Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 8498/2024 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Librizzi. Parte_1
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
, in persona del suo legale rappresentante
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Carolina
Palpacelli.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 24/03/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
In accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla L. n.
68/99 ai fini ai fini dell'iscrizione alle liste di collocamento mirato, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (19/09/2023).
1
1.500,00 oltre spese generali, Iva e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Fulvio Librizzi, antistatario.
Pone a carico dell' le spese della CTU, già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4/06/2024, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso di avere presentato in data CP_1
19/09/2023 domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento dello stato invalidante utile ai fini dell'iscrizione alle liste di collocamento mirato ex L. n. 68/99, lamentava che, nonostante il decorso del termine di 120 giorni stabilito ex lege per la conclusione del procedimento amministrativo, non era stata sottoposta a visita medico legale e, pertanto, chiedeva dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione di una invalidità almeno pari al 46% ai fini dell'iscrizione alle liste di collocamento mirato, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante CTU medico legale, è stata decisa.
Il ricorso va accolto.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione, ritendendo la ricorrente invalida in misura pari al 60%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa
(19/09/2023); in particolate il CTU ha affermato che “appare congruo valutare il soggetto:
INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (ART. 2 E
13 l. 118/71 E ART. 9 dl 509/88): 60%;
Portatore di Handicap (Art.3 Comma-1). ad affermare, alla luce dell'acclarato diagnostico, nella sig.ra Parte_1
2 1) SI: SI la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento della percentuale minima per ai fini del congedo per cure (51%): 60%;
2) SI: SI la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento della percentuale minima per l'iscrizione al collocamento mirato (46%): 60%;
3) SI: SI il riconoscimento dello stato di Portatore di Handicap (Art.3 Comma-1).
DECORRENZA dei benefici (1,2,3): dalla domanda amministrativa cioè dal
19/09/2023” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Può, dunque, concludersi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla L. n. 68/99 ai fini dell'iscrizione alle liste di collocamento mirato, a decorrere dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa
(19/09/2023).
In ragione della soccombenza, l' va condannato al pagamento delle CP_1
spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura della controversia, e con distrazione in favore dell'avv. Fulvio Librizzi, dichiaratosi antistatario.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 25/03/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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