Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
n
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 520/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) nata in GENOVA (GE) il 18/03/1968 Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA PALEOCAPA 18/8 17100 SAVONA rappresentata e difesa dall'Avv. BUSCAGLIA GIACOMO appellante nei confronti di
(COD. FISC. ) nata in GALLIATE (NO) il Controparte_1 C.F._2
07/03/1979 - elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA PODGORA 12 A 20122
MILANO - rappresentata e difesa dall'Avv. TEDOLDI ALBERTO appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni Pt_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso e ammissione delle istanze istruttorie richieste e/o ritenute opportune e previa sospensione della sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 912/2023 pubblicata il
1
1864/2020, RG4494/2020, e rigettare le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
in subordine accertare quanto dovuto dalla sig.ra
[...]
all'avv. per l'attività professionale svolta in ragione del parziale Pt_1 Controparte_1
adempimento, della complessità dell'incarico e del valore della controversia. Vinte le spese e i compensi di causa.”
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni altra CP_1
difesa, eccezione o deduzione disattesa e reietta, previa occorrenda ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte da questa difesa e non ammesse, così voglia giudicare:
NEL MERITO:
- respingere integralmente l'appello avversario, perché inammissibile e comunque infondato.
Con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata: «Con decreto ingiuntivo n.1864/20 datato 4.8.2020 il Tribunale di
Genova ingiungeva a di pagare all'avv. l'importo di € 35.747,45 Parte_1 Controparte_1
oltre accessori e spese, quale compenso per attività professionale di assistenza stragiudiziale in tesi svolta in favore della in controversia intercorsa con il di lei fratello in relazione Pt_1 Per_1
alla successione della comune genitrice . Persona_2
proponeva opposizione, esponendo Parte_1
- che l'avv. aveva adempiuto solo in modo parziale il mandato conferitole con scrittura CP_1
del 5.5.2019; in particolare, il mandato professionale aveva previsto lo svolgimento di una “fase” di consulenza e di una successiva “fase” di assistenza nella ricerca di un accordo con controparte;
non avendo l'avv. definito la controversia con controparte in via stragiudiziale, non aveva CP_1
diritto al pagamento del corrispettivo concordato, in tesi di parte opponente, solo per il caso di raggiungimento dell'accordo stragiudiziale;
- che, comunque, controparte non aveva svolte neppure l'attività professionale prevista dalla sopra indicata prima “fase”, non avendo provveduto a consegnare alla alcun parere giuridico né la, invece concordata, stima dell'asse ereditario Pt_1
cui era relativa la controversia con il fratello;
- che, inoltre, la richiesta di compensi effettuata dall'avv. era fondata su parametri di CP_1
valore non corretti e non corrispondenti a quello della controversia;
in particolare, il valore della controversia doveva ancorarsi a quello della lesione di legittima patita dalla ed era dunque Pt_1
pari a circa 592.000,00 euro;
2 - che, infine, non erano dovuti a controparte gli importi richiesti quali compensi per l'assistenza nel corso del procedimento di mediazione civile, trattandosi di attività rientrante in quella di assistenza stragiudiziale, sopra richiamata, per la quale era stato stabilito dalle parti un corrispettivo onnicomprensivo;
- che, da ultimo, l'attività professionale prestata da controparte era stata di minimo impegno e difficoltà, così che anche per tale ulteriore motivo il compenso richiesto era da considerarsi eccessivo;
- che, inoltre, l'attività professionale dell'avv. era stata caratterizzata da errori tecnici che CP_1
concretavano inadempimento e, dunque, comportavano il mancato diritto ad alcun compenso.
Su detti presupposti, dunque, parte opponente concludeva domandando la revoca e l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine instava per la riduzione del compenso dovuto in ragione della concreta attività svolta da controparte e del valore della controversia. si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la domanda attrice e Controparte_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo;
in particolare
- contestava che il compenso professionale fosse stato subordinato dalle parti alla conclusione di un accordo transattivo stragiudiziale con la controparte della sig.ra Pt_1
- sottolineava l'effettività e la complessità della prestazione professionale resa a controparte;
- affermava, in particolare, di aver puntualmente provveduto alla consegna a controparte del parere giuridico convenuto, concretamente utilizzato in seguito dalla sig.ra Pt_1
- ribadiva la correttezza dei parametri di valore utilizzati per la determinazione convenzionale del proprio compenso;
- affermava che la pattuizione per l'attività di assistenza stragiudiziale, più volte richiamata, non si estendeva alla successiva assistenza nel procedimento di mediazione, per il quale, quindi, confermava la richiesta di corrispettivo;
- affermava la correttezza, e corrispondenza a criteri di effettività ed efficacia, della propria attività professionale, negando di aver compiuto alcun errore professionale o condotta negligente».
Con sentenza definitiva n. 912/2023 pubbl. il 13/04/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva: «- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo
n.1864/2020 datato 3.8.2020 e depositato il 4.8.2020 nel procedimento n.4494/2020r.g.;
- condanna a rifondere le spese di lite relative al giudizio di opposizione in favore di Parte_1
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 26.000,01 a € Controparte_1
52.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/2022) - si liquidano in € 7.616,00 per
3 compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte , con atto Parte_1
notificato in data 17.05.2023.
Con comparsa si costituiva , la quale instava per il rigetto dell'appello. Controparte_1
Con ordinanza in data 05.10.2023 il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza del 23/10/2024 per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c..; all'esito della quale udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È PARZIALMENTE FONDATO E DEVE ESSERE
ACCOLTO, NEI LIMITI INFRA SPECIFICATI.
1) PRIMO MOTIVO – L'appellante censura la sentenza impugnata, laddove a pag. 5 il Tribunale afferma che ha assolto il proprio onere probatorio, dovendosi verificare se abbia CP_1 Pt_1
fornito prova delle contestazioni addotte, sostenendo che: i) il Giudice di prime cure ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 13533/2001 per affermare che, nel caso di specie, l'onere della prova delle proprie contestazioni gravava sulla parte opponente;
ii) l'interpretazione della sentenza della Cassazione applicata dal Giudice contrasta con quanto in realtà afferma la suddetta pronuncia;
iii) la Suprema Corte specifica che “il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”, ma precisa altresì che il fatto estintivo è “costituito dall'avvenuto adempimento” e che “eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”; iv) il Tribunale ha applicato erroneamente l'art. 2697 c.c., ritenendo che fosse onere dell'attore opponente, sostanziale convenuto, dimostrare l'eccepito inadempimento nel quale era incorso il convenuto opposto;
v) in ogni caso, parte convenuta in opposizione (attrice in senso sostanziale) non solo non ha provato l'adempimento, ma è stato dimostrato che CP_1
non ha adempiuto all'incarico conferitole e ha richiesto un compenso professionale non corrispondente al reale valore della controversia, nonché commesso gravi errori.
2) SECONDO MOTIVO – L'appellante censura pag. 7 della decisione di primo grado, laddove il
Tribunale esclude la possibilità di scindere il mandato conferito al difensore in distinte e separate attività demandategli, sostenendo che: i) l'oggetto del contratto indica - contrariamente a quanto ritiene il Giudice di prime cure - esplicitamente tre distinte fasi dell'attività demandata al difensore
4 (valutazione del valore dei beni lasciati in eredità, redazione di un parere legale, addivenire a una definizione stragiudiziale della controversia); ii) di conseguenza, nell'ipotesi in cui l'avvocato avesse svolto solo una parte delle suddette attività, avrebbe dovuto richiedere i compensi relativi ai soli compiti concretamente svolti;
iii) tale assunto è confermato da quanto viene indicato e stabilito all'art. 5 punto 5 della lettera di incarico, ove si specifica che “in caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta” (l'appellante ha revocato il mandato in data nel gennaio 2020); iv) anche la normativa sui compensi spettanti agli avvocati, art. 19 del dm 77/2014, conferma che, ai fini della determinazione del compenso, non si debba tenere conto solo della qualità ma anche della quantità delle attività svolte;
v) nel caso di specie, comunque, i singoli importi dovuti all'avvocato per lo svolgimento delle attività per le quali riceveva mandato sono stati specificati nell'accordo stesso, ove si prevedeva un compenso iniziale complessivo di € 5.000,00 da versarsi “alla consegna del parere stragiudiziale” (quindi un corrispettivo per le due attività di determinazione del valore dell'asse ereditario e di elaborazione del parere) e il rimanente alla “definizione stragiudiziale della controversia” (con ciò intendendo che il residuo copre tutta l'attività assistenza stragiudiziale, trattative e accordo); vi) quindi il Giudice di primo grado ha interpretato erroneamente il contratto e l'art. 19 del DM n. 77/2014 laddove ha ritenuto l'attività prevista dalla scrittura del 05.05.2019 un unicum, escludendo la possibilità di scindere le attività demandate al difensore e quindi di individuare i compensi dovuti in base alle attività effettivamente svolte;
vii) in merito alla clausola con la quale “dichiara di essere consapevole e informata del grado di complessità Pt_1 dell'incarico e del fatto che l'avvocato non potrà garantire il conseguimento del risultato voluto, con la conseguenza che la sua prestazione va retribuita a prescindere dall'esito della controversia”, tale pattuizione non comporta che l'odierna appellante abbia accettato di corrispondere l'intero importo pattuito di fronte ad un adempimento solo parziale del mandato;
viii) dunque, il Tribunale ha erroneamente applicato l'art. 1176 c.c. a una contestazione di adempimento parziale.
3) TERZO MOTIVO – L'appellante censura la sentenza impugnata, laddove il Tribunale, al secondo capoverso di pag. 8, esclude il ricorrere di una omissione relativa alla formulazione del parere legale in merito alla strategia difensiva da adottare, così come richiesto da contratto, sostenendo che: i) il Tribunale ha ritenuto che il parere non fosse richiesto espressamente per iscritto e che l'odierna appellante avesse comunque agito, nella fase successiva al conferimento del mandato, secondo i suggerimenti legali dell'avvocato; ii) tuttavia, il contratto tra le parti prevedeva la “consegna” del parere, motivo per cui, dal tenore letterale dell'accordo, non può che evincersi che fosse inteso che lo stesso dovesse essere redatto in forma scritta;
iii) inoltre, alla data del 30 dicembre del 2019 non esisteva ancora una valutazione sugli immobili ereditati, in quanto
5 l'architetto incaricato di verificare la situazione di tali cespiti, per sua stessa dichiarazione, non l'aveva ancora elaborata in maniera definitiva (cfr. doc. 62 primo grado piantoni); iv) pertanto, non
è chiaro quale parere possa aver dato l'appellata sulla violazione della quota di legittima se pochi giorni prima della revoca del suo mandato (gennaio 2020) non era ancora in possesso dei dati necessari per determinare il valore dell'asse ereditario;
v) quindi, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto accertare il parziale adempimento anche in relazione alla redazione del parere e, di conseguenza, accertare il minor compenso spettante alla CP_1
4) QUARTO MOTIVO – L'appellante censura la sentenza impugnata, laddove il Tribunale definisce irrilevante ogni considerazione di parte opponente sull'impegno profuso dalla CP_1 per l'adempimento dell'incarico (pag. 9), sostenendo che: i) le parti avevano convenuto il pagamento di un certo importo complessivo a titolo di compensi per tutta una serie di attività di consulenza e assistenza stragiudiziali, le quali a causa della revoca del mandato, sono state svolte solo parzialmente;
ii) poiché l'art. 5 punto 5 dell'accordo prevedeva il pagamento della sola attività svolta, occorre determinare l'attività effettivamente realizzata dal difensore;
iii) nello specifico, non essendo stato individuato consensualmente dalle parti un criterio di determinazione del compenso in caso di adempimento solo parziale, non possono non trovare applicazione nella fattispecie in esame i criteri previsti dalla normativa vigente, ossia l'art. 19 DM n. 55/2014, il quale prevede che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate”.
5) QUINTO MOTIVO – L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “con la sopra richiamata lettera di incarico le parti hanno convenzionalmente stabilito il valore della controversia e il correlato corrispettivo spettante al difensore per l'attività prestata, così che il riferimento al valore dei beni coinvolti e a quello della lesione di legittima patita dalla - elementi solo successivamente accertati - risulta irrilevante e soccombente” Pt_1
(pag. 9), sostenendo che: i) il Tribunale ha fatto riferimento alle sole premesse della lettera di incarico nella quale si legge che “Premesso che – l'incarico ha natura stragiudiziale ...- ha il seguente valore: fino a 3.000.000,00”; ii) in tale modo, il Giudice ha omesso di prendere in considerazione l'art. 4 della scrittura, rubricato “Determinazione del compenso”, nel quale le parti convengono che “il compenso per la prestazione professionale da svolgersi si quantifica consensualmente in rapporto alla definizione stragiudiziale della controversia ovvero al valore della stessa alla luce del DM 55/2014; iii) dunque, in realtà la disciplina contrattuale prevedeva come primo criterio il valore determinato “in rapporto alla definizione stragiudiziale della controversia” e,
6 in mancanza, “in rapporto … al valore della stessa alla luce del DM 55/2014; iv) nel caso di specie, non essendo stata definita stragiudizialmente la controversia, dovrà operare il secondo criterio, ossia l'applicazione del citato DM;
6) SESTO MOTIVO - L'appellante censura la sentenza impugnata, laddove il Giudice di prima istanza ha escluso che l'assistenza nel procedimento di mediazione rientrasse nell'oggetto della richiamata lettera di incarico (pag. 9), sostenendo che: i) il Tribunale ha interpretato erroneamente l'accordo di conferimento dell'incarico con il quale l'avvocato si è assunto l'impegno di assistere la parte sino alla definizione stragiudiziale della controversia;
ii) nella fattispecie in esame, il concetto di attività stragiudiziale deve essere inteso, secondo il criterio ermeneutico di cui all'art. 1366 c.c., nel senso più ampio che comprende tutta l'attività svolta dall'avvocato prima di radicare l'azione giudiziaria, includendosi quindi anche la fase di mediazione;
iii) inoltre, non è stato tenuto conto che a fronte di una lettera di incarico così articolata per la prima parte di attività, nessun incarico per la mediazione è stato sottoscritto tra le parti e nessuna richiesta di pagamento è stata formulata dalla sino alla revoca del mandato;
iv) pertanto, non sono dovuti gli ulteriori compensi CP_1 richiesti dall'appellata per lo svolgimento del procedimento di mediazione.
