Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 118
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di intimazione non è un nuovo atto impositivo e può essere sindacato solo per vizi propri, non per questioni relative agli atti presupposti, salvo che il contribuente non ne sia venuto a conoscenza solo con l'intimazione. Poiché gli atti prodromici risultano notificati, la prescrizione non è maturata.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto di riscossione

    La Corte ha ritenuto che, poiché gli atti prodromici risultano notificati, alcun decorso della prescrizione è maturato.

  • Rigettato
    Invalidità della notifica PEC per firma digitale non valida

    La Corte ha ritenuto che la notifica a mezzo PEC è valida e fornisce certezza sulla spedizione, ricezione e integrità del contenuto. La provenienza è comprovata dai dati di certificazione. La responsabilità per la mancata lettura è del destinatario. La firma digitale in formato Pades (estensione pdf) è ritenuta idonea a garantire l'immutabilità del documento e l'accessibilità per tutti i destinatari, anche meno evoluti sul piano informatico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 118
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 118
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo