Art. 1. 1. Per le finalita' di cui all' articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 , e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993.
2. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 15, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 .
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo di corrispondente quota delle maggiori entrate conseguenti dall' articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , e dall' articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 . Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 15, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 .
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo di corrispondente quota delle maggiori entrate conseguenti dall' articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , e dall' articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 . Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.