Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/01/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 163/2024 R.G. promossa da
(P.IVA ), con il patrocinio degli Avv.ti ISGRO' VINCENZO e Parte_1 P.IVA_1
ISGRO' MIRIAM
RICORRENTE contro
(P.IVA ), con il patrocinio dell'Avv. BOLOGNESE Controparte_1 P.IVA_2
ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: Altri contratti atipici sulle seguenti conclusioni per parte ricorrente
1) Ritenere e dichiarare che in data 06/08/2021 veniva stipulato un contratto di consulenza (All.2.) tra l'odierna ricorrente e la con scadenza 31/12/2023 per la parte Parte_1 Controparte_1
concernente la consulenza strategica relativa alla progettazione di nuove funzionalità delle Piattaforme
BFF e BR, e con scadenza 31/03/2022 per la parte concernente la consulenza strategica relativa al business development nazionale e internazionale
2) Ritenere e dichiarare che il predetto il contratto per la parte concernente la consulenza strategica relativa al business development nazionale e internazionale si intendeva tacitamente rinnovato per fatti concludenti, tramite la prestazione e l'accettazione di attività svolte nei mesi di maggio e giugno giusta fatture n.10-2022-FE dd. 27/05/2022 e n.12-2022-FE dd. 06/06/2022
pagina 1 di 15
e , impedendo così di fatto lo svolgimento di ogni Email_1 Email_2
ulteriore prestazione
4) Ritenere e dichiarare che in data 26/07/2023, con pec a firma dell'Avv. Bolognese, Controparte_2
comunicava l'avvenuta risoluzione del contratto per un presunto inadempimento del SI. Parte_2
5) Ritenere e dichiarare che il SI. non ha violato il dovere di riservatezza né con lo Parte_2
scambio di mail del 3-8 giugno 2022, né altrimenti
6) Ritenere, dunque, infondata ed in ogni caso sfornita di prova la denuncia di violazione del dovere di riservatezza formulata da parte resistente
7) Conseguentemente, ritenere e dichiarare il diritto dell'odierna deducente di percepire tutti i compensi previsti dal contratto, per quanto riguarda la Consulenza strategica relativa alla progettazione di nuove funzionalità delle Piattaforme BFF e BR, fino alla data di validità dello stesso, fissata al 31/12/2023, per l'importo di € 103.700,00
8) Sempre conseguentemente, ritenere e dichiarare il diritto dell'odierna deducente per quanto riguarda la Consulenza strategica relativa al business development, di percepire tutti i compensi relativi alle attività svolte in regime di rinnovazione tacita per facta concludentia fino al giugno 2022, come da fatture elettroniche n. 10-2022-FE dd. 27/05/2022 e n. 12-2022-FE dd. 06/06/2022, ciascuna per il pari importo € 14.030,00 iva incl. e dunque per il complessivo importo di € 28.060,00
9) Per l'effetto, condannare la società con sede legale in Via Bottenigo n. 217, Controparte_1
Cap 30175 – Venezia, P.IVA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a P.IVA_2
pagare, per i motivi e le causali descritte in epigrafe, in favore della società con sede in Parte_1
Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 68, Cap 00192, Partita IVA n. in persona del suo P.IVA_1 amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, il complessivo importo di € 131.760,00
10) Incrementare l'importo di cui sopra con la rivalutazione monetaria e gli interessi moratori dovuti ex
D.Lgs. n. 231/2002, da calcolarsi con decorrenza dalla data della fattura emessa sino all'effettivo soddisfo pagina 2 di 15 Si chiede ammettersi interrogatorio formale dei legali rappresentanti della Società convenuta su fatti di causa, articolati in capitolati prova e preceduti dall'espressione “Essere Vero che”, nonché prova per testi, sui medesimi fatti e, in particolare sui seguenti capitolati:
a) “Essere Vero che in data 06/08/2021 veniva stipulato, con la sottoscrizione di tutte le parti, un
Contratto di Consulenza (All.2, contratto che viene esibito al teste) tra l'odierna ricorrente Parte_1
e la con scadenza 31/12/2023, avente ad oggetto la “consulenza strategica
[...] Controparte_1 relativa alla progettazione di nuove funzionalità delle Piattaforme BFF e BR”, e la consulenza strategica relativa al business development nazionale e internazionale”.
Si indicano a testi: IG. residente e/o domiciliato in Caserta, SI.ra c/o Parte_3 Tes_1
, Marghera, Venezia;
SI.ra c/o , Marghera, Venezia. CP_2 Testimone_2 CP_2
b) “Essere Vero che le prestazioni e le attività contrattualmente previste a carico di Parte_1
prendevano regolarmente avvio dalla data della stipula del contratto”.
