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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 17/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.SS ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1341/2021 R.G.
Avente ad OGGETTO: Diritti della personalità promoSS da attrice Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Granara
Contro
convenuto Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Mattia Biso
Conclusioni
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e previe le pronunce tutte del caso:
1) dichiarare tenuto e condannare il SInor al risarcimento in favore della Parte_2
SInora di tutti i danni patiti e patiendi, per le causali di cui alla narrativa Controparte_2 dell'atto di citazione in data 22.06.2021, da liquidarsi in via equitativa nella misura non inferiore ad
Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) o quella diversa ritenuta di giustizia;
2) con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale adito contrariis reiectis:
Nel merito rigettare integralmente le domande di parte attrice perché infondate in Parte_3 fatto e diritto e comunque non provate. Vinte le spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di accertarne la responsabilità per le espressioni ingiuriose da quest'ultimo rivolte
[...] nei suoi confronti, che avevano recato offesa all'onore ed alla reputazione della parte attrice e le avevano cagionato una situazione di intenso stress, che aveva determinato un danno alla salute.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice, in quanto non sussistente alcun comportamento lesivo dell'onore e della reputazione della SI.ra ed in ogni caso in Pt_1 quanto ritenuto non provato il cd danno conseguenza.
La causa è stata istruita mediante prova per testi e documentale, è stato inoltre allegato da parte attrice file audio contenente la registrazione della discussione, la cui autenticità e contenuto non sono stati contestati da parte convenuta e sono stati confermati dalle testimoni indotte da entrambe le parti.
All'esisto dell'istruttoria ( orale e documentale ) si possono ricostruire i fatti accaduti ed il contesto nel quale si inserisce la discussione oggetto del presente giudizio, in quanto indispensabile al fine della decisione della presente controversia:
-è circostanza pacifica e documentata che la PR.SS dall'anno 2016 al 2022, sia Parte_1 stata docente di ruolo di lingua tedesca, nella scuola secondaria di primo grado, presso l'Istituto Comprensivo ISA 1 “Don Lorenzo Milani” della Spezia ove, dall'anno 2017 all'anno 2022, è stata anche Responsabile del dipartimento di lingue straniere;
-nell'anno 2020, in seguito ad una proposta da parte della Dirigente scolastica dell'
[...]
fatta propria dalla votazione del Collegio Parte_4 docenti in data 14.12.2020, era stato deciso di potenziare l'insegnamento della lingua inglese a scapito della seconda lingua, francese;
-l'attrice, in qualità di responsabile del dipartimento di lingue straniere, chiedeva alla Dirigente scolastica chiarimenti poiché riteneva che la suddetta proposta, sebbene accettata dal Collegio, foSE giuridicamente illegittima secondo l'articolo 9 par. 1 del DL n.59/2004 riconfermato nel DPR
n.89/2009 e nel art.14 del DPR n.81/2009;
-ritenendo di non avere ottenuto un esaustivo riscontro, la PR.SS si era rivolta, dapprima Pt_1 al proprio sindacato di appartenenza – che aveva avuto un colloquio con la Dirigente, dall' esito negativo – e successivamente era stata ricevuta dal Provveditore a cui aveva esposto le proprie perplessità in ordine a tale scelta ed infine aveva inviato a quest'ultimo comunicazione pec, in data 20.04.2021, che trasmetteva anche alla Dirigente in data 15.05.2021;
-la Dirigente, secondo quanto affermato da parte attrice, senza alcuna legittima ragione, inviava la comunicazione a firma della PR.SS e della collega PR.SS (docente di ruolo di Pt_1 Per_1 francese e quindi direttamente coinvolta), al Collegio docenti - unitamente ad una lettera contenente espressioni rivolte nei confronti della PR.SS - che quest'ultima riteneva diffamatorie;
Pt_1
-per tale vicenda l'odierna attrice affermava di avere agito separatamente per tutelare la sua immagine e la sua reputazione;
-ulteriore evento e ragione di attrito, si verificava allorchè la PR.SS durante lo scrutinio Pt_1 del 5.02.2021, proponeva la votazione “cinque” nei confronti di un ragazzo affetto da grave disabilità, poiché mostrava difficoltà a seguire le lezioni e, soprattutto, a rimanere all'interno della claSE, non solo durante le ore di tedesco, ma di quasi tutte le materie;
-tale voto era stato recepito e fatto proprio dalla valutazione finale collegiale del consiglio di claSE che lo aveva confermato all'unanimità, seppure tale proposta ( secondo quanto affermato dalla difesa del convenuto ) aveSE determinato non poche perplessità tra i docenti componenti il consiglio di claSE ( di cui faceva parte lo stesso ); CP_1
-in tale contesto – nel corso della mattinata del 3/6/2021 – il PR. che all'epoca ricopriva CP_1 il ruolo di Vice Preside, si recava nella claSE dove la PR.SS stava facendo lezione e le Pt_1 diceva di fermarsi al termine dell'orario scolastico perché doveva parlarle;
-il tono con il quale avveniva tale convocazione, nonché i contrasti esistenti tra i membri del corpo docente, di cui si è detto ai punti che precedono ( e confermato dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio ), inducevano la PR.SS ad inviare un meSSggio tramite whattsapp alla Pt_1
PR.SS - con la quale condivideva la posizione in merito alla necessità di non comprimere Per_1
l'insegnamento della seconda lingua - al fine di chiederle di eSEre a sua volta presente, quest'ultima confermava la sua presenza e la informava che il PR. era paSSto anche da lei per CP_1 convocarla. La prof.SS aggiungeva quindi i seguenti meSSggi consecutivi:”io registro” Pt_1
“questi sono dei delinquenti” “capaci di tutto” ( doc. 3 fascicolo parte attrice ), ciò a conferma del clima di tensione esistente;
-alle 13.25 circa si verificava dunque, nel cortile della scuola, l'incontro tra la PR.SS e il Pt_1
PR. alla presenza delle PR.SE , ( presenti fin dall'inizio ), nonché CP_1 Per_1 Per_2 CP_3 delle PR.SE , intervenute successivamente;
Per_3 Persona_4 Per_5
-detto incontro doveva avere lo scopo di affrontare nuovamente la situazione venutasi a creare ed illustrata ai punti che precedono, di cui i docenti avevano già più volte discusso ( come confermato dalle testimonianze assunte );
-stante l'orario gli alunni avevano già lasciato l'edificio scolastico e non è stata dimostrata, ma neppure specificamente allegata, la presenza di personale non docente o di altri soggetti, alla discussione;
-in merito alla circostanza affermata da parte convenuta, secondo cui la PR.SS avrebbe Pt_1 dato inizio all'aggressione verbale, avvicinandosi con fare minaccioso al convenuto, abbaSSndo la mascherina in periodo covid, tanto che il primo sarebbe indietreggiato;
si deve oSErvare che le testimoni indotte dal convenuto ( e ) hanno confermato la sua versione, mentre quelle Per_2 CP_3 indotte da parte attrice ( e ), hanno confermato quella di parte secondo cui Per_1 Per_5 Pt_1 quest'ultima si era tolta la mascherina solo a causa del caldo, trovandosi finalmente all'aperto dopo ore di lezione e che non si era affatto avvicinata al convenuto in modo minaccioso, avendolo fatto invece quest'ultimo. Le testimoni concordano tuttavia sul fatto che i due soggetti – nel corso della discussione - si foSEro ritrovati “faccia a faccia”.
Tali testimonianze dunque, in aSEnza di ulteriori riscontri oggettivi, non appaiono dirimenti al fine di chiarire la dedotta circostanza. Si deve tuttavia oSErvare che, avendo ascoltato la registrazione della discussione fin dal suo momento iniziale, non risulta che la PR.SS in tale fase abbia Pt_1 tenuto un comportamento “verbale” aggressivo nei confronti del suo principale interlocutore, risultando vero il contrario.
E' infatti perfettamente udibile e confermato dalle prove orali assunte, il contenuto ed il tono della discussione assunto sin dal principio dal PR. che ha esordito dicendo “siccome io mi sono CP_1 rotto le balle” ed ancora “…E siccome io sono più gretto di te perché vengo da un posto ancora più ignorante di te” ed ancora “si perché te sei gretta e disonesta” per “quello che hai fatto te con il provveditore regionale” e di avere proseguito accusando la PR.SS di eSEre “una persona Pt_1 che non sa neanche fare il proprio lavoro”, una “codarda disonesta” per aver “accusato il collegio di aver fatto una cosa illegittima” e dicendole che “non finisce qua” e di eSEre una “fancazzista” di “andare a lavorare da un'altra parte” e di aver “dato cinque a un bambino autistico”, nonchè gridandole “togliti dai coglioni”, “fai schifo, fai schifo”.
A seguito degli insulti ricevuti il tono in risposta della PR.SS non appare timoroso o Pt_1 dimesso e diviene a tratti sarcastico, nel difendere la propria posizione, fino ad arrivare a dire al convenuto “vaffanculo”, poiché frustrata nell'intento di parlare, mentre in sottofondo si odono le voci delle altre insegnati presenti, che invitano il convenuto a “stare calmo” ( ) e ad “abbaSSre CP_3
i toni” ( ). Per_2
Alla luce di quanto esposto si deve ritenere che la vicenda per cui è causa debba eSEre correttamente inquadrata nell'ambito di una discussione dai toni accesi, verificatasi tra colleghi aventi divergenze in ambito lavorativo, più volte manifestatesi nel corso dell'anno scolastico. Detta discussione si è svolta unicamente alla presenza di PRessori al corrente della situazione venutasi a creare all'interno dell'istituto scolastico, senza la presenza di terzi estranei;
ciò riduce la portata offensiva delle espressioni utilizzate.
Tuttavia il tono e le espressioni ripetutamente usate dal PR. di cui si è dato conto ai punti CP_1 che precedono, hanno sicuramente oltrepaSSto il limite consentito e tollerabile, anche nel corso di un'accesa discussione tra colleghi aventi divergenze professionali ed hanno recato offesa all'onore ed alla reputazione professionale della PR.SS tanto da rappresentare “ingiuria”, avendo Pt_1 avuto ad oggetto proprio il modo di lavorare e la professionalità dell'insegnante, provenendo inoltre da un collega che - all'epoca dei fatti - ricopriva il ruolo di vice-preside.
La lesione del diritto all'onore ed alla reputazione, quali diritti della personalità, spettanti ad ogni individuo e come tali costituzionalmente tutelati, rappresenta dunque quel danno conseguenza che genera un diritto al risarcimento da determinarsi in via equitativa, oltre naturalmente all'eventuale danno patrimoniale quale danno emergente o lucro ceSSnte, o all'eventuale danno alla salute, che foSEro ritenuti sussistenti ed in rapporto di causalità con l'accertato illecito civile.
Nel caso di specie l'attrice ha affermato che, poche ore dopo i fatti per cui è causa ( intorno alle 16.30
) aveva iniziato ad avvertire da subito maleSEri (difficoltà respiratorie, senso di pressione al petto, sudorazione, ecc.) tanto che era stata accompagnata alla stazione centrale in auto dalla PR.SS Per_1 preoccupata per le sue condizioni di salute.
Durante il tragitto in treno per raggiungere la propria abitazione posta a Sestri Levante, i sintomi si erano aggravati, tanto che la aveva telefonato ad un amico, chiedendo di andarla a prendere Pt_1 in stazione con la propria auto;
quest'ultimo le consigliava di recarsi al Pronto Soccorso dell'ospedale di Lavagna, presso il quale l' accompagnava e dove le veniva diagnosticata in ingresso, una sindrome coronarica acuta in episodio di intenso stress, faceva seguito ricovero nel reparto di terapia intensiva coronarica, con successiva dimissione quattro giorni dopo, in data 7.06.2021, a seguito degli accertamenti effettuati (doc n. 5 ).
Parte attrice affermava che, a causa dell'aggressione subita, foSE tuttora sottoposta ad un pesante trattamento farmacologico con conseguenze invalidanti, che aveva determinato, oltre alla lesione dell'onore e della reputazione, anche conseguenze sotto il profilo fisico.
Per quanto riguarda l'affermata lesione del diritto alla salute, in relazione alla quale non è stata disposta CTU, poichè ritenuta superflua, si deve oSErvare che – come evidenziato dalla steSS parte attrice – la discussione del giorno 3/6/2021 è stato solo l'epilogo di un lungo periodo di stress cui la
PR.SS era innegabilmente sottoposta per le vicende indicate ai punti che precedono e che Pt_1 l'avevano vista protagonista. Al momento dell'accesso al pronto soccorso le è stata diagnosticata una sindrome coronarica acuta, cui hanno fatto seguito 4 giorni di ricovero per accertamenti in presenza di paziente con precedenti di ipertensione ed iniziale malattia di Parkinson. Al momento delle dimissioni è stato confermato l'episodio di “sindrome coronarica acuta”, nonché diagnosticata mediante coronarografia la presenza di ”ateromasia coronarica con placca non critica all'ostio del primo ramo diagonale” . Si deve oSErvare che la citata sindrome di Tako – Tsubo detta anche “del cuore infranto” si verifica normalmente a seguito di periodi di stress più o meno prolungato o singoli episodi streSSnti;
come si evince dalla cartella clinica depositata da parte attrice, il dolore oppressivo retrosternale lamentato dalla SI.ra era peraltro già scomparso nel corso degli accertamenti Pt_1 svolti al pronto soccorso. Il ricovero della paziente è stato quindi cautelativamente disposto al fine di eseguire accertamenti più approfonditi, al termine dei quali è stata effettuata la diagnosi che precede e prescritta terapia farmacologica che – tuttavia – non si riferisce specificamente alla sindrome coronarica acuta, evidentemente transeunte e superata, bensì alla situazione clinica generale della paziente, che tuttora permane. Si deve inoltre oSErvare come la difesa di parte attrice si sia limitata ad indicare in modo del tutto generico che l'assunzione dei farmaci determini conseguenze “pesanti” ed “invalidanti”, senza neppure indicare in cosa consistano e come si manifestino.
Si deve pertanto ritenere che non risulti dimostrata la sussistenza di un danno alla salute da porsi in nesso causale con il comportamento del CP_1
Si deve peraltro oSErvare che, benchè la sindrome coronarica acuta si sia manifestata in corrispondenza della discussione oggetto del presente giudizio, l'attrice- come detto - già si trovaSE da lungo tempo in condizione di stress, dovuto alla situazione professionale che stava vivendo.
Parte attrice ha inoltre affermato di avere scelto di “andare in pensione”, anche a seguito di quanto accaduto, senza tuttavia dimostrare in alcun modo il nesso causale tra l'evento per cui è causa ed il congedo permanente, dovendosi peraltro ribadire che l'episodio che ha dato origine alla presente causa, debba eSEre inserito in un più ampio contesto di rapporti professionali deteriorati, di cui costituisce l'infelice epilogo.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto delle circostanze accertate ( offesa all'onore ed alla reputazione, aggravamento della situazione di stress ), si deve ritenere equo riconoscere in favore della PR.SS a titolo di risarcimento del danno, la somma di complessivi € 3000,00 ( già Pt_1 liquidato all'attualità ), peraltro offerta a scopo conciliativo dal nel corso della fase CP_1 istruttoria, ma non accettata da parte attrice, ritenendola non satisfattiva delle proprie ragioni.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori medi sulla base dell'importo effettivamente riconosciuto, anche avuto riguardo all'importo dovuto per il contributo unificato, in quanto l'importo offerto dal convenuto a scopo conciliativo ed a tacitazione di ogni pretesa, non è risultato satisfattivo rispetto alle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
Accerta e dichiara che le espressioni usate da nei confronti di Controparte_1
ne hanno offeso l'onore e la reputazione e concorso ad aggravare la Parte_1 situazione di stress cui già era sottoposta;
E per l'effetto Condanna l pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 3000,00 già liquidata all'attualità, oltre interessi nella misura legale dalla data della presente pronuncia al pagamento effettivo;
Condanna l pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2552,00 per compenso professionale, € 125,00 per spese, oltre accessori di legge.