7) SETTIMO MOTIVO – L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione d'inadempimento formulata dall'odierna appellante nei confronti della per aver errato nell'applicazione dell'art. 763 c.c. (azione di rescissione per lesione della CP_1
quota ereditaria, sostenendo che: i) dagli atti di causa, in particolare dalla domanda di mediazione, si evince che per l'avv. l'azione di rescissione di cui all'art. 763 c.c. può essere esperita CP_1
quando a un erede vengono lasciati beni per un valore inferiore a un quarto della quota di legittima ad esso spettante;
ii) invece, come già sostenuto in atto di citazione in primo grado (pag. 9), l'azione di rescissione opera nel solo caso di divisione fatta dal testatore e allorquando il valore della quota attribuita a taluno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto a quello spettantegli;
iii) la gravità dell'errore tecnico dell'avvocato ha comportato effetti deleteri per una soluzione stragiudiziale della controversia, aumentando il divario tra le pretese delle due parti e indebolendo, con l'errore, la forza contrattuale della propria assistita;
iv) il Giudice di primo grado, a fronte di tale eccezione di inadempimento avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 1460 c.c., verificare se controparte avesse dimostrato di aver invece regolarmente adempiuto e motivare in merito;
v) invece, il Tribunale si è limitato ad escludere genericamente che fossero ravvisabili errori tecnico giuridici da parte dell'odierna appellata;
iv) inoltre, nonostante la lesione ultra quartum costituisse la principale domanda della mediazione, l'appellata ha commesso un ulteriore errore/inadempimento, laddove solo il 06.12.2019, ossia dopo quattro incontri di mediazione, ha comunicato all'odierna appellante che la domanda non era più percorribile;
vii) in realtà, in base a una corretta interpretazione dell'art. 7 763 c.c. l'azione di rescissione, come è stato ampiamente dimostrato nel corso del giudizio di primo grado, era certamente percorribile;
viii) quanto all'affermazione secondo “la si era Pt_1 condotta secondo i suggerimenti, evidentemente legali, dell'avvocato nella fase CP_1
successiva a quella prevista della lettera di incarico, come ampiamente dimostrato dallo svolgimento della mediazione civile (di cui infra), così che deve affermarsi con certezza la realizzazione di parere giuridico da parte della opposta in favore della opponente” (pag. 8 sentenza impugnata), se si dovesse ritenere corretta tale ricostruzione della vicenda, conseguentemente dovrebbe essere affermato che ha espresso un parere giuridicamente non corretto che ha CP_1
influito sull'impostazione della mediazione, relativamente alla quale deve considerarsi parimenti inadempiente.
8) OTTAVO MOTIVO – L'appellante evidenzia che, con la procedura monitoria opposta, la ha azionato, oltre ai crediti per l'attività stragiudiziale e per la mediazione, anche un CP_1
credito per attività giudiziale nella procedura di cui RG n. 2113/18. Il Tribunale di Genova, confermando il decreto opposto, ha dunque condannato la anche al pagamento di detto Pt_1
importo ma senza alcuna motivazione in merito. Pertanto, parte appellante ritiene che la sentenza debba ritenersi nulla sul punto.
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
I) Nella sentenza impugnata (pagg. 6 – 7) viene così ricostruito l'accordo stipulato tra le parti con la scrittura 5/5/2019 (doc. 1 fascicolo monitorio): «… l'accordo concluso con la lettera di incarico testualmente prevedeva che “l'incarico ha natura stragiudiziale ed è finalizzato ad esaminare il testamento olografo …, l'inventario di eredità del 6 marzo 2018, reperire presso i competenti uffici e/o professionisti, nonché esaminare la documentazione necessaria al fine di determinare il valore dei beni lasciati in eredità dal de cuius alla signora anche con l'ausilio e la consulenza Pt_1 tecnica dell'architetto , stabilendo sommariamente, salvo diverso incarico, il valore Tes_1 dell'asse ereditario;
successivamente, esprimere un parere in merito alla eventuale lesione della quota di legittima della sig.ra e alle azioni che la stessa potrà intraprendere contro il signor Pt_1
a tutela dei propri diritti, piuttosto che addivenire a una definizione stragiudiziale Parte_2 della controversia con il sig. ; le parti convenivano il valore della controversia in Parte_2
“euro 3.000.000,00”, prevedendo all'art.4 che il compenso correlato fosse “di euro 30.000,00 oltre spese forf. 15%, CPA e accessori di legge”; al punto 6 dell'art.2 specificavano che “il cliente dichiara di essere consapevole e informato del grado di complessità dell'incarico e del fatto che l'avvocato non potrà garantire il conseguimento del risultato voluto, con la conseguenza che la sua prestazione va retribuita a prescindere dall'esito della controversia”; infine, al punto 2 dell'art.3, e in chiaro collegamento con la già indicata previsione dell'ausilio dell'arch. , le parti Tes_1
8 prevedevano in relazione al compenso del consulente tecnico che il relativo compenso “verrà corrisposto e concordato direttamene dal cliente mediante conferimento di incarico”».
II) Nella scrittura viene svolta la seguente premessa:
III) All'art. 1 viene richiamato il testo della premessa.
IV) L'art. 4 (Determinazione del compenso) presenta il seguente tenore: «In linea orientativa, il compenso per la prestazione professionale da svolgersi si quantifica consensualmente in rapporto alla definizione stragiudiziale della controversia ovvero al valore della stessa alla luce del DM
55/2014 e precisamente (Omissis)
V) Nel ricorso per decreto ingiuntivo, alle pagg. 2 e 3, la ricorrente così descriveva le modalità e i termini di pagamento del corrispettivo, convenuti nella citata scrittura: «4. All'art. 4
(“Determinazione del compenso”) del suddetto incarico scritto il compenso dell'avv. CP_1 veniva determinato come segue, per quanto qui di interesse: “valore da € 520.000,01 a €
1.000.000,00: compenso di Euro 25.000,00 oltre spese forf. 15%, CPA oltre ad accessori di legge;
valore da € 1.000.001,00 a 3.000.000,00: compenso di Euro 30.000,00 oltre spese forf. 15% CPA oltre ad accessori di legge” (doc. 1).
