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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/05/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente rel./est.
Dott.ssa Stefania FROJO Giudice
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1932/2024 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
, nata a [...] il giorno 28/11/70, c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
ed ivi residente a[...]
e nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente in [...]
entrambi elettivamente domiciliati in Ivrea (TO), c.so Re Umberto I n. 1, presso lo studio dell'avv. Simone Ciochetto che li rappresenta e difende per procura in atti Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“CHIEDONO
che l'Ill.mo Tribunale Voglia pronunciare la separazione consensuale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente e non interferendo l'uno nella vita dell'altro e si scambiano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio.
2) La casa coniugale sita in Ivrea, Torre Maridon n. 5 identificata al Catasto Fabbricati del comune di Ivrea come segue:
F. 78 n. 29 sub. 12. zc. 1, cat. A/2, vani 10, piani S-T;
F. 78 n. 29 sub. 11, zc. 1, cat. C/6, mq 32, piano T;
di proprietà pro quota del signor resta assegnata alla signora Controparte_1 Parte_1
con tutti i mobili che la arredano, esclusi quelli di proprietà della signora
[...] Parte_2
il marito se ne è già allontanato prelevando i propri effetti personali e quanto di sua
[...]
spettanza.
3) La signora è piena proprietaria dell'immobile sito in Ivrea (TO), Canton Parte_1
Carasso n. 4/M identificato al Catasto Fabbricati del comune di Ivrea come segue:
F. 89 n.464 sub. 22, cat. A/3, vani 5, piano T;
F. 89 n. 464 sub. 11, cat. C/6, mq 31, piano S1.
Detto immobile è utilizzato dal marito quale studio professionale ed è gravato da mutuo ipotecario originario con Intesa San Paolo S.p.A. ed oggetto di surroga verso Banca
[...]
che attualmente vede la moglie quale parte Controparte_2 mutuataria e datrice di ipoteca ed il signor quale parte mutuataria non CP_1 CP_1
datrice di ipoteca.
I coniugi a regolamentazione dei rapporti economici tra loro intercorrenti, danno atto e convengono che a far data dal mese di deposito del riscorso per separazione consensuale il signor si farà carico e provvederà a versare per intero, con rinuncia ad ogni Controparte_1
diritto di rivalsa verso la moglie, tutte le rate scadute ed a scadere del mutuo, le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile, i costi delle utenze, di riscaldamento e di condomino.
Sempre a regolamentazione dei rapporti economici tra loro intercorrenti, il signor si CP_1
impegna in caso di alienazione della casa coniugale a provvedere al saldo integrale del mutuo gravante sull'immobile di proprietà della moglie in Ivrea Canton Carasso, con rinuncia ad ogni diritto di rivalsa verso la signora ed alla liberazione di detto immobile da cose e persone Pt_1
e la signora si obbliga, nei 15 giorni successivi al saldo ed alla liberazione, a trasferire Pt_1
la propria residenza nell'immobile in Ivrea Canton Carasso, liberando la casa coniugale.
Per_ 4) Il figlio ora maggiorenne ma non economicamente indipendente, continuerà a vivere con la mamma e regolerà a sua discrezione i periodi da trascorrere con il padre.
5) Il signor a decorrere dal mese del deposito del riscorso per separazione consensuale, CP_1
verserà la somma mensile di € 1.500,00 entro il giorno 5 del mese quale contributo al mantenimento del figlio, nonchè la somma di € 1.500,00 entro il 15 del mese quale contributo al mantenimento della moglie. Entrambi gli importi saranno annualmente aggiornati secondo gli indici Istat sul costo della vita delle famiglie di operai e impiegati. I coniugi convengono che dal mese successivo all'estinzione del mutuo gravante sull'immobile in Canton Carasso da parte del signor ed al rilascio di detto immobile nella piena disponibilità della signora CP_1
il contributo al mantenimento in favore della moglie verrà ridotto ad € Parte_1
1.000,00 aggiornato annualmente secondo gli indici Istat sul costo della vita delle famiglie di operai e impiegati.
6) Il padre corrisponderà il 50% delle spese mediche del figlio non coperte dal S.S.N. e per quanto non determinato, i genitori regoleranno le spese per il figlio facendo riferimento al
“protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016.
7) A regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, la signora , Parte_1
proprietaria dell'autovettura tipo Volkswagen Passat targata FE 701 JF si impegna a trasferire al signor che si impegna ad accettare la proprietà del veicolo sopra Controparte_1
descritto. I coniugi chiedono l'esenzione dal pagamento di IPT e dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987.
8) Il conto corrente cointestato acceso presso Banca d'Alba, agenzia di Ivrea, verrà chiuso ed il relativo saldo sarà diviso tra i coniugi al 50%.
9) Con l'esatto adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver risolto ogni questione economico patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente ad alcun titolo dedotto e deducibile e pertanto nessuna pretesa potrà essere avanzata con separato giudizio.”
Il P.M. ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 27.08.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Parte_1 Controparte_1
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra loro, premettendo che:
- hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 4/07/98 in Caluso (TO),
registrato nei registri degli Atti di Matrimonio di detto Comune al Numero 13, Parte
II, Serie A, Ufficio 1, anno 1998;
- dall'unione dei coniugi è nato il figlio il 19/12/06, a Cuorgnè (TO), divenuto Per_1
maggiorenne in corso di causa, ma ancora non autosufficiente;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più
un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 17 aprile 2025 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati. Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a Caluso (TO) il 4/07/98 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto
Comune - Atto N. 13 parte 2 serie A - anno 1998 - Comune di Caluso (TO)).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ed alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole,
possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio a Caluso (TO) il 4 luglio 1998 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile -
Atto N. 13 parte 2 serie A - anno 1998 - Comune di Caluso (TO)) - alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 21 maggio 2025.
IL PRESIDENTE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)