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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
GUARASCIO DOMENICO, LA
NANIA UC, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 626/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001698582000 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001698582000 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001698582000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente di IO, Ricorrente_1 impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di CA l'intimazione di pagamento n. 03020249001698582000 notificata in data 12/02/2024 limitatamente alle cartelle nn. 03020200005606280000, n.
03020210002599333000, n. 03020220008975169000 e n. 03020220012072069000, assumendone la nullità per omessa notifica delle stesse cartelle ed eccependo la prescrizione del diritto di procedere a riscossione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – IO che chiedeva rigettarsi tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto, alla stregua delle produzioni ed allegazioni di AD e dal tenore delle difese spiegate.
Intanto è a dirsi che l'avviso contenente l'intimazione di pagamento della somma dovuta dal contribuente non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui, in base all'art. 19, commi 4 e 3, del D.Lgs. n.
546 del 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non per questioni attinenti l'atto presupposto e, più in generale, l'atto da cui è sorto il debito nei confronti dell'erario. Tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notificazione di tale atto riscossivo
(cfr., in tal senso, anche Cass. n. 1961 del 2019).
Invero, dalle allegazioni prodotte dal concessionario e dall'ente impositore risultano notificati gli atti prodromici, sicché alcun decorso della prescrizione è maturato.
Invero il meccanismo di cui all'art. 19, co. 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'atto intermedio non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (v. recentemente Cass. n. 10736 del 2024).
Non ci si può limitare, come invece la ricorrente fa in memoria, a disconoscere le relate di notifica e/o la non integrità delle buste telematiche in via del tutto generica e, segnatamente, per il fatto che controparte ha allegato dei files che evidenziano che “Sono stati rilevati problemi per la firma” e, nel dettaglio, che “la firma digitale del messaggio non è valida o attendibile”.
Intanto tale invalidità, per come prima argomentato, andava dedotta nella impugnazione della cartella ma vi è di più.
La notifica effettuata a mezzo pec, al pari di quella direttamente realizzata tramite il servizio postale, fornisce certezza in ordine al giorno ed orario esatto della spedizione e della ricezione, nonché in merito all'integrità del contenuto e degli eventuali allegati. Nel caso di specie, la notifica dell'opposta intimazione
è correttamente avvenuta allo specifico indirizzo pec del destinatario, come risultante dai predetti elenchi.
Si osservi, inoltre, che la provenienza della pec è inequivocabilmente riferibile all'Agente della
IO, comprovata dai dati di certificazione contenuti nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso Gestore, nonché dall'indirizzo e dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato. È proprio la ricevuta di avvenuta consegna, dunque, a fornire al mittente la prova che il suo messaggio è pervenuto al destinatario, certificando l'avvenuta consegna.
Per il mittente, la prova è costituita dalla ricevuta di consegna rilasciata al mittente dal Gestore della casella di posta elettronica del destinatario stesso. Di conseguenza, il principio operante in tema di perfezionamento della notifica a mezzo posta elettronica certificata è, quindi, analogo a quello sancito per il perfezionamento della notifica a mezzo posta. La Corte di Cassazione, inoltre, ha più volte affermato che la responsabilità per la mancata lettura di una comunicazione o notifica ricevuta a mezzo pec è da attribuire al destinatario, se conseguente ad una sua carenza relativamente al controllo della casella di posta.
