TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 418/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Carlo Sabatini - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 418/2024 R.G. promossa da
, nato il [...] a [...] (c.f.: Parte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. C.F._1
Massimiliano MAGNANELLI e dall'Avv. Roberta CIMEI ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli anzidetti difensori in Rieti, Piazza G. Marconi n. 3 ricorrente contro nata il [...] in [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Rieti, Via delle Orchidee 9 presso lo studio dell'Avv. Christian
MASSIMIANI che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte: come da proposta del giudice del 18.8.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5.4.2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
Rieti perché fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22/05/1999 nel Comune di Gazzada Schianno (VA) con , Controparte_1
pagina 1 di 4 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune (anno 1999, Atto n. 3, Parte
2, Serie. A).
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dalla unione coniugale sono nati , il Persona_1
16/07/1998, economicamente autosufficiente;
, il 18/07/2003, studentessa Persona_2 presso l'Università degli Studi di Perugia ed attualmente domiciliata in Perugia, Via degli Ulivi n.
3 e , nato il [...], residente in [...]
Palmiro Togliatti n. 10, studente presso l'Istituto Rosatelli di Rieti ed attualmente domiciliato presso l'abitazione della sorella l'unione matrimoniale con il passare del tempo si è Persona_1 logorata ed è venuto meno l'affectio che lega i coniugi i quali si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di Rieti in data 06/10/2010; la separazione tra i coniugi dura ininterrottamente dal 06/10/2010; non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione e di ripresa della convivenza e appare pertanto manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita non opponendosi Controparte_1 alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedendo un assegno divorzile per sé ed un contributo per il mantenimento dei figli e di euro 350. Persona_2 Parte_2
A tal fine, la resistente ha dedotto che: i due figli e risiedono con la Persona_2 Parte_2 madre e solo temporaneamente si trova domiciliata a Perugia per i propri studi;
il figlio è Per_2 solo temporaneamente domiciliato presso la sorella e allo stato non risulta un trasferimento a carattere definitivo;
la in questi anni ha dovuto mantenere la prole (ben 3 figli) con soli CP_1
500,00 Euro mensili, del tutto insufficienti;
il ricorrente non ha mai versato l'aggiornamento Istat
e non sempre ha corrisposto le spese straordinarie richieste per i figli;
la ad oggi non CP_1 percepisce alcun reddito e si trova completamente sprovvista di mezzi di sostentamento. Tutto ciò premesso, ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
Alla udienza del 4.7.2024 sono state sentite le parti.
Il ricorrente ha dichiarato di vivere presso la abitazione della propria compagna e di percepire la
Naspi di circa 1000 euro netti e, quanto ai figli, ha dichiarato: “ lavora ad un supermercato a Per_1
Rieti da circo sette otto mesi ma prima lavorava alla Conad;
studia psicologia 21 anni e ha Per_2 Pt_2 compiuto 19 anni e si è diplomato e vuole lavorare”.
La resistente ha dichiarato di vivere in una abitazione di proprietà e di avere lavorato solo a ottobre e novembre 2023 percependo 30 euro a servizio, ma di avere sempre svolto da quando si
è sposata vari lavori: presso Amazon, come cameriera, come barista e che ultimamente ha iniziato pagina 2 di 4 a fare servizi di sicurezza insieme all'attuale compagno dal quale riceve un sostegno per il proprio mantenimento.
Con ordinanza del 18.8.2024 il giudice ha adottato i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. dichiarando cessato l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere alla resistente un contributo per il mantenimento dei tre figli, con decorrenza dalla data della domanda e, nel contempo, il giudice ha formulando alle parti la seguente proposta conciliativa: “ciascuna parte provvede al mantenimento per sé e il padre provvederà al mantenimento diretto dei figli e . Per_2 Pt_2
Con note scritte depositate per l'udienza del 30.1.2025, anticipata su richiesta congiunta delle parti, le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio aderendo, quanto alle condizioni, alla proposta conciliativa del giudice formulata con il provvedimento del 18.8.2024, e hanno rinunciato ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse alla prima udienza, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l.
898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Come evidenziato dal giudice che ha formulato la proposta conciliativa, il genitore non ha la legittimazione a richiedere un contributo all'altro genitore per il mantenimento dei figli maggiorenni qualora questi ultimi non siano conviventi con il genitore richiedente e la nozione di convivenza, rilevante a tali effetti, postula la stabile dimora del figlio presso la abitazione di uno dei genitori.
Nel caso di specie, può ritenersi acclarato che i figli non convivono più con la madre per cui nessun assegno è dovuto alla stessa da parte dell'altro genitore, mentre quanto alla richiesta di assegno divorzile nessuna prova ha articolato la resistente al riguardo.
In assenza di prole convivente non ci sono neppure i presupposti per procedere ad una assegnazione della casa coniugale.
