p.o.” e, con riferimento alla fondatezza della notizia di reato, che
“quest'ultima trovava dettagliata giustificazione nella denunzia querela a suo tempo
Pagina 6 di 9 sporta (…) nonché dagli elementi menzionati in atto di opposizione”.
La Suprema Corte, richiamata la propria giurisprudenza in materia in ordine alle ipotesi nelle quali il GIP può procedere de plano all'archiviazione (cioè laddove ricorrano le due condizioni dell'infondatezza della notizia di reato e dell'inammissibilità dell'opposizione dovuta o alla mancata indicazione dell'oggetto dell'indagine suppletiva e dei relativi elementi di prova o al fatto che i nuovi atti di indagine pur sollecitati non hanno pertinenza e specificità ai fini dell'accertamento penale), ha sostenuto che il GIP avesse “espressamente e motivatamente escluso la specificità e pertinenza dell'unica - ed assolutamente generica -indagine indicata (…) e dall'altro riconoscendo l'infondatezza della notizia criminis non ulteriormente indagabile in presenza di “fatto correttamente inquadrabile in ambito civilistico, atteso che il distacco delle utenze è avvenuto dagli enti preposti a seguito di controversia di natura civilistica”.
Ebbene, è del tutto escluso che i magistrati della Suprema Corte siano incorsi nella violazione manifesta dell'art. 410 c.p.p. o in un travisamento del fatto effettivamente rilevante per l'esito della decisione.
Pur dovendosi convenire nell'errato richiamo del distacco delle utenze, è infatti del tutto evidente che l'opposizione all'archiviazione era inammissibile e che la notizia di reato era infondata, sicchè correttamente è stata data una ragionevole applicazione dell'art. 410 c. 2 c.p.p. dalla Suprema Corte, che pure ha erroneamente richiamato il distacco delle utenze, senza che, tuttavia, tale errore abbia effettivamente causato alcuna violazione o danno all'allora ricorrente posto che appunto l'opposizione era evidentemente inammissibile.
E infatti la richiesta di c.t.u. era del tutto generica e non indicava quale ne dovesse essere l'oggetto, il che già bastava per dare atto dell'inammissibilità dell'istanza: a tutto voler concedere poi, e volendosi intendere che l'oggetto doveva essere il cappotto realizzato dall'impresa (e dunque il suo carattere assunto inutile o viziato), è del tutto evidente che tale indagine era del tutto priva di pertinenza o specificità (e segnatamente non avrebbe dimostrato che non fosse stato dato alcun incarico per la realizzazione dello stesso, o non fosse stato pattuito il prezzo), perché non idonea ad incidere sugli elementi determinanti del reato e mancanti nel caso di specie.
Ciò che, infatti, è determinante e illustra l'infondatezza della notizia criminis come
Pagina 7 di 9 esposta (secondo elemento determinante per la declaratoria di inammissibilità de plano dell'opposizione all'archiviazione), è che la vicenda narrata in denunzia querela non ha, quantomeno per come riferita, i connotati di un fatto ascrivibile nella fattispecie incriminatrice della truffa, perché nella affermata condotta dell'appaltatore (sotto la direzione di un direttore dei lavori) che in difetto di un incarico abbia realizzato un c.d. cappotto termico, quand'anche inutile, difettano come è stato fatto rilevare gli artifici e raggiri e l'induzione in errore: e del resto, fermo che il afferma di non aver Parte_1 dato alcun incarico per la realizzazione del cappotto, non si vede quale sia l'errore nel quale sia stato indotto.
E del resto, non può non rilevarsi che ben si può dubitare anche della sussistenza in concreto del profitto – posto che si deve assumere che il compenso per tale attività non fu pagato – e che, da quanto narrato, non emergono neppure seri indizi o compiute argomentazioni in ordine al dolo generico richiesto dalla fattispecie, posto che tra l'altro dovrebbe trattarsi di dolo idoneo a sorreggere la determinazione volitiva della truffa sin dal suo sviluppo iniziale.
Fermo dunque che alcun rilievo ha l'errore materiale compiuto nel richiamare il distacco delle utenze, circostanza inconferente con la vicenda, ne deriva che certamente
è stata data una plausibile, razionale e non arbitraria applicazione dell'art. 410 c.p.p. e dunque, in ogni caso, per un verso non sussiste alcun danno in capo all'attore e per altro verso non sussiste la colpa grave dei magistrati componenti il collegio che ha pronunciato la sentenza asseritamente produttrice di danno.