Sulla notifica pec per allegazione in formato pdf anziché p7m (che impinge la presunta invalidità digitale della firma) si ritiene che la garanzia di immodificabilità possa essere assicurata in favore del contribuente mediante la sottoscrizione del documento elettronico, identificata dal file con estensione p7m. Tale estensione si riferisce al formato di firma Società_1, visualizzabile attraverso idonei softwares in grado di
“sbustare” il documento sottoscritto. Tale formato è quello generalmente in uso nell'ambito del processo civile telematico, che deve tenere conto della moltitudine di utenti e dei diversi programmi utilizzati per la redazione dei documenti. Affianco a tale tipologia di firma esiste anche la firma digitale in formato Pades, che può essere apposta con diverse modalità e rende il documento facilmente accessibile, con il limite di consentire di firmare solo documenti di tipo “pdf”. E' evidente che quest'ultima firma digitale è di più largo accesso, soprattutto a imprese e professionisti, i quali potrebbero non essere dotati di un programma in grado di leggere il file firmato in p7m, e quindi non essere affatto in grado di accedere al documento pervenuto. Dovendo l'Ente di esazione rendere accessibile l'atto a tutti i destinatari, sia quelli meno evoluti sul piano informatico, sia quelli che potrebbero non avere necessità per uso professionale di un programma di lettura dei files in estensione p7m, la cartella in notifica è firmata in Pades con file di estensione pdf. Infatti il DPCM 22 febbraio 2013 dispone che il sistema di verifica delle firme elettroniche qualificate e digitali deve quantomeno “evidenziare l'eventuale modifica del documento informatico dopo la sottoscrizione dello stesso”, ed al precedente articolo 4, comma 3, sancisce che: “il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, non soddisfa il requisito di immodificabilità del documento previsto dall'art. 21, comma 2, del Codice, se contiene macroistruzioni, codici eseguibili o altri elementi, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.” In ogni caso, si richiama pure quanto disposto dall'art. 22 D. Lgs 82/2005 il quale, nello stabilire che i documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo hanno piena efficacia, ai sensi degli artt. 2714 e 2715 del c.c., se ad essi è apposta o associata una firma digitale o altra firma elettronica qualificata, non specifica affatto la firma Società_1 come unica utilizzabile, riferendosi infatti “a firma digitale o altra firma elettronica qualificata”. I messaggi di errore indicati in memoria, quindi, possono riferirsi all'impossibilità del software di “sbustare” correttamente il documento quale firma ma garantiscono comunque l'immutabilità del documento (nemmeno censurata) e la provenienza di questo da ADER. Di qui l'assoluta assenza di vizi nell'eseguita notifica.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che si quantificano in
4.500,00 euro oltre accessori di legge. CA, 12.1.2026.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
GUARASCIO DOMENICO, LA
NANIA UC, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 626/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001698582000 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001698582000 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001698582000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente di IO, Ricorrente_1 impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di CA l'intimazione di pagamento n. 03020249001698582000 notificata in data 12/02/2024 limitatamente alle cartelle nn. 03020200005606280000, n.
03020210002599333000, n. 03020220008975169000 e n. 03020220012072069000, assumendone la nullità per omessa notifica delle stesse cartelle ed eccependo la prescrizione del diritto di procedere a riscossione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – IO che chiedeva rigettarsi tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto, alla stregua delle produzioni ed allegazioni di AD e dal tenore delle difese spiegate.
Intanto è a dirsi che l'avviso contenente l'intimazione di pagamento della somma dovuta dal contribuente non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui, in base all'art. 19, commi 4 e 3, del D.Lgs. n.
546 del 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non per questioni attinenti l'atto presupposto e, più in generale, l'atto da cui è sorto il debito nei confronti dell'erario. Tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notificazione di tale atto riscossivo
(cfr., in tal senso, anche Cass. n. 1961 del 2019).
Invero, dalle allegazioni prodotte dal concessionario e dall'ente impositore risultano notificati gli atti prodromici, sicché alcun decorso della prescrizione è maturato.
Invero il meccanismo di cui all'art. 19, co. 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'atto intermedio non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (v. recentemente Cass. n. 10736 del 2024).
Non ci si può limitare, come invece la ricorrente fa in memoria, a disconoscere le relate di notifica e/o la non integrità delle buste telematiche in via del tutto generica e, segnatamente, per il fatto che controparte ha allegato dei files che evidenziano che “Sono stati rilevati problemi per la firma” e, nel dettaglio, che “la firma digitale del messaggio non è valida o attendibile”.
Intanto tale invalidità, per come prima argomentato, andava dedotta nella impugnazione della cartella ma vi è di più.