La Spezia, 17/4/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.SS ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1341/2021 R.G.
Avente ad OGGETTO: Diritti della personalità promoSS da attrice Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Granara
Contro
convenuto Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Mattia Biso
Conclusioni
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e previe le pronunce tutte del caso:
1) dichiarare tenuto e condannare il SInor al risarcimento in favore della Parte_2
SInora di tutti i danni patiti e patiendi, per le causali di cui alla narrativa Controparte_2 dell'atto di citazione in data 22.06.2021, da liquidarsi in via equitativa nella misura non inferiore ad
Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) o quella diversa ritenuta di giustizia;
2) con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale adito contrariis reiectis:
Nel merito rigettare integralmente le domande di parte attrice perché infondate in Parte_3 fatto e diritto e comunque non provate. Vinte le spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di accertarne la responsabilità per le espressioni ingiuriose da quest'ultimo rivolte
[...] nei suoi confronti, che avevano recato offesa all'onore ed alla reputazione della parte attrice e le avevano cagionato una situazione di intenso stress, che aveva determinato un danno alla salute.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice, in quanto non sussistente alcun comportamento lesivo dell'onore e della reputazione della SI.ra ed in ogni caso in Pt_1 quanto ritenuto non provato il cd danno conseguenza.
La causa è stata istruita mediante prova per testi e documentale, è stato inoltre allegato da parte attrice file audio contenente la registrazione della discussione, la cui autenticità e contenuto non sono stati contestati da parte convenuta e sono stati confermati dalle testimoni indotte da entrambe le parti.
All'esisto dell'istruttoria ( orale e documentale ) si possono ricostruire i fatti accaduti ed il contesto nel quale si inserisce la discussione oggetto del presente giudizio, in quanto indispensabile al fine della decisione della presente controversia:
-è circostanza pacifica e documentata che la PR.SS dall'anno 2016 al 2022, sia Parte_1 stata docente di ruolo di lingua tedesca, nella scuola secondaria di primo grado, presso l'Istituto Comprensivo ISA 1 “Don Lorenzo Milani” della Spezia ove, dall'anno 2017 all'anno 2022, è stata anche Responsabile del dipartimento di lingue straniere;
-nell'anno 2020, in seguito ad una proposta da parte della Dirigente scolastica dell'
[...]
fatta propria dalla votazione del Collegio Parte_4 docenti in data 14.12.2020, era stato deciso di potenziare l'insegnamento della lingua inglese a scapito della seconda lingua, francese;
-l'attrice, in qualità di responsabile del dipartimento di lingue straniere, chiedeva alla Dirigente scolastica chiarimenti poiché riteneva che la suddetta proposta, sebbene accettata dal Collegio, foSE giuridicamente illegittima secondo l'articolo 9 par. 1 del DL n.59/2004 riconfermato nel DPR
n.89/2009 e nel art.14 del DPR n.81/2009;
-ritenendo di non avere ottenuto un esaustivo riscontro, la PR.SS si era rivolta, dapprima Pt_1 al proprio sindacato di appartenenza – che aveva avuto un colloquio con la Dirigente, dall' esito negativo – e successivamente era stata ricevuta dal Provveditore a cui aveva esposto le proprie perplessità in ordine a tale scelta ed infine aveva inviato a quest'ultimo comunicazione pec, in data 20.04.2021, che trasmetteva anche alla Dirigente in data 15.05.2021;
-la Dirigente, secondo quanto affermato da parte attrice, senza alcuna legittima ragione, inviava la comunicazione a firma della PR.SS e della collega PR.SS (docente di ruolo di Pt_1 Per_1 francese e quindi direttamente coinvolta), al Collegio docenti - unitamente ad una lettera contenente espressioni rivolte nei confronti della PR.SS - che quest'ultima riteneva diffamatorie;
