Versione
14 agosto 1984
14 agosto 1984
Art. 1.
All' articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , dopo il primo comma, e aggiunto il seguente: "Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'".
All' articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , dopo il primo comma, e aggiunto il seguente: "Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'".
Giurisprudenza • 20
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 16/02/2018, n. 74Provvedimento: […] Avverso detta sentenza ha proposto appello l'INPS per: (A) violazione e falsa applicazione dell'art. 82, comma secondo, del d.p.r. 1092/1973 come modificato dall'art. 1 della legge 391/1984 e dell'art. 17, comma 2 della legge n. 274/91, perché presupposto principale del trattamento pensionistico in questione è il rispetto della durata del corso legale degli studi, mentre il requisito dell'età non è bastevole a giustificare la permanenza dell'attribuzione della quota di compartecipazione in presenza dell'iscrizione ad un corso universitario in qualità di studente "fuori corso". […]Leggi di più...
- art. 92 c.p.c.·
- pensione di reversibilità·
- corso legale di studi·
- patrocinio a spese dello Stato·
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- gratuità giudizio pensionistico·
- art. 34 Cost.·
- art. 82 d.p.r. 1092/1973·
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