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
pagina 3 di 4 definitivamente decidendo nella causa iscritta al ruolo 418/2024 promossa da
[...]
nei confronti di con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 22/05/1999, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Controparte_1
Comune di Gazzada Schianno (VA), Anno 1999, Atto n. 3, Parte 2, Serie A;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- dà atto che le parti sono economicamente autosufficienti e non necessitano di un contributo di mantenimento e conseguentemente dispone che ciascuna parte provvederà al mantenimento per sé;
- pone a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento Parte_1 diretto dei figli e economicamente non autosufficienti. Persona_3 Parte_2
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 6.2.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente dott. Carlo Sabatini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Carlo Sabatini - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 418/2024 R.G. promossa da
, nato il [...] a [...] (c.f.: Parte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. C.F._1
Massimiliano MAGNANELLI e dall'Avv. Roberta CIMEI ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli anzidetti difensori in Rieti, Piazza G. Marconi n. 3 ricorrente contro nata il [...] in [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Rieti, Via delle Orchidee 9 presso lo studio dell'Avv. Christian
MASSIMIANI che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte: come da proposta del giudice del 18.8.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5.4.2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
Rieti perché fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22/05/1999 nel Comune di Gazzada Schianno (VA) con , Controparte_1
pagina 1 di 4 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune (anno 1999, Atto n. 3, Parte
2, Serie. A).
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dalla unione coniugale sono nati , il Persona_1
16/07/1998, economicamente autosufficiente;
, il 18/07/2003, studentessa Persona_2 presso l'Università degli Studi di Perugia ed attualmente domiciliata in Perugia, Via degli Ulivi n.
3 e , nato il [...], residente in [...]
Palmiro Togliatti n. 10, studente presso l'Istituto Rosatelli di Rieti ed attualmente domiciliato presso l'abitazione della sorella l'unione matrimoniale con il passare del tempo si è Persona_1 logorata ed è venuto meno l'affectio che lega i coniugi i quali si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di Rieti in data 06/10/2010; la separazione tra i coniugi dura ininterrottamente dal 06/10/2010; non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione e di ripresa della convivenza e appare pertanto manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita non opponendosi Controparte_1 alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedendo un assegno divorzile per sé ed un contributo per il mantenimento dei figli e di euro 350. Persona_2 Parte_2
A tal fine, la resistente ha dedotto che: i due figli e risiedono con la Persona_2 Parte_2 madre e solo temporaneamente si trova domiciliata a Perugia per i propri studi;
il figlio è Per_2 solo temporaneamente domiciliato presso la sorella e allo stato non risulta un trasferimento a carattere definitivo;
la in questi anni ha dovuto mantenere la prole (ben 3 figli) con soli CP_1
500,00 Euro mensili, del tutto insufficienti;
il ricorrente non ha mai versato l'aggiornamento Istat
e non sempre ha corrisposto le spese straordinarie richieste per i figli;
la ad oggi non CP_1 percepisce alcun reddito e si trova completamente sprovvista di mezzi di sostentamento. Tutto ciò premesso, ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
Alla udienza del 4.7.2024 sono state sentite le parti.
Il ricorrente ha dichiarato di vivere presso la abitazione della propria compagna e di percepire la
Naspi di circa 1000 euro netti e, quanto ai figli, ha dichiarato: “ lavora ad un supermercato a Per_1
Rieti da circo sette otto mesi ma prima lavorava alla Conad;
studia psicologia 21 anni e ha Per_2 Pt_2 compiuto 19 anni e si è diplomato e vuole lavorare”.
La resistente ha dichiarato di vivere in una abitazione di proprietà e di avere lavorato solo a ottobre e novembre 2023 percependo 30 euro a servizio, ma di avere sempre svolto da quando si
è sposata vari lavori: presso Amazon, come cameriera, come barista e che ultimamente ha iniziato pagina 2 di 4 a fare servizi di sicurezza insieme all'attuale compagno dal quale riceve un sostegno per il proprio mantenimento.
Con ordinanza del 18.8.2024 il giudice ha adottato i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. dichiarando cessato l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere alla resistente un contributo per il mantenimento dei tre figli, con decorrenza dalla data della domanda e, nel contempo, il giudice ha formulando alle parti la seguente proposta conciliativa: “ciascuna parte provvede al mantenimento per sé e il padre provvederà al mantenimento diretto dei figli e . Per_2 Pt_2
Con note scritte depositate per l'udienza del 30.1.2025, anticipata su richiesta congiunta delle parti, le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio aderendo, quanto alle condizioni, alla proposta conciliativa del giudice formulata con il provvedimento del 18.8.2024, e hanno rinunciato ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse alla prima udienza, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l.
898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Come evidenziato dal giudice che ha formulato la proposta conciliativa, il genitore non ha la legittimazione a richiedere un contributo all'altro genitore per il mantenimento dei figli maggiorenni qualora questi ultimi non siano conviventi con il genitore richiedente e la nozione di convivenza, rilevante a tali effetti, postula la stabile dimora del figlio presso la abitazione di uno dei genitori.
Nel caso di specie, può ritenersi acclarato che i figli non convivono più con la madre per cui nessun assegno è dovuto alla stessa da parte dell'altro genitore, mentre quanto alla richiesta di assegno divorzile nessuna prova ha articolato la resistente al riguardo.
In assenza di prole convivente non ci sono neppure i presupposti per procedere ad una assegnazione della casa coniugale.
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
pagina 3 di 4 definitivamente decidendo nella causa iscritta al ruolo 418/2024 promossa da
[...]
nei confronti di con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 22/05/1999, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Controparte_1
Comune di Gazzada Schianno (VA), Anno 1999, Atto n. 3, Parte 2, Serie A;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- dà atto che le parti sono economicamente autosufficienti e non necessitano di un contributo di mantenimento e conseguentemente dispone che ciascuna parte provvederà al mantenimento per sé;
- pone a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento Parte_1 diretto dei figli e economicamente non autosufficienti. Persona_3 Parte_2
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 6.2.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente dott. Carlo Sabatini
pagina 4 di 4