Pt_1
-per tale vicenda l'odierna attrice affermava di avere agito separatamente per tutelare la sua immagine e la sua reputazione;
-ulteriore evento e ragione di attrito, si verificava allorchè la PR.SS durante lo scrutinio Pt_1 del 5.02.2021, proponeva la votazione “cinque” nei confronti di un ragazzo affetto da grave disabilità, poiché mostrava difficoltà a seguire le lezioni e, soprattutto, a rimanere all'interno della claSE, non solo durante le ore di tedesco, ma di quasi tutte le materie;
-tale voto era stato recepito e fatto proprio dalla valutazione finale collegiale del consiglio di claSE che lo aveva confermato all'unanimità, seppure tale proposta ( secondo quanto affermato dalla difesa del convenuto ) aveSE determinato non poche perplessità tra i docenti componenti il consiglio di claSE ( di cui faceva parte lo stesso ); CP_1
-in tale contesto – nel corso della mattinata del 3/6/2021 – il PR. che all'epoca ricopriva CP_1 il ruolo di Vice Preside, si recava nella claSE dove la PR.SS stava facendo lezione e le Pt_1 diceva di fermarsi al termine dell'orario scolastico perché doveva parlarle;
-il tono con il quale avveniva tale convocazione, nonché i contrasti esistenti tra i membri del corpo docente, di cui si è detto ai punti che precedono ( e confermato dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio ), inducevano la PR.SS ad inviare un meSSggio tramite whattsapp alla Pt_1
PR.SS - con la quale condivideva la posizione in merito alla necessità di non comprimere Per_1
l'insegnamento della seconda lingua - al fine di chiederle di eSEre a sua volta presente, quest'ultima confermava la sua presenza e la informava che il PR. era paSSto anche da lei per CP_1 convocarla. La prof.SS aggiungeva quindi i seguenti meSSggi consecutivi:”io registro” Pt_1
“questi sono dei delinquenti” “capaci di tutto” ( doc. 3 fascicolo parte attrice ), ciò a conferma del clima di tensione esistente;
-alle 13.25 circa si verificava dunque, nel cortile della scuola, l'incontro tra la PR.SS e il Pt_1
PR. alla presenza delle PR.SE , ( presenti fin dall'inizio ), nonché CP_1 Per_1 Per_2 CP_3 delle PR.SE , intervenute successivamente;
Per_3 Persona_4 Per_5
-detto incontro doveva avere lo scopo di affrontare nuovamente la situazione venutasi a creare ed illustrata ai punti che precedono, di cui i docenti avevano già più volte discusso ( come confermato dalle testimonianze assunte );
-stante l'orario gli alunni avevano già lasciato l'edificio scolastico e non è stata dimostrata, ma neppure specificamente allegata, la presenza di personale non docente o di altri soggetti, alla discussione;
-in merito alla circostanza affermata da parte convenuta, secondo cui la PR.SS avrebbe Pt_1 dato inizio all'aggressione verbale, avvicinandosi con fare minaccioso al convenuto, abbaSSndo la mascherina in periodo covid, tanto che il primo sarebbe indietreggiato;
si deve oSErvare che le testimoni indotte dal convenuto ( e ) hanno confermato la sua versione, mentre quelle Per_2 CP_3 indotte da parte attrice ( e ), hanno confermato quella di parte secondo cui Per_1 Per_5 Pt_1 quest'ultima si era tolta la mascherina solo a causa del caldo, trovandosi finalmente all'aperto dopo ore di lezione e che non si era affatto avvicinata al convenuto in modo minaccioso, avendolo fatto invece quest'ultimo. Le testimoni concordano tuttavia sul fatto che i due soggetti – nel corso della discussione - si foSEro ritrovati “faccia a faccia”.
Tali testimonianze dunque, in aSEnza di ulteriori riscontri oggettivi, non appaiono dirimenti al fine di chiarire la dedotta circostanza. Si deve tuttavia oSErvare che, avendo ascoltato la registrazione della discussione fin dal suo momento iniziale, non risulta che la PR.SS in tale fase abbia Pt_1 tenuto un comportamento “verbale” aggressivo nei confronti del suo principale interlocutore, risultando vero il contrario.
E' infatti perfettamente udibile e confermato dalle prove orali assunte, il contenuto ed il tono della discussione assunto sin dal principio dal PR. che ha esordito dicendo “siccome io mi sono CP_1 rotto le balle” ed ancora “…E siccome io sono più gretto di te perché vengo da un posto ancora più ignorante di te” ed ancora “si perché te sei gretta e disonesta” per “quello che hai fatto te con il provveditore regionale” e di avere proseguito accusando la PR.SS di eSEre “una persona Pt_1 che non sa neanche fare il proprio lavoro”, una “codarda disonesta” per aver “accusato il collegio di aver fatto una cosa illegittima” e dicendole che “non finisce qua” e di eSEre una “fancazzista” di “andare a lavorare da un'altra parte” e di aver “dato cinque a un bambino autistico”, nonchè gridandole “togliti dai coglioni”, “fai schifo, fai schifo”.
A seguito degli insulti ricevuti il tono in risposta della PR.SS non appare timoroso o Pt_1 dimesso e diviene a tratti sarcastico, nel difendere la propria posizione, fino ad arrivare a dire al convenuto “vaffanculo”, poiché frustrata nell'intento di parlare, mentre in sottofondo si odono le voci delle altre insegnati presenti, che invitano il convenuto a “stare calmo” ( ) e ad “abbaSSre CP_3
i toni” ( ). Per_2
Alla luce di quanto esposto si deve ritenere che la vicenda per cui è causa debba eSEre correttamente inquadrata nell'ambito di una discussione dai toni accesi, verificatasi tra colleghi aventi divergenze in ambito lavorativo, più volte manifestatesi nel corso dell'anno scolastico. Detta discussione si è svolta unicamente alla presenza di PRessori al corrente della situazione venutasi a creare all'interno dell'istituto scolastico, senza la presenza di terzi estranei;
ciò riduce la portata offensiva delle espressioni utilizzate.
Tuttavia il tono e le espressioni ripetutamente usate dal PR. di cui si è dato conto ai punti CP_1 che precedono, hanno sicuramente oltrepaSSto il limite consentito e tollerabile, anche nel corso di un'accesa discussione tra colleghi aventi divergenze professionali ed hanno recato offesa all'onore ed alla reputazione professionale della PR.SS tanto da rappresentare “ingiuria”, avendo Pt_1 avuto ad oggetto proprio il modo di lavorare e la professionalità dell'insegnante, provenendo inoltre da un collega che - all'epoca dei fatti - ricopriva il ruolo di vice-preside.
La lesione del diritto all'onore ed alla reputazione, quali diritti della personalità, spettanti ad ogni individuo e come tali costituzionalmente tutelati, rappresenta dunque quel danno conseguenza che genera un diritto al risarcimento da determinarsi in via equitativa, oltre naturalmente all'eventuale danno patrimoniale quale danno emergente o lucro ceSSnte, o all'eventuale danno alla salute, che foSEro ritenuti sussistenti ed in rapporto di causalità con l'accertato illecito civile.
Nel caso di specie l'attrice ha affermato che, poche ore dopo i fatti per cui è causa ( intorno alle 16.30
) aveva iniziato ad avvertire da subito maleSEri (difficoltà respiratorie, senso di pressione al petto, sudorazione, ecc.) tanto che era stata accompagnata alla stazione centrale in auto dalla PR.SS Per_1 preoccupata per le sue condizioni di salute.
Durante il tragitto in treno per raggiungere la propria abitazione posta a Sestri Levante, i sintomi si erano aggravati, tanto che la aveva telefonato ad un amico, chiedendo di andarla a prendere Pt_1 in stazione con la propria auto;
quest'ultimo le consigliava di recarsi al Pronto Soccorso dell'ospedale di Lavagna, presso il quale l' accompagnava e dove le veniva diagnosticata in ingresso, una sindrome coronarica acuta in episodio di intenso stress, faceva seguito ricovero nel reparto di terapia intensiva coronarica, con successiva dimissione quattro giorni dopo, in data 7.06.2021, a seguito degli accertamenti effettuati (doc n. 5 ).
Parte attrice affermava che, a causa dell'aggressione subita, foSE tuttora sottoposta ad un pesante trattamento farmacologico con conseguenze invalidanti, che aveva determinato, oltre alla lesione dell'onore e della reputazione, anche conseguenze sotto il profilo fisico.
Per quanto riguarda l'affermata lesione del diritto alla salute, in relazione alla quale non è stata disposta CTU, poichè ritenuta superflua, si deve oSErvare che – come evidenziato dalla steSS parte attrice – la discussione del giorno 3/6/2021 è stato solo l'epilogo di un lungo periodo di stress cui la
PR.SS era innegabilmente sottoposta per le vicende indicate ai punti che precedono e che Pt_1 l'avevano vista protagonista. Al momento dell'accesso al pronto soccorso le è stata diagnosticata una sindrome coronarica acuta, cui hanno fatto seguito 4 giorni di ricovero per accertamenti in presenza di paziente con precedenti di ipertensione ed iniziale malattia di Parkinson. Al momento delle dimissioni è stato confermato l'episodio di “sindrome coronarica acuta”, nonché diagnosticata mediante coronarografia la presenza di ”ateromasia coronarica con placca non critica all'ostio del primo ramo diagonale” . Si deve oSErvare che la citata sindrome di Tako – Tsubo detta anche “del cuore infranto” si verifica normalmente a seguito di periodi di stress più o meno prolungato o singoli episodi streSSnti;
come si evince dalla cartella clinica depositata da parte attrice, il dolore oppressivo retrosternale lamentato dalla SI.ra era peraltro già scomparso nel corso degli accertamenti Pt_1 svolti al pronto soccorso. Il ricovero della paziente è stato quindi cautelativamente disposto al fine di eseguire accertamenti più approfonditi, al termine dei quali è stata effettuata la diagnosi che precede e prescritta terapia farmacologica che – tuttavia – non si riferisce specificamente alla sindrome coronarica acuta, evidentemente transeunte e superata, bensì alla situazione clinica generale della paziente, che tuttora permane. Si deve inoltre oSErvare come la difesa di parte attrice si sia limitata ad indicare in modo del tutto generico che l'assunzione dei farmaci determini conseguenze “pesanti” ed “invalidanti”, senza neppure indicare in cosa consistano e come si manifestino.
Si deve pertanto ritenere che non risulti dimostrata la sussistenza di un danno alla salute da porsi in nesso causale con il comportamento del CP_1
Si deve peraltro oSErvare che, benchè la sindrome coronarica acuta si sia manifestata in corrispondenza della discussione oggetto del presente giudizio, l'attrice- come detto - già si trovaSE da lungo tempo in condizione di stress, dovuto alla situazione professionale che stava vivendo.
Parte attrice ha inoltre affermato di avere scelto di “andare in pensione”, anche a seguito di quanto accaduto, senza tuttavia dimostrare in alcun modo il nesso causale tra l'evento per cui è causa ed il congedo permanente, dovendosi peraltro ribadire che l'episodio che ha dato origine alla presente causa, debba eSEre inserito in un più ampio contesto di rapporti professionali deteriorati, di cui costituisce l'infelice epilogo.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto delle circostanze accertate ( offesa all'onore ed alla reputazione, aggravamento della situazione di stress ), si deve ritenere equo riconoscere in favore della PR.SS a titolo di risarcimento del danno, la somma di complessivi € 3000,00 ( già Pt_1 liquidato all'attualità ), peraltro offerta a scopo conciliativo dal nel corso della fase CP_1 istruttoria, ma non accettata da parte attrice, ritenendola non satisfattiva delle proprie ragioni.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori medi sulla base dell'importo effettivamente riconosciuto, anche avuto riguardo all'importo dovuto per il contributo unificato, in quanto l'importo offerto dal convenuto a scopo conciliativo ed a tacitazione di ogni pretesa, non è risultato satisfattivo rispetto alle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
Accerta e dichiara che le espressioni usate da nei confronti di Controparte_1
ne hanno offeso l'onore e la reputazione e concorso ad aggravare la Parte_1 situazione di stress cui già era sottoposta;
E per l'effetto Condanna l pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 3000,00 già liquidata all'attualità, oltre interessi nella misura legale dalla data della presente pronuncia al pagamento effettivo;
Condanna l pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2552,00 per compenso professionale, € 125,00 per spese, oltre accessori di legge.
La Spezia, 17/4/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi