Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 27/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 270/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 27.1.2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. PAOLO BAIO;
per la parte resistente l'Avv. RICCARDO MANDELLI.
Il Giudice, considerate le ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, dispone la riunione al presente giudizio di quello rubricato al n. 676/2024 R.G..
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'Avv. BAIO ribadisce che la busta paga che doveva contenere l'indicazione del pagamento del credito IRPEF non è mai stata consegnata al lavoratore.
L'Avv. MANDELLI osserva che il credito IRPEF era già noto alla controparte e ribadisce l'eccezione di parcellizzazione del credito.
L'Avv. BAIO chiede l'accoglimento del ricorso di cui al proc. r.g. n. 270/2024, oltre al pagamento di interessi e rivalutazione del credito azionato nel ricorso di cui al proc. r.g.
n. 676/2024, avendo il datore di lavoro pagato solo il capitale dopo il deposito del ricorso.
Quanto al prestito che il lavoratore era tenuto a restituire al datore di lavoro, precisa che il datore di lavoro aveva già trattenuto € 1.500,00 e che quindi il lavoratore era tenuto a restituire soltanto l'importo di € 3.500,00, che infatti era già stato dedotto dal credito azionato nel proc. r.g. n. 270/2024.
L'Avv. MANDELLI si riporta alla memoria difensiva quanto alle contestazioni relative alle azionate incidenze. Contesta che spetti al lavoratore la rivalutazione sul rimborso
IRPEF, non trattandosi di credito retributivo. Evidenzia che il saldo dovuto a titolo di
1
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 270/2024, avente per oggetto “spettanze retributive – rimborso credito irpef”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. BAIO Parte_1 C.F._1
PAOLO, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. RICCARDO Controparte_1 P.IVA_1
MANDELLI, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 12/04/2024, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, allegando di Controparte_1
avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta, con inquadramento al livello
5 CCNL AL TI, dal 15.1.2019 al 16.5.2023 e spiegando di essere rimasto creditore della busta paga di maggio (istituti di fine rapporto) per un totale di € 2.941 23 netti oltre che delle differenze dovute a titolo di incidenze sugli istituti contrattuali (e sul TFR) delle prestazioni di lavoro straordinario e dei “premi” regolarmente ricevuti. Dando atto di avere a suo tempo ricevuto dal datore di lavoro un prestito di € 5.000,00, del quale aveva restituito la somma di € 1.500,00, rimanendo perciò debitore del residuo importo di € 3.500,00, il ricorrente
3 ha chiesto il pagamento dei crediti maturati, previa compensazione con il proprio minore debito.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
In via principale e nel merito: • accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui alle premesse, il diritto del ricorrente nei confronti della convenuta al pagamento delle seguenti somme anche disgiuntamente tra esse (o di quelle differenti risultanti di giustizia): − € 2.941,23 netti, pari ad € 5.532,89 lordi, di cui € 3.552,06 lordi a titolo di TFR per la busta paga di maggio 2023 − € 1.689,02 lordi a titolo di incidenze della maggiorazione del lavoro straordinario sugli istituti contrattuali sul computo delle ferie, sulla tredicesima e sulla quattordicesima mensilità, permessi retribuiti e festività, anche disgiuntamente tra esse. − € 6.193,86 lordi a titolo di incidenze della voce premio sugli istituti contrattuali sul computo delle ferie, sulla tredicesima e sulla quattordicesima mensilità, permessi retribuiti e festività, anche disgiuntamente tra esse;