5. Al successivo art. 5 (“Termini di corresponsione del compenso”) l'accordo scritto precisava le modalità e i termini di pagamento del corrispettivo, chiarendo che “il Cliente verserà detti importi entro quindici giorni dal preavviso di parcella” e che
“il cliente è tenuto a corrispondere all'avvocato l'importo risultante dal presente contratto” (doc.
1)».
VI) Secondo quanto esposto nel ricorso per decreto ingiuntivo, è evidente che, nell'interpretazione della ricorrente, l'intero compenso, nell'importo a suo dire pattuito in base all'art. 4, era dovuto secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 5, di cui riportava solo i commi 2 e 3, laddove il comma 1 di tale articolo prevedeva:
9 e il comma 5 prevedeva
Dal tenore di tali pattuzioni, tuttavia, si ricava che il pagamento del compenso era frazionato in tre successivi momenti, vale a dire: acconto al conferimento dell'incarico, € 4.000,00 alla consegna del parere stragiudiziale, saldo alla definizione stragiudiziale della controversia. Per il caso di rinuncia al mandato, revoca o altra causa estintiva, era previsto che fosse versato il compenso pattuito “per l'attività fino a quel momento svolta”. Tali pattuzioni devonto interpretarsi nel senso che, , contrariamente all'interpretazione sostenuta da nel ricorso per d.i., e recepita nella CP_1
sentenza impugnata, in ogni caso di mancato compimento dell'incarico ricevuto (definizione stragiudiziale della controversia) avrebbe dovuto essere versato non l'intero compenso pattuito, ma quanto dovuto in relazione all'attività svolta, come sarà meglio illustrato in seguito.
VII) Nel ricorso per decreto ingiuntivo, la ricorrente allegava di avere svolto una complessa attività descritta ai punti 6 e ss. del ricorso e così sintetizzata al punto 6 (poi dettagliata ai punti successivi):
«6. In adempimento all'incarico ricevuto, l'avv. esaminava il testamento olografo della CP_1 defunta madre della signora (doc. 2), l'accettazione con beneficio di inventario (doc. Parte_1
3), l'inventario dell'eredità del 06.03.2018 (doc. 4) e procedeva alla ricostruzione dell'asse ereditario al fine di determinare il valore complessivo dell'asse ereditario (pari a Euro
2.000.000,00=circa), nonché l'ammontare della quota di riserva. Successivamente, esaminate le disposizioni testamentarie della de cuius, precisava che era stata lesa la quota di legittima di spettanza alla sig.ra superiore ad Euro 600.000,00= circa, prospettando alla cliente non Pt_1
solo delle proposte conciliative per addivenire ad una soluzione stragiudiziale con il coerede, il sig.
ma anche le possibili azioni da intraprendere contro quest'ultimo». Parte_2
VIII) Al punto 16 si legge: «16. Già in data 23 maggio 2019 la ricorrente consegnava brevi manu alla una valutazione dell'asse ereditario (pari ad Euro 1.800.000,00= circa) nonché dei beni Pt_1
a lei assegnati dalla de cuius (fornendo una duplice stima -minima e massima- della Bagni
Monumento srl e dell'immobile di Bardonecchia, elaborata grazie alla consulenza dell'arch.
che, inizialmente, fu incaricato dalla di valutare soltanto tali beni dell'asse Tes_1 Pt_1 ereditario) accertando e dichiarando l'effettiva lesione della quota di legittima di spettanza della
(pari ad Euro 600.000,00= circa) considerato il valore dei beni a lei assegnati dalla de Pt_1
10 cuius (pari ad Euro 270.000,00 circa=), nonché elaborando tre proposte conciliative da formulare al sig. durante l'incontro tra le parti avvenuto in pari data (doc. 18). Parte_2
IX) Ai punti 17 e 18 viene riferito degli incontri svoltisi con la controparte per addivenire ad una soluzione transattiva;
ai punti 19 e 20 del mancato accordo e delle iniziative conseguenti, in particolare la decisione di intraprendere la procedura di mediazione;
ai punti 21- 24 dello svolgimento di detta procedura.
X) Ai punti 26 e 27 vengono così ricostruite le circostanze dell'interruzione dei rapporti tra le parti:
«26. Del tutto inaspettatamente e contraddittoriamente, con scambio di e-mail in data 14-
17.01.2020, la sig.a da un lato, comunicava alla ricorrente di aver conferito mandato Pt_1 professionale a un nuovo difensore, avv. G. Buscaglia, evidenziando la necessità di “coinvolgerlo oltre che come corrispondente, data la complessità ed articolazione della materia”; dall'altro, chiedeva all'avvocato un preventivo per incardinare un'azione giudiziale contro il sig. CP_1
“entro il 14 febbraio [2020 – n.d.r.] … facendo conto che Lei sia la sola titolare” (doc. 30). Pt_1
27. Sennonché, dopo che l'avv. aveva inviato il preventivo così richiesto dalla sig.a CP_1
in data 20.01.2020, questa non lo accettava, revocando altresì il mandato difensivo alla Pt_1
ricorrente con comunicazione del 24.01.2020; si conveniva la fissazione di un incontro fra la parti per il successivo 31 gennaio (doc. 31)».
XI) A fronte di tale dettagliata ricostruzione dell'attività svolta dalla ricorrente, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la contestazione in ordine alle circostanze di fatto allegate è riferita alla mancata consegna del parere costituente il doc. 28 del fascicolo monitorio, alla adaguatezza del compenso richiesto (non contestato nell'an, ma nel quantum) in relazione all'attività effettivamente svolta, nonché alla non debenza del compenso rischiesto per l'attività di mediazione, ritenuto incluso in quello pattuito per l'incarico di cui alla scrittura più volte citata e, comunque, non dovuto in ragione dell'erronea impostazione dell'istanza di mediazione.
XII) Riservata al prosieguo ogni considerazione in merito alla mediazione obbligatoria (oggetto del sesto e settimo motivo di appello), per quanto attiene alla questione concernente la consegna del parere, è del tutto evidente, anche a prescindere dalla produzione del doc. 28, contenente il parere che secondo sarebbe stato consegnato alla cliente, che le trattative tra le parti si svolsero Per_3
sulla base di una ricostruzione dell'asse ereditatorio che, in sostanza, coincide con quanto indicato nel parere che, invece, a dire dell'appellante non le sarebbe stato consegnato (v. doc. 19 fascicolo monitorio, mail inviate da a in data 27/5/2019: Parte_1 CP_1
11 E in data 29/5/2019:
XIII) Stabilita la debenza del compenso pattuito per il parere, per quanto attiene all'incarico conferito per l'attività stragiudiziale, ciò che rimane da valutare è l'ulteriore contestazione, in estrema sintesi, riferita all'adeguatezza del compenso che era stato preteso dalla convenuta in opposizione e attuale appellata, valutando se fosse conforme all'accordo stipulato tra le parti, tenuto contro che ivi era previsto che l'attività svolta fosse finalizzata al raggiungimento del risultato indicato dalle parti nel citato accordo, dal momento che la corresponsione del saldo era subordinata
“alla definizione stragiudiziale della controversia con il signor , come anticipato sopra ai Pt_1
punti V e VI e come confermato dai principi espressi dalla Giurisprudenza, in applicazione delle disposizioni normative in materia.