La notifica effettuata a mezzo pec, al pari di quella direttamente realizzata tramite il servizio postale, fornisce certezza in ordine al giorno ed orario esatto della spedizione e della ricezione, nonché in merito all'integrità del contenuto e degli eventuali allegati. Nel caso di specie, la notifica dell'opposta intimazione
è correttamente avvenuta allo specifico indirizzo pec del destinatario, come risultante dai predetti elenchi.
Si osservi, inoltre, che la provenienza della pec è inequivocabilmente riferibile all'Agente della
IO, comprovata dai dati di certificazione contenuti nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso Gestore, nonché dall'indirizzo e dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato. È proprio la ricevuta di avvenuta consegna, dunque, a fornire al mittente la prova che il suo messaggio è pervenuto al destinatario, certificando l'avvenuta consegna.
Per il mittente, la prova è costituita dalla ricevuta di consegna rilasciata al mittente dal Gestore della casella di posta elettronica del destinatario stesso. Di conseguenza, il principio operante in tema di perfezionamento della notifica a mezzo posta elettronica certificata è, quindi, analogo a quello sancito per il perfezionamento della notifica a mezzo posta. La Corte di Cassazione, inoltre, ha più volte affermato che la responsabilità per la mancata lettura di una comunicazione o notifica ricevuta a mezzo pec è da attribuire al destinatario, se conseguente ad una sua carenza relativamente al controllo della casella di posta.
Sulla notifica pec per allegazione in formato pdf anziché p7m (che impinge la presunta invalidità digitale della firma) si ritiene che la garanzia di immodificabilità possa essere assicurata in favore del contribuente mediante la sottoscrizione del documento elettronico, identificata dal file con estensione p7m. Tale estensione si riferisce al formato di firma Società_1, visualizzabile attraverso idonei softwares in grado di
“sbustare” il documento sottoscritto. Tale formato è quello generalmente in uso nell'ambito del processo civile telematico, che deve tenere conto della moltitudine di utenti e dei diversi programmi utilizzati per la redazione dei documenti. Affianco a tale tipologia di firma esiste anche la firma digitale in formato Pades, che può essere apposta con diverse modalità e rende il documento facilmente accessibile, con il limite di consentire di firmare solo documenti di tipo “pdf”. E' evidente che quest'ultima firma digitale è di più largo accesso, soprattutto a imprese e professionisti, i quali potrebbero non essere dotati di un programma in grado di leggere il file firmato in p7m, e quindi non essere affatto in grado di accedere al documento pervenuto. Dovendo l'Ente di esazione rendere accessibile l'atto a tutti i destinatari, sia quelli meno evoluti sul piano informatico, sia quelli che potrebbero non avere necessità per uso professionale di un programma di lettura dei files in estensione p7m, la cartella in notifica è firmata in Pades con file di estensione pdf. Infatti il DPCM 22 febbraio 2013 dispone che il sistema di verifica delle firme elettroniche qualificate e digitali deve quantomeno “evidenziare l'eventuale modifica del documento informatico dopo la sottoscrizione dello stesso”, ed al precedente articolo 4, comma 3, sancisce che: “il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, non soddisfa il requisito di immodificabilità del documento previsto dall'art. 21, comma 2, del Codice, se contiene macroistruzioni, codici eseguibili o altri elementi, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.” In ogni caso, si richiama pure quanto disposto dall'art. 22 D. Lgs 82/2005 il quale, nello stabilire che i documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo hanno piena efficacia, ai sensi degli artt. 2714 e 2715 del c.c., se ad essi è apposta o associata una firma digitale o altra firma elettronica qualificata, non specifica affatto la firma Società_1 come unica utilizzabile, riferendosi infatti “a firma digitale o altra firma elettronica qualificata”. I messaggi di errore indicati in memoria, quindi, possono riferirsi all'impossibilità del software di “sbustare” correttamente il documento quale firma ma garantiscono comunque l'immutabilità del documento (nemmeno censurata) e la provenienza di questo da ADER. Di qui l'assoluta assenza di vizi nell'eseguita notifica.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che si quantificano in
4.500,00 euro oltre accessori di legge. CA, 12.1.2026.