Si indicano a testi: IG. SI.ra ; SI.ra . Parte_3 Tes_1 Testimone_2
c) “Essere Vero che le fatture emesse dal 31/08/2021 fino al 12/07/2022 (All.ti 3-13, che vengono esibite al teste) a fronte dell'attività posta in essere da venivano regolarmente pagate Parte_1 senza eccepire alcunché”.
Si indicano a testi: IG. SI.ra ; SI.ra . Parte_3 Tes_1 Testimone_2
d) “Essere Vero che lo scambio di email denunciato dall'opponente (All.22), che viene esibito al teste) corrisponde all'esercizio della normale operatività, relativa ad un cliente di Controparte_1 gestito nell'interesse esclusivo di questa”.
Si indicano a testi: SI.ra , c/o , Marghera, Venezia;
SI. Testimone_3 CP_2 Testimone_4
c/o , Marghera, Venezia;
SI. c/o , Marghera, Venezia, SI. CP_2 Tes_5 CP_2 Tes_6
, c/o , Marghera, Venezia.
[...] CP_2
e) “Essere Vero che la è una società di noleggio bus di cui si è Controparte_3 Controparte_1
servita per soddisfare un cliente procacciato dal SI. , Amministratore della Parte_2 Parte_1 ossia la Assist Digital, un'azienda che si occupa di assistenza per grandi aziende e che aveva necessità di un servizio navetta”.
Si indicano a testi: SI. , residente e/o domiciliato in Casoria (NA); SI.ra Testimone_7 Tes_8
residente e/o domiciliata in Sparanise (CE); SI. residente e/o domiciliato
[...] Testimone_9
in Caserta, SI. , c/o , Marghera, Venezia. Testimone_6 CP_2
pagina 3 di 15 f) “Essere Vero che il servizio di trasporto che veniva offerto in questo caso specifico era denominato
“Commuting” e consisteva nel trasporto di dipendenti aziendali pendolari, sulla tratta casa-lavoro”. indicano a testi: SI. SI.ra , c/o , Marghera, Venezia;
Parte_3 Testimone_10 CP_2
SI.ra ; SI. SI. SI. . Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 Testimone_6
g) “Essere Vero che all'interno di al tempo del rapporto, c'era una sezione Controparte_1 denominata per l'appunto “Commuting”, costituita in prima linea dai SIg.ri e Testimone_4
e, a supporto, dalla SI.ra , che si occupava della comunicazione e, Testimone_10 Testimone_3 infine dal SI. data manager che gestiva l'analisi del percorso con specifici report”. Tes_5
Si indicano a testi: SI. SI.ra ; SI.ra ; SI. Parte_3 Testimone_10 Testimone_3 Tes_4
SI. SI. .
[...] Tes_5 Testimone_6
h) “Essere Vero che il SI. in particolare, era al tempo un diretto referente del Testimone_4 SI. all'interno di ed essendo il responsabile dei movimenti di vendita e di Pt_2 Controparte_1 acquisto, era il primo soggetto cui il SI. si rivolgeva per confermare un servizio”. Pt_2
Si indicano a testi: SI. SI.ra ; SI.ra ; SI. Parte_3 Testimone_10 Testimone_3 Tes_4
SI. SI. .
[...] Tes_5 Testimone_6
i) “Essere Vero che con il predetto scambio di mail, intervenuto fra il 3 e l'8 giugno Parte_1
2022, ha agito nell'espletamento del Contratto di Consulenza al tempo concluso con CP_1
e nel solo interesse di quest'ultima”.
[...]
Si indicano a testi: SI. SI. ; SI.ra ; SI. Parte_3 Testimone_7 Testimone_8
SI.ra ; SI.ra ; SI. SI. Testimone_9 Testimone_10 Testimone_3 Testimone_4
SI. . Tes_5 Testimone_6
j) “Essere Vero che tutti gli interessati sono stati comunque deliberatamente e non casualmente destinatari della missiva (in merito si usa il termine “messi in copia”, con l'abbreviazione c.c. che indica “copia conoscenza”) e nessuno di loro ha rilevato o censurato la circostanza, né ha fatto notare l'errore nella scelta dell'account a , che ha Parte_2 quindi proseguito nella conversazione”. • Si indicano a testi: SI.ra ; SI.ra Testimone_10 Tes_3
; SI. SI.
[...] Testimone_4 Tes_5
k) “Essere Vero che è una società di cui il SI. è Amministratore e che si CP_4 Parte_2 occupa di edilizia”.
pagina 4 di 15 Si indicano a testi: SI. SI.ra residente e/o domiciliata in C.da Vulcano, Parte_3 Tes_11
LI (ME); SI. residente e/o domiciliato in Milazzo (ME). Testimone_12
l) “Essere Vero che l'account di posta elettronica di , è CP_4 Email_3 un account personale del SI. , a cui ha accesso solo quest'ultimo”. Parte_2
Si indicano a testi: SI. SI.ra SI. Parte_3 Tes_11 Testimone_12
m) “Essere Vero che l'altro socio di la SI.ra non è amministratore della CP_4 Tes_11
società e non ha accesso alla corrispondenza societaria, se non nei limiti della CP_4
consultazione (ex art. 2476 c.c. secondo comma), necessaria a conseguire notizie sullo svolgimento degli affari sociali”.
Si indicano a testi: SI. SI.ra SI. Parte_3 Tes_11 Testimone_12
n) “Essere Vero che la SI.ra è del tutto estranea alla mail in questione”. Tes_11
Si indicano a testi: SI. SI.ra SI. Parte_3 Tes_11 Testimone_12
o) “Essere Vero che in data antecedente al 20/06/2022 gli account “ ” e Email_1
” sono stati sospesi dalla società attrice -opponente senza la comunicazione di Email_2 alcun preavviso”.
Si indicano a testi: SI. SI.ra ; SI. SI. Parte_3 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
[...]
p) “Essere Vero che la sospensione degli accounts ” e Email_1
” rendeva impossibile ai SIg.ri e di attendere Email_2 Parte_2 Parte_3 alla esecuzione del Contratto di Consulenza”.
Si indicano a testi: SI. SI.ra ; SI. SI. Parte_3 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
SI.ra ; SI.ra ; SI.ra ; SI. .
[...] Tes_1 Testimone_2 Testimone_10 Testimone_6
Rigettare i mezzi di prova richiesti da controparte e, in caso di loro ammissione, ammettere questa difesa alla prova del contrario, sulle stesse circostanze allegate ex adverso, con gli stessi testi indicati da questa difesa e con quelli eventualmente indicati da controparte.
Con vittoria di spese e compensi di causa. per parte resistente
A) In via preliminare, previa revoca del provvedimento 16/05/2024, dichiarare la improcedibilità del giudizio per omessa notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza pagina 5 di 15 B) Gradatamente, sempre in via preliminare, disporre la trasmissione degli atti al IG. Presidente della
I^ Sezione Civile del Tribunale di Venezia perché disponga la riunione del presente giudizio con quello iscritto al numero 10813/2022 R.G.
C) In ulteriore subordine, ove sia consentito l'esame del merito, rigettare tutte le domande per come proposte, perché inammissibili, improponibili e, gradatamente, infondate, sia in fatto che in diritto
D) In gradato, ulteriore, subordine, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di ogni impegno eventualmente ancora in essere tra le parti, dichiarando il diritto della società convenuta ad ottenere la restituzione di tutte le somme versate alla società attrice, per come saranno quantificate in corso di causa, la dichiarazione che nulla deve la convenuta alla attrice, che andrà dichiarata tenuta al risarcimento del danno subito e subendo, pure quantificando in corso di causa, e così condannata al pagamento della relativa somma
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/01/2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendone la condanna al pagamento di € 131.760,00, oltre interessi, in Controparte_1
forza di un contratto dd. 06/08/2021, relativo alla prestazione di servizi informatici.
La ricorrente ha allegato di aver sviluppato la piattaforma di prenotazione online denominata
“Busrapido.com”. Ha aggiunto che la proprietà del software venne ceduta da , titolare dei CP_5
diritti, alla odierna resistente. Controparte_1
Ha, altresì, affermato che il 06/08/2021 venne sottoscritto un contratto di consulenza tra Parte_1
e con scadenza al 31/12/2023 per la consulenza strategica relativa alla
[...] Controparte_1
progettazione di nuove funzionalità delle piattaforme digitali, e con scadenza al 31/03/2022, tacitamente rinnovabile, per la consulenza strategica relativa al business development nazionale e internazionale.
La ricorrente ha sostenuto di aver adempiuto ai contratti sottoscritti, fino a che il 20/06/2022 la disabilitò le caselle di posta elettronica e Controparte_1 Email_1
, precludendo in tal modo ai IG.ri e di accedere Email_2 Parte_2 Parte_3
alle e-mail in entrata e in uscita. La resistente, invero, dolendosi di un presunto grave inadempimento di
, intimò risoluzione dei contratti sottoscritti, per una presunta violazione degli obblighi di Parte_1
riservatezza.
pagina 6 di 15 , allegando di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte, ha agito per ottenere il Parte_1
pagamento dei corrispettivi pattuiti, che avrebbe saldato solo in parte. CP_2
Con comparsa dd. 25/07/2024 si è costituita , eccependo in via pregiudiziale CP_1
l'improcedibilità del ricorso per omessa tempestiva notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza.
