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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 4852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4852 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
NRG. 11994 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di GI Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
CP_1 in persona del legale rappresentante, opponente, rappresentata e difesa dall'avv.to A. Righi
e
Controparte_2 in persona del legale rappresentante, opposta, rappresentata e difesa dall'avv.to G. Vescuso
all'udienza del 22 aprile 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
Compensa le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alle udienze del 18.3.25 e del 22.4.25 nessuno è comparso.
Alla luce degli artt. 309, 181 e 307, c.p.c., deve essere cancellata la causa dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese di lite, considerata l'assenza delle parti in due udienze consecutive, possono essere integralmente compensate (art. 92, c. 2, c.p.c.).
Roma, 22 aprile 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di GI Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
CP_1 in persona del legale rappresentante, opponente, rappresentata e difesa dall'avv.to A. Righi
e
Controparte_2 in persona del legale rappresentante, opposta, rappresentata e difesa dall'avv.to G. Vescuso
all'udienza del 22 aprile 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
Compensa le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alle udienze del 18.3.25 e del 22.4.25 nessuno è comparso.
Alla luce degli artt. 309, 181 e 307, c.p.c., deve essere cancellata la causa dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese di lite, considerata l'assenza delle parti in due udienze consecutive, possono essere integralmente compensate (art. 92, c. 2, c.p.c.).
Roma, 22 aprile 2025. Il Giudice del Lavoro