− € 1.861,62 lordi a titolo di differenze sul TFR dovute alla mancata inclusione della voce premio nell'imponibile per il calcolo del TFR • conseguentemente, per le ragioni tutte di cui alle premesse, condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti somme anche disgiuntamente tra esse (o di quelle differenti risultanti di giustizia): − € 2.941,23 netti, pari ad € 5.532,89 lordi, di cui € 3.552,06 lordi a titolo di TFR per la busta paga di maggio 2023 − € 1.689,02 lordi a titolo di incidenze della maggiorazione del lavoro straordinario sugli istituti contrattuali sul computo delle ferie, sulla tredicesima e sulla quattordicesima mensilità, permessi retribuiti e festività, anche disgiuntamente tra esse. − € 6.193,86 lordi a titolo di incidenze della voce premio sugli istituti contrattuali sul computo delle ferie, sulla tredicesima e sulla quattordicesima mensilità, permessi retribuiti e festività, anche disgiuntamente tra esse;
− € 1.861,62 lordi a titolo di differenze sul TFR dovute alla mancata inclusione della voce premio nell'imponibile per il calcolo del TFR • Accertato e dichiarato che il ricorrente è debitore nei confronti della convenuta dell'importo di € 3.500,00 in forza del contratto di mutuo del 13.12.2023, disporre la compensazione ai sensi dell'art. 1241 c.c. ss. con la maggior somma accertata come dovuta dalla convenuta in favore del ricorrente in forza dei sopra citati titoli. • Con gli interessi di Legge e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
Si è costituita in giudizio eccependo di avere concesso al ricorrente il Controparte_1
prestito dedotto in ricorso e anche di avergli donato del mobilio;
eccependo altresì
l'infondatezza delle domande avversarie con riferimento alle incidenze per straordinari e premi, perciò rassegnando le seguenti conclusioni:
I) Accertati, come meglio illustrato in narrativa, il mancato adempimento dell'onere della prova a carico del Ricorrente, e/o il difetto dei presupposti legali, e/o contrattuali di maturazione del diritto al ricalcolo del T.F.R. e di ogni altro istituto retributivo contrattuale indicato nella narrativa e nelle conclusioni del ricorso, e/o comunque gli errori di calcolo illustrati;
II) applicata la compensazione per l'importo del prestito erogato nel corso ed in connessione del rapporto di lavoro e non restituito al momento
4 della cessazione del rapporto per il saldo di Euro 3.500,00, maggiorato degli interessi legali ex art. 1284 I e Iv co. con le diverse decorrenze ivi indicate;
III) RIGETTARE ogni domanda di ricalcolo e di condanna di proposte dal Sig. Controparte_1 Parte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto;
IV) CONDANNARE il Sig. a Parte_1 rifondere alla in persona del L.R.p.t., le spese, ivi compreso il rimborso Controparte_1 spese generali al 15% ed i compensi, determinati ai sensi della vigente normativa, maggiorati di I.V.A. e C.P.A., come da nota allegati agli atti.
All'udienza del 30.10.2024 la parte ricorrente, a fronte della proposta conciliativa del giudice, avente ad oggetto il pagamento in favore del lavoratore dell'importo lordo di € 7.000,00 ha dichiarato l'eventuale disponibilità a conciliare, facendo salvo però il diritto al pagamento del rimborso irpef esulante dal ricorso.
La parte resistente non ha preso posizione. La causa è stata ritenuta decidibile allo stato degli atti ed è stata fissata udienza per la discussione finale.
Nelle more il ricorrente ha proposto un ulteriore ricorso per il pagamento dell'importo di €
1.122,00 a titolo di rimborso IRPEF e si è costituita eccependo di avere già CP_1
effettuato il rimborso in data 7.11.2024 prima della notifica del ricorso.
All'odierna udienza le due cause sono state riunite.
2. Il ricorrente chiede il pagamento delle incidenze -sugli istituti contrattuali di tredicesima, ferie, par e festività- degli importi regolarmente corrispostigli per le ore di lavoro straordinario e a titolo di premi.
Nel caso di specie, le norme del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro
AL TI (prodotto per estratto sub docc. n. 7 e 8 di parte ricorrente) fanno espresso riferimento alla “retribuzione globale di fatto”, quale base di calcolo degli istituti delle ferie (art. 53), della tredicesima mensilità (art. 54) e delle ex festività (art. 18).
2.1. Come si evince dalle allegazioni del ricorso e dai cedolini prodotti (sub doc. n. 2), è anzitutto corretto l'assunto del ricorrente di avere prestato in maniera continuativa ore di lavoro straordinario. Dal conteggio sub doc. n. 6 attoreo -che la difesa attorea ha allegato di avere redatto sulla base delle buste paga, circostanza che la parte resistente non contesta- si evince che, stante la quantità e la frequenza delle prestazioni di lavoro straordinario, esse fossero richieste al lavoratore per far fronte ad esigenze di lavoro abituali. Le prestazioni di lavoro straordinario, nell'arco temporale dal mese di gennaio 2019 al mese di marzo 2023 sono state
5 svolte infatti tutti i mesi fatta eccezione per due mensilità nel 2020, una mensilità nel 2021, due mensilità nel 2022.
Sul punto, merita osservare che il concetto di continuità non implica che l'entità debba essere uniforme nel tempo (sent. Cass. n. 16394/2017).
Tanto premesso, va ritenuta la fondatezza della domanda in esame, sulla base di argomentazioni che la scrivente ha già esposto in precedenti decisioni e qui si ribadiscono.
2.2. Prendendo le mosse dall'istituto delle ferie, la decisione dell'odierna controversia implica che si chiarisca la corretta determinazione della retribuzione spettante al lavoratore in occasione delle ferie. Deve anzitutto essere considerato quanto previsto in linea generale nel nostro ordinamento dall'art. 36, comma 3, Cost. (“Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite”), dall'art. 2109, comma 2, c.c. (per il quale il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite), nonché dall'art. 10 del D.lgs. n. 66/2003 (che enuncia
“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”).
Nella prospettiva dell'ordinamento sovranazionale, non v'è dubbio che in materia si debba considerare quanto statuito dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per il quale “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” e dall'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, secondo cui “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 20216/2022, la normativa nazionale sopra richiamata deve essere letta alla luce dei principi enunciati a livello comunitario e dell'interpretazione che di essi viene data dalla giurisprudenza comunitaria.
6 È pacifico infatti che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia Europea -interprete qualificata del diritto UE- ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità.
Il principio è stato ricordato nella sentenza in esame (Cass. n. 20216/2022), in cui i giudici di legittimità hanno osservato che “le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale” (cfr. anche Cass. sent. n.
22577/2012 e giurisprudenza ivi richiamata;
conf. Cass. sent. n. 5381/17) e hanno quindi recepito le statuizioni della recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, emessa nella causa C-514/20 (DS c/ , trattandosi di decisione che “ha affermato principi Per_1
generali sul diritto alle ferie annuali retribuite, che sicuramente chiariscono e confermano le statuizioni della più volte citata sentenza della stessa CGUE del 15 settembre 2011, causa C-
155/10), e altri c. British Airways”. Per_2
Della sentenza CGUE 13.1.2022-C-514/20 la Corte di Cassazione ha in particolare richiamato alcuni punti cruciali, così esponendoli:
“Ai punti 21, 22 e 23 è testualmente affermato: "In primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, "gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane".
Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 29 novembre 2017, , C- Per_3
214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'art. 7 della direttiva 2003/88, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla
7 direttiva 2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto Per_4
28 e la giurisprudenza ivi citata)':
Ai punti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è, poi, precisato: "...l'art. 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali.
Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven sad na Republika Bulgaria e Iccrea Banca SpA, C-762/18 Persona_5
e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio
2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Ne consegue che gli CP_2
incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite
(sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_4
giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo
1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poichè ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13
8 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Per_6
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto
21)".
22. Al punto 41 è, infine, ribadito: "Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite".
Già in precedenza la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 37589 del 30 novembre 2021, aveva analogamente argomentato: “In sostanza la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore posto che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe perciò in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, e altri, punto Per_2
21). Secondo la Corte di giustizia dunque devono essere mantenuti quegli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore mentre non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (cfr. CGUE cit.). È Per_2
in questo quadro che si muove l'interpretazione della norma collettiva che, specificatamente, per le ferie fa riferimento alla "retribuzione globale di fatto" (art. 12 comma 4 c.c.n.l.
