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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 17/12/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 329/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 17.12.2025, davanti al Giudice dott. CL EL, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. Chiara CIMINO;
per parte convenuta, l'avv. VARESI in sostituzione dell'avv. PASUT FRANCO.
L'avv. CIMINO esibisce notifica del ricorso all' effettuata in via telematica CP_1 in data 8.7.2025; preso atto del provvedimento di annullamento adottato dall' , chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna CP_1 dell' alla rifusione delle spese a favore di parte ricorrente. CP_1
L'avv. VARESI si riporta alle conclusioni rassegnate con richiesta di compensazione delle spese.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa pronunciando la sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
CL EL
N. 329/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. CL EL, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 329/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ), nato ad [...] il [...] residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Lesa -Frazione Solcio Via alle Prive n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
CIMINO e dall'avv. Chiara CIMINO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe CI, in Novara, Via San Francesco d'Assisi n. 26, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. , con sede in Roma Controparte_2 P.IVA_1
Via Ciro il Grande, 21, in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Pasut in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio dott. in Roma rep. N. 37875 del 22/03/2024 ed elettivamente Persona_1 domiciliato in Corso Marconi, 99 - LO OC presso l' , giusta Controparte_3
procura in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“come da verbale d'udienza”
Parte resistente:
“dichiarare la cessazione della materia del contendere con il beneficio della compensazione di spese ed onorari”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.7.2025, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 373 2022 00008330 00 000 notificatogli in data 18.6.2025 da e CP_1
relativo ad asserito debito contributivo e sanzionatorio per il periodo dal 01.2010 al 12.2016, per l'importo complessivo di € 5.477,48, comprese le somme aggiuntive (contributi fissi). In particolare, l'opponente rilevava che i contributi di cui all'avviso, relativi al 2016, erano stati tempestivamente pagati in data 22.08.2016 relativamente al 2° trimestre 2016 e in data
16.11.2016 relativamente al 3° trimestre 2016 come da documentazione allegata e ne eccepiva comunque la prescrizione;
quanto ai contributi 2010-2011 allegava che su ricorso dello stesso attuale ricorrente il Tribunale di Verbania con Sentenza n. 78/2018 aveva dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente nella Gestione Commercianti per il periodo dal 01.10.2010 al 30.11.2011 con conseguente declaratoria che nulla era dovuto dal ricorrente all' in relazione alla comunicazione del 25.06.2015 impugnata. Eccepiva CP_1 anche per questa frazione del credito l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva in giudizio l' senza prendere posizione sulle deduzioni avversarie e CP_1
facendo presente di avere provveduto ad annullare l'iscrizione d'ufficio per il periodo gennaio 2010-novembre 2011 e a sgravare totalmente l'avviso di addebito oggetto del ricorso. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza, all'esito della discussione, mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Le deduzioni del ricorrente in relazione alla non debenza delle somme di cui all'avviso di addebito devono ritenersi ammesse da parte che nulla ha osservato in proposito e che CP_1 non ha preso neppure posizione sulle stesse;
risulta altresì che l'avviso di addebito de quo sia stata oggetto di sgravio da parte dell'Ente impositore in data 14.7.2025.
Alla luce del totale sgravio dell'importo dovuto deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Peraltro, in punto spese, l' deve considerarsi come soccombente virtuale in forza CP_1 dell'avvenuto riconoscimento della non debenza dell'importo di cui all'avviso di addebito impugnato, solo in un momento successivo alla presentazione e alla notifica del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore;
dunque, le spese di lite vanno poste a carico dell' con liquidazione come da dispositivo, tenuto conto CP_1
dell'attività concretamente svolta nel giudizio, con distrazione a favore dei difensori antistatari come richiesto in ricorso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 329/2025, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' alla refusione in favore del ricorrente delle spese di procedura che liquida CP_1
in € 2.717 per onorari ed € 43 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Verbania, 17.12.2025
Il Giudice del lavoro
CL EL
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 17.12.2025, davanti al Giudice dott. CL EL, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. Chiara CIMINO;
per parte convenuta, l'avv. VARESI in sostituzione dell'avv. PASUT FRANCO.