La resistente ha chiesto la riunione con altra causa le stesse parti pendente avanti il Tribunale di
Venezia.
Nel merito ha contestato l'esistenza del titolo e, in ogni caso, ha affermato che i contratti CP_2
sarebbero risolti per grave inadempimento della ricorrente, che avrebbe violato gli obblighi di riservatezza.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la natura documentale della controversia, il
Giudice ha fissato per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 09/01/2025.
***
La domanda formulata da parte attrice va rigettata, per i motivi di séguito Parte_1
indicati.
Si premette, in punto di rito, che dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma
Cartabia) le controversie soggette alla cognizione del Tribunale monocratico possono sempre proporsi nelle forme del rito semplificato di cognizione.
Si aggiunge, con riguardo al caso di specie, che dalle difese svolte dalla convenuta non è emersa la necessità di una conversione del rito, tenuto anche conto della natura documentale della controversia ed in considerazione del fatto che non si tratta di contenzioso di rilevante complessità. Né, del resto, le parti hanno formulato istanza per la conversione del rito, limitandosi ad insistere per l'ammissione delle istanze istruttorie, nell'ambito del procedimento semplificato di cognizione.
D'altro canto, a mente degli artt. 281-undecies e duodecies c.p.c., nella versione vigente al momento in cui si è tenuta la prima udienza1, il resistente convenuto in giudizio nelle forme del rito semplificato di 1 Cfr. art. 281-duodecies c.p.c. nella versione introdotta dal D.Lgs. n. 149/2022 “Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”. La norma è stata, in séguito, ulteriormente modificata con D.Lgs. n. 164/2024 (correttivo alla riforma c.d. Cartabia) ed ora prevede che “Quando l'eSIenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le pagina 7 di 15 cognizione aveva l'onere di contestare specificamente le asserzioni attoree e di dedurre i mezzi istruttori a sostegno delle proprie difese, in quanto l'assegnazione dei termini per memorie istruttorie costituiva una sola eventualità, subordinata alla richiesta delle parti ed alla ricorrenza di un giustificato motivo. Tanto premesso, nel caso di specie non vi è stata richiesta di alcuna delle parti di concessione di termini ex art. 281-duodecies c.p.c., in quanto, come già evidenziato, le parti si sono limitate a chiedere l'ammissione dei mezzi istruttori.
Pertanto, ritenute inammissibili le istanze di prova orale dedotte dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione a séguito di istruttoria orale, senza assegnazione di note conclusive, non previste dall'art. 281-sexies c.p.c.
Si aggiunge che parte resistente ha chiesto il differimento dell'udienza di discussione orale, richiamandosi al disposto dell'art. 281-sexies co. 1 c.p.c. Si evidenzia, tuttavia, che il Giudice – con ordinanza dd. 27/11/2024, poi confermata con provvedimento dd. 19/12/2024, comunicato alle parti – aveva già fissato un'udienza ad hoc per la discussione orale della causa.
Si osserva che non ha pregio l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata da parte convenuta. Invero, con decreto dd. 04/01/2024 il Giudice aveva fissato udienza di comparizione al
23/05/2024. La parte ricorrente, tuttavia, con memoria dd. 09/05/2024 ha chiesto l'assegnazione di un nuovo termine per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza. Il Giudice, pertanto, ha fissato nuova udienza di comparizione parti al 05/09/2024, assegnando termine per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza sino al 30/05/2024.
La convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, ove ha spiegato le proprie difese, con la conseguenza che non può ravvisarsi alcun pregiudizio alla regolare instaurazione del contraddittorio.
Inoltre, deve evidenziarsi che i termini previsti dall'art. 281-undecies c.p.c. per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione non sono qualificati come perentori: pertanto, nonostante la parte ricorrente non abbia in prima istanza ottemperato all'onere di tempestiva notifica del ricorso, la successiva instaurazione del contraddittorio nei termini di legge e nel nuovo termine assegnato dal giudice esclude che il ricorso sia improcedibile. Infatti, la sanzione processuale di improcedibilità, connessa alla qualificazione di un termine come perentorio, deve essere espressa, poiché – altrimenti – la definizione in rito del processo risulterebbe illegittima e, peraltro, contraria ad eSIenze di economia processuale, stante la possibilità di reintrodurre la controversia.
domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria” pagina 8 di 15 L'istanza di riunione del procedimento con altro connesso pendente dinanzi alla medesima Sezione di questo Tribunale è stata rigettata, trattandosi di causa documentale e matura per la decisione in esito agli atti introduttivi, con conseguente possibile pregiudizio per l'economia processuale in caso di rimessione del fascicolo al Presidente.
Nel merito si evidenzia che la ricorrente previa autorizzazione del Giudice in Parte_1
prima udienza, al momento in cui non erano ancora scattate le preclusioni istruttorie ex art. 281- undecies c.p.c., ha depositato i titoli contrattuali azionati, che recano la sottoscrizione non disconosciuta di parte convenuta. Tale aspetto denota il carattere pretestuoso della difesa spiegata nella comparsa di costituzione e risposta, secondo cui l'intero rapporto azionato sarebbe privo di supporto normativo sottoscritto dalle parti. D'altro canto, le stesse tesi della convenuta, al di là della eccezione di inesistenza del titolo, poi superata dalle predette produzioni documentali, sono apparse confermare l'esistenza del rapporto contrattuale.
Nel ricorso la ha, inoltre, precisato che, prima di rendersi inadempiente rispetto all'obbligo Parte_1
di pagamento dei corrispettivi, la avrebbe corrisposto le somme portate da alcune fatture CP_2
riferite a fine 2021 – inizio 2022. Tale affermazione non è oggetto di contestazione e suffraga l'esistenza del titolo ed il corretto adempimento da parte di . Parte_1
La convenuta ha affermato che il contratto avente ad oggetto l'attività di consulenza strategica sarebbe cessato da tempo. Nondimeno, la cessazione del contratto non comporta estinzione dell'obbligazione di pagare i corrispettivi pattuiti e riferiti a prestazioni già svolte.
Quanto all'adempimento allegato dalla ricorrente , si evidenzia che la contestazione CP_2
della convenuta appare del tutto generica. Infatti, si è limitata ad asserire che l'attrice Parte_1
non avrebbe svolto alcuna attività economicamente valutabile, né – genericamente – alcuna attività indicata nell'atto introduttivo del giudizio.
Tali deduzioni non soddisfano l'onere di contestazione specifica previsto dall'art. 281-undecies c.p.c.
(cfr. art. 281-undecies co. 3 c.p.c. “Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”), e rilevano anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a fronte di una compiuta prospettazione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo.
Si consideri, infatti, che nel ricorso dd. 02/01/2024 ha affermato di produrre software e Parte_1
di svolgere attività di consulenza in relazione a piattaforme web. Ha, poi, allegato che il 06/08/2021 la pagina 9 di 15 Società inglese Busrapido Ltd cedette alla convenuta la proprietà intellettuale ed il software CP_2
Busrapido.com., e che sempre in data 06/08/2021 le parti sottoscrissero un contratto con scadenza al
31/12/2023, riferito alla “consulenza strategica relativa alla progettazione di nuove funzionalità delle piattaforme BFF e BR”, e con scadenza al 31/03/2022, poi tacitamente rinnovato, per la parte concernente alla “consulenza strategica relativa al business development nazionale e internazionale”.
Tuttavia, anche ammettendo che abbia svolto le prestazioni pattuite, le domande di Parte_1
pagamento svolte dalla ricorrente vanno rigettate, stante il tenore contraddittorio delle allegazioni e delle domande contenute nel ricorso introduttivo.
La ricorrente, invero, ha formulato richiesta di pagamento di € 103.700, riferiti ai compensi per l'anno
2022 e per l'anno 2023 per la parte di consulenza strategica relativa alla progettazione di nuove funzionalità delle piattaforme BFF e BR. A tale riguardo, il contratto prevedeva un compenso di €
60.000 per l'anno 2021; di € 60.000 per l'anno 2022; e di ulteriori € 60.000 per l'anno 2023; oltre iva.
E' pacifico che saldò i compensi relativi all'anno 2021 (cfr. doc. da 3 a 7 di parte ricorrente CP_2
fatture 2021). In particolare, è emerso, sulla base della documentazione depositata, che le parti pattuirono i compensi 2021 in € 60.000 + iva, così per complessivi € 73.200, suddividendoli in 5 rate mensili di € 14.640, pagate nei mesi da agosto a dicembre 2021.
Quanto all'anno 2022, le parti suddivisero – evidentemente – i compensi di € 60.000 + iva, così per complessivi € 73.200, in 12 rate mensili da € 6.100.
