Articolo 1 della Legge 21 luglio 1984, n. 391
Articolo 2
Versione
14 agosto 1984
Art. 1.
All' articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , dopo il primo comma, e aggiunto il seguente: "Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'".
Entrata in vigore il 14 agosto 1984
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