XIV) Poiché pacificamente l'accordo stragiudiziale non è stato raggiunto, si devono richiamare i principi stabiliti dalla Giurisprudenza: “L'avvocato, in caso di mancato compimento dell'incarico stragiudiziale affidatogli, ha diritto di ricevere il compenso relativo all'attività concretamente svolta, qualora ne venga accertata l'idoneità a conseguire il risultato programmato dalle parti. Tale compenso, in mancanza di accordo tra le parti, deve essere determinato dal giudice di merito sulla base delle voci tariffarie relative alle singole prestazioni rese o, in mancanza, in via equitativa, ai sensi dell'art. 2233 c.c. (Fattispecie relativa all'assistenza legale prestata in vista della stipulazione di un contratto alla fine non concluso.)” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2788 del 31/01/2023, Rv.
666841 - 01). Nella motivazione della pronuncia, emessa con riferimento all'art. 6 del Capitolo III della Tariffa onorari spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale DM 127/20024 (Art. 6 -
Incarico non portato a termine - 1. Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo, saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista), dopo avere affermato che in caso di incarico per lo svolgimento di attività stragiudiziale «l'attività professionale … resa su incarico del cliente dev'essere comunque compensata», viene precisato: «L'art. 6 del capitolo III del d.m. n. 127 cit., in effetti, prevede che “per le pratiche” che … siano “iniziate” ma non sono
“giunte a compimento” … l'avvocato ha comunque il diritto a percepire “gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista”: avendo, a tal 12 fine, esclusivo riguardo ai criteri, così come stabiliti dall'art. 1, comma 2, del capitolo III del d.m. n.
127 cit., che sono compatibili con il mancato espletamento di alcune delle prestazioni previste dal contratto d'opera professionale ovvero con la mancata realizzazione del risultato in vista del quale l'incarico era stato conferito, come la natura ed il valore della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata: e dovendosi, per contro, escludere l'utilizzabilità dei criteri, come l'effettivo conseguimento del risultato o del vantaggio, anche non economico, che il cliente intendeva ottenere, che sono, di regola, compatibili solo con l'integrale espletamento di tutte le prestazioni previste nell'atto di conferimento dell'incarico (Cass. n. 16212 del 2008, in motiv., secondo cui “il risultato o il vantaggio sono elementi valutabili nella loro interezza in relazione al completamento della prestazione”), e cioè, nel caso in esame, con la formale e definitiva stipulazione ad opera dei contraenti del contratto redatto dal legale su incarico del cliente (salva, beninteso, l'ipotesi del raggiungimento parziale di un risultato comunque utilizzabile dal cliente, non essendo “normativamente esclusa una autonoma valutazione dei vantaggi che siano derivati al cliente da singoli atti o dal complesso di quelli comunque compiuti”:
Cass. n. 16212 del 2008, in motiv.)».
XV) Per quanto attiene al valore della controversia, cui è riferito l'incarico: i) come assume l'appellante - si deve avere riguardo al valore della legittima, di cui viene richiesto il riconoscimento, come previsto dall'art. 5 DM 55/2014 e successive modificazioni: “… 2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”. Valore che è risultato peraltro pari a quello della legittima, quantificata dapprima in € 600.000 (v. sopra punto
VII) e poi € 700.000 (secondo le stime dell'asse ereditario successivamente elaborate e poste a fondamento dell'istanza di mediazione) e non € 3.000.000 come indicato - con riferimento evidente all'intero asse ereditario – nelle premesse della scrittura (come detto non applicabile), alle quali erroneamente viene fatto riferimento nella sentenza impugnata;
ii) ai sensi dell'art. 21 comma 3 DM
55/2014 (specificamente dettato per l'attività stragiudiziale) “3. Per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente”; iii) le parti hanno determinato il compenso in relazione al predetto valore in € 25.000
Di qui l'erroneità di quanto ritenuto nella sentenza impugnata a pagg. 6 – 7, laddove il Tribunale afferma «che il compenso correlato fosse “di euro 30.000,00 oltre spese forf. 15%, CPA e accessori di legge”» (quindi quello indicato per lo lo scaglione di valore compreso tra € 1.000.000 e €
13 3.000.000) e a pag. 9, laddove il Tribunale afferma che «con la sopra richiamata lettera di incarico le parti hanno convenzionalmente stabilito il valore della controversia e il correlato corrispettivo spettante al difensore per l'attività prestata, così che il riferimento al valore dei beni coinvolti e a quello della lesione di legittima patita dalla - elementi solo successivamente accertati - Pt_1
risulta irrilevante e soccombente rispetto alla libera e lecita determinazione concordata dalle parti in riferimento alla attività stragiudiziale». Tali affermazioni si pongono in contrasto non solo con le disposizioni normative in materia, che prevedono espressamente, per l'attività stragiudiziale in materia di successioni e divisioni, che si abbia riguardo al valore della quota attribuita al cliente, ma anche con le pattuizioni intercorse tra le parti, proprio in quanto all'art. 4 della scrittura viene stabilito che “il compenso per la prestazione professionale da svolgersi si quantifica consensualmente in rapporto alla definizione stragiudiziale della controversia ovvero al valore della stessa alla luce del DM 55/2014”, quindi in primo luogo con espresso richiamo ai criteri stabiliti dal citato DM per la determinazione del valore (quindi con riferimento al valore della quota), in secondo luogo con quantificazione consensuale di diversi compensi in relazione ai diversi scaglioni previsti dal citato DM, evidentemante a seconda del valore che sarebbe stato determinato della quota spettante alla cliente. Del resto, è la stessa a confermare tale interpretazione in CP_1 quanto richiede un compenso totale di € 25.000,00 (docc. 6 e 7 attuale appellante;
doc. 33 fascicolo monitorio;
punto 25 ricorso per d.i.), parametrato allo scaglione tra € 520.000 e € 1.000.000, entro il quale appunto si colloca il valore della quota spettante alla cliente (€ 600.000,00/700.000,00 come sopra detto).