14.12.1990). L'interpretazione della nozione di retribuzione da corrispondere durante le ferie dettata dalla disciplina collettiva non può prescindere dalla valutazione del rapporto di funzionalità, vale a dire del nesso intrinseco che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Vi deve essere una corrispondenza con quella fissata, con carattere
9 imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Nella prospettiva di una nozione di retribuzione che sia anche rispettosa dei principi enucleati in sede sovranazionale - la cui finalità è quella di apprestare un compenso il più possibile coincidente con la retribuzione ordinaria- e pur restando fermo il principio che, in mancanza di una previsione nelle fonti legali interne (art. 36 Cost., comma 3, art. 2109 c.c. e lo stesso D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10) di criteri utili per il calcolo della retribuzione da corrispondere durante il periodo feriale, la determinazione della nozione di retribuzione di riferimento è rimessa alla contrattazione collettiva (che non deve necessariamente avere riguardo ad una nozione onnicomprensiva inclusiva di tutte le voci corrisposte durante il periodo di attività: cfr. Cass.
02/02/2004 n. 1823 e 22/11/ 2002 n. 16510) si deve procedere ad una interpretazione della norma collettiva che assicuri la congruità del trattamento da erogare e verifichi che al lavoratore sia garantita "almeno la normale o media retribuzione" secondo quanto disposto dalla Convenzione O.I.L. n. 132 del 24 giugno 1970 (ratificata e resa esecutiva con L. 10 aprile
1981, n. 157). Una verifica sul rapporto di funzionalità (quel nesso intrinseco individuato dalla sentenza Williams del 2011 al punto 26) tra i vari elementi che complessivamente la compongono tenendo conto delle mansioni svolte e del contratto. In questa prospettiva è corretto allora il riferimento ad una retribuzione globale di fatto da prendere a riferimento con riguardo alla misura media annuale. Ancora una volta il parametro è l'arco temporale entro il quale matura il diritto e nell'ambito del quale vengono in rilievo le varie componenti della retribuzione erogate poi su base mensile o anche con cadenza diversa. Né in senso contrario rileva il fatto che per l'indennità sostitutiva delle ferie non godute si sia fatto riferimento alla
"retribuzione giornaliera globale di fatto" (art. 12 comma 12 c.c.n.l.). Tale espressione non è priva di ambiguità ove si consideri che la stessa è suscettibile di generare, se rigidamente applicata, situazioni di disparità che si possono risolvere in una irragionevole utilizzazione di un parametro non corrispondente a quella nozione di retribuzione raccomandata per una applicazione uniforme dei principi Eurounitari sopra ricordati” (conf. Cass. sent. nn. 13425,
13426, 13427/2019 e n.14047/2020).
2.3. Una volta riconosciuto carattere di continuità al compenso per il lavoro straordinario, esso va pertanto necessariamente computato ai fini del calcolo della retribuzione per le ferie,
10 dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute e, per le stesse ragioni, della tredicesima mensilità.
Del resto, lo stesso contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro (CCNL AL
TI; docc. n. 7 e 8 di parte ricorrente) fa espresso riferimento alla “retribuzione globale di fatto”, quale base di calcolo degli istituti delle ferie e della tredicesima mensilità.
In particolare, quanto alla tredicesima mensilità, l'art. 59, dispone che “L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia una gratifica pari a 173 ore di retribuzione globale di fatto.”.
Quanto alle ferie, l'art. 58, stabilisce che “Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto”.