L'avv. CIMINO esibisce notifica del ricorso all' effettuata in via telematica CP_1 in data 8.7.2025; preso atto del provvedimento di annullamento adottato dall' , chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna CP_1 dell' alla rifusione delle spese a favore di parte ricorrente. CP_1
L'avv. VARESI si riporta alle conclusioni rassegnate con richiesta di compensazione delle spese.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa pronunciando la sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
CL EL
N. 329/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. CL EL, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 329/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ), nato ad [...] il [...] residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Lesa -Frazione Solcio Via alle Prive n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
CIMINO e dall'avv. Chiara CIMINO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe CI, in Novara, Via San Francesco d'Assisi n. 26, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. , con sede in Roma Controparte_2 P.IVA_1
Via Ciro il Grande, 21, in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Pasut in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio dott. in Roma rep. N. 37875 del 22/03/2024 ed elettivamente Persona_1 domiciliato in Corso Marconi, 99 - LO OC presso l' , giusta Controparte_3
procura in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“come da verbale d'udienza”
Parte resistente:
“dichiarare la cessazione della materia del contendere con il beneficio della compensazione di spese ed onorari”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.7.2025, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 373 2022 00008330 00 000 notificatogli in data 18.6.2025 da e CP_1
relativo ad asserito debito contributivo e sanzionatorio per il periodo dal 01.2010 al 12.2016, per l'importo complessivo di € 5.477,48, comprese le somme aggiuntive (contributi fissi). In particolare, l'opponente rilevava che i contributi di cui all'avviso, relativi al 2016, erano stati tempestivamente pagati in data 22.08.2016 relativamente al 2° trimestre 2016 e in data
16.11.2016 relativamente al 3° trimestre 2016 come da documentazione allegata e ne eccepiva comunque la prescrizione;
quanto ai contributi 2010-2011 allegava che su ricorso dello stesso attuale ricorrente il Tribunale di Verbania con Sentenza n. 78/2018 aveva dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente nella Gestione Commercianti per il periodo dal 01.10.2010 al 30.11.2011 con conseguente declaratoria che nulla era dovuto dal ricorrente all' in relazione alla comunicazione del 25.06.2015 impugnata. Eccepiva CP_1 anche per questa frazione del credito l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva in giudizio l' senza prendere posizione sulle deduzioni avversarie e CP_1
facendo presente di avere provveduto ad annullare l'iscrizione d'ufficio per il periodo gennaio 2010-novembre 2011 e a sgravare totalmente l'avviso di addebito oggetto del ricorso. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza, all'esito della discussione, mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Le deduzioni del ricorrente in relazione alla non debenza delle somme di cui all'avviso di addebito devono ritenersi ammesse da parte che nulla ha osservato in proposito e che CP_1 non ha preso neppure posizione sulle stesse;
risulta altresì che l'avviso di addebito de quo sia stata oggetto di sgravio da parte dell'Ente impositore in data 14.7.2025.
Alla luce del totale sgravio dell'importo dovuto deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Peraltro, in punto spese, l' deve considerarsi come soccombente virtuale in forza CP_1 dell'avvenuto riconoscimento della non debenza dell'importo di cui all'avviso di addebito impugnato, solo in un momento successivo alla presentazione e alla notifica del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore;
dunque, le spese di lite vanno poste a carico dell' con liquidazione come da dispositivo, tenuto conto CP_1
dell'attività concretamente svolta nel giudizio, con distrazione a favore dei difensori antistatari come richiesto in ricorso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 329/2025, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' alla refusione in favore del ricorrente delle spese di procedura che liquida CP_1
in € 2.717 per onorari ed € 43 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Verbania, 17.12.2025
Il Giudice del lavoro
CL EL