, in proposito, ha dapprima affermato che avrebbe pagato le fatture emesse per le Parte_1 CP_2
rate di febbraio, marzo, aprile e luglio, lamentando, invece, il mancato pagamento delle fatture N. 9 e
11 del 2022 (cfr. doc. 11 e 12 ricorrente), dell'importo di € 12.200 complessivi, relative alle rate di maggio e giugno 2022 (cfr. p. 3 ricorso “Le prestazioni e le attività contrattualmente previste, prendevano regolarmente avvio dalla data della stipula: a fronte dell'attività posta in essere da venivano regolarmente pagate – salvo quelle di cui appresso si dirà (All.ti 11 e 12) - le Parte_1
fatture dal 31.08.2021, fino al 12.07.2022 (All.ti 3-13)”). In un primo momento, pertanto, la ricorrente, richiamandosi a n. 6 fatture depositate in allegato al ricorso, ha sostenuto che la resistente ne avrebbe saldate 4, mentre 2 sarebbero rimaste insolute.
Nel prosieguo del ricorso, invece, ha sostenuto che avrebbe saldato tutte le fatture Parte_1 CP_2
2022 depositate in atti (cfr. p. 16 del ricorso “Come descritto in narrativa, il Contratto sottoscritto fra e prevedeva lo svolgimento di due diverse attività: a) Consulenza strategica Parte_1 CP_1
pagina 10 di 15 relativa alla progettazione di nuove funzionalità delle Piattaforme BFF e BR. Compenso previsto in
Euro 60.000 per l'anno 2021, Euro 60.000 per l'anno 2022 ed Euro 60.000 per l'anno 2023, oltre IVA
(…) Per quanto riguarda le attività sub a), nel 2022 sono state emesse 7 fatture per 35.000,00 più iva, di cui 6 sono state pagate e una (la n. 1016/22 del 01.08.2022, Cfr. All. 14) è oggetto del decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dall'odierna deducente”). In tale secondo frangente, pertanto, la ricorrente ha ammesso che le 6 fatture depositate in allegato al ricorso sarebbero state integralmente saldate.
, in altri termini, ha dapprima affermato che le fatture N. 9 e 11 del 2022, di cui agli allegati Parte_1
11 e 12, non sarebbero state saldate, per poi sostenere, invece, che tali fatture sarebbero state regolarmente saldate (cfr. pag. 16 ricorso “In sostanza sono stati pagati € 35.000,00 (7 fatture da €
5.000,00) oltre IVA”).
Si osservi, d'altro canto, che anche il cap. c) dedotto da parte ricorrente “Essere Vero che le fatture emesse dal 31.08.2021 fino al 12.07.2022 (All.ti 3-13, che vengono esibite al teste) a fronte dell'attività posta in essere da venivano regolarmente pagate senza eccepire alcunché” pare Parte_1
presupporre il saldo di tutte le fatture depositate in atti.
Si evidenzia, poi, che nella stessa diffida dd. 12/09/2022 (cfr. doc. 16 ricorrente) si limitava Parte_1
a censurare il mancato pagamento delle fatture N. 10 e N. 12/2022, di importo € 14.100, che non sono agli atti, relative – come si evince sulla base degli importi – non all'attività di progettazione di nuove funzionalità delle Piattaforme BFF e BR, bensì alle attività di business development nazionale ed internazionale, di cui si dirà in séguito. Si riporta un estratto della diffida
Come già accennato, ha azionato la fattura N. 1016-2022-FE dd. 01/08/2022, di importo € Parte_1
6.100, relativa alla rata di luglio 2022, nel parallelo procedimento pendente presso questo Tribunale.
Si ribadisce che, invece, le fatture N. 10 e 12/2022, nemmeno depositate, non attengono al segmento di attività di consulenza che si sta esaminando. Di conseguenza, la circostanza che, nella diffida stragiudiziale, non abbia chiesto il pagamento di alcuna fattura relativa al segmento Parte_1
pagina 11 di 15 progettazione di nuove funzionalità delle Piattaforme BFF e BR, se non quella azionata nel diverso procedimento prendente presso il Tribunale di Venezia, induce a ritenere che i corrispettivi di cui alle fatture in atti siano stati pagati.
ha, come già evidenziato, ha mosso doglianze generiche circa l'adempimento delle CP_2
prestazioni di nei mesi sino a giugno 2022, suffragato anche dai pagamenti eseguiti, su cui Parte_1
non vi è contestazione. E, del resto, la convenuta non ha avanzato contestazioni specifiche rispetto al tenore delle clausole contrattuali, all'entità dei compensi pattuiti ovvero ai meccanismi di rinnovo automatico dei contratti, per come dedotti da . Purtuttavia, il rilievo in ordine alla Parte_1 contraddittorietà dell'allegazione attorea impone il rigetto della domanda di pagamento di fatture relative all'attività progettazione di nuove funzionalità delle Piattaforme BFF e BR
Di fronte alla contraddittorietà dell'allegazione, risultano inammissibili anche le istanze istruttorie dedotte da parte attrice.
Non spettano, del pari, a gli ulteriori corrispettivi pattuiti per il 2022, tenuto conto Parte_1 dell'interruzione dei rapporti contrattuali dopo giugno 2022, quanto meno per mutuo dissenso, e, in ogni caso, della pacifica mancata esecuzione di ulteriori prestazioni a far data da giugno 2022, di cui, pertanto, non può pretendere il pagamento. Parte_1
La ricorrente, invero, ha formulato domanda di risarcimento ex art. 1218 c.c., chiedendo la corresponsione dei corrispettivi pattuiti sino alla scadenza del contratto, individuata al 31/12/2023, ma non ha dettagliato la richiesta risarcitoria a titolo di lucro cessante, limitandosi a chiedere il pagamento dell'intero corrispettivo, e non la rifusione del solo mancato guadagno.
Non spetta, del pari, a il pagamento dei compensi 2023, pari ad € 60.000 oltre iva, in quanto Parte_1
trattasi di prestazioni pacificamente non eseguite e, anche in questo caso, la parte ricorrente non ha in alcun modo circostanziato l'entità del lucro cessante, cioè il mancato guadagno, ma, piuttosto, si è limitata a veicolare a titolo risarcitorio la domanda di pagamento del corrispettivo.
Per quanto concerne il contratto di consulenza strategica relativa al business development nazionale e internazionale la ricorrente non ha provato la spettanza di alcun importo, tenuto conto che, nel ricorso introduttivo, ha richiamato in proposito le fatture depositate sub doc. 11 e 12, indicandone un importo errato, e tacendo della circostanza che tali fatture si riferiscono evidentemente alla consulenza strategica relativa alla progettazione di nuove funzionalità delle piattaforme BFF e BR, di cui già si è discusso, in quanto portano la rateazione dell'importo di € 73.200 annui pattuiti con riguardo a tale pagina 12 di 15 segmento di attività promessa ed eseguita da (cfr. p. 5 ricorso “In tal senso residuavano – e Parte_1
tuttora residuano – non saldate le seguenti fatture: n.10-2022-FE del 27/05/2022 di importo € 14.030,00 iva incl. (Cfr. All.11); n.12-2022-FE del 06/06/2022 di importo € 14.030,00 iva incl. (Cfr. All.12) (…)
Per quanto concerne il contratto di Consulenza strategica relativa al business development nazionale e internazionale, l'importo residuo dovuto alla ricorrente in ragione delle summenzionate fatture n.10-
2022-FE del 27/05/2022 e n.12-2022-FE del 06/06/2022 (Cfr. All.ti 11 e 12) ammonta ad € 28.060,00 iva inclusa”).
Come già ribadito, non sono nemmeno in atti le fatture N. 10 e 12/2022, di cui parte ricorrente pretenderebbe il pagamento a fronte dell'attività di consulenza per business development.
Le prove dedotte da parte ricorrente risultano inidonee, né potrebbero ritenersi tali, a superare la genericità e la contraddittorietà dell'allegazione.
Di fronte ad una prospettazione contraddittoria, non precisata nemmeno nel corso delle udienze di trattazione ed in sede di discussione orale, non può procedersi ad una integrazione ovvero ad una emendatio dell'allegazione ope iudicis, tenuto anche conto che tale operazione andrebbe a pregiudizio del diritto di difesa della convenuta.
Quest'ultima, in via di mero subordine, ha chiesto la ripetizione degli importi pagati. Stante il rigetto delle pretese attoree, le domande della convenuta rimangono assorbite.
Si osserva, nondimeno, che la convenuta non ha dedotto alcuna specifica circostanza di fatto da cui desumere il pregiudizio che avrebbe subìto a causa della condotta illecita di , né dal punto di Parte_1 vista dell'an, né – a maggior ragione – dal punto di vista del quantum.
La convenuta ha, in proposito, affermato che parte attrice avrebbe CP_2 Parte_1
“illecitamente propalato ogni aspetto del rapporto, consegnando tutte le chiavi di accesso al business, ad una società del tutto estranea, avente sede a Palermo, la costituita nel 2021 al fine di CP_4 gestire le pratiche bonus 110%, partecipata da e . Trattasi, tuttavia, di una Parte_2 Tes_11
allegazione generica, peraltro confutata dalla ricorrente, la quale ha correttamente puntualizzato che la convenuta non ha in alcun modo chiarito in che cosa consisterebbero “le chiavi di accesso al business”.
Inoltre, la ricorrente ha affermato che lo scambio email prodotto dalla convenuta, che Parte_1 costituirebbe prova dell'illecita propalazione di informazioni riservate, sarebbe invece relativo all'adempimento del contratto di consulenza concluso ed ha fornito spiegazioni puntuali circa la natura di tali comunicazioni (cfr. p.
7-8 ricorso “Invero, lo scambio di email cui quest'ultima fa riferimento in pagina 13 di 15 relazione al presunto inadempimento, altro non è che l'esercizio della normale operatività relativa ad un cliente di (la , gestito nell'interesse esclusivo di questa. In Controparte_1 Controparte_3 particolare, si precisa che la è una società di noleggio bus di cui Controparte_3 Controparte_1 si è servita per soddisfare un cliente procacciato dal SI. , la Assist Digital, un'azienda Parte_2
che si occupa di assistenza per grandi aziende e che aveva necessità di un servizio navetta. Il servizio di trasporto che veniva offerto in questo caso specifico era denominato “Commuting” e consisteva nel trasporto di dipendenti aziendali pendolari, sulla tratta casa-lavoro. All'interno di CP_1
al tempo del rapporto, c'era una sezione denominata per l'appunto “Commuting”, costituita in
[...]
prima linea dai SIg.ri e e, a supporto, dalla SI.ra Testimone_4 Testimone_10 Tes_3
, che si occupava della comunicazione, e infine dal SI. data manager che gestiva
[...] Tes_5
l'analisi del percorso con specifici report”).
, poi, ha asserito che tra i destinatari delle email in questione vi erano anche i IG.ri Parte_1
, e riconducibili alla convenuta , che non avrebbero Tes_4 Tes_10 Pt_4 Tes_5 CP_2
mosso alcuna doglianza nel prosieguo della conversazione email. Risulta, in questo senso, inverosimile che, ove il , tramite le email di cui si duole la convenuta, avesse inteso divulgare illecitamente Pt_2
notizie riservate, egli avrebbe messo in copia conoscenza anche il personale di . CP_2
Si aggiunge che la censura mossa nei confronti del legale rappresentante di , il quale, Parte_1 nell'espletamento dell'incarico di consulenza, avrebbe in tesi utilizzato un account con dominio della non denota alcuna diffusione illecita di informazioni riservate, in quanto non vi Controparte_6
motivo di dubitare che si tratti di account personale ovvero per ritenere che terzi, diversi dall'autore e dal destinatario delle email, abbiano avuto conoscenza di tali comunicazioni.
Si ribadisce, poi, che non ha in alcun modo circostanziato o provato il danno che avrebbe CP_2
patìto in conseguenza delle condotte serbate da . Parte_1
Come la stessa allegazione, anche le deduzioni di prova testimoniale della convenuta risultano solo genericamente formulate (cfr. cap. C “L'obbligo di riservatezza (…) è stato violato dalla società attrice” e cap. D “La società attrice ha riferito alla società con le mail in atti, fatti relativi al CP_4 rapporto tra le parti dell'odierno giudizio”).
Rimane, poi, relegato a mera asserzione, sfornita di fondamento probatorio, l'assunto di parte convenuta secondo cui “la odierna attrice sembra essersi pentita di aver ceduto ogni attività alla odierna convenuta e sta tentando di trarre lucro illecito – nonostante non abbia diritto ad alcuna somma –
pagina 14 di 15 sperando di tenere alto il valore del brand, nel vano tentativo di poterlo – comunque, in un possibile futuro – gestire a proprio vantaggio”.
, peraltro, non ha prodotto alcuna contestazione mossa a dalla data di stipulazione CP_2 Parte_1
dei contratti di consulenza, avvenuta il 06/09/2021, sino alla comunicazione inviata dal difensore il
26/07/2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano – ai sensi del D.M. n. 55/2014, valori minimi per lo scaglione di riferimento, tenuto conto del tenore generico delle difese contenute in comparsa di costituzione e risposta (cfr. art. 4 co. 1 D.M. n. 55/2014), ed esclusa la fase decisoria, stante la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. in esito a discussione orale – in € 4.925 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattese, così decide:
- RIGETTA le domande formulate da parte ricorrente nei confronti di Parte_1
parte resistente Controparte_1
- CONDANNA parte ricorrente a rifondere le spese di costituzione e Parte_1 patrocinio sostenute da liquidate in € 4.925 per compensi;
15% Controparte_1
spese generali;
iva e cpa come per legge
Venezia, così deciso il 24/01/2025
Il Giudice
Gianluca Brol
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