Quanto ai ROL l'art. 19 del CCNL stabilisce che: − “Le parti convengono che a decorrere dal
1° gennaio 1989 per i settori metalmeccanica ed installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini e dal 1° luglio 1989 per il settore odontotecnico l'indennità pari a 16 ore annue, venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti (…)” − “Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore”
Il fatto che, rispetto ai permessi retribuiti, le norme del CCNL che li disciplinano non facciano analogo riferimento alla retribuzione globale di fatto non osta a che la domanda venga accolta anche con riferimento a tale istituto, come infatti ritenuto dalla Corte di Cassazione, nella citata sentenza n. 37589/2021, che sul punto ha così motivato: “Con riguardo all'indennità sostitutiva del permessi annui retribuiti va rilevato che l'art. 5 del c.c.n.l. 8.6.1999 - nella parte in cui reca la disciplina dei permessi annui retribuiti riconosciuti "in ragione di anno di servizio" e fruibili secondo regole specificatamente indicate dalla norma collettiva - prevede che quelli eventualmente non fruiti nell'anno di maturazione confluiscano in un Conto ore individuale per ulteriori ventiquattro mesi e che, al termine di tale periodo, le ore ancora accantonate siano
"liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza". (…) Ritiene il Collegio che la genericità del riferimento alla retribuzione in atto al momento della scadenza comporti che una interpretazione letterale di tale espressione, che ponga quale parametro per la liquidazione dell'indennità la retribuzione del mese in cui va a scadere il diritto a godere del
11 permesso, possa dar luogo ad ingiustificate disparità. Non sarebbe consentito, infatti, di tenere conto di compensi che, pur continuativamente erogati, siano corrisposti con cadenze non coincidenti con il mese da prendere in considerazione (si pensi ad un compenso erogato trimestralmente). Un'interpretazione sistematica della norma, invece, non può trascurare che la cornice entro la quale matura il diritto è "l'anno di servizio" (cfr. art. 5, commi 1, 3, 6 del c.c.n.l.) ed è tale parametro medio che appare corretto prendere a riferimento per individuare la retribuzione da utilizzare per liquidare l'indennità spettante al lavoratore che non possa più materialmente beneficiare del permesso, essendo scaduto il termine entro il quale viene computato nel Conto ore individuale (art. 5, comma 14 c.c.n.l.). Conseguentemente appare coerente con tale ricostruzione il riferimento, operato dalla Corte territoriale nell'interpretare la disposizione, alla media annua della retribuzione globale di fatto percepita, nozione in cui confluiscono tutte le voci retributive percepite nell'arco temporale di maturazione del diritto”.
Infine, è vero che l'art. 56 prevede 11 giornate di festività, per le quali dispone che “per il trattamento delle festività di cui ai punti b) e c) valgono le norme di legge”, ma va ribadito quanto premesso in ordine agli altri istituti, e cioè che l'interpretazione delle disposizioni dell'ordinamento interno va fatta sulla base dei principi della giurisprudenza comunitaria.
2.4. Del pari dicasi per l'incidenza delle somme erogate sistematicamente dalla convenuta al lavoratore a titolo di premi. Appare inconsistente la difesa attorea, che sul punto ha dedotto la natura liberale di tali erogazioni: come si evince dal conteggio sub doc. n. 6 attoreo -che, si ribadisce, è stato pacificamente redatto sulla base delle risultanze delle buste paga- negli anni
2019, 2020 e 2021 le somme a titolo di premio sono state erogate con continuità, con esclusione di soli tre mesi nel 2019 e di soli due mesi nel 2020. Anche se nell'anno 2021 i premi sono stati erogati per i mesi da marzo ad agosto, si ritiene che la loro consistenza (si tratta di una media di oltre 1.100,00 euro mensili) rappresenti, al pari degli altri anni, una componente stabile della retribuzione annua, alla quale va riconosciuta una doverosa incidenza sugli altri istituti contrattuali (per i quali si ribadiscono le argomentazioni di cui sopra).
2.5. Coerentemente con tale impostazione la Corte di Appello di Milano con sentenza n. 478 del 24.7.2024, in un caso in cui il lavoratore aveva chiesto il pagamento delle differenze retributive correlate all'incidenza della retribuzione per lavoro straordinario sul calcolo di
12 tredicesima mensilità, ferie, festività, permessi retribuiti r.o.l. e richiamata la giurisprudenza di legittimità ha così statuito: “escluso il carattere eccezionale del lavoro straordinario svolto dall'appellato e richiamato il contenuto degli istituti contrattuali rivendicati in atti (art. 5, 7,9
e 10 CCNL applicato …), i primi tre motivi di appello vanno respinti confermandosi il diritto dell'appellato al pagamento delle differenze retributive per incidenza della retribuzione per lavoro straordinario continuativo con le relative maggiorazioni sul calcolo della tredicesima mensilità, ferie, festività e permessi retribuiti”.
2.6. Va invece respinta l'eccezione della convenuta relativa all'applicazione del divisore 11 anziché 12, ai fini del calcolo della media degli straordinari o dei premi mensili. L'applicazione del divisore 11 appare corretta per la ragione che la media mensile degli straordinari viene effettuata sulla base dei soli mesi in cui essi sono svolti e nel caso di specie va tenuto in debito conto che, per quanto negli anni considerati il lavoro straordinario abbia senz'altro rappresentato un elemento abituale (come i premi), per almeno un mese all'anno il corrispettivo per lavoro straordinario (od il compenso denominato premio) non è stato prestato.
3. In definitiva meritano accoglimento tutte le domande attoree aventi ad oggetto il pagamento di differenze retributive, a titolo di incidenze per un totale lordo di € 9.744,50 (di cui € 1.689,02 per incidenze determinate dal lavoro straordinario, € 6.193,86 per incidenze determinate dai premi erogati, € 1.861,62 per TFR dovuto per l'inclusione dei premi sul relativo imponibile, non essendo prevista per i premi l'esclusione dettata dall'art. 67 CCNL per il lavoro straordinario).
È pacificamente dovuta al ricorrente anche la somma di € 2.941,23 netti, pari ad € 5.532,89 lordi, di cui € 3.552,06 lordi a titolo di TFR, per la busta paga di maggio 2023.
Dagli importi accertati come dovuti al ricorrente va detratto, per compensazione, il debito del lavoratore di € 3.500,00, a titolo di restituzione del prestito residuo.
4. Quanto alla causa riunita, è pacifico che il datore di lavoro abbia già corrisposto il rimborso per credito di imposta, sia pure dopo il deposito del ricorso (ma prima della sua notifica), sicchè sul punto è cessata la materia del contendere.
Sebbene la certificazione unica 2024 resa dal datore di lavoro in data 12.3.2024 (doc. n. 3 del ricorso rubricato al n. 676/2024) contenga la dichiarazione del datore di lavoro di avere
13 rimborsato la somma di € 1.122,00, si ritiene che non siano dovuti da gli interessi CP_1
su tale somma: infatti la dichiarazione dei redditi 2023, che ha generato il rimborso, è stata presentata il 2.5.2023 (doc. n. 2 del ricorso rubricato al n. 676/2024) e l'ultima busta paga è quella emessa per il mese di maggio 2023, mentre i rimborsi irpef dovuti dal sostituto di imposta avrebbero dovuto essere erogati con la busta paga del mese di luglio. Ne consegue che il lavoratore, stante la cessazione del rapporto, avrebbe semmai dovuto far valere nei confronti del fisco il diritto al rimborso. Non si ritiene pertanto che siano dovuti dall'odierna resistente gli interessi sul predetto rimborso.
Per le stesse ragioni non si ritiene che le spese di lite del giudizio riunito debbano gravare sulla resistente.
Le spese di lite relative alle domande accolte vanno liquidate in favore del lavoratore tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od
[...] Controparte_1
assorbita, condanna corrispondere a le seguenti somme lorde a titolo di Controparte_1 Parte_1
spettanze retributive:
- € 1.689,02 per incidenze determinate dal lavoro straordinario;
- € 6.193,86 per incidenze determinate dai premi;
- € 1.861,62 per TFR dovuto per l'inclusione dei premi sul relativo imponibile;
- € 5.532,89, di cui € 3.552,06 a titolo di TFR per la busta paga di maggio 2023;
- oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
da cui va detratto, per compensazione, il residuo debito del lavoratore nei confronti di ari a € 3.500,00; Controparte_1
condanna
14 rifondere a le spese del giudizio, che liquida in € Controparte_1 Parte_1
2.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
Lecco, 27 gennaio 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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