XVI) Nella sentenza impugnata si legge (pag. 7 – 8): «la semplice lettura dell'accordo intercorso tra le parti (e, per vero, la minimale conoscenza del tenore ordinario della natura dell'obbligazione professionale che grava il difensore) evidenzia che il mancato raggiungimento di un accordo stragiudiziale tra i fratelli non può in alcun caso integrare inadempimento professionale: Pt_1 per un verso, in termini generale va rimarcato che l'obbligazione del difensore è di mezzi e non di risultato;
per altro verso, nell'accordo intercorso tra le parti era ben specificato che “l'avvocato non potrà garantire il conseguimento del risultato voluto, con la conseguenza che la sua prestazione va retribuita a prescindere dall'esito della controversia”», laddove a) l'attore in opposizione non eccepiva il mancato raggiungimento dell'accordo stragiudiziale quale inadempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio, come se fosse obbligazione di risultato e non di mezzi, in quanto la contestazione era relativa alla adeguatezza del compenso preteso all'attività effettivamente svolta;
b) la Giurisprudenza citata ha posto in evidenza, con specifico riferimento all'attività stragiudiziale, che il relativo incarico viene conferito in vista del raggiungimento di un determinato risultato e che, in caso di mancata realizzazione di tale risultato, il difensore ha sì diritto
14 a essere retribuito, ma il compenso dovrà essere adeguato all'attività effettivamente svolta, se e in quanto idonea al conseguimento del risultato dedotto nell'incarico ricevuto.
XVII) Del resto, l'art. 25 DM 55/2014, sempre relativo all'attività stragiudiziale, del tutto analogo all'art 6 DM 127/2004 cui si riferisce la pronuncia citata al punto XI, prevede, per il caso di incarico non portato a termine: “1. Per l'attività prestata dall'avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale”. Non si tratta, quindi, di stabilire se il compenso fosse dovuto o meno (tanto più che neppure l'attrice in opposizione e attuale appellante contesta l'an debeatur), ma se fosse dovuto nella misura integrale pattuita a prescindere dal raggiungimento del risultato programmato, vale a dire se il fatto che non sia stato raggiunto il risultato programmato comporti una riduzione del compenso pattuito, o meglio la commisurazione del compenso pattuito all'attività espletata.
XVIII) Si deve avere riguardo, oltre che al testo dell'accordo stipulato inter partes, al disposto dell'art. 19 DM 55/2014 sui “Parametri generali per la determinazione dei compensi” in materia di attività stragiudiziale, all'epoca in vigore: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”
XIX) Secondo i termini dell'accordo, è ben vero che in base all'art. 2 punto 6) “l'Avvocato non potrà garantire il conseguimento del risultato voluto, con la conseguenza che la sua prestazione va retribuita a prescindere dall'esito della controversia”, tuttavia ciò non significa affatto che debba intendersi dovuto l'intero compenso pattuito a prescindere dal raggiungimento del risultato voluto
(definizione stragiudiziale della controversia). Ciò non significa affatto trasformare l'obbligazione dedotta nel contratto da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato, come ritenuto in sentenza, proprio in quanto, in base al combinato disposto dell'art. 5 punti 1 e 5, il compenso, che è comunque dovuto proprio in quanto trattasi di obbligazione non di mezzi, ma di risultato, tuttavia dovrà essere commisurato all'attività svolta, tenendo conto anche del mancato raggiungimento del risultato atteso:
15 XX) Se dunque, in virtù di quanto esposto ai punti XII) e XIII), deve senz'altro ritenersi dovuto il compenso pattuito sino alla consegna del parere (€ 5.000,00), per quanto riguarda l'attività successiva, si deve considerare che al punto 17 del ricorso per decreto ingiuntivo la stessa attività viene così descritta dalla ricorrente: «Ed invero, in data 23 maggio 2019, l'avv CP_1 partecipava al secondo di cinque incontri avvenuti tra i coeredi in Genova, presso lo studio dell'avv.
Di Pietro, legale del sig. ove, a base delle trattative furono poste le valutazioni e Parte_2
le soluzioni conciliative proposte dalla ricorrente come riconosciuto dalla stessa (doc. 19)». Pt_1
Per lo svolgimento di tale attività, in applicazione dei principi stabiliti dalla richiamata
Giurisprudenza, in conformità alle disposizioni normative in materia, nonché alle pattuizioni intercorse tra le parti, non potendo essere riconosciuto l'intero importo pattuito in relazione al valore della quota di legittima, come sopra ricostruito al punto XV (€ 25.000,00) e preteso da
(doc. 33 fascicolo monitorio, punto 25 ricorso per d.i.), la Corte reputa equo CP_1 riconoscere l'ulteriore importo di € 2.500,00, che appare adeguato all'effettivo impegno richiesto dalla prestazione resa dopo la elaborazione del parere (a prescindere dalla stesura del medesimo in forma scritta e dalla consegna materiale del relativo documento). Si deve, infatti, tenere conto di come tale attività successiva viene genericamente descritta in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, quale consistente nello svolgimento di cinque incontri in totale, senza raggiungimento del risultato dedotto nel contratto, considerando che tale attività è stata svolta a partire dal parere elaborato, che consta in effetti solo di una stima sommaria dei beni ereditari con determinazione della quota di legittima, e della formulazione di alcune ipotesi di soluzione conciliativa della controversia, laddove la stima di una parte consistente dei beni facenti parte dell'asse ereditario – beni immobili per €
1.000.000 – viene attribuita a , su un valore totale dell'asse ereditario stimato in € Parte_1
1.800.000,00. Si tratta quindi di proposte conciliative basate su una stima del tutto provvisoria e approssimativa. A questo proposito, la prospettazione dell'appellata (pag. 45 comparsa di costituzione del presente grado) che cerca di attribuire alla cliente l'esito negativo delle trattative svolte, oltre che in sé contraddittoria, in quanto da un lato imputa alla cliente di avere CP_1 cambiato sovente le proprie decisioni, dall'altro di avere sempre puntato “ad ottenere solo una somma di denaro ad integrazione della quota di legittima spettanza, rifiutando di avere dei beni immobili in comproprietà col fratello”, è infondata in quanto l'obiettivo che si proponeva Pt_1
16 di ottenere è non solo legittimo, ma del tutto ragionevole nell'ambito di una controversa successoria. Inoltre, la Giurisprudenza citata dall'appellata a pagg. 16 e 17 della comparsa conclusionale riguarda il nesso eziologico tra inadempimento e danno, nell'ambito della responsabilità professionale (così ad es. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 05/02/2013, Rv. 625017
– 01), mentre nel caso di specie deve essere valutata l'idoneità della condotta al conseguimento del risultato (alla luce della Giurisprudenza richiamata) e il relativo onere grava sul soggetto tenuto all'adempimento della prestazione professionale secondo i principi affermati dalla Giurisprudenza in materia di inadempimento. Tenuto conto di tutto quanto sin qui detto, l'importo che residua a credito di detratto l'acconto ricevuto di € 1.800,00 (doc. 6 appellante), è dunque pari CP_1
a € 5.700,00.
XXI) Con riguardo alla negoziazione assistita, contrariamente a ciò che sostiene l'appellante, non si tratta di duplicazione del compenso per la medesima attività, in virtù di quanto affermato dalla
Giurisprudenza in merito all'introduzione dei parametri di liquidazione per l'attività di mediazione::
“Il fatto che il legislatore abbia introdotto solamente nel 2018 (decreto ministeriale 8 marzo 2018, n.
37) una specifica tabella recante i parametri di liquidazione del compenso per l'attività svolta dall'avvocato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, non comporta affatto che in precedenza dette attività difettassero di autonoma rilevanza. Anzi, la circostanza che il legislatore abbia avvertito la necessità di prevedere una tabella ad hoc, esprime piuttosto il riconoscimento dell'autonomia di tali attività, che sono state ritenute meritevoli di separata considerazione non solo rispetto all'attività giudiziale propriamente detta, ma anche rispetto all'attività stragiudiziale genericamente intesa. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la novella del
2018 non ha conferito alla mediazione un'autonoma rilevanza che prima non aveva, ma ha semmai preso atto del rilievo che tale attività ha sempre avuto, dedicandole specifici parametri tabellari di determinazione del compenso. Ne consegue che prima dell'introduzione del comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto ministeriale n. 55 del 2014, l'attività di mediazione era pur sempre suscettibile di separata liquidazione, ai sensi del primo comma della norma in commento, quale attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, dotata di autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima” (Cassazione civile sez. II - 12/12/2023, n. 34713).
XXII) Tuttavia, la domanda di mediazione presentata in data 10/10/2019 (doc. 25 monitorio) viene così formulata dall'Avv. «L'istante, in qualità di erede legittimario del de cuius, CP_1 propone la presente domanda di mediazione …. in quanto la divisione dell'asse ereditario di un valore, per quanto sinora noto, pari ad Euro 2.200.000,00 circa, attuata dal testatore è lesiva della quota di riserva ed alla signora sono stati assegnati beni di valore pari a € 110.000,00 circa, Pt_1
ovvero pari a un valore inferiore a un quarto della quota di spettanza. Per tale motivo la signora
17 chiede che, in via principale, sia accertata nei confronti della successione di Parte_1 Per_2
l'ammontare della quota di riserva l'ammontare della quota di riserva e la lesione che ad
[...] essa hanno apportato le disposizioni del de cuius e, per l'effetto, sia dichiarata la rescissione della divisione testamentaria per lesione ultra quartum ex art. 763 c.p.c.»; solo in via subordinata, veniva formula la richiesta di reintegrazione della quota di legittima;
XXIII) Il riferimento all'art. 763 c.c. è basato sull'erronea interpretazione dei presupposti applicativi della norma in questione, come risulta dalla Giurisprudenza secondo la quale: a) i presupposti di ammissibilità dell'azione di rescissione sono rappresentati dall'avere “il testatore … stabilito la quota di ciascun erede, in modo che sia possibile il raffronto tra il valore dei beni concretamente attribuiti agli eredi e l'entità delle quote ad essi astrattamente attribuite dal testatore”
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6449 del 11/03/2008, Rv. 602408 – 01); b) l'azione di rescissione, proprio perché fondata sui presupposti così individuati e finalizzata a porre rimedio al divario fra quota stabilita dal testatore e porzione di beni ricevuti, non è “assimilabile a quella di riduzione, che compete ai soli legittimari per la reintegrazione della quota di riserva” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza
n. 24169 del 08/09/2021, Rv. 662147 – 01), laddove a) se si interpretano le disposizioni testamentarie (doc. 2 monitorio) nel senso che la de cuius abbia soltanto disposto dei propri beni in favore dei beneficiari, senza avere previamente stabilito la quota astrattamente attribuita agli eredi, non è applicabile l'art. 763 c.c. (“Lascio a mio figlio l'intera mia quota di tutti i Parte_2
beni immobili e terreni in comproprietà con i fratelli e con ogni CP_2 Persona_4
accessorio per pendenza e arredi. Lascio a mio figlio di tutti i miei conti correnti Parte_2
e titoli. Per tutto il resto nomino erede Dispongo anche se uno dei due beneficiari Parte_1
impugnerà queste disposizioni testamentarie a lui va da solo esclusivamente la quota di leggittima”); b) in ogni caso, se anche si dovesse ritenere applicabile l'art. 763 c.c., come sarà subito di seguito evidenziato (e come emerge del resto già dalle richieste formulate nell'istanza di mediazione), ha erroneamente assimilato l'azione di rescissione all'azione di CP_1 reintegrazione della legittima, ritenendo che l'azione di rescissione fosse ammissibile in presenza di quella che definisce un “lesione ultra quartum” della legittima (per di più ritenendo che detta lesione si configurasse in caso di attribuzione di beni per valore inferiore a 1/4 della legittima), anziché “nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante”, quindi nel caso di divario superiore a 1/4 tra il valore dei beni concretamente assegnati e l'entità della quota astrattamente attribuita dal testatore.
XXIV) A tal proposito, si richiama di nuovo il punto 16 e il punto 20 del ricorso monitorio: «16.
Già in data 23 maggio 2019 la ricorrente consegnava brevi manu alla una valutazione Pt_1
18 dell'asse ereditario (pari ad Euro 1.800.000,00= circa) nonché dei beni a lei assegnati dalla de cuius
(fornendo una duplice stima -minima e massima- della Bagni Monumento srl e dell'immobile di
Bardonecchia, elaborata grazie alla consulenza dell'arch. che, inizialmente, fu incaricato Tes_1 dalla di valutare soltanto tali beni dell'asse ereditario) accertando e dichiarando l'effettiva Pt_1
lesione della quota di legittima di spettanza della (pari ad Euro 600.000,00= circa) Pt_1
considerato il valore dei beni a lei assegnati dalla de cuius (pari ad Euro 270.000,00 circa=), nonché elaborando tre proposte conciliative da formulare al sig. durante l'incontro tra le Parte_2 parti avvenuto in pari data (doc. 18)»; «20.A tale scopo l'avv. rivedeva con l'arch. CP_1
le precedenti valutazioni e, alla luce della documentazione sino allora reperita, veniva Tes_1 complessivamente stimato l'asse ereditario in Euro 2.118.000,00= circa, mentre la quota dei beni assegnati dalla de cuius alla risultava pari ad Euro 105.000,00= circa, ovvero di valore Pt_1
inferiore ad un quarto rispetto alla quota di legittima spettanza pari ad Euro 700.000,00= circa (doc.
22)». In altre parole, dopo avere confezionato un parere impostato sulla rivendicazione della legittima, imposta la domanda di mediazione sull'applicabilità all'art. 763 c.c. che CP_1
mostra di intendere come se tale disposizione riguardasse anch'essa la lesione della legittima, mentre la “lesione” cui l'art. 763 c.c. non ha nulla a che fare con la lesione della legittima, ma riguarda, nel caso in cui il testatore abbia stabilito la quota di ciascun erede, la differenza tra il valore dei beni concretamente attribuiti agli eredi e l'entità delle quote ad essi astrattamente attribuite dal testatore, come chiarito dalla Giurispudenza. Non avendo correttamente interpretato il significato della disposizione in questione, la grave negligenza nella quale è incorsa CP_1
consiste nell'averne erronemante individuato i presupposti applicativi. In sostanza, avendo ritenuto che la disposizione fosse applicabile nel caso di attribuzione di beni di valore inferiore a 1/4 della legittima, ha effettuato una nuova valutazione dei beni ricevuti da CP_1 Pt_1
riducendone il valore da € 270.000 a € 105.000, salvo subito dopo rendersi conto dell'errore commesso, come di seguito evidenziato.
XXV) L'errore commesso nell'impostazione della mediazione è sostanzialmente ammesso da parte convenuta in opposizione e attuale appellata a pag. 21 e s. della comparsa di costituzione in primo grado: «Giova nuovamente precisare che, all'esito e grazie alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione, l'avv. rivedeva con l'arch. la tabella di stima dei CP_1 Tes_1 beni dell'asse ereditario della de cuius e, durante l'incontro delle parti del 06.12.2019 (doc. 28 fasc. monitorio), esponeva tali risultanze all'Assistita, precisando che le disposizioni testamentarie della de cuius avevano sicuramente leso la quota di riserva di sua spettanza, mentre non era più percorribile l'azione di rescissione per lesione ultra quartum ex art. 763 c.c. In tale occasione l'avv. invitava, quindi, la sig.a a focalizzarsi sul procedimento di mediazione e ad CP_1 Pt_1
19 attendere l'esito dello stesso, come risulta dal secondo punto delle premesse di cui alla lettera di incarico fatta predisporre su richiesta della sig.a nel gennaio del 2020 (doc. 31 fasc. Pt_1
monitorio e sub doc. 9 avv.)».
XXVI) Dalla gravità dell'errore commesso, che ha portato a un susseguirsi di diverse e contrastanti impostazioni difensive (rivendicazione della legittima, rescissione per lesione basata un'erronea interpretazione della norma invocata, di nuovo rivendicazione della legittima;
valutazione dei beni ereditati dalla cliente ridotto da € 270.000 a € 105.000) discende che non può essere riconosciuto il compenso per l'attività svolta. E', infatti, evidente che la controparte – stante la palese infondatezza delle pretese basate sulla norma in questione, almeno così come interpretata da nonché CP_1
su una consistente riduzione del valore dei beni attribuiti alla cliente – non aveva alcun interesse ad accedere alla composizione della vicenda. Resta solo da rilevare al riguardo che le censure svolte dall'appellante sul punto non sono questioni nuove, inammissibili in appello, in quanto già sollevate a pagg. 8 e ss. dell'atto di citazione in opposizione a d.i., laddove parte opponente eccepiva anche che l'avere inserito nell'istanza di mediazione il riferimento all'azione di rescissione per lesione, nei termini in cui era stata impostata da aveva ostacolato la conciliazione della controversia, CP_1
allontanando, per ragioni sbagliate, le posizioni delle parti, anziché favorire il superamento dei contrasti insorti tra le stesse.
XXVII) Riguardo all'ottavo motivo d'appello: a) ai punti 33, 34 e 35 del ricorso monitorio veniva esposto quanto segue «33. Infine, l'avv. ha altresì svolto ulteriore attività, sia CP_1
stragiudiziale (specificamente predisponendo e inviando nel 2019 plurime comunicazioni all'Amministratore della Bagni Monumento srl, al fine di evitare la decadenza della concessione demaniale, con conseguente diminuzione del valore della società stessa), sia giudiziale di volontaria giurisdizione (nel corso del biennio 2018/2019), funzionale e connessa alle prestazioni professionali sopra esposte, in favore della sig.a 34. In particolare, riguardo all'ulteriore attività svolta, Pt_1
l'avv. provvedeva alla redazione di almeno dieci ricorsi (di cui otto di concerto con un CP_1
altro collega, avv. Rapallini, che provvedeva anche al deposito degli stessi, sino alla rinuncia al mandato nell'ottobre del 2019) relativi al procedimento N.R.V.G. 2113/2018 promosso avanti al
Tribunale di Genova dai detti difensori nell'interesse della sig.a per richiedere, volta volta Pt_1
e con urgenza, al richiamato Tribunale, la preventiva autorizzazione al compimento di taluni atti di amministrazione relativi ad alcuni beni oggetto di eredità accettata con beneficio di inventario (doc.
37). 35. Per lo svolgimento di tale ulteriore attività, la sig.a corrispondeva solo un acconto, Pt_1 residuando, a saldo del compenso ancora dovuto, l'importo di Euro 1.586,70= (comprensivo di oneri e spese), come da nota pro forma del 19.02.2020 (docc. 38-39)»; b) in relazione alla debenza di tale somma nessuna contestazione veniva svolta in sede di opposizione a d.i., essendo tardive le
20 contestazioni svolte nelle memorie finali;
c) pertanto, stante la tardività di tali contestazioni, la somma richiesta di € 1.586,70 (corrispondenti a € 1.325,00 oltre accessori, come da doc. 39 del fascicolo monitorio, punto 35 ricorso per d.i.) risulta dovuta.
XXVIII) In conclusione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannata Parte_1
al pagamento in favore di degli importi dovuti in base ai punti XX e XXVII,
[...] Controparte_1 pari a (€ 5.700,00 + € 1.325,00) = € 7.025,00
Tanto premesso, ritenutane la fondatezza, l'appello deve essere parzialmente accolto, entro i limiti sopra specificati.
L'accoglimento dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
6259 del 18/03/2014, Rv. 629993). Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., pertanto, stante l'accoglimento della domanda di ella misura di 1/4 di quanto richiesto in sede monitoria (€ 35.747,45 in CP_1
totale, corrispondenti a € 29.615,00 al netto degli oneri accessori) devono essere compensate nella misura di 3/4 le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico della parte appellante il residuo, liquidato come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod dal DM
147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
FASE MONITORIA
Fase unica, valore medio: € 567,00
Riduzione di 3/4 su € 567,00 per la compensazione € -425,25
Compenso al netto delle riduzioni € 141,75
PRIMO GRADO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
21 Riduzione di 3/4 su € 5.077,00 per la compensazione € -3.807,75
Compenso al netto delle riduzioni € 1.269,25
APPELLO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
Riduzione di 3/4 su € 5.809,00 per la compensazione € -4.356,75
Compenso al netto delle riduzioni € 1.452,25
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da , in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza,
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara tenuta e condanna al Parte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 7.025,00, oltre accessori, oltre Controparte_1
interessi dalla domanda al saldo;
2) Compensa tra le parti, nella misura di 3/4, le spese della fase monitoria e di entrambi i gradi di giudizio e condanna parte appellante a rifondere il residuo 1/4 così liquidato: quanto alle spese della fase monitoria, in € 141,75; quanto alle spese del primo grado, in € 1.269,25; quanto alle spese del presente grado di giudizio, in € 1.452,25; oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), in favore della parte appellata.
Genova, 11/12/2024
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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