Ne deriva che, in ogni caso, la domanda risarcitoria deve essere respinta.
6. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del valore della controversia, tenendo conto dello svolgimento di tutte le fasi di giudizio e del d.m. 55/2014 (minimi: euro 2.540; massimi:
7.617 euro).
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, in composizione collegiale, respinta ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- respinge la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...] che liquida in misura di euro 3.500 oltre spese generali (15%) Controparte_2 iva e c.p.a. come per legge;
Pagina 8 di 9 Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il giudice rel. est. Il presidente dott. Antonio Contini dott. Andrea Ausili
Pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione collegiale in persona dei sig.ri magistrati
Dott. Andrea Ausili Presidente
Dott.ssa Giulia Maria Lignani Giudice
Dott. Antonio Contini Giudice relatore
Riuniti in camera di consiglio il 27 giugno 2025,
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno
2016 al numero 5411, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Bastia Umbra, via dei Tigli, n° Parte_1
28 presso l'avv. Francesco Bianchini che lo assiste e difende giusta procura allegata telematicamente;
ATTORE
CONTRO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, domiciliato ex lege in Perugia, via degli Offici, n. 14, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia che lo assiste e difende per legge;
CONVENUTO
e avente ad oggetto: responsabilità civile dei magistrati;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza,
PER L'ATTORE
Pagina 1 di 9 “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile Adito, respinta ogni contraria istanza, accertato, per i motivi sopra esposti, il diritto dell'attore al risarcimento del danno previsto dall'art. 2, L. n° 117/1988, condannare la - al Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale subito dal Sig. nella misura di € Parte_1
2.000,00#, ovvero nel minor importo ritenuto di giustizia;
- al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal Sig. nella misura di € 10.000,00#, ovvero Parte_1 nel minor importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre a rimborso forfettario 15% (art. 2, comma 2, D.M. Giustizia n° 55/2014), c.a.p. ed
I.V.A., come per legge.”
PER IL CONVENUTO
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita dichiarare inammissibile e/o infondata l'avversa domanda”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio il a norma della legge n. 117 del 1988 per Controparte_2 sentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in tesi causato dai magistrati componenti la VI sezione penale della Suprema Corte di cassazione che hanno adottato la sentenza 30 settembre 2015, n. 41780, con la quale hanno dichiarato inammissibile il ricorso e quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 alla cassa delle ammende.
Ha esposto l'odierno attore di aver depositato in data 20 settembre 2013 querela dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia con la quale rappresentava ipotesi di reato di truffa aggravata in suo danno e a carico di tali Per_1
e rappresentando:
[...] Parte_2 Persona_2
a) di aver affidato all'impresa HI s.n.c. (con soci accomandatari i predetti lavori di ordinaria manutenzione di un immobile sito in Parte_3
Imperia, consistenti, a suo dire, in un intervento “sulle facciate del tetto della (…) abitazione” teso all'eliminazione di danni da infiltrazione, conferendo a Persona_2 geometra, l'incarico di direttore dei lavori (come da lettera di incarico -prodotta in allegato alla denuncia querela- per la redazione del piano di sicurezza, per l'attività di coordinatore in fase di esecuzione e progettazione e quale direttore dei lavori, per intervento di rifacimento facciate, il tutto per corrispettivi di euro 3.900);
Pagina 2 di 9 b) che successivamente, terminati i lavori e pagata la fattura n. 12 del 12 novembre
2012, per la somma di euro 15.000 oltre oneri, pervenute “verosimilmente” il 28 febbraio 2013 le dimissioni del direttore dei lavori (che sono prodotte ed espongono l'inadempimento del committente alla disciplina sulla sicurezza, la conclusione dei lavori, la sussistenza di contenzioso tra committente ed appaltatore e il mancato saldo dei compensi professionali), egli si avvedeva, con l'ausilio di un tecnico di fiducia, che
“l'intonaco dell'edificio ristrutturato si stesse progressivamente sgretolando e che, al di sotto dell'intonaco, la ditta aveva posizionato un cappotto per il quale, invero, non era stato dato alcun incarico perché non era stato raggiunto un accordo sul prezzo”;
d) che detto cappotto, come da specifiche del prodotto, non era idoneo ad essere usato sulle facciate e che non era idoneo a tenere la presa dell'intonaco;
e) che per tale ulteriore lavorazione la ditta aveva richiesto il pagamento (che si deve intendere non sia stato corrisposto) come da fattura n. 1 del 2013 che produce al n. 6 allegato alla denuncia querela (fattura che, invero, concerne una pluralità di attività ulteriori oltre a quella denominata “posa di cappotto su parete nord della casa” per 3.000 euro);
Così conclusa l'esposizione dei fatti pregressi alla querela, l'odierno attore riferisce che il Pubblico Ministero avanzava richiesta di archiviazione con provvedimento del 23 ottobre 2013 e che quindi, con atto di opposizione dell'11 novembre 2013 lo stesso chiedeva di respingere la richiesta di archiviazione, ordinare la prosecuzione Parte_1 delle indagini o formulare il capo d'imputazione. Il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Imperia, poi, con decreto del 4 novembre 2011, dichiarava inammissibile l'opposizione.
Espone quindi l'attore che avverso il decreto di archiviazione il proponeva Parte_1 ricorso dinanzi la Suprema Corte lamentando l'illegittimità del provvedimento impugnato per averlo emesso senza fissare udienza camerale, il vizio di motivazione e procedimentale, per aver il G.i.p. ritenuto l'opposizione carente in ordine all'indicazione di ulteriori indagini da eseguire avendo in tesi invece indicato la parte offesa come indispensabile idonea c.t.u., nonché il travisamento dei fatti posto che nel decreto di archiviazione era presente un riferimento a una circostanza del tutto avulsa dai fatti oggetto di querela e frutto di refuso.
Quindi, dinanzi alla Suprema Corte il Procuratore generale chiedeva l'accoglimento
Pagina 3 di 9 del ricorso in quanto fondato, e la Suprema Corte, con la richiamata sentenza 30 settembre 2015, n. 41780, dichiarava inammissibile il ricorso.
Esposta tale vicenda in punto di fatto, parte odierna attrice, premessa la competenza dell'adito Tribunale di Perugia e la tempestività dell'azione, chiedeva il risarcimento del danno sul piano patrimoniale per essere stato condannato al pagamento delle spese di procedimento e della somma di euro 1.000 alla cassa delle ammende, e sul piano non patrimoniale per essergli stato precluso l'esercizio al contraddittorio in sede di udienza camerale e dunque per essere stato leso il suo diritto ad un ricorso effettivo a norma dell'art. 13 della Carta europea dei diritti dell'uomo, da quantificarsi in via equitativa in misura di euro 10.000 o nel minor importo di giustizia.
2. – Si costituiva l'intimata con il Controparte_1 CP_3 vvocatura distrettuale dello Stato, esponendo l'infondatezza della domanda
[...] risarcitoria ed osservando come la vicenda narrata nella querela avesse evidenti connotati esclusivamente civilistici, difettando gli elementi del reato di truffa;
ha quindi sostenuto che la decisione assunta dai magistrati della Suprema Corte non possa dirsi assunta in violazione manifesta di legge, posto che effettivamente l'opposizione all'archiviazione era, in tesi, inammissibile, tra l'altro evidenziando come il mezzo di indagine suggerito (la c.t.u.) non fosse idonea a far emergere gli artifici o i raggiri necessari per integrare il reato di truffa. Ha contestato la pertinenza dei richiami giurisprudenziali fatti dall'attore.
Quanto al riferimento, presente nel provvedimento di archiviazione, ad una circostanza presumibilmente estranea alla vicenda di fatto esposta nella querela, ha evidenziato come lo stesso sia stato del tutto ininfluente nel successivo giudizio dinanzi la Suprema Corte, che avrebbe valutato il ricorso inammissibile per non essere state proposte conferenti indagini suppletive.
Ha chiesto quindi dichiararsi inammissibile o infondata la domanda avversaria.
3. – Come previsto dalla legge, su disposizione del Presidente del Tribunale è stata data notizia della pendenza del procedimento ai magistrati componenti la Sezione della
Suprema Corte che ebbero a deliberare la sentenza in questione e, quindi, al pres. A.
e ai cons. P. Davigo, , CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
[...]
4. – All'esito della prima udienza sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6
Pagina 4 di 9 c.p.c.; parte attrice produceva la prima e la seconda memoria istruttoria, la difesa pubblica solo la terza. All'esito, con provvedimento del 28 giugno 2017, respinte le istanze istruttorie formulate dall'attore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. A seguito di rinvii a carattere organizzativo, mutato il giudice istruttore, la causa veniva chiamata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 ottobre
2024 e quindi rimessa alla decisione del collegio con termini ridotti per scritti conclusionali. Entrambe le parti depositavano memorie conclusionali;
esclusivamente l'attore le repliche.
5. – La domanda risarcitoria è del tutto infondata e deve essere respinta.
Si duole il ricorrente degli esiti del procedimento dinanzi alla Suprema Corte, affermando di aver subito un danno ingiusto dall'adozione della sentenza 16 ottobre
2015, n. 1765, e dunque affermando la responsabilità dei componenti del relativo collegio: il danno sarebbe da individuare nella misura della condanna alle spese e dell'importo in favore della cassa delle ammende e nel fatto che la sentenza gli avrebbe
“precluso l'esercizio del diritto al contraddittorio in sede di udienza camerale nel procedimento sorto a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione del PM ed in definitiva al diritto ad un ricorso effettivo al giudice nazionale ai sensi dell'art. 13
CEDU”.
Parte attrice, in altri termini, espressamente esclude che la sentenza gli abbia precluso di agire in sede civile per conseguire il risarcimento del danno per i fatti che assume accaduti.
Ciò posto è in ogni caso opportuno rammentare che l'art. 410 c.p.p. norma di cui si afferma la violazione manifesta da parte dei magistrati della Suprema Corte, dispone che “1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità,
l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. 2. Se
l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone
l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. 3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell'articolo 409, commi 2,
3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l'avviso per l'udienza è notificato al solo opponente.”
Ciò posto, è utile altresì evidenziare che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Pagina 5 di 9 Imperia aveva chiesto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, evidenziando che “non esistano gli elementi per sostenere l'accusa dibattimentale in giudizio” tra l'altro “mancando la prova financo indiziaria degli artifici o raggiri” (vedi doc. B allegato alla citazione dell'attore).
Con l'atto di opposizione dell'11 novembre 2013 l'odierno attore aveva chiesto al
GIP di respingere la richiesta di archiviazione e di ordinare la prosecuzione delle indagini o la formulazione del capo di imputazione: aveva affermato la sussistenza delle fattispecie di reato di cui alla denuncia assumendo tra l'altro l'esistenza di artifici e raggiri in suo danno, consistenti, secondo la prospettazione, nel fatto che mai il aveva richiesto il cappotto, o ne aveva concordato il prezzo o aveva Parte_1 autorizzato la sua collocazione. Aveva poi affermato che “il Pubblico Ministero avrebbe dovuto, quanto meno, valutare tali elementi di interesse anche attraverso il licenziamento di CTU sul cappotto, oltre che sentire le parti in causa”.
Il GIP aveva, quindi, ritenuto che l'opponente (come risulta dal doc. n. D prodotto dall'attore) “in concreto non ha indicato alcuna ulteriore e nuova indagine da eseguire, limitandosi a chiedere una c.t.u. senza neppure indicare l'oggetto che essa dovrebbe avere e semplicemente fornendo una diversa interpretazione dei fatti;
- che vieppiù la notizia di reato appare infondata per le motivazioni indicate dal PM nella propria richiesta trattandosi di fatto correttamente inquadrabile in ambito civilistico, atteso che il distacco delle utenze è avvenuto dagli enti preposti a seguito di controversia di natura contrattuale;
che l'inammissibilità dell'opposizione e l'infondatezza della notizia di reato impongo l'archiviazione del procedimento con decreto emesso de plano” e dunque aveva dichiarato inammissibile l'opposizione e ordinato l'archiviazione.
Con il ricorso per cassazione l'odierno attore aveva chiesto l'annullamento del detto decreto di archiviazione, sostenendo l'ammissibilità dell'opposizione all'archiviazione
“in quanto munita di tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dal codice di rito: i fatti ivi indicati erano assolutamente dotati di pertinenza, specificità e rilevanza rispetto all'oggetto di causa, nonché indicanti l'oggetto dell'investigazione suppletiva (…)”. Ha poi affermato, quanto alla richiesta c.t.u. che la richiesta “fosse stata congruamente motivata dalla p.o.” e, con riferimento alla fondatezza della notizia di reato, che
“quest'ultima trovava dettagliata giustificazione nella denunzia querela a suo tempo
Pagina 6 di 9 sporta (…) nonché dagli elementi menzionati in atto di opposizione”.
La Suprema Corte, richiamata la propria giurisprudenza in materia in ordine alle ipotesi nelle quali il GIP può procedere de plano all'archiviazione (cioè laddove ricorrano le due condizioni dell'infondatezza della notizia di reato e dell'inammissibilità dell'opposizione dovuta o alla mancata indicazione dell'oggetto dell'indagine suppletiva e dei relativi elementi di prova o al fatto che i nuovi atti di indagine pur sollecitati non hanno pertinenza e specificità ai fini dell'accertamento penale), ha sostenuto che il GIP avesse “espressamente e motivatamente escluso la specificità e pertinenza dell'unica - ed assolutamente generica -indagine indicata (…) e dall'altro riconoscendo l'infondatezza della notizia criminis non ulteriormente indagabile in presenza di “fatto correttamente inquadrabile in ambito civilistico, atteso che il distacco delle utenze è avvenuto dagli enti preposti a seguito di controversia di natura civilistica”.
Ebbene, è del tutto escluso che i magistrati della Suprema Corte siano incorsi nella violazione manifesta dell'art. 410 c.p.p. o in un travisamento del fatto effettivamente rilevante per l'esito della decisione.
Pur dovendosi convenire nell'errato richiamo del distacco delle utenze, è infatti del tutto evidente che l'opposizione all'archiviazione era inammissibile e che la notizia di reato era infondata, sicchè correttamente è stata data una ragionevole applicazione dell'art. 410 c. 2 c.p.p. dalla Suprema Corte, che pure ha erroneamente richiamato il distacco delle utenze, senza che, tuttavia, tale errore abbia effettivamente causato alcuna violazione o danno all'allora ricorrente posto che appunto l'opposizione era evidentemente inammissibile.
E infatti la richiesta di c.t.u. era del tutto generica e non indicava quale ne dovesse essere l'oggetto, il che già bastava per dare atto dell'inammissibilità dell'istanza: a tutto voler concedere poi, e volendosi intendere che l'oggetto doveva essere il cappotto realizzato dall'impresa (e dunque il suo carattere assunto inutile o viziato), è del tutto evidente che tale indagine era del tutto priva di pertinenza o specificità (e segnatamente non avrebbe dimostrato che non fosse stato dato alcun incarico per la realizzazione dello stesso, o non fosse stato pattuito il prezzo), perché non idonea ad incidere sugli elementi determinanti del reato e mancanti nel caso di specie.
Ciò che, infatti, è determinante e illustra l'infondatezza della notizia criminis come
Pagina 7 di 9 esposta (secondo elemento determinante per la declaratoria di inammissibilità de plano dell'opposizione all'archiviazione), è che la vicenda narrata in denunzia querela non ha, quantomeno per come riferita, i connotati di un fatto ascrivibile nella fattispecie incriminatrice della truffa, perché nella affermata condotta dell'appaltatore (sotto la direzione di un direttore dei lavori) che in difetto di un incarico abbia realizzato un c.d. cappotto termico, quand'anche inutile, difettano come è stato fatto rilevare gli artifici e raggiri e l'induzione in errore: e del resto, fermo che il afferma di non aver Parte_1 dato alcun incarico per la realizzazione del cappotto, non si vede quale sia l'errore nel quale sia stato indotto.
E del resto, non può non rilevarsi che ben si può dubitare anche della sussistenza in concreto del profitto – posto che si deve assumere che il compenso per tale attività non fu pagato – e che, da quanto narrato, non emergono neppure seri indizi o compiute argomentazioni in ordine al dolo generico richiesto dalla fattispecie, posto che tra l'altro dovrebbe trattarsi di dolo idoneo a sorreggere la determinazione volitiva della truffa sin dal suo sviluppo iniziale.
Fermo dunque che alcun rilievo ha l'errore materiale compiuto nel richiamare il distacco delle utenze, circostanza inconferente con la vicenda, ne deriva che certamente
è stata data una plausibile, razionale e non arbitraria applicazione dell'art. 410 c.p.p. e dunque, in ogni caso, per un verso non sussiste alcun danno in capo all'attore e per altro verso non sussiste la colpa grave dei magistrati componenti il collegio che ha pronunciato la sentenza asseritamente produttrice di danno.
Ne deriva che, in ogni caso, la domanda risarcitoria deve essere respinta.
6. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del valore della controversia, tenendo conto dello svolgimento di tutte le fasi di giudizio e del d.m. 55/2014 (minimi: euro 2.540; massimi:
7.617 euro).
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, in composizione collegiale, respinta ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- respinge la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...] che liquida in misura di euro 3.500 oltre spese generali (15%) Controparte_2 iva e c.p.a. come per legge;
Pagina 8 di 9 Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il giudice rel. est. Il presidente dott. Antonio Contini dott. Andrea Ausili
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