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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/09/2025, n. 2519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2519 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore - Presidente est.
Dott.ssa Francesca Caputo - Giudice
Dott. Michele Grande - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7426/2019 r.g.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Ottaviano Manca, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Bracciale, come da mandato in atti;
CP_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 16.7.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L' e il contraevano matrimonio in data 16.7.2007, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Pt_1 CP_1
Stato civile di IN – atto n. 8 parte I Anno 2007, dal quale nasceva un figlio, deceduto in data
10.8.2004. Adottato il provvedimento presidenziale ed assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., nell'accordo formalizzato in vista dell'udienza cartolare del 16.7.2025 le parti definivano le condizioni della separazione concordemente;
pertanto, la causa veniva immediatamente riservata per la decisione, stante la rinuncia dei procuratori all'assegnazione dei termini per lo scambio delle memorie conclusionali.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate e specificate nell'allegato planimetrico unito all'accordo, che delinea la concreta porzione nella disponibilità di ciascuna di esse, appaiono consone agli interessi delle medesime: L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 16.7.2007 in
IN (Le) (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 8 parte I, anno 2007), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 4.9.2025
Il Giudice est